Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 589 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 589 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 25018 – 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso con l’AVV_NOTAIO , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 762/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 24/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie della ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 29/2/2016, RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Ivrea, NOME, chiedendo la declaratoria di illegittimità della sua occupazione di alcuni immobili di sua proprietà e la condanna al loro rilascio immediato.
L’ attrice dedusse di aver acquistato questi immobili dallo stesso convenuto, in forza di un contratto definitivo di compravendita stipulato il 4/12/2024 e di aver pattuito l’immissione nel possesso dei beni alla data del rogito notarile.
1.2. NOME COGNOME, costituendosi, dedusse che il contratto preliminare avente ad oggetto gli immobili era stato stipulato a garanzia di un prestito usurario di importo pari al loro valore, con contestuale rilascio di procura notarile speciale a vendere a favore della società; allegò, in particolare, che in un momento di difficoltà economica, egli aveva chiesto in mutuo, alla società attrice, la somma di euro 85.000, obbligandosi a restituirne euro 140.000, entro il 31/12/2024, ma non era riuscito a restituire il prestito; la società aveva perciò trasferito in proprio favore gli immobili oggetto del contratto, stipulando un contratto con sé stessa in forza della procura speciale rilasciatale; aggiunse, quindi, che gli era stata in effetti consegnata soltanto la minor somma di euro 55.000 e perciò chiese, in riconvenzionale, il pagamento della restante somma di euro 85.000, oltre interessi moratori, subordinando a detto pagamento il rilascio dell’immobile.
Con sentenza n. 1046/2018, il Tribunale di Ivrea accolse la domanda principale, condannando NOME al rilascio immediato dei beni e rigettando la sua domanda riconvenzionale.
Con sentenza n. 762/2020, la Corte d’appello di Torino , in accoglimento del l’appello di NOME, ha rigettato la domanda di rilascio di RAGIONE_SOCIALE, condannandola al pagamento della somma di euro 85.000.
In particolare, per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale ha rimarcato che la quietanza ha efficacia di confessione soltanto se riferita a un pagamento effettivo, quale quello eseguito mediante la consegna di assegni circolari, ma non tramite assegni bancari; in tal caso, invece, la quietanza assume rilievo di confessione soltanto in relazione al suo contenuto e, cioè, sulla mera ricezione degli assegni, ma non certamente su ll’effett iva estinzione dell’obbligazione di pagamento per avvenuta ricezione del denaro; sul punto, ha individuato quale onerato della prova l’acquirente .
Ciò stabilito, la Corte ha preso atto che dai documenti è risultato il mancato incasso delle somme per carenza di provvista, sicché ha ritenuto corrisposto soltanto in parte il prezzo stabilito in euro 140.000 e ha perciò ritenuta giustificata la mancata consegna del bene.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, illustrati da memoria; NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato l’omessa decisione sull’eccezione di ammissibilità e utilizzabilità dei documenti prodotti da NOME COGNOME soltanto alla prima udienza del giudizio di secondo grado, consistenti in attestazioni e lettere della trattaria
Banca Nazionale del Lavoro del 2012 attestanti il mancato incasso. In particolare, la società ha rappresentato che la Corte di Appello NOME utilizzato questi documenti prodotti soltanto in fase di appello sull’assunto che la banca non avesse adempiuto all’ordine di esibizione disposto in primo grado , senza pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità della loro produzione e senza considerare il rigetto, da parte del Giudice di primo grado, di tutte le istanze istruttorie, anche della richiesta d ell’ ordine di esibizione alla banca.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2733 e 2735 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che la quietanza non av esse valore di confessione ma di mera dichiarazione di scienza e pertanto non esimesse il debitore dalla prova dell’avvenuto pagamento; al contrario, l’acquirente NOME NOME dichiarato di aver ricevuto la somma e non gli assegni, ai quali si farebbe riferimento soltanto per assolvere all’obbligo imposto per legge dell’elencazione dei mezzi di pagamento.
La ricorrente ha poi aggiunto che l’assegno non sarebbe mai stato negoziato, sicché la mancata riscossione del denaro non sarebbe a lei imputabile.
2.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Innanzitutto deve precisarsi, come già puntualizzato da questa Corte, che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, sussistente soltanto nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito; può, perciò, configurarsi un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, la soluzione implicitamente data dal giudice
alla problematica prospettata dalla parte si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata (Cass. Sez. 3, n. 15100 del 29/05/2024 con numerosi richiami).
In tal senso la censura di omessa decisione non è ammissibile.
Tanto puntualizzato , la Corte d’appello ha valutato complessivamente l’atto pubblico, interpretando la dichiarazione di quietanza come riferita soltanto alla ricezione degli assegni.
Sul punto, la società ricorrente non ha formulato ritualmente alcuna censura in riferimento alla corretta applicazione delle regole di interpretazione di cui agli art. 1362 e ss. cod. civ., limitandosi a chiedere una diversa ricostruzione delle vicende intercorse tra le parti e a sottoporre a questa Corte una diversa valutazione dei fatti (ad es. la rilevanza della data degli assegni), invece preclusa in questa sede di legittimità: l ‘interpretazione della volontà delle parti è, infatti, riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto con l’indicazione specifica dei canoni legali di ermeneutica contrattuale violati, ciò che manca in ricorso.
Ciò posto, la questione dell’ammissibilità dei documenti non rilevava nella fattispecie perché la Corte d’appello ha ritenuto, ancor prima, che la società acquirente, attuale ricorrente, non abbia offerto la prova dell’avvenuto incasso degli assegni.
La quietanza infatti, come proprio precisato da questa Corte, costituisce una dichiarazione di scienza, con portata equivalente a quella della confessione e come tale è affermazione di un fatto e non di un effetto giuridico quale l’estinzione dell’obbligazione: nel caso -come quello in esame -di corresponsione del prezzo a mezzo di assegni tratti sul conto corrente, pertanto, il fatto attestato è la ricezione degli assegni, non l’estinzione dell’obbligazione che, quale effetto, appartiene in questo caso al piano delle qualificazioni giuridiche e si verifica soltanto con l’incasso della somma incorporata poiché la
consegna del titolo è effettuata pro solvendo (Cass. Sez. 3, n. 1572 del 22/01/2019; Sez. 2, n. 12685 del 09/05/2024).
In tal senso, allora, come sottolineato dalla Corte d’appello, era la società acquirente RAGIONE_SOCIALE ad essere onerata della prova dell’effettiva riscossione delle somme portate dal titolo e questa prova non è stata offerta (v. pag. 17 della sentenza impugnata, ultimo capoverso e primi due periodi di pag. 18). Questa motivazione era ed è sufficiente ragione di rigetto della domanda, seppure la Corte d’appello abbia ulteriormente riscontrato che dalla documentazione offerta da NOME non risultava l’in casso.
Per il resto, come risulta dalla descrizione dei motivi di appello, il venditore con la sua impugnazione aveva proprio contestato oltre che di aver potuto negoziare tutti gli assegni indicati in atti per difetto di provvista, anche di aver ricevuto in consegna l’assegno n. 815386949000 dell’importo di euro 55.000; pertanto, poiché, come già esposto al precedente punto 1.1., la ricezione di un assegno non implica estinzione dell’obbligazione e l’onere della prova del pagamento resta a carico del debitore, la censura non coglie nel segno perché fondata su presupposti erronei in fatto, oltre che in diritto.
Quanto alla prospettazione di una mancata negoziazione e alle sue conseguenze, si tratta di questione inammissibile in quanto involgente un fatto che non risulta se e quando sia stato sottoposto all’esame del Giudice di merito e che, pertanto, è ormai preclusa.
Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1376 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che il dedotto pagamento soltanto parziale del prezzo legittimasse il venditore a ritenere il bene immobile, sebbene la proprietà fosse stata trasferita, insieme al possesso, ex art. 1376 cod.
civ., per effetto del semplice consenso espresso nella sottoscrizione del rogito.
3.1. Anche questo motivo è inammissibile perché inconferente rispetto alla motivazione: la domanda diretta ad ottenere la consegna dell’immobile perché occupato senza titolo non è stata rigettata dalla Corte d’appello perché è stata negata l’efficacia reale del contratto di compravendita, ma in considerazione dell’inadempimento dell’acquirente all’integrale obbligazione di pagamento del prezzo e della correlata facoltà del venditore di non consegnare materialmente la cosa in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum sancito dall’art. 1460 cod. civ. e, cioè, del nesso di interdipendenza tra le contrapposte prestazioni nei contratti sinallagmatici e dalla esigenza della simultaneità di esecuzione delle reciproche obbligazioni.
In tal senso la censura non coglie nel segno.
Con il quarto motivo, subordinato al rigetto dei precedenti, la ricorrente ha sostenuto, sia pure senza alcun riferimento ad una individuata ipotesi del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., che la Corte d’appello NOME erroneamente determinato il quantum del prezzo non corrisposto omettendo l’esame dell’assegno dell’importo di euro 15.000,00, recante il n. 3033933048 , ulteriore rispetto all’importo di euro 55.000,00 che sarebbe stato riconosciuto come corrisposto.
4.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha considerato, motivando soltanto nella nota a pag. 7, come corrisposto l’importo di euro 55.000, come portato da più assegni, senza esaminare in dettaglio per quali dei titoli riportati in atto pubblico fosse o non stata riconosciuta l’avvenuta riscossione , ciò che importava conseguente dispensa, per la società debitrice, dall’onere della prova di quanto effettivamente pagato a NOME.
Sul punto, pertanto, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione perché provveda al
riesame analitico, in riferimento a ciascun assegno riportato nell’atto pubblico, di quali importi siano stati riconosciuti da NOME come effettivamente riscossi allo scopo di verificare se corrisposto sia stato soltanto l’importo di euro 55.000 o anche l’ulteriore importo di euro 15.000 come portato dall’assegno recante il n. 3033933048.
In tali ristretti limiti, il ricorso è accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per l’accertamento indicato al punto che precede.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei limiti precisati in motivazione, rigettati i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo in tali limiti accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 26 marzo 2025.
La Presidente NOME COGNOME