Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29822 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29822 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28604/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, elettivamente domiciliaao in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n.1438/2019 depositata il 2.6.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con contratto del 12.5.2004 la RAGIONE_SOCIALE si obbligava a realizzare opere murarie per la creazione di un parcheggio del centro commerciale La Promenade in agro di Locorotondo INDIRIZZO) per la RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta per trasformazione RAGIONE_SOCIALE) in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Locorotondo n. 433/2002 e sotto la direzione lavori dell’AVV_NOTAIO, nominato dalla committente.
Era previsto il pagamento del compenso a misura secondo i prezzi stabiliti nel computo metrico con uno sconto del 7%, agganciato dopo il versamento iniziale di due acconti, alla presentazione di stati di avanzamento, con versamento del saldo entro 30 giorni dal collaudo.
RAGIONE_SOCIALE deducendo che dopo il 13° SAL non aveva più ricevuto alcun compenso pur non essendole state rivolte contestazioni, con ricorso del 26.11.2008 chiedeva al Tribunale di Bari decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori (comprese le ritenute del 10% concordate ed applicate a partire dal SAL di giugno 2006) per € 196.086,84.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva la nullità del decreto ingiuntivo ed in subordine la sua revoca, sostenendo che le somme già corrisposte alla
RAGIONE_SOCIALE avevano ampiamente compensato i lavori eseguiti e che quest’ultima aveva rilasciato tramite il proprio legale rappresentante, COGNOME NOME, una dichiarazione attestante che non aveva più nulla a pretendere, ed osservando che i SAL prodotti dalla controparte non erano stati approvati dal direttore dei lavori, che il rimborso delle ritenute non poteva essere richiesto in quanto l’appaltatore non aveva perfettamente adempiuto e vi aveva espressamente rinunciato, avendo omesso di eliminare i vizi e difetti delle opere tempestivamente denunciati, e che per i SAL 27° e 28° non risultava neppure emessa fattura.
Parte opponente avanzava altresì domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per i vizi delle opere e di riduzione del prezzo e domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., rigettate in primo grado e non più riproposte, mentre parte opposta chiedeva il rigetto dell’opposizione e delle riconvenzionali sostenendo che l’opera era stata accettata senza riserve.
Dopo avere respinto con ordinanza del 5.5.2011 la richiesta di querela di falso di parte opposta per ritenuta irrilevanza della dichiarazione di COGNOME NOME (doc. 2 di parte opponente) per l’impossibilità di riferire tale dichiarazione alla RAGIONE_SOCIALE, espletato l’interrogatorio formale del legale rappresentante dell’opposta, COGNOME NOME, che riconosceva l’autenticità delle sue sottoscrizioni in calce alle dichiarazioni prodotte da parte opponente a dimostrazione dell’intervenuta quietanza a saldo, ma negava di avere ricevuto le somme in contanti indicate in tali dichiarazioni, ed espletata CTU, il Tribunale di Bari, sezione stralcio di Rutigliano, con la sentenza dell’1.7.2016 accoglieva l’opposizione, annullava il decreto ingiuntivo opposto in quanto riteneva provata la composizione integrale delle reciproche pretese delle parti sulla base della dichiarazione del legale rappresentante della appaltatrice, COGNOME NOME, (doc. 2 di parte opponente), che aveva riconosciuto in sede di interpello la sua sottoscrizione,
osservando che per contestare l’abusivo riempimento di tale dichiarazione absque pactis e per evitare che la quietanza liberatoria fosse riferita anche al versamento di denaro in contanti riportato nel documento, l’opposta avrebbe dovuto proporre querela di falso, rigettava le domande riconvenzionali della RAGIONE_SOCIALE per la mancata prova dei vizi e difetti dell’opera e compensava le spese processuali.
Contro tale sentenza proponeva appello principale la RAGIONE_SOCIALE chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza ed il rigetto dell’opposizione con vittoria delle spese del doppio grado, e la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello incidentale subordinato e condizionato all’eventuale accoglimento di quello principale.
La Corte d’Appello di Bari, con ordinanza del 27.3.2017 dichiarava inammissibile la querela di falso riproposta dalla RAGIONE_SOCIALE all’udienza del 24.3.2017, e con la sentenza n.1438/2019 del 24.5/24.6.2019 rigettava l’appello principale, dichiarava assorbito l’appello incidentale condizionato e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali di secondo grado.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato alla RAGIONE_SOCIALE il 20.9.2012, la RAGIONE_SOCIALE affidandosi a quattro motivi e resiste con controricorso notificato il 28.10.2019 la RAGIONE_SOCIALE.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 6.3.2023, recante procura in calce, ha dichiarato di costituirsi per la ricorrente in aggiunta all’AVV_NOTAIO l’AVV_NOTAIO, che ha poi depositato per la RAGIONE_SOCIALE memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. ed anche la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 19.10.2023.
Preliminarmente occorre dare atto che la RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi patrocinata dal solo AVV_NOTAIO, e non anche dall’AVV_NOTAIO, che ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore il 6.3.2023 con procura in calce priva di validità, dal momento che la possibilità del rilascio della procura in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore é stata introdotta nell’art. 83 c.p.c. dall’art. 45 comma 9 lettera a) della L.18.6.2009 n. 69 a decorrere dal 4.7.2009 per i soli giudizi che siano stati introdotti in primo grado in data successiva, mentre nel caso in esame il giudizio di primo grado risale al 2008, per cui l’AVV_NOTAIO avrebbe dovuto depositare una procura autenticata da AVV_NOTAIO. Ne consegue la nullità della memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. della RAGIONE_SOCIALE depositata dalla sola AVV_NOTAIO, sprovvista di valida procura.
Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e non idonea applicazione dell’art. 645 c.p.c. nella formulazione precedente all’interpretazione autentica fornita dall’art. 2 della L.29.12.2011 n. 2218.
Deduce la ricorrente, riproponendo uno dei motivi di appello disatteso dal giudice di secondo grado, che essendo stato notificato l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dalla RAGIONE_SOCIALE il 9.3.2009, quando ancora la menzionata legge d’interpretazione autentica non era entrata in vigore, l’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione ad opera della parte opponente sarebbe dovuta intervenire ai sensi dell’art. 645 c.p.c. entro 5 giorni dalla notifica della citazione in opposizione, ossia entro il 14.3.2009, mentre era stata effettuata solo in data 17.3.2009, per cui la Corte d’Appello di Bari non avrebbe dovuto disattendere la sua eccezione d’improcedibilità dell’opposizione per tardiva costituzione dell’opponente applicando retroattivamente l’art. 2 della L.29.12.2011 n. 2218, che aveva eliminato dall’art. 645 c.p.c. il riferimento alla riduzione alla metà dei termini di comparizione (e
quindi di quelli di costituzione ad essi correlati), posto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 132 del 2016 aveva chiarito che l’effetto retroattivo poteva essere riconosciuto ad una norma d’interpretazione autentica solo quando si trattava di chiarire una situazione oggettiva d’incertezza del dato normativo, mentre nel caso in esame prima dell’intervento dell’art. 2 della L. n.2218/2011 non vi era alcuna incertezza del dato normativo, che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo prevedeva puramente e semplicemente la riduzione alla metà dei termini di comparizione e quindi anche di costituzione dell’opponente.
Il primo motivo é infondato, in quanto la Corte d’Appello di Bari per disattendere l’eccezione d’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell’opponente, che era stata riproposta come primo motivo di appello dalla RAGIONE_SOCIALE, si é uniformata alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (é stata richiamata espressamente Cass. n.3200/2017, ma nello stesso senso vedi anche Cass. n. 2242/2012, secondo la quale ” nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c., comma 1, dettata dalla L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163 -bis c.p.c., comma 1 ‘).
L’unico argomento offerto allo scopo di ottenere un mutamento di orientamento della Suprema Corte, ossia il richiamo della sentenza n. 132 del 2016 della Corte Costituzionale, che giustifica la retroattività di una norma d’interpretazione autentica solo quando si debba chiarire una situazione oggettiva d’incertezza del dato normativo, risulta palesemente inadeguato, in quanto non tiene conto del fatto che la norma d’interpretazione autentica dell’art. 2 della L. n. 2218/2011, che ha eliminato la previsione
della riduzione alla metà dei termini di comparizione (e quindi dei connessi termini di costituzione delle parti) nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, é stata introdotta proprio allo scopo di eliminare il disorientamento interpretativo sull’art. 645 c.p.c. che era derivato dalla sentenza n. 19246 delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 9.9.2010.
Detta sentenza, infatti, con un obiter dictum non attinente alla specifica questione controversa, aveva affermato che in tutti i casi di opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando non vi era stata riduzione dell’ordinario termine a comparire da parte dell’opponente, il termine di costituzione dello stesso era ridotto alla metà, in contrasto con la costante e protratta interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte, costituente diritto vivente, secondo la quale l’onere della costituzione dell’opponente nel termine ridotto di cinque giorni dalla notificazione della citazione in opposizione scattava solo quando la parte opponente avesse effettivamente concesso alla controparte un termine a comparire ridotto rispetto a quello ordinario, sia per scelta consapevole, sia per errore (vedi Cass. 18942/2006; Cass. 12044/1998; Cass. 3316/1998; Cass. 2460/1995; Cass. 3355/1987; Cass. 12.10.1955), e non in tutti i casi di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la perentoria locuzione utilizzata nell’art. 645 comma 2 c.p.c. vecchia formulazione secondo la quale ” in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà “.
Si noti, del resto, che anche se la norma d’interpretazione autentica dell’art. 2 della L. n. 2218/2011 non fosse considerata retroattiva, nel caso di specie la notificazione dell’atto di citazione in opposizione e la conseguente costituzione dell’opponente sono avvenute nel marzo del 2009 quando la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte sopra richiamata, costituente diritto vivente,
era tutta nel senso che l’osservanza del termine di costituzione ridotto di cinque giorni dell’opponente era richiesta solo quando quest’ultimo avesse concesso alla controparte un termine di comparizione ridotto rispetto a quello ordinario di novanta giorni, mentre la citazione in opposizione era stata notificata il 9.3.2009 per l’udienza del 28.7.2009, per cui l’opponente, che non poteva certo prevedere l’inatteso mutamento di indirizzo della futura sentenza n.19246 delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 9.9.2010, era tenuta a costituirsi entro dieci giorni dal 9.3.2009, sicché l’iscrizione a ruolo della causa e la costituzione di parte opponente del 17.3.2019 sono state tempestive.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 5) c.p.c., la violazione ed omessa considerazione ed applicazione delle previsioni degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’Appello di Bari, nonostante la parte appellante avesse lamentato che dopo che l’ordinanza del 5.5.2011 non aveva ammesso la querela di falso presentata nel corso del giudizio di primo grado per ritenuta irrilevanza della dichiarazione di COGNOME NOME (doc. 2 di parte opponente) per l’impossibilità di riferire tale dichiarazione alla RAGIONE_SOCIALE, la sentenza di primo grado avesse rigettato la sua domanda di pagamento del saldo del prezzo dell’appalto con la motivazione che la RAGIONE_SOCIALE non avesse proposto querela di falso per superare l’efficacia probatoria della dichiarazione di COGNOME NOME riferita alla RAGIONE_SOCIALE, si sia limitata a stabilire che qualsiasi questione sorta e trattata nel corso del giudizio di primo grado potesse essere diversamente valutata nella sentenza conclusiva del grado senza vincoli derivanti da precedenti ordinanze, e ad esaminare la querela di falso nuovamente proposta in secondo grado ritenendola viziata da nullità per la mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità, senza fornire
una motivazione in ordine alla lamentata contraddittorietà delle valutazioni espresse dal giudice di primo grado, che avevano fuorviato il comportamento processuale della RAGIONE_SOCIALE.
Va premesso che é inconferente il richiamo all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., in quanto non é stata dedotta l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma l’omessa pronuncia su un motivo d’impugnazione, peraltro senza invocare la violazione dell’art. 112 c.p.c. e senza lamentare la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. anziché in relazione all’invocato art. 360 comma primo n. 3) c.p.c..
Il motivo è inammissibile in quanto si rivolge nei confronti della sentenza di primo gardo e non della sentenza impugnata.
Va detto poi che comunque la motivazione insufficiente, o contraddittoria non é più censurabile dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. apportata dall’art. 2 del D. Lgs. 2.2.2006 n. 40, e che la motivazione addotta non può considerarsi inesistente, o meramente apparente, dato che l’impugnata sentenza ha comunque evidenziato, richiamando in proposito i precedenti della Suprema Corte (Cass. ord. n. 30161/2018; Cass. n.8932/2006), che ben poteva la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado valutare diversamente l’efficacia probatoria della dichiarazione resa dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (doc. 2 di parte opponente), COGNOME NOME, rispetto alla valutazione compiuta con l’ordinanza non vincolante emessa dal giudice istruttore il 5.5.2011 in sede di ammissione delle prove, implicitamente richiamando il principio dell’art. 177 comma 1° c.p.c., per il quale le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
Va aggiunto che peraltro la diversa valutazione dell’efficacia probatoria della suddetta dichiarazione non appare illogica ed ingiustificata, in quanto é dipesa dal fatto che la sentenza di primo
grado, a differenza dell’ordinanza del 5.5.2011, é intervenuta dopo che COGNOME NOME in sede di interrogatorio formale aveva riconosciuto di avere personalmente sottoscritto la dichiarazione di quietanza liberatoria in questione riferita anche ad assegni intestati alla RAGIONE_SOCIALE, pur pretendendo di negare di avere ricevuto i versamenti in contanti che in quella dichiarazione figuravano come effettuati.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge e l’omesso concludente esame di ineludibili risultanze processuali e pertanto la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., l’omessa adeguata considerazione delle previsioni degli articoli 2702 cod. civ. e 116 c.p.c. e l’omessa considerazione delle previsioni dell’art. 244 c.p.c..
Si duole la ricorrente che l’impugnata sentenza non abbia motivato sulla dedotta impossibilità di riferire automaticamente le dichiarazioni a firma di COGNOME NOME alla RAGIONE_SOCIALE, della quale lo stesso era legale rappresentante, pur in mancanza di qualsiasi riferimento nelle dichiarazioni a detta società, e che la Corte d’Appello di Bari abbia fatto discendere dalla sottoscrizione delle dichiarazioni prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME NOME la presunzione di consenso del sottoscrittore ex art. 2702 cod. civ. in ordine al contenuto di tali dichiarazioni ed all’assunzione di paternità delle stesse, anziché tener conto che COGNOME NOME in sede di interpello aveva negato di avere ricevuto i pagamenti in contanti menzionati in quelle dichiarazioni.
Con lo stesso motivo la ricorrente lamenta la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME in sede di interrogatorio formale, e la circostanza che la Corte d’Appello abbia ritenuto inammissibile la prova testimoniale riproposta nell’atto di appello con rinvio alla richiesta formulata in primo grado, avendo considerato indispensabile ai fini dell’ammissione
della prova testimoniale in secondo grado la riproposizione puntuale dei capitoli di prova e dei nominativi dei testimoni.
Premesso che la ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione senza invocare la nullità della sentenza ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., va detto che comunque l’impugnata sentenza ha riferito le dichiarazioni di quietanza liberatorie sottoscritte da COGNOME NOME alla società da lui rappresentata, la RAGIONE_SOCIALE, in quanto egli ha dichiarato di avere ricevuto in pagamento gli assegni non trasferibili che ad essa erano intestati e che la RAGIONE_SOCIALE non ha disconosciuto, per cui ha addotto una motivazione, che la ricorrente non ha censurato.
L’impugnata sentenza, peraltro, non ha fatto discendere dalla mera sottoscrizione riconosciuta delle dichiarazioni di quietanza imputata a COGNOME NOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE la presunzione di consenso della stessa ex art. 2702 cod. civ. ai pagamenti anche in contanti menzionati in tali dichiarazioni, in quanto ha anche considerato che parte opposta per dimostrare in contrario che le dichiarazioni erano state alterate dopo la loro sottoscrizione con la menzione absque pactis di pagamenti di denaro contante prima non ricompresi nella quietanza avrebbe dovuto proporre querela di falso, ma quella presentata in secondo grado é stata dichiarata nulla per la mancata indicazione degli elementi e delle prove a fondamento della stessa, che evidentemente, si aggiunge, non possono essere rappresentati dalle interessate dichiarazioni contrarie di COGNOME NOME, non aventi valore probatorio.
Quanto alla doglianza relativa alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in sede di interrogatorio formale, va evidenziato che le dichiarazioni intese a negare la ricezione di pagamenti di somme di denaro in contanti da parte sua e della suddetta società non avevano valore confessorio e
risultavano quindi prive di efficacia probatoria contraria al contenuto delle dichiarazioni sottoscritte dallo COGNOME, e che comunque la valutazione dell’odierna ricorrente contrappone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza confrontarsi con il principio per cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (vedi Cass. sez. un. n. 24148 del 25.10.2013).
Non è ammissibile, in sede di legittimità, proporre una lettura del compendio istruttorio alternativa rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, posto che ” L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ” (Cass. 19.4.2023 n. 10506; Cass. sez. lav. n. 13485 del 13.6.2014; Cass. n. 11511 del 23.5.2014; Cass. n. 12362 del 24.5.2006).
La motivazione della sentenza impugnata, peraltro, non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cosiddetto minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico -argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (Cass. sez. un. n. 8053 del 7.4.2014).
Quanto alla prova testimoniale riproposta nell’atto di appello col mero richiamo alle richieste che la RAGIONE_SOCIALE aveva fatto nel giudizio di primo grado, l’impugnata sentenza non solo le ha ritenute inammissibili alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che le considera rinunciate in caso di mancata puntuale riproposizione dei capitoli e dei testi da escutere (Cass. n. 16886/2016; Cass. n. 11516/2014; Cass. n.10748/2012; Cass. n. 9410/2011; Cass. n. 16953/2013), ma le ha comunque ritenute inammissibili in quanto vertenti su circostanze negative e su fatti temporalmente indeterminati, inidonei quindi a scalfire la prova positiva della provenienza delle dichiarazioni di quietanza da COGNOME NOME, e tale seconda motivazione d’inammissibilità, di per sé idonea a sorreggere la reiezione della prova testimoniale riproposta in appello, non é stata fatta oggetto di censura.
Col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge per l’impossibilità di ritenere conforme a legge l’intervenuta declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto si sarebbe potuta dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto solo per evidente mancanza di condizioni assolutamente necessarie per la sua emissione, non meglio precisate, e semmai il decreto ingiuntivo si sarebbe dovuto revocare.
L’ultimo motivo di ricorso é inammissibile, in quanto non individua il vizio fatto valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., né la violazione di legge lamentata, ed a ciò va aggiunto che per la RAGIONE_SOCIALE ottenere una più corretta pronuncia di revoca per ragioni di merito del decreto ingiuntivo opposto anziché di nullità dello stesso per evidente difetto delle condizioni di emanazione, fermo restando il rigetto della pretesa creditoria avanzata in fase monitoria, non sarebbe di alcuna pratica utilità.
Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della RAGIONE_SOCIALE.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida a favore della RAGIONE_SOCIALE in € 200,00 per spese ed € 7.700,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.10.2023