Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30878 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30878 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 30198/2017 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Mogliano INDIRIZZO, alla INDIRIZZO, in persona dei procuratori speciali AVV_NOTAIOri NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta
procura speciale allegata in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
e
COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME (quale socio della cessata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE); COGNOME NOME (quale socio della cessata RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE); RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
-intimati –
avverso la sentenza, n. cron. 705/2016, della CORTE DI APPELLO DI SALERNO, pubblicata il giorno 07/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato il 16 luglio 1992, il RAGIONE_SOCIALE citò NOME COGNOME e NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Salerno esponendo che: i ) con decreto del 12 dicembre 1989, RAGIONE_SOCIALE fu ammessa a concordato preventivo, omologato con sentenza n. 1251/90, cui seguì, però, sentenza dichiarativa di fallimento del 18 ottobre 1991; ii ) pendente la procedura concordataria, NOME COGNOME, quale amministratore unico della società
predetta, con atto notarile del 6 giugno 1990, alienò a NOME COGNOME un locale terraneo, compiutamente descritto, con prezzo ivi indicato in complessive Lire 320.000.000, di cui Lire 294.191.688 dichiarate essere state versate in data precedente, mentre, quanto alla residua somma di Lire 25.808.312, fu pattuito l’accollo, da parte dell’acquirente, del corrispondente mutuo; iii ) detto immobile fu locato, poi, dalla COGNOME a NOME COGNOME. Chiese, quindi: a ) nei confronti della COGNOME, la declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita ex art. 167 l.fall. o, in subordine, la revocatoria dello stesso ex art. 67 l.fall.; b ) nei confronti della COGNOME, la declaratoria di inefficacia o la revocatoria del contratto di locazione. Con condanna di entrambe al rilascio del bene ed al risarcimento del danno.
1.1. Si costituirono le convenute, contestando, ciascuna per quanto di ragione, le avverse istanze e concludendo per il loro rigetto. La COGNOME, inoltre, in via subordinata, domandò di chiamare in causa, in garanzia, la AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che aveva redatto il contratto di compravendita suddetto, ed NOME COGNOME, quale legale rappresentante della menzionata società alienante. Entrambi si costituirono, confutando le domande proposte nei loro confronti. In particolare, la COGNOME negò qualsivoglia sua responsabilità e, in subordine, attribuì quella eventualmente accertata ad NOME COGNOME, da lei a suo tempo incaricata di effettuare le opportune visure ipotecarie, altresì rimarcando che, come da consolidata giurisprudenza, la sua eventuale responsabilità, in qualità di AVV_NOTAIO rogante, avrebbe dovuto considerarsi limitata alla sola parte di prezzo non ancora pagato dall’acquirente al momento del rogito. Chiese, pertanto, di convenire in giudizio la NOME, nonché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la quale aveva stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità professionale.
1.1.1. Effettuate anche queste chiamate in causa, la COGNOME rimase contumace, mentre la RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, eccepì l’improponibilità della domanda nei propri confronti per avere la stessa svolto unicamente il ruolo di mediatrice al fine della stipula di un contratto di assicurazione del quale parti sostanziali erano il AVV_NOTAIO, da una parte e, dall’altra, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ciascuna per la propria quota di coassicurazione.
1.1.2. Chiamate in causa pure queste ultime, si costituì solo RAGIONE_SOCIALE, aderendo a tutte le eccezioni già sollevate dalla COGNOME quanto alla pretesa declaratoria di inefficacia dell’atto notarile ed alla conseguente domanda risarcitoria attrice e chiedendo, in caso di soccombenza, di contenersi la propria nei limiti del massimale di polizza e della quota di coassicurazione sottoscritta, con esclusione di qualsivoglia vincolo di solidarietà.
1.2. Interrotto il giudizio per il sopravvenuto fallimento di RAGIONE_SOCIALE, all’esito della sua riassunzione effettuata dal RAGIONE_SOCIALE l’adito tribunale: i ) con sentenza non definitiva del 21 aprile 2005, n. 741, accolse la domanda principale proposta da quest’ultimo e dichiarò la inefficacia dell’atto di compravendita predetto e del contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo immobile, ordinandone l’immediato rilascio. Accolse, altresì, le domande, rispettivamente, della COGNOME nei confronti della AVV_NOTAIO COGNOME e della stessa verso le compagnie assicuratrici chiamate in causa, rimettendo sul ruolo la causa per la quantificazione dei danni. Rigettò, infine, la domanda di COGNOME contro NOME; ii ) con sentenza definitiva del 14 novembre 2011, n. 2226, poi, condannò la COGNOME al risarcimento, in favore del RAGIONE_SOCIALE attore, della somma di € 250.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo. Respinse, invece, la domanda di rivalsa-garanzia della convenuta predetta nei confronti dei terzi chiamati della COGNOME e del COGNOME: quanto alla prima, premettendo che la sua eventuale responsabilità dovesse già in astratto considerarsi circoscritta alla sola parte di prezzo pagata dall’acquirente al momento della stipula ovvero in epoca successiva (Lire 25.000.000 circa mediante accollo del mutuo) e non potesse riguardare, invece, quella eventualmente corrisposta in precedenza (Lire 295.000.000 circa asseritamente versati in contanti dalla COGNOME dopo la stipula del preliminare), rilevò che la COGNOME non aveva fornito la prova del pagamento delle rate del mutuo accollato; circa il secondo, ritenne non
fornita la dimostrazione del versamento del prezzo della compravendita in favore della società poi fallita (nulla, anzi, risultando dalle casse sociali).
Pronunciandosi sui gravami, principali ed incidentale condizionato, promossi, rispettivamente, dalla COGNOME, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, l’adita Corte di appello di Salerno, con sentenza del 7 dicembre 2016, n. 705, -resa nel contraddittorio con NOME COGNOME e NOME COGNOME e nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME (quale socio della cessata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), NOME COGNOME (quale amministratore della cessata RAGIONE_SOCIALE) ed NOME COGNOME -così decise: « Accoglie, per quanto di ragione, l’appello proposto, in via principale, da COGNOME NOME e da RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 2226/11 resa dal Tribunale di Salerno, riqualifica e ridetermina la condanna a favore del RAGIONE_SOCIALE ed a carico di COGNOME NOME, contenuta nel capo b) del dispositivo di detta sentenza, nell’importo complessivo di € 183.671,40, a titolo restitutorio e con interessi legali dalla domanda giudiziale. Conferma, nel resto, le gravate sentenze. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado. Pone definitivamente a carico di COGNOME NOME le spese di c.t.u. ».
2.1. In particolare, quella corte: i ) confermò la sentenza non definitiva di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto pubblico di compravendita. Osservò, in proposito, che l’art. 167 l.fall. (nel testo ante novella del 2006) conteneva, al comma 2, un elenco non tassativo di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e che, pertanto, solamente rispetto agli atti ivi non specificatamente indicati sarebbe stata possibile una valutazione dell’interprete circa la loro qualificazione, o non, come atti di straordinaria amministrazione. Le alienazioni di beni immobili, viceversa, erano state espressamente qualificate dal legislatore come atti di straordinaria amministrazione, sicché le stesse potevano essere compiute unicamente previa autorizzazione del giudice delegato, cui spettava ogni valutazione in ordine all’opportunità del trasferimento (non residuando, al riguardo, alcun
margine di interpretazione). Sull’invocata scrittura privata del 16 novembre 1989 e sulla sua natura, poi, ribadì la mancanza di una sua data certa ex art. 2704 cod. civ. ed escluse la possibilità di qualificarla come contratto preliminare improprio, presentando, anzi, quella scrittura proprio lo schema classico del preliminare di compravendita; ii ) negò l’esistenza di un contrasto tra le sentenze non definitiva e definita di prime cure, chiarendo che, con la prima di esse, il Tribunale di Salerno aveva accertato l’effettivo ricorrere di una negligenza professionale della AVV_NOTAIO, mentre, con la seconda, il medesimo tribunale aveva non già negato la predetta negligenza, bensì accertato che ad essa non fosse riconducibile (siccome non provato) il danno lamentato; iii ) confermò la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei terzi chiamati in quanto, sebbene fosse astrattamente configurabile una loro responsabilità, non era stata fornita alcuna prova del pagamento delle rate di mutuo, nei cui limiti doveva essere circoscritta la responsabilità della AVV_NOTAIO, né del pagamento del prezzo al legale rappresentante dell’alienante. Al riguardo, osservò che l’indicazione di avvenuto pagamento del prezzo, ancorché contenuta in un atto notarile, non costituiva valida prova nei confronti delle parti terze e che la fattura, depositata solo con la proposizione del gravame, non riportava una data certa. Analogamente, le ricevute bancarie, parimenti prodotte solo in appello, non costituivano valida prova dell’effettivo versamento delle rate di mutuo accollato, non essendoci alcun riferimento che ne provasse la riferibilità a quello specifico contratto di compravendita; iv ) dichiarò improponibile la domanda di condanna diretta dei chiamati in causa al risarcimento dei danni subiti dal RAGIONE_SOCIALE in quanto proposta, per la prima volta, dalla COGNOME solo con la propria comparsa conclusionale d’appello; v ) accolse il gravame della COGNOME, parzialmente riformando la sentenza definitiva n. 222672011, quanto alla liquidazione dei danni in favore del RAGIONE_SOCIALE, rideterminando la c ondanna a carico della prima nell’importo complessivo di € 183.671,40, corrispondente ai soli canoni da lei effettivamente percepiti nel periodo in
contestazione, oltre interessi legali dalla domanda giudiziaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Resistono, con distinti controricorsi, il RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), le ultime due depositando anche memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Non svolgono difese in questa sede NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME (quale socio della cessata RAGIONE_SOCIALE), NOME COGNOME (quale amministratore della cessata RAGIONE_SOCIALE) ed RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, rileva il Collegio che: i ) il controricorso della COGNOME, notificato alla COGNOME il 29 gennaio 2018, deve considerarsi tardivo, ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis , anteriore alla riforma apportata dal d.lgs. n. 149 del 2022), stante l’avvenuta notificazione, nei suoi confronti, del ricorso di quest’ultima il 7 dicembre 2017. Conseguentemente, ai sensi della stessa norma, nemmeno può tenersi conto della memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., depositata dalla medesima controricorrente ; ii) nella sua memoria, la ricorrente riferisce di una transazione, da lei sottoscritta, nelle more, con il RAGIONE_SOCIALE ed avente ad oggetto l’acquisto dell’immobile per cui è causa. Null’altro, però, è ivi specificato, né sono indicati gli estremi del relativo atto. L’affermazione, quindi, resta fine a sé stessa.
Il primo motivo di ricorso denuncia la « Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 Legge Fallimentare in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. ». Viene contestata « la modalità con la quale è stata accertata l’inopponibilità » alla COGNOME della compravendita immobiliare di cui si discute, in asserita « totale disapplicazione di principi cardine del nostro ordinamento giuridico ». La ricorrente insiste nel sostenere, da un lato, che gli effetti ex art. 167 l.fall. decorrevano dall’am missione del debitore alla
procedura concordataria e non dal deposito della corrispondente domanda, rimarcando che, nella specie, l’alienazione dell’immobile era avvenuta in un momento anteriore al decreto di ammissione di RAGIONE_SOCIALE al concordato preventivo, sicché non era soggetta a quanto stabilito dalla norma suddetta; dall’altro, che la scrittura privata del 16 novembre 1989, intervenuta con l’amministratore della menzionata società, aveva già pienamente raggiunto il suo scopo (scambio di cosa contro prezzo) prima dell’apertura della procedura concordataria, risalente al 12 dicembre 1989, giusta il relativo decreto di ammissione del Tribunale di Salerno, per cui quell’alienazione non era un atto eccedente l’ordinaria amministrazione. Conclude, dunque, nel senso che, « Nel caso di specie, si è in presenza di un rapporto preesistente che non può essere intaccato in virtù dell’ammissione al concordato preventivo. Pertanto, l’atto pubblico stipulato successivamente non solo è valido ma è un atto dovuto da parte della promissaria alienante (nella specie RAGIONE_SOCIALE), che, in caso di inadempimento, sarebbe stato suscettibile di esecuzione forzata. . È di tutta evidenza che, nella fattispecie de qua, il vero e proprio contratto ha avuto luogo inter partes in data 16.11.1989 (e cioè prima dell’apertura della procedura di concordato preventivo, intervenuta con decreto del Tribunale di Salerno del 12.12.1989), limitandosi le parti a rinviare ad altra data il cd. contratto riproduttivo necessario a fini pubblicitari. Pertanto, l’atto di compravendita, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, in quanto atto riproduttivo di una volontà già espressa e tenuto conto che gli effetti ex art. 167 L.F., decorrono dalla data di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo e non dal deposito della domanda di ammissione, non necessitava dell’autorizzazione del Giudice Delegato alla procedura di concordato preventivo, non potendosi qualificare come ‘atto di straordinaria amministrazione’ a i sensi dell’art. 167, II co., L.F. ».
2.1. Tale doglianza si rivela complessivamente inammissibile per plurime ragioni.
2.2. Innanzitutto, perché prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in
contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure ( cfr., ex plurimis , Cass. n. 28385 del 2023; Cass. n. 26789 del 2023; Cass. n. 14593 del 2023; Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 35832 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). In altri termini, in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione ( cfr . Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8333, 8335, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011): una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell’esposizione avversaria. La doglianza, peraltro, nemmeno diversifica compiutamente, all’interno del motivo, le argomentazioni dello stesso volte a dimostrare la pretesa violazione di legge (sostanziale e processuale) da quelle dirette a rappresentare l’invocato vizio motivazionale ( cfr . Cass. n. 7009 del 2017).
2.2. Essa, inoltre, mostra di non aver colto appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha espressamente valutato anche la
menzionata scrittura del 16 novembre 1989, ritenendola, tuttavia, inidonea a giustificare l’assunto su cui ancora oggi insiste la COGNOME.
2.2.1. La corte distrettuale, infatti, dopo aver osservato -peraltro del tutto correttamente -che l’art. 167 l.fall. (nel testo, qui applicabile ratione temporis , ante novella del 2006-2007) contiene, al comma 2, un elenco non tassativo di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sicché, soltanto rispetto agli atti ivi non specificatamente indicati sarebbe possibile una valutazione dell’interprete circa la loro qualificazione, o non, come atti di straordinaria amministrazione, e che le alienazioni immobiliari, viceversa, sono state espressamente considerate dal legislatore come atti di straordinaria amministrazione, necessitando, dunque, per poter essere compiute, della previa autorizzazione del giudice delegato, cui spetta ogni valutazione in ordine all’opportunità del trasferimento (non residuando, al riguardo, alcun margine di interpretazione), ha specificamente rimarcato, quanto alla scrittura privata suddetta, che « il contratto preliminare in oggetto, come già affermato in primo grado, è privo di data certa secondo i canoni di cui all’art. 2704 c.c. (dunque neppure può essere temporalmente fissato alla data indicata dalle parti ai fini della opponibilità alla procedura fallimentare) e non costituisce affatto un preliminare improprio, avendo le parti assunto reciprocamente obbligo di trasferire l’immobile e di pagare il prezzo, secondo lo schema tipico del preliminare ».
2.2.2. Nessuna puntuale censura è stata mossa, oggi, dalla COGNOME, nel suo ricorso, contro la mancanza di data certa, ex art. 2704 cod. civ., di detta scrittura privata come ritenuta dalla corte salernitana, laddove la doglianza da lei svolta, in relazione a questo punto, nella sua memoria ex art. 380bis cod. proc. civ. ( cfr . pag. 4 e ss.), è inammissibile perché, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la memoria predetta non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte ( cfr., ex multis , Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006). Resta, dunque, la inopponibilità della menzionata scrittura alla procedura fallimentare e, conseguentemente, l’essere l’atto notarile del 6 giugno 1990, pacificamente posto in essere
pendente la procedura di concordato preventivo cui era stata ammessa l’alienante RAGIONE_SOCIALE (con decreto del Tribunale di Salerno del 12 dicembre 1989) e senza la necessaria autorizzazione del giudice delegato ex art. 167, comma 2, l.fall..
2.3. L’odierna censura, infine, è inammissibile anche nella misura in cui si risolve, sostanzialmente, nella contestazione dell’esito interpretativo cui i giudici di merito sono giunti quanto alla effettiva natura (di classico preliminare di compravendita) della scrittura de qua .
2.3.1. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato. Alcunché, invece, si rinviene, su questi aspetti, nella doglianza in esame) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, -nella specie, invece, rimasto inadempiuto -il testo dell’atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più
interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023).
2.3.2. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati ( cfr., ex aliis , Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016).
Il secondo motivo di ricorso denuncia la « Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ». Si assume essere « di tutta evidenza che la sentenza gravata, oltre ad essere contraddittoria, non ha fornito alcuna sufficiente motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio. Ed infatti, pur avendo riconosciuto anch’essa l ‘an del diritto al risarcimento del danno per inadempimento del AVV_NOTAIO derivante dal mancato controllo in ordine alla situazione dell’immobile al momento della stipula, ha rigettato la domanda di rivalsa nei suoi confronti ritenendo, da un lato, che la sua responsabilità fosse limitata alla parte del prezzo non pagato al momento del rogito e che non fosse stata data alcuna prova in merito al pagamento effettuato e, dall’altro, che la domanda di risarcimento danni a favore del fallimento non potesse estendersi ai chiamati in garanzia ».
3.1. Anche questa doglianza è inammissibile.
3.2. Invero, giova ricordare, innanzitutto, che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 26789 del 2023 ( cfr . in motivazione): i ) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014), -introdotto
dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 7 dicembre 2016) -non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti; ii ) la già indicata nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, -tutte fattispecie qui concretamente insussistenti -esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022) o di sua ‘ contraddittorietà ‘ ( cfr . Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022). Cass., SU, n. 32000 del
2022, inoltre, ha puntualizzato che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella ‘ insanabile ‘ e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella ‘ insuperabile ‘: fattispecie entrambe inconfigurabili, nella specie, come si evince agevolmente dalla semplice lettura della motivazione della decisione oggi impugnata sugli aspetti investiti dalle censure in esame; iii ) il testo novellato dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 27505 del 2023; Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).
3.2.1. Fermo quanto precede, l ‘ odierna doglianza -pure volendo prescindere, per le ragioni che si esporranno più compiutamente in relazione al terzo motivo, dal suo riferirsi in rubrica, formalmente, ad una nozione di vizio motivazionale non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile in quello oggi contemplato dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -si risolve, invece, sostanzialmente, in un’inammissibile ( cfr . Cass., SU, n. 34476 del 2019) critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo ed alle sue conclusioni, quanto alla domanda risarcitoria della COGNOME contro la COGNOME, circa la carenza di prova dell’effettivo pagamento eseguito dalla prima al momento del rogito notarile ( cfr., amplius , pag. 9 e ss. della sentenza impugnata). Ad essi l’odierna ricorrente intenderebbe opporre, sotto
la formale rubrica di vizio motivazionale, una diversa valutazione, dimenticando, però, che il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di merito nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr. ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Alteris verbis , il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 28390 del 2023).
3.3. Un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo deriva, poi, dal fatto che la ricorrente omette di censurare tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a fondare, in parte qua , la sentenza impugnata: esclusione della configurabilità di una responsabilità del AVV_NOTAIO quanto al prezzo pagato dall’acquirente sua sponte e prima della stipula; inammissibilità della nuova domanda proposta in appello con la quale la COGNOME ha chiesto la condanna del AVV_NOTAIO e del venditore al risarcimento
diretto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ( cfr . pag. 11, della menzionata sentenza), avendo pure negato, la c orte d’ appello, che la domanda risarcitoria del RAGIONE_SOCIALE potesse estendersi automaticamente ai soggetti chiamati in causa dalla COGNOME a titolo di garanzia impropria ( cfr . pag. 12-13 della medesima sentenza); disconoscimento del valore probatorio delle ricevute bancarie depositate dalla ricorrente in appello, siccome prive di elemento alcuno in grado di suggerirne la reale riferibilità al contratto di mutuo ( cfr. la già citata pag. 11).
4. Il terzo motivo di ricorso, infine, prospetta la « Illogicità e contraddittorietà della motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, illegittima valutazione dei fatti e dei documenti decisivi in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ». Si ascrive alla corte territoriale di non aver « valutato correttamente il contenuto dell’atto notarile che, infatti, non si limitava ad indicare ‘già pagata’ una parte del prezzo ma, all’art. 4 dell’atto di compravendita, precisava chiaramente ‘Il prezzo della vendita è stato convenuto ed accettato fra le parti nella complessiva somma di lire 320.000.000, delle quali lire 294.191.668 sono state già versate prima d’ora dall’acquirente, così come il Sig. NOME COGNOME, nella qualità dichiara e riconosce’; ed ancora ‘La società venditrice, come rappresentata, nel mentre accetta l’accollo di mutuo di cui sopra in parziale pagamento del prezzo della vendita di lire 320.000.000, rilascia all’acquirente dell’intero prezzo della vendita, ampia liberatoria e finale quietanza di saldo e, sempre come rappresentata, rinunzia all’ipoteca legale’. Ulteriori prove documentali attestanti l’avvenuto pagamento in favore della società RAGIONE_SOCIALE, inoltre, sono rappresentate dalle dichiarazioni rese dal Sig. COGNOME in data 14.03.1990 e 17.05.1990, annotate in calce alla scrittura privata del 16.11.1989 e attestanti l’avvenuto pagamento a titolo di acconto di parte della somma pattuita e la fattura emessa dalla RAGIONE_SOCIALE di lire 320.000.000 e recante la data di stipula del rogito notarile (6.6.1990), data in cui il Sig. COGNOME attestava in calce alla fattura l’avvenuto pagamento del corrispettivo totale con la formula ‘Pagato’. Nel caso di specie, quindi, c’è stato un evidente riconoscimento dell ‘avvenuto pagamento reso direttamente dal creditore e
mai contestato dall’amministratore della società, il quale, se avesse avuto il benché minimo dubbio sull’effettività della corresponsione della somma convenuta, non avrebbe sicuramente rilasciato quietanze, né avrebbe reso dichiarazioni nell’atto notarile ».
4.1. Questa doglianza si rivela meritevole di accoglimento nei limiti di cui appresso.
4.2. Giova premettere che, come ripetutamente affermato da questa Corte, la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 12690 del 2018; Cass. n. 14026 del 2012. In senso sostanzialmente conforme, vedasi pure Cass., SU, n. 17931 del 2013, secondo cui « l’onere della specificità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”, non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando, invece, l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 citato »).
3.2. Da tale impostazione consegue che non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità il riferimento, nell’intitolazione del motivo di ricorso in esame, alla « Illogicità e contraddittorietà della motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, illegittima valutazione dei fatti e dei documenti decisivi ».
3.2.1. Invero, l’esistenza di una esposizione sufficientemente chiara, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura è stata formulata, sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dalla ricorrente, consente di rilevare, affatto agevolmente, che , in sostanza, quest’ultima si duole del fatto che la corte distrettuale non abbia tenuto conto, quanto alla sua domanda risarcitoria nei confronti del COGNOME: i ) della quietanza rilasciata da quest’ultimo, nel rogito del 6 giugno 1990, circa le somme già ricevute in pagamento dell’acquirente ; ii ) delle ulteriori dichiarazioni, dello stesso COGNOME, del 14 marzo e del 17 maggio 1990, «annotate in calce alla scrittura privata del 16 novembre 1989 e attestanti l’avvenuto pagamento, a titolo di acconto, di parte della somma pattuita»; iii ) della fattura emessa da RAGIONE_SOCIALE « di lire 320.000.000 recante la data di stipula del rogito notarile (6.6.1990), data in cui il COGNOME attestava, in calce alla fattura, l’avvenuto pagamento del corrispettivo totale con la formula ‘pagato’ ».
3.2.2. Così inteso, dunque, il motivo è fondato, atteso che la corte territoriale non ha considerato, in relazione alla (prova del quantum della) domanda di risarcimento danni svolta dalla COGNOME contro l’amministratore della società, il fatto, innegabilmente discusso fra le parti e potenzialmente decisivo, che le quietanze suddette, benché certamente inopponibili al RAGIONE_SOCIALE, terzo rispetto alla COGNOME ed alla COGNOME ( cfr . Cass. n. 23963 del 2023), altrettanto sicuramente erano opponibili, invece, a colui (il COGNOME, appunto) che le aveva rilasciate, proprio perché questi non era terzo rispetto alla ricorrente ( cfr . Cass. n. 5945 del 2023; Cass. n. 32458 del 2018).
In definitiva, quindi, l’odierno ricorso della COGNOME deve essere accolto quanto al suo terzo motivo, nei sensi di cui si è detto, dichiarandosene inammissibili i primi due. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con riferimento al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso di NOME COGNOME limitatamente al suo terzo motivo, dichiarandone inammissibili i primi due.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile