Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14130 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14130 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 25264/20 proposto da:
-) NOME , domiciliata ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME ;
– intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 2 luglio 2020 n. 616; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nel 2009 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Lecce NOME COGNOME, esponendo:
-) di essere la vedova ed erede di NOME COGNOME, deceduto il 22.4.2004;
-) NOME COGNOME, negli ultimi mesi di vita, era incapace di intendere e di volere e, dopo la separazione di fatto dalla moglie (16.1.2004), fu accudito da una vicina di casa, tale NOME COGNOME;
-) il 5.2.2004 NOME COGNOME, figlia di NOME COGNOME, riscosse dalla filiale di Maglie della banca Unicredit l ‘ importo di euro 60.700, che il COGNOME aveva ricavato dal contestuale disinvestimento di titoli, poi depositato su un libretto di risparmio, importo mai restituito al legittimo proprietario.
Oggetto: indicazione di pagamento
quietanza sottoscritta dal creditore
effetti – liberazione dell ‘ indicatario dalla prova di avere restituito al creditore l ‘ importo ricevuto -esclusione.
Chiese, pertanto, la condanna della convenuta alla restituzione della somma suddetta, oltre accessori e risarcimento del danno.
Con sentenza 18.2.2016 n. 873 il Tribunale di Lecce (ex sezione distaccata di Maglie) accolse la domanda. La sentenza fu appellata da NOME COGNOME.
3. Con sentenza 2.7.2020 n. 616 – per quanto qui ancora rileva – la Corte
d
‘
appello di Lecce accolse il gravame e rigettò la domanda.
La Corte d
‘
appello ritenne che:
-) la banca Unicredit, al momento del ritiro della somma di euro 60.700, rilasciò una quietanza sulla quale comparivano due firme;
-) la prima era apposta da NOME COGNOME in calce alla dicitura ‘ ritirati dalla sig.a COGNOME NOME ‘ ;
-) la seconda firma era apposta da NOME COGNOME in calce alla dicitura ‘ per quietanza ‘ ;
-) doveva pertanto ritenersi che il ritiro della somma avvenne per ordine di NOME COGNOME e che NOME COGNOME fu solo l ‘ esecutore materiale del prelievo;
-) di conseguenza, NOME COGNOME non aveva alcun obbligo di rendere conto o di restituire una somma che ab origine non è stata nella sua disponibilità, ma prelevata e appresa direttamente dal titolare presente ‘ .
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell ‘ articolo 132 c.p.c..
1.1. Il motivo è manifestamente infondato, alla luce dei noti principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830): e, cioè, che una sentenza può dirsi nulla per mancanza di motivazione, ai sensi dell ‘ art. 132 c.p.c., solo in quattro casi: ‘ mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico ‘ , ‘ motivazione apparente ‘ , ‘ contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ‘ e ‘ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ‘ , ‘ esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘ sufficienza ‘ della motivazione ‘ . Nel caso di specie la motivazione non manca come segno grafico, né è inintelligibile: la Corte d ‘ appello in sostanza ha ritenuto che NOME COGNOME nulla dovesse restituire, perché la somma prelevata ‘ fu appresa direttamente dal titolare presente ‘ . Una motivazione dunque esistente, chiara, non contraddittoria.
Col secondo e col terzo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente – la ricorrente prospetta la violazione degli articoli 1703 e 1713 del codice civile.
Nelle illustrazioni dei motivi si espone una tesi così riassumibile:
-) NOME COGNOME, dopo aver disinvestito i titoli da lui posseduti e monetizzato il relativo controvalore, ‘ ha chiesto ed ottenuto che materialmente la somma di denaro fosse consegnata direttamente alla signora COGNOME ‘ ;
-) la circostanza che NOME COGNOME avesse chiesto alla banca di effettuare il pagamento nelle mani di NOME COGNOME non consentiva certo a quest ‘ ultima di appropriarsi della somma, dal momento che – ai sensi dell ‘ articolo 1713 del codice civile – il mandatario è tenuto a restituire al mandante le somme acquisite nell ‘ esecuzione del mandato;
-) sicché, una volta dimostrata in giudizio l ‘ apprensione materiale della somma da parte di NOME COGNOME, gravava su quest ‘ ultima l ‘ onere della prova di averla restituita;
-) in ogni caso la firma ‘ per quietanza ‘ apposta da NOME COGNOME, secondo la disciplina codicistica della quietanza, ha avuto l ‘ effetto di liberare la banca dall ‘ obbligazione contrattuale, ma non pure NOME COGNOME dalla sua
distinta obbligazione restitutoria della somma della cui riscossione era stata incaricata dal creditore.
2.1. Il motivo è fondato.
La Corte d ‘ appello ha accertato in punto di fatto che:
-) la banca consegnò il denaro a NOME COGNOME;
-) NOME COGNOME firmò ‘ per quietanza ‘ il documento emesso dalla banca.
Dopo avere accertato questi fatti, la Corte d ‘ appello ne ha tratto la conclusione che, per effetto della quietanza rilasciata da NOME COGNOME alla banca, la somma prelevata fu ‘ appresa direttamente dal titolare presente ‘ .
In tale statuizione si annida un errore di diritto.
2.2. La quietanza (art. 1199 c.c.) è l ‘ atto il quale dimostra l ‘ estinzione dell ‘ obbligazione e la liberazione del debitore (la banca, nel nostro caso), ma non l ‘ apprensione del denaro da parte del creditore.
La liberazione del debitore, infatti, può avvenire anche se il creditore non sia stato materialmente soddisfatto del credito: come ad esempio nell ‘ ipotesi di pagamento effettuato nelle mani dell ‘ indicatario di pagamento, oppure di pagamento al creditore apparente.
Dunque, il debitore può legittimamente esigere il rilascio della quietanza anche quando non abbia effettuato alcun pagamento nelle mani del creditore: come avviene, oltre che nell ‘ ipotesi già ricordata di indicazione al pagamento (art. 1188 c.c.), nei casi di contratto a favore del terzo (art. 1411 c.c.), di cessione del credito a scopo solutorio; di assicurazione con appendice di vincolo a favore d ‘ un terzo.
Pertanto, in tutti i casi in cui il debitore adempie col consenso del creditore nelle mani d ‘ un terzo, la quietanza rilasciata dal creditore costituisce prova della liberazione del debitore; non costituisce prova che l ‘ accipiens abbia restituito al creditore quanto ricevuto dal solvens .
2.3. Di conseguenza, l ‘ unico significato giuridico che era consentito trarre dalla sottoscrizione apposta da NOME COGNOME in calce alla dicitura ‘ per quietanza ‘ era che il sottoscrittore aveva liberato la banca Unicredit dalla sua obbligazione. Quella dicitura non costituiva però prova legale, ex art. 1199 c.c., della ‘ diretta apprensione della somma ‘ da parte di NOME COGNOME, come affermato dalla Corte d ‘ appello; né, tanto meno, dell’adempimento dell’autonoma obbligazione che faceva capo alla COGNOME, di riconsegnare al mandante COGNOME la somma per suo conto ritirata: obbligazione che trovava fonte distinta nel diverso rapporto con lui instauratosi e la cui estinzione andava provata rigorosamente, oltretutto in considerazione delle particolari condizioni in cui il mandante versava.
2.4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, affinché sia esaminato ex novo l ‘ appello proposto da NOME COGNOME, alla luce del seguente principio di diritto: ‘ se il debitore adempie l ‘ obbligazione nelle mani di un indicatario al pagamento, la quietanza rilasciata dal creditore costituisce prova dell ‘ adempimento e della liberazione del debitore; non costituisce però, da sola e di per sé, prova che l ‘ accipiens abbia restituito al creditore l ‘ importo ricevuto ‘ .
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d ‘ appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile