Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4285 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2214/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (EMAIL) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (EMAIL), COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente –
contro
COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso il dott. COGNOME NOME (EMAIL), presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato prof. NOME COGNOME
(EMAIL).
–
contro
ricorrenti – nonché contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI, MINISTERO DELL’INTERNO.
–
intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Cagliari n. 482/2019 depositata il 31/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME NOME propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 482/2019 del 31 maggio 2019, con cui la Corte d’Appello di Cagliari rigettava la querela di falso dal lui proposta in via principale, in integrale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3673 del 16 dicembre 2015, con cui invece il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato la falsità del verbale di accertamento e contestazione di essersi messo alla guida durante il periodo di sospensione RAGIONE_SOCIALEa patente, redatto dagli agenti RAGIONE_SOCIALEa Polizia Stradale di Carbonia.
Resistono con controricorso NOME NOME e COGNOME NOME.
Resta intimato il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ed i resistenti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Lamenta che, integralmente riformando la sentenza di primo grado e dunque rigettando la querela di falso, la Corte d’Appello di Cagliari ha affermato la veridicità del verbale di accertamento, senza tuttavia considerare le circostanze di tempo e di luogo ivi indicate, mentre nel caso in esame l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa data, RAGIONE_SOCIALE‘orario e del luogo in cui si sarebbe verificata la contestata condotta di violazione al codice RAGIONE_SOCIALEa strada rappresentava un dato imprescindibile, la cui verifica di corrispondenza al vero non poteva essere pretermessa dal giudice di merito.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello, nel rigettare la domanda di querela di falso, ritenuto che il medesimo verbale potesse riferirsi ad un momento precedente a quello indicato nell’atto pubblico, omettendo di valutare gli esiti RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria espletata.
3. Rileva, preliminarmente, il Collegio:
-che secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte, premesso che nei giudizi introdotti con querela di falso (come quello in esame), è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 221, ultimo comma, in relazione all’art. 70, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) l’integrazione del contraddittorio in sede d’impugnazione, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo , non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l’intervento, bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lui
stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 72 cod. proc. civ.), mentre nelle altre ipotesi (come nel caso di specie), le funzioni di pubblico ministero, in quanto non includono l’autonoma facoltà di impugnazione, vengono a identificarsi con quelle che svolge il procuratore generale presso il giudice ad quem , e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest’ultimo, a norma degli artt. 71 cod. proc. civ., e, per il giudizio di cassazione, 137 disp. att. cod. proc. civ. (da ultimo, v. Cass., 02/02/2022, n. 3252; Cass. n. 3256 del 2019; Cass., SU, n. 3556 del 2017; Cass., SU, n. 9743 del 2008; Cass., SU, n. 184 del 1987; Cass., Sez. Un., 08/05/1986, n. 3078; con specifico riguardo all’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa querela di falso, Cass., Sez. Un., 14/01/1987, n. 184);
rilevato che manca la comunicazione al procuratore generale presso questo Corte.
Va pertanto disposto il rinvio RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso a nuovo ruolo, affinché la Cancelleria provveda alla trasmissione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione del nuovo decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALEa nuova adunanza camerale e degli atti conseguenti, con avviso al P.M. RAGIONE_SOCIALEa facoltà di depositare memoria ex art. 380bis c.p.c. nel relativo termine (Ca.ss., n. 3256/2019).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione di nuova adunanza camerale e per la comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALEa adunanza e del ricorso, sentenza impugnata e controricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione il 30 gennaio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME