Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14130 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14130 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 25264/20 proposto da:
-) NOME , domiciliata ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
— ricorrente — contro
-) COGNOME NOME ;
- intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 2 luglio 2020 n. 616; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nel 2009 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Lecce NOME COGNOME, esponendo:
-) di essere la vedova ed erede di NOME COGNOME, deceduto il 22.4.2004;
-) NOME COGNOME, negli ultimi mesi di vita, era incapace di intendere e di volere e, dopo la separazione di fatto dalla moglie (16.1.2004), fu accudito da una vicina di casa, tale NOME COGNOME;
-) il 5.2.2004 NOME COGNOME, figlia di NOME COGNOME, riscosse dalla filiale di Maglie della banca Unicredit l ‘ importo di euro 60.700, che il COGNOME aveva ricavato dal contestuale disinvestimento di titoli, poi depositato su un libretto di risparmio, importo mai restituito al legittimo proprietario.
Oggetto: indicazione di pagamento
quietanza sottoscritta dal creditore
effetti – liberazione dell ‘ indicatario dalla prova di avere restituito al creditore l ‘ importo ricevuto -esclusione.
Chiese, pertanto, la condanna della convenuta alla restituzione della somma suddetta, oltre accessori e risarcimento del danno.
Con sentenza 18.2.2016 n. 873 il Tribunale di Lecce (ex sezione distaccata di Maglie) accolse la domanda. La sentenza fu appellata da NOME COGNOME.
- Con sentenza 2.7.2020 n. 616 – per quanto qui ancora rileva – la Corte
d
‘
appello di Lecce accolse il gravame e rigettò la domanda.
La Corte d
‘
appello ritenne che:
-) la banca Unicredit, al momento del ritiro della somma di euro 60.700, rilasciò una quietanza sulla quale comparivano due firme;
-) la prima era apposta da NOME COGNOME in calce alla dicitura ‘ ritirati dalla sig.a COGNOME NOME ‘ ;
-) la seconda firma era apposta da NOME COGNOME in calce alla dicitura ‘ per quietanza ‘ ;
-) doveva pertanto ritenersi che il ritiro della somma avvenne per ordine di NOME COGNOME e che NOME COGNOME fu solo l ‘ esecutore materiale del prelievo;
-) di conseguenza, NOME COGNOME non aveva alcun obbligo di rendere conto o di restituire una somma che ab origine non è stata nella sua disponibilità, ma prelevata e appresa direttamente dal titolare presente ‘ .
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell ‘ articolo 132 c.p.c..
1.1. Il motivo è manifestamente infondato, alla luce dei noti principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830): e, cioè, che una sentenza può dirsi nulla per mancanza di motivazione, ai sensi dell ‘ art. 132 c.p.c., solo in quattro casi: ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico ‘ , ‘ motivazione apparente ‘ , ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘ , ‘ esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione ‘ . Nel caso di specie la motivazione non manca come segno grafico, né è inintelligibile: la Corte d ‘ appello in sostanza ha ritenuto che NOME COGNOME nulla dovesse restituire, perché la somma prelevata ‘ fu appresa direttamente dal titolare presente ‘ . Una motivazione dunque esistente, chiara, non contraddittoria.
Col secondo e col terzo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente – la ricorrente prospetta la violazione degli articoli 1703 e 1713 del codice civile.
Nelle illustrazioni dei motivi si espone una tesi così riassumibile:
-) NOME COGNOME, dopo aver disinvestito i titoli da lui posseduti e monetizzato il relativo controvalore, ‘ ha chiesto ed ottenuto che materialmente la somma di denaro fosse consegnata direttamente alla signora COGNOME ‘ ;
-) la circostanza che NOME COGNOME avesse chiesto alla banca di effettuare il pagamento nelle mani di NOME COGNOME non consentiva certo a quest ‘ ultima di appropriarsi della somma, dal momento che – ai sensi dell ‘ articolo 1713 del codice civile – il mandatario è tenuto a restituire al mandante le somme acquisite nell ‘ esecuzione del mandato;
-) sicché, una volta dimostrata in giudizio l ‘ apprensione materiale della somma da parte di NOME COGNOME, gravava su quest ‘ ultima l ‘ onere della prova di averla restituita;
-) in ogni caso la firma ‘ per quietanza ‘ apposta da NOME COGNOME, secondo la disciplina codicistica della quietanza, ha avuto l ‘ effetto di liberare la banca dall ‘ obbligazione contrattuale, ma non pure NOME COGNOME dalla sua
distinta obbligazione restitutoria della somma della cui riscossione era stata incaricata dal creditore.
2.1. Il motivo è fondato.
La Corte d ‘ appello ha accertato in punto di fatto che:
-) la banca consegnò il denaro a NOME COGNOME;
-) NOME COGNOME firmò ‘ per quietanza ‘ il documento emesso dalla banca.
Dopo avere accertato questi fatti, la Corte d ‘ appello ne ha tratto la conclusione che, per effetto della quietanza rilasciata da NOME COGNOME alla banca, la somma prelevata fu ‘ appresa direttamente dal titolare presente ‘ .
In tale statuizione si annida un errore di diritto.
2.2. La quietanza (art. 1199 c.c.) è l ‘ atto il quale dimostra l ‘ estinzione dell ‘ obbligazione e la liberazione del debitore (la banca, nel nostro caso), ma non l ‘ apprensione del denaro da parte del creditore.
La liberazione del debitore, infatti, può avvenire anche se il creditore non sia stato materialmente soddisfatto del credito: come ad esempio nell ‘ ipotesi di pagamento effettuato nelle mani dell ‘ indicatario di pagamento, oppure di pagamento al creditore apparente.
Dunque, il debitore può legittimamente esigere il rilascio della quietanza anche quando non abbia effettuato alcun pagamento nelle mani del creditore: come avviene, oltre che nell ‘ ipotesi già ricordata di indicazione al pagamento (art. 1188 c.c.), nei casi di contratto a favore del terzo (art. 1411 c.c.), di cessione del credito a scopo solutorio; di assicurazione con appendice di vincolo a favore d ‘ un terzo.
Pertanto, in tutti i casi in cui il debitore adempie col consenso del creditore nelle mani d ‘ un terzo, la quietanza rilasciata dal creditore costituisce prova della liberazione del debitore; non costituisce prova che l ‘ accipiens abbia restituito al creditore quanto ricevuto dal solvens .
2.3. Di conseguenza, l ‘ unico significato giuridico che era consentito trarre dalla sottoscrizione apposta da NOME COGNOME in calce alla dicitura ‘ per quietanza ‘ era che il sottoscrittore aveva liberato la banca Unicredit dalla sua obbligazione. Quella dicitura non costituiva però prova legale, ex art. 1199 c.c., della ‘ diretta apprensione della somma ‘ da parte di NOME COGNOME, come affermato dalla Corte d ‘ appello; né, tanto meno, dell’adempimento dell’autonoma obbligazione che faceva capo alla COGNOME, di riconsegnare al mandante COGNOME la somma per suo conto ritirata: obbligazione che trovava fonte distinta nel diverso rapporto con lui instauratosi e la cui estinzione andava provata rigorosamente, oltretutto in considerazione delle particolari condizioni in cui il mandante versava.
2.4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, affinché sia esaminato ex novo l ‘ appello proposto da NOME COGNOME, alla luce del seguente principio di diritto: ‘ se il debitore adempie l ‘ obbligazione nelle mani di un indicatario al pagamento, la quietanza rilasciata dal creditore costituisce prova dell ‘ adempimento e della liberazione del debitore; non costituisce però, da sola e di per sé, prova che l ‘ accipiens abbia restituito al creditore l ‘ importo ricevuto ‘ .
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d ‘ appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile