SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1394 2025 – N. R.G. 00000787 2024 DEPOSITO MINUTA 17 12 2025 PUBBLICAZIONE 18 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOMEPresidente rel.
Dott. NOME COGNOME -Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME -Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 787/2024 R.G. promossa da
(c.f. , nato a Torino il DATA_NASCITA, residente in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso e nello Studio AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE (c.f. ), che lo rappresenta e difende anche in questo grado in forza di delega resa su foglio separato da intendersi unito in calce all’atto di citazione, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 134, 176 e 183 del codice di procedura civile il proprio numero di fax: P_IVA e il proprio l’indirizzo di posta elettronica certificata: presso i quali ricevere comunicazioni ed avvisi; CRAGIONE_SOCIALE.
Appellante;
nei confronti di
nato in Francia il DATA_NASCITA (C.F. ), residente in Sanremo (INDIRIZZO), INDIRIZZO, elettivamente domiciliato ai fini AVV_NOTAIOa presente procedura in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso e nello studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE.
; P. I.V.A. ), dal quale è rappresentato e difeso in forza AVV_NOTAIOa delega resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ad essa unita al fine di formarne parte integrante e sostanziale; P.
Appellato;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante: ‘Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis , previa, in accoglimento AVV_NOTAIOa formulata istanza, la concessione AVV_NOTAIOa sospensione AVV_NOTAIO‘esecutività AVV_NOTAIOa Sentenza n. 95/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 09.02.2024 e depositata il 04.08.23, notificata il 1.07.2024, quindi AVV_NOTAIO‘esecutività del decreto ingiuntivo n° 272/2022 emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 24.05.2022 nell’ambito AVV_NOTAIOa procedura n° 962/2022:
in riforma totale AVV_NOTAIOa Decisione impugnata: previa ammissione AVV_NOTAIOe prove così come dedotte nell’atto introduttivo del primo grado e reiterate nel corso di quel giudizio, anche nella fase conclusiva, e come riproposte nella narrativa del presente atto accertata e dichiarata la carenza dei presupposti di legge per l’emissione del Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione ed in particolare: – dato atto AVV_NOTAIOa carenza di legittimazione attiva in capo a per le ragioni esposte in narrativa; – tenuto conto AVV_NOTAIO‘effettuazione da parte AVV_NOTAIO‘opponente di acconti quantomeno pari ad euro 8.320,00 non conteggiati dall’opposto, di cui è stata fornita prova scritta; – dato atto, anche in via riconvenzionale, AVV_NOTAIOa sussistenza di elementi contabili difformi da quelli dichiarati dai venditori, tali da diminuire grandemente il valore AVV_NOTAIOe quote AVV_NOTAIOa società RAGIONE_SOCIALE, disporre la riduzione del prezzo di vendita di dette quote nella misura meglio vista e ritenuta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1492 c.c., con conseguente condanna, se del caso, alla restituzione a di quanto eventualmente percepito da in eccesso al rideterminato importo, per sé o per .
-dichiarare, quindi, l’infondatezza AVV_NOTAIOa pretesa monitoria e, comunque, di ogni ragione creditoria avanzata
da ei confronti di
Per quanto sopra dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, revocare il Decreto NUMERO_DOCUMENTO, emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 24.05.2022 nell’ambito AVV_NOTAIOa procedura n° 962/2022, concludendo che l’opponente nulla deve all’opposto
Con vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio, spese generali, c.p.a. ed iva incluse’;
Per parte appellata: ‘Piaccia all’Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione avversaria, previa ogni meglio ritenuta declaratoria:
-in via preliminare, confermare l’esecutorietà AVV_NOTAIOa Sentenza n. 95/2024 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 09 febbraio 2024, nell’ambito AVV_NOTAIOa procedura 1423/2022 R.G., e del decreto ingiuntivo n. 272/2022 emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 23 maggio 2022, nell’ambito AVV_NOTAIOa procedura n. 962/2022 R.G.;
– in via principale, i) rigettare l’appello, poiché infondato, ingiustificato, indeterminato, immotivato ed indimostrato, in fatto ed in diritto, per le ragioni e le eccezioni esposte nella narrativa del presente atto; ii) confermare il decreto ingiuntivo numero 272/2022 del 24/05/2022, reso nell’ambito AVV_NOTAIOa procedura monitoria iscritta a ruolo al n. 962/22 R.G. Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, e la Sentenza n. 95/2024 emessa in data 09 febbraio 2024, nell’ambito AVV_NOTAIOa procedura n. 1423/2022 R.G. Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; iii) condannare il signor al pagamento in favore del signor AVV_NOTAIOe somme di cui al decreto ingiuntivo numero 272/2022 del 24/05/2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento AVV_NOTAIOa domanda svolta in via principale, i) rigettare l’appello, poiché infondato, ingiustificato, indeterminato, immotivato ed indimostrato, in fatto ed in diritto, per le ragioni e le eccezioni esposte nella narrativa del presente atto; ii) condannare il signor al pagamento in favore del signor di tutte le somme meglio viste e ritenute;
– In ogni caso, con vittoria di esborsi, spese, competenze di causa, spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, pagamento da eseguirsi in favore AVV_NOTAIOo Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 stante l’ammissione del conchiudente al beneficio del patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato’.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 272/2022 emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 23.05.2022, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di AVV_NOTAIOa somma di € 46.000,00 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del prezzo per la cessione di quote AVV_NOTAIOa società RAGIONE_SOCIALE cedute allo stesso da e avvenuta con contratto stipulato in data 04.12.2018 (rep. 20133, rac. 12259), cui accedeva un ‘patto accessorio ad atto di cessione quote’, pari data.
Il con opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo o, in via subordinata, la riduzione del prezzo di vendita AVV_NOTAIOe quote ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1492 c.c.. Il dispositivo AVV_NOTAIOa sentenza n. 95 del 9.02.2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, oggi impugnata, recita:
‘rigetta l’opposizione svolta da e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 272/2022 emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 23.05.2022 nell’ambito AVV_NOTAIOa procedura n. 962/2022 RG e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 653 1c e 654 1c Cpc, lo dichiara esecutivo;
mantiene ferma la condanna AVV_NOTAIOa parte ingiunta (poi opponente) al pagamento AVV_NOTAIOe spese AVV_NOTAIOa fase monitoria;
condanna al pagamento in favore AVV_NOTAIOo Stato AVV_NOTAIOe spese processuali, AVV_NOTAIOa fase di opposizione, quantificate in complessive € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge;
4) visto l’art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione AVV_NOTAIOa presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione AVV_NOTAIOe generalità e degli altri dati identificativi degli interessati’.
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
impugna tale sentenza con tre motivi di appello.
1. Primo motivo di appello : l’appellante deduce che il decreto ingiuntivo n. 272/2022 è stato emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sulla sola richiesta di , nonostante questi potesse, al più, vantare una titolarità solo parziale AVV_NOTAIOa pretesa creditoria azionata, e che, dunque, difetta la legittimazione attiva in capo a per la posizione di cui è titolare , la quale non ha mai conferito al procura speciale per agire giudizialmente in sua vece. Nel caso in esame non si ha la solidarietà attiva, poiché questa, mancando una previsione generale nel c.c., può derivare esclusivamente da una specifica previsione legale o convenzionale, in assenza AVV_NOTAIOa quale l’obbligazione, pur se sussistenti i requisiti di cui all’articolo 1292 c.c., si qualifica come parziaria. Nel caso di specie non ricorre nessuna espressa previsione o clausola conforme volta alla costituzione di un vincolo di solidarietà attiva ed anzi risulta provato il contrario.
Il motivo è infondato, seppur con le seguenti precisazioni.
Il ‘patto accessorio ad atto di cessione quote’ stipulato in data 04.12.2018 sia dal sia da e all’art. 4 recita: «Il sig. effettuerà i versamenti AVV_NOTAIOa singola rata tutti esclusivamente nelle mani del Sig. espressamente delegato ed autorizzato dalla Sig.ra ad incassare e quietanzare anche a suo nome e per suo conto. La Sig.ra che non potrà direttamente richiedere alcun versamento al Sig. nulla potrà pretendere -in
qualsivoglia ipotesi o eventualità -in ordine a quanto già quietanzato dal Sig. Eventuali versamenti effettuati dal Sig. direttamente nelle mani AVV_NOTAIOa Sig.ra avranno in ogni caso piena efficacia liberatoria del predetto anche nei confronti del Sig. Al ricevimento di ciascun pagamento il Sig. rilascerà quietanza in calce alla presente scrittura. Ad esito AVV_NOTAIO‘incasso AVV_NOTAIO‘ultima rata nulla sarà più dovuto dal Sig. ai Sigg.ri e in ragione AVV_NOTAIOa cessione in parola».
È dunque corretto l’assunto di parte appellante con riferimento alla regola circa la presunzione di non solidarietà attiva. Nel caso di specie non si tratta di solidarietà attiva, poiché la stessa, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1292 c.c., richiede che qualsiasi tra i concreditori abbia diritto di chiedere l’adempimento AVV_NOTAIO‘intera obbligazione, mentre nel caso in esame la legittimazione spetta, in base al suddetto patto accessorio, al solo inoltre; e erano titolari di quote distinte e in misura diversa.
Sussiste, tuttavia, la legittimazione attiva, sia sostanziale, sia processuale, di a domandare a il versamento AVV_NOTAIO‘intero importo pattuito, anche per conto AVV_NOTAIOa in base a quanto espressamente previsto all’art. 4 del ‘patto accessorio ad atto di cessione quote’ stipulato in data 04.12.2018 da tutti e tre i soggetti, in base a cui egli è delegato dalla e a ciò ha consentito il sottoscrivendo il relativo atto, a richiedere il pagamento AVV_NOTAIO‘intera somma pattuita.
2. Secondo motivo di appello : l’appellante deduce che il primo Giudice ha omesso l’esame AVV_NOTAIOa documentazione prodotta dall’opponente dalla quale si evince che egli aveva già pagato parte AVV_NOTAIOa somma di € 46.000,00 a lui ingiunta. In particolare, avrebbe pagato i) euro 5.000,00 in data 04.12.2018, per cui il ha rilasciato ‘quietanza sul retro AVV_NOTAIO‘accordo che regolava il rapporto dare avere’ (pag. 12, atto di citazione in appello). Afferma, inoltre, che controparte mai ha disconosciuto la genuinità AVV_NOTAIOa propria sottoscrizione AVV_NOTAIOa ricevuta del 4.12.2018. ii) euro 3.320,00 in data 21.03.2019, come si evincerebbe dalla ricevuta del bonifico in favore di . Con riferimento al ii), l’appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente basato la decisione sulla ‘sola erronea dicitura riportata nella causale’ (pag. 12, atto di citazione in appello). Il motivo è parzialmente fondato, nei termini di cui in motivazione.
Con riferimento al versamento di euro 3.320,00 in data 21.03.2019, tale circostanza non risulta provata da parte appellante, su cui, in ossequio al tradizionale riparto AVV_NOTAIO‘onere probatorio (Ss.Uu., sentenza n. 13533 del 30.10.2001), grava l’onere AVV_NOTAIOa prova . È, del resto, lo stesso appellante che in tale caso riconosce che la causale risulta incongrua rispetto al contratto in oggetto, poiché la causale recita ‘bracciale tennis oro 18kt con brillanti’.
Nemmeno vi è prova di altri pagamenti da parte del relativi al contratto di compravendita AVV_NOTAIOe quote AVV_NOTAIOa società RAGIONE_SOCIALE.
Con riferimento al versamento di euro 5.000,00 avvenuto in data 04.12.2018, l’attore in opposizione, nel precedente grado asseriva: ‘ L’esponente, in data 4 dicembre 2019, ebbe ad effettuare un pagamento di Euro 5.000,00 in contanti al , che sottoscrisse per ricevuta AVV_NOTAIO‘importo il retro del patto accessorio che si allega (doc. 2) ‘ (pag. 2 atto di citazione in opposizione in primo grado) e produceva il documento n. 2.
a pag. 10 e 11 AVV_NOTAIOa Comparsa di costituzione e risposta del precedente grado, asseriva: ‘ 2.4) Quanto al pagamento di euro 5.000,00 asseritamente corrisposto in contanti dal signor a favore del signor si rappresenta quanto segue: – in data 4 dicembre 2018 l’importo massimo consentito per i pagamenti in contanti ammontava, come noto, ad euro 3.000,00; a seguito AVV_NOTAIOa stipula AVV_NOTAIO‘atto notarile e del patto accessorio de quo, poco prima di partire per Torino, il signor mostrava al signor di aver disposto tramite il proprio cellulare l’esecuzione di un bonifico bancario AVV_NOTAIO‘importo di euro 5.000,00; – la somma di cui al punto precedente, però, non veniva mai accreditata sul conto corrente AVV_NOTAIO‘esponente né su quello AVV_NOTAIOa signora ; – esclusivamente a causa di quanto mostrato e riferito dal signor al signor , l’esponente -alla presenza del signor apponeva la sigla di cui alla prima riga del documento prodotto sub. 2 da controparte (in tale periodo, infatti, il cedente non aveva motivo di dubitare AVV_NOTAIOa correttezza del signor . 2.5) Si precisa che, al momento AVV_NOTAIO‘ apposizione da parte del signor AVV_NOTAIOa sigla di cui alla prima riga del documento sub. 2 prodotto da controparte, non erano presenti ulteriori importi e/o frasi. Questi ultimi sono stati aggiunti in un secondo momento -ed in modo arbitrario- dal signor Per tale motivo l’esponente -che contesta di aver ricevuto le somme di euro 5.000,00, 5.000,00, 1.680,00, 3.320,00, 4.000,00, 1.275,55 ivi indicate- disconosce il contenuto del predetto documento contestando la conformità di quanto nello stesso descritto rispetto ai fatti realmente intercorsi tra le parti ‘ (enfasi del relatore).
La produzione sub n. 2 AVV_NOTAIO‘opponente costituisce, dunque, a tutti gli effetti, una quietanza di pagamento, posto che il nel precedente grado:
a) non ha contestato l’asserzione attorea secondo cui la sottoscrizione che compare sul primo rigo del citato documento, accanto al la scritta ‘ 24.12.2018 €5000 ‘ , era posta sul retro AVV_NOTAIOa scrittura del 04.12.2018; risulta, quindi, specificata la causa del pagamento in questione (la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19034/2024, ha statuito che la quietanza non è soggetta a particolari requisiti formali previsti dalla legge e può essere contenuta in qualsiasi documento che attesti in modo
inequivoco l’avvenuto pagamento, specificandone l’importo e la causale. Tuttavia, affinché abbia valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria, deve essere rilasciata e sottoscritta dal creditore, poiché solo la firma conferisce al documento la validità probatoria tipica AVV_NOTAIOa scrittura privata, come stabilito dall’art. 2702 c.c.) e , nel caso di specie, la causale del pagamento è il patto accessorio alle quote sottoscritto dalle parti in causa, visto che:
nel patto accessorio 4.12.2018 si prevedeva che l’acconto di euro €5.000,00 sarebbe stato versato all’atto di cessione AVV_NOTAIOe quote ;
la cessione AVV_NOTAIOe quote è avvenuta (infatti) con atto notarile e contestuale scrittura, a parte, in data 04.12.2018;
nel documento n. 2 in esame il versamento AVV_NOTAIO‘acconto di € 5000 è avvenuto il 04.12.2018;
non solo il non ha disconosciuto la firma (accanto al la scritta ‘ 24.12.2018 €5000 ‘ compaiono due sigle), ma addirittura, ha riconosciuto tale sottoscrizione come propria, asserendo espressamente, in comparsa di costituzione e risposta (con procura rilasciata al difensore), di avere sottoscritto quel foglio credendo nella ‘bontà’ AVV_NOTAIO‘ordine di bonifico che gli aveva fatto vedere sul cellulare il
Trattandosi, quindi, di una quietanza, occorre applicare l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui ‘ Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l’atto se non dimostrando, a norma AVV_NOTAIO‘art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova AVV_NOTAIOa non veridicità AVV_NOTAIOa dichiarazione ‘ ( v. Cass. Sez. 3, 28/02/2023, n. 5945, che, in motivazione, aggiunge: ‘ In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, AVV_NOTAIOa quietanza non determina una semplice inversione AVV_NOTAIO‘onere AVV_NOTAIOa prova AVV_NOTAIO‘avvenuto pagamento , perché al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento non è poi consentito di «eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza » ‘ (Cass., sez. 2, 31/10/2008, n. 26325; Cass., sez. 2, 21/02/2014, n. 4196). In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata – analogamente a quanto avviene in base alla disciplina AVV_NOTAIOa «revoca» AVV_NOTAIOa confessione – soltanto se il creditore dimostra «non solo la non veridicità AVV_NOTAIOa dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall’erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione AVV_NOTAIOa sua volontà, e non già invece dall’avere erroneamente confidato sull’avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero » (Cass., sez. 2, 03/06/1998, n. 5459 ).’).
Del tutto tardive sono, invece, le contestazioni rese ora dal nel presente grado, riguardo a ll’assunto del circa il versamento AVV_NOTAIO‘acconto di euro 5.000,00 ( «.. anche ‘ il versamento di euro 5.000,00 del 4.12.2018, per cui il ‘ avrebbe rilasciato quietanza scritta non è stato dimostrato dal signor … Si rileva in proposito che il documento prodotto dal signor -composto da un singolo foglio- non indica nessun oggetto, nessuna causale e nessun nome. Dalla lettura AVV_NOTAIOo stesso, inoltre, non è possibile comprendere a cosa si riferisca l ‘ importo di euro 5.000,00 ivi indicato, né quale soggetto possa aver incassato o versato la somma di euro 5.000,00. », pag. 13, comparsa di costituzione e risposta in appello).
Terzo motivo di appello: l’appellante deduce ‘in via riconvenzionale’, la sussistenza di elementi contabili difformi da quelli dichiarati dai venditori, su cui vi sarebbe omessa pronuncia da parte del Tribunale, tali da diminuire grandemente il valore AVV_NOTAIOe quote AVV_NOTAIOa società RAGIONE_SOCIALE, e per tale motivo domanda la riduzione del prezzo di vendita di dette quote nella misura meglio vista e ritenuta, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1492 c.c..
In particolare, tale motivo di appello si fonda sulla relazione del Dott. commercialista, del 10.02.2021, e sulla relazione AVV_NOTAIOo stesso del 16.11.2018.
La relazione asseverata del 16.11.2018 a firma del Dott. riferita alla stima del capitale sociale alla data del 31.10.2018, era stata dallo stesso predisposta in vista AVV_NOTAIOa trasformazione AVV_NOTAIOa società RAGIONE_SOCIALE in accomandita semplice, di cui erano titolari e
in RAGIONE_SOCIALE (pag. 12, atto di citazione in appello).
La relazione del dott. del 10.02.2021 è stata redatta dal medesimo sulla base AVV_NOTAIOa richiesta del che gli ha domandato di rivalutare la situazione alla luce dei nuovi documenti che andava a sottoporgli, provenienti da enti pubblici e dalla banca. Il dott. ha così redatto la nuova relazione in data 10.02.2021, dichiarando di dover ‘individuare la differenza tra i debiti comunicati dall’allora legale rappresentante AVV_NOTAIOa società prima AVV_NOTAIOa trasformazione societaria ma soprattutto prima AVV_NOTAIOa cessione di quote (avvenuta in data 4/12/2018) ed i reali debiti AVV_NOTAIOa società’ e facendo presente che ‘prima AVV_NOTAIOa trasformazione la società teneva la contabilità semplificata circostanza che non ha permesso di rilevare in maniera puntuale la situazione patrimoniale AVV_NOTAIOa società stessa’ (pag. 1, relazione dott. del 10.02.2021).
In particolare, la relazione del dott. del 10.02.2021 ha rilevato:
‘ – debiti verso banche: euro 17.384,67 in luogo di euro 8.080,00 per una differenza di euro 9.304,67;
debiti tributari: a quanto a suo tempo dichiarato dovevano aggiungersi euro 13.208,35 per sanzioni ed aggi, avendo in allora il in qualità di amministratore AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, del tutto taciuto che i
debiti IVA fossero riferiti ad annate risalenti e, pertanto, gravati da maggiorazioni di importo che avrebbero dovuto essere dallo steso conosciute e/o agevolmente conoscibili;
debiti per bolli auto non pagati e relative sanzioni, mai dichiarati, per complessivi euro 448,15;
debiti per multe Cds, mai dichiarati, per euro 359,65;
debiti verso RAGIONE_SOCIALE: euro 94,86, mai dichiarati;
debiti verso RAGIONE_SOCIALE: euro 16.790,39, mai dichiarati;
debiti verso RAGIONE_SOCIALE: euro 314,63, mai dichiarati;
debiti verso RAGIONE_SOCIALE per fornitura di energia elettrica: euro 260,38, mai dichiarati.
In totale, per le sole poste qui prese in esame e documentate, sussistono debiti eccedenti quelli dichiarati al momento AVV_NOTAIOa cessione AVV_NOTAIOe partecipazioni sociali, complessivamente ammontanti ad euro 40.781,08 oltre ad altre passività (in via esemplificativa spese legali)’ (pag. 14 -15, atto di citazione in appello).
Parte appellante r eitera, inoltre, l’istanza di CTU contabile, ove necessaria.
L’appellato eccepisce la decadenza di parte appellante, già formulata in primo grado, sul presupposto che l’azione proposta ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1492 c.c. è soggetta alle condizioni di decadenza e prescrizione previste dall’art. 1495 c.c., che l’appellante ha violato perché la compravendita è avvenuta in data 04.12.2018 e nessuna denuncia dei presunti vizi è stata effettuata entro il termine di otto giorni dalla scoperta, né in forma scritta né orale, né in via stragiudiziale né in sede giudiziale. Lo stesso appellante ha dichiarato di aver ricevuto la relazione del Dott. in data 10.02.2021, ma ha proposto la propria domanda solo con l’atto di citazione in opposizione del 14.07.2022, quindi oltre un anno dopo.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Invero, a prescindere da ogni considerazione in punto ammissibilità AVV_NOTAIO‘azione de qua del (cfr. Cass. n. 5053/2024) e comunque riguardo alla fondatezza AVV_NOTAIO‘eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dal si osserva, nel merito, che: i) come correttamente rilevato dal Tribunale, al punto 3 del contratto di compravendita di partecipazioni sociali del 04.12.2018 (pagina 2) , è espressamente previsto che il ‘ dichiara di essere a conoscenza AVV_NOTAIOa situazione patrimoniale ed economico finanziaria AVV_NOTAIOa società: nessuna garanzia viene pertanto convenuta a carico di ciascuna parte venditrice in ordine alle consistenza patrimoniali, alla titolarità attuale di determinati beni o diritti o in vista di future aspettative reddituali’ (doc. n. 1 fascicolo monitorio, pagina 2, comma 3); ii) tale dichiarazione non costituisce una mera clausola di stile, come, invece, sostiene l’odierno appellante .
Invero , ‘ In tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto AVV_NOTAIOa volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ. ) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell’ambito AVV_NOTAIO‘indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera AVV_NOTAIOa effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di “stile”‘. (Cass. Sez. 1, 31/05/2013, n. 13839, Rv. 626766 – 01).
Nel caso di specie la clausola de qua non è generica, poiché assume un particolare significato nell’ambito di un atto di cessione di quote (la conoscenza, da parte AVV_NOTAIO‘acquirente, AVV_NOTAIOa situazione patrimoniale AVV_NOTAIOa società e l’ esclusione AVV_NOTAIOa garanzia da parte dei cedenti), specie se si considera che il allorché l’ha sottoscritta, era legale rappresentante AVV_NOTAIOa società da tredici giorni. In tale veste, egli aveva pieno accesso alla contabilità sociale, ai rapporti bancari e alla documentazione fiscale e, quindi, era nella posizione idonea per potere accertare tutti i debiti AVV_NOTAIOa società emersi dalla seconda relazione del dott. o, quantomeno, nella posizione ‘giusta’ per differire l’acquisto AVV_NOTAIOe quote in attesa di ulteriori accertamenti sulla situazione patrimoniale AVV_NOTAIOa società. CP
Conseguentemente, deve anche ritenersi che l ‘istanza di CTU , formulata dal nel presente grado, sia priva di rilievo, oltre che esplorativa, come tale inammissibile.
In conclusione, parte appellante va condannata a pagare, in favore di parte appellata, l’importo di euro 41.000,00 (46.000 -5000=). Conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 272/2022, emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 23.05.2022, va revocato. Sul predetto importo spettano -anche in assenza di censura sul punto -gli interessi legali dalla domanda, vale a dire dalla data di notifica (‘9.6.2022’, data di spedizione AVV_NOTAIOa raccomandata a.r., non risultando quella di ricezione) del decreto ingiuntivo al saldo, così come, in sostanza ha statuito il primo giudice, laddove, in dispositivo, ha dichiarato di ‘ conferma il decreto ingiuntivo ‘ (in cui sono stati riconosciuti ‘ gli interessi legali dalla data AVV_NOTAIOa domanda ‘, stante anche la generica espressione ‘ oltre gli interessi successivi ‘ di cui a pg. 5 del ricorso per decreto ingiuntivo) .
L’accoglimento parziale del secondo motivo di gravame proposto dal comporta un nuovo regolamento AVV_NOTAIOe spese processuali di entrambi i gradi (v., fra le altre, Cass. 9064/2018, Cass. 2014, n.12412).
Stante la riduzione del credito oggetto di ingiunzione e, quindi, il riconoscimento di euro 41.000,00 anziché di euro 46.000,00 in favore del le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate, fra le parti, in ragione di un quarto, con conseguente condanna del al pagamento dei restanti tre quarti in favore del
Deve, infatti, osservarsi che ‘ l’accoglimento parziale AVV_NOTAIO‘opposizione, pur comportando la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non si traduce (..) in una reciproca soccombenza, idonea a giustificare la condanna del creditore al pagamento, in tutto o in parte, AVV_NOTAIOe spese processuali, avendo il giudizio ad oggetto una domanda articolata in unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non comporta l’applicabilità AVV_NOTAIO‘art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., operante esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna AVV_NOTAIOa parte vittoriosa al pagamento AVV_NOTAIOe spese processuali in favore AVV_NOTAIOa parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dalla predetta disposizione (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061; Cass., Sez. II, 17/05/2024, n. 13827) ‘ (così Cass., o rdinanza n. 16636 del 2025, in motivazione).
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. tenuto conto AVV_NOTAIOo scaglione di riferimento per l’intero giudizio (‘Valore causa da € 26.001 a € 52.000’) e precisamente: a. fase monitoria: € 1.305,00; b. fase di merito davanti al Tribunale: 1. fase di studio € 851,00, 2. fase introduttiva € 602,00, 3. fase di trattazione € 903,00, 4. fase decisionale € 1453,00, totale per compensi AVV_NOTAIO: € 3809,00= (come liquidato nel precedente grado), oltre euro 571,35 per esborsi; c. fase davanti alla Corte d’Appello: 1. fase di studio € 2.058,00, 2. fase introduttiva € 1.418,00, 3. fase di trattazione € 3.045,00, 4. fase decisionale € 3.470,00 , totale per compensi AVV_NOTAIO: € 9.991,00= ; oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA per entrambi i gradi.
La condanna del al pagamento AVV_NOTAIOe spese processuali in favore del non è impedita dall’ammissione AVV_NOTAIO‘appellante al gratuito patrocinio, posto che detto beneficio non comporta che siano a carico AVV_NOTAIOo Stato le spese che l’assistito dal beneficio sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa; invero, ” Il patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. N. 115 DEL 2002, EX ART. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa. ” (Cass. n. 8388/2017), perché ‘ “gli onorari e le spese” di cui all’art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore AVV_NOTAIOa parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in
considerazione AVV_NOTAIOe sue precarie condizioni economiche e AVV_NOTAIOa non manifesta infondatezza AVV_NOTAIOe relative pretese – si impegna ad anticipare. ‘ (Cass. 10053/2012).
Va inoltre considerato che anche la parte appellata è stata ammessa al gratuito patrocinio e che ‘la parte soccombente -a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno ammessa al patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato -se condannata a rifondere le spese processuali a favore AVV_NOTAIOa controparte ammessa al patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato, deve effettuare il versamento in favore AVV_NOTAIOo Stato’ (Cass. 25653/2020, che richiama Cass. n. 7504/2011). Tuttavia, poiché gli effetti AVV_NOTAIO‘ammissione al gratuito patrocinio AVV_NOTAIO‘appellato vittorioso decorrono ex art. 109 DPR 115/02 dalla data di presentazione AVV_NOTAIOa domanda (23.11.2022), è solo a partire da tale momento che le relative spettanze devono essere distratte in favore AVV_NOTAIOo Stato. Ne deriva, pertanto, che va disposto il versamento in favore AVV_NOTAIOo Stato solo AVV_NOTAIOe spese liquidate per la fase di opposizione.
Ancora è opportuno precisare che, nella liquidazione AVV_NOTAIOe spese a carico AVV_NOTAIOa parte soccombente, non si procederà alla riduzione AVV_NOTAIOa metà ex art. 130 T.U. n. 115/2002; ciò conformemente alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ” in tema di patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce AVV_NOTAIOe peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità ‘ (Cass. n.22017/2018; conf. Cass. 11590/2019, Cass. n. 777/2021; più recentemente v. anche Cass. n. 21190/2024 in motivazione).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma AVV_NOTAIOa sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 95/2024 del 9.2.2024, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo n. 272/2022 emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 23.05.2022 e condanna al pagamento in favore di AVV_NOTAIOa somma di euro 41.000,00, oltre interessi legali dal 9.6.2022 al saldo;
b) respinge nel resto l’appello;
c) condanna al pagamento in favore di di tre quarti AVV_NOTAIOe spese di lite di entrambi i gradi, liquidate, per l’intero, quanto al primo grado, in complessivi euro 5.114,00 per compensi oltre euro 571,35 per esborsi e, quanto al presente grado, in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi i gradi; compensa tra le parti il restante un quarto AVV_NOTAIOe spese di entrambi i gradi di giudizio; dispone il pagamento in favore AVV_NOTAIOo Stato, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 133 D.P.R. 115/2002, AVV_NOTAIOe spese processuali del solo giudizio di opposizione svoltosi in primo grado nonché di quelle del presente grado.
Genova, così deciso nella RAGIONE_SOCIALE di Consiglio del 19.11.2025.
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.
Il Presidente estensore NOME COGNOME