Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30084 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30084 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
sul ricorso 11774/2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME e dall’avvocato COGNOME NOME
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 3425/2019 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 12/08/2019;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/06/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE stipulava un contratto di locazione finanziaria con la società RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il leasing di un escavatore di cui l’importo sarebbe stato restituito mediante cinquantanove rate.
Il contratto veniva risolto dalla RAGIONE_SOCIALE che si avvaleva della clausola risolutiva espressa per il mancato versamento dei canoni mensili da parte della RAGIONE_SOCIALE -successivamente dichiarata fallita -ed escuteva la fideiussione prestata da NOME COGNOME, nei cui confronti chiedeva ed otteneva decreto monitorio dal Tribunale di Milano, per l’importo di oltre trentaquattromila euro (34.107,98).
NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso ad istanza della società di leasing e contestava la sottoscrizione della fideiussione, disconoscendola.
Il Tribunale di Milano rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale, espletava consulenza tecnica di ufficio grafologica sulla sottoscrizione di NOME COGNOME in calce al contratto di fideiussione e, all’esito dell’istruttoria , decidendo in composizione collegiale, dichiarava inammissibile la querela di falso proposta dal COGNOME, e ne rigettava le domande.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3425 del 12/08/2019, confermava la sentenza di prime cure e segnatamente riteneva inammissibile la querela di falso, in quanto volta a riproporre un irrituale gravame relativo alle risultanze della consulenza tecnica di
R.g. n. 11774 del 2020
Ad. 15/06/2023; estensore: NOMECOGNOME
ufficio grafologica e qualificava il giuramento decisorio deferito come de veritate , come tale irrituale e inammissibile per mancata indicazione dello strumento probatorio nelle conclusioni definitive, per mancanza di espresso mandato al difensore a proporlo e per indicazione non univoca del soggetto chiamato a giurare.
Avverso la sentenza della Corte territoriale NOME AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 15/06/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente pone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 cod. civ. nonché 214, 215, 216 e 217 cod. proc. civ. , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
La Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento in via esclusiva sulle risultanze della perizia grafologica di primo grado.
Il ricorrente sostiene che la perizia è viziata, in quanto, nel procedimento di verificazione, il consulente tecnico d’ufficio ha utilizzato tra le scritture comparative documenti non a lui riferibili, bensì riferibili alla società oramai fallita, per cui unico legittimato al disconoscimento era il curatore fallimentare.
Con il secondo motivo pone censura di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2702 cod. civ., 214, 215, 216 e 217 cod. proc. civ. per avere il consulente grafologico basato il proprio convincimento su scritture non riferibili a NOME COGNOME.
Con il terzo motivo pone censura di violazione e falsa applicazione dell’a rt. 221 cod. proc. civ. , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta da NOME COGNOME, benché promossa nei confronti di
R.g. n. 11774 del 2020
Ad. 15/06/2023; estensore: NOMECOGNOME
documenti «riconosciuti» e nonostante fossero state allegate «nuove prove».
Con il quarto motivo deduce violazione degli art. 116, primo comma, e 132 cod. proc. civ. , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza laddove la Corte di merito ha posto a fondamento, quale unica prova, le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio grafologica di primo grado, senza fornire adeguata motivazione.
Con il quinto motivo deduce violazione dell’a rt. 233 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
La Corte d’ a ppello ha negato l’ammissibilità del giuramento decisorio ritualmente richiesto, qualificandolo, in virtù di falsa applicazione di norma di legge, quale giuramento de veritate , benché si trattasse di giuramento de scientia.
Il primo e il secondo motivo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.
Essi sono in parte infondati e in parte inammissibili.
L’infondatezza va ravvisata nel fatto che il ricorrente non indica dove e quando le scritture di comparazione fossero state da esso ritualmente e tempestivamente disconosciute, segnatamente nei modi di cui all’art. 215 cod. proc. civ. e inoltre il motivo e rroneamente afferma che il disconoscimento poteva essere effettuato soltanto dal curatore fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, mentre non viene comunque posto in dubbio che l’autore materiale delle sottoscrizioni fosse NOME COGNOME (di recente sull’oppon ibilità della scrittura privata redatta dal soggetto fallito al fallimento si veda Cass. n. 24168 del 13/10/2017 Rv. 645790 – 01).
Il secondo motivo è inammissibile in quanto non individua specificamente alcun fatto nuovo, rispetto a quelli posti a base del loro convincimento dai giudici di primo e secondo rado, così come richiesto dall’art. 348 ter , comma 4, cod. proc. civ.
R.g. n. 11774 del 2020 Ad. 15/06/2023; estensore: NOMECOGNOME
Quanto alla censura relativa alla pretesa violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., osserva il Collegio che, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014 (secondo cui: «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella « motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza della motivazione»), il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo incasellabile né nel paradigma del n. 5 né in quello del n. 4 (per il tramite della deduzione della violazione del n. 4 dell’art. 132 cod. proc. civ. nei termini ora indicati), la motivazione della sentenza impugnata si pone ampiamente al di sopra del «minimo costituzionale» di cui è cenno nelle ricordate pronunce, né risulta affetta da insanabili vizi logici o inemendabili contraddizioni, di tal che la censura, in parte qua , non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione.
Il terzo motivo è infondato. La Corte territoriale ha motivato il proprio convincimento in ordine all’inammissibilità della querela di falsa, richiamando coerente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
R.g. n. 11774 del 2020
Ad. 15/06/2023; estensore: NOMECOGNOME
del 28/02/2007 Rv. 595227 – 01), secondo la quale la parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes . Nell’ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento (nella specie era stata proposta querela di falso in relazione alla apocrifia delle firme di atti di fieiussione già oggetto di verificazione).
Il quarto motivo è inammissibile in quanto si pone in termini di mera contrapposizione rispetto al tenore della decisione della Corte territoriale, senza adeguatamente considerare che, nella specie, non viene lamentato un vizio della sentenza impugnata sotto il profilo dell’errore percettivo, e cioè del travisamento del contenuto oggettivo della prova (in relazione alla cui portata e alla cui censurabilità in seno al giudizio di cassazione questa sezione ha rimesso gli atti alle sezioni unite della Corte con ordinanza interlocutoria n. 11111 del 2023), censurandosi, di converso, la pronuncia impugnata esclusivamente (quanto inammissibilmente) sotto l’aspetto della erronea valutazione del merito dei fatti di causa e segnatamente delle risultanze della consulenza tecnica grafologica.
Il quinto motivo è infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il giuramento deferito al legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, per una serie concorrente di ragioni. Ove non sia ritenuta sussistente quella relativa alla mancata reiterazione della richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, risultando, invero, la richiesta ivi ritualmente riproposta, appare dirimente quella relativa alla carenza di una procura speciale a
R.g. n. 11774 del 2020
Ad. 15/06/2023; estensore: NOMECOGNOME
deferirlo, atteso che (Cass. n. 17718 del 25/08/2020 Rv. 658902 – 01) è inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall’art. 233 cod. proc. civ., bensì dal difensore dotato soltanto dell’ordinaria procura ad litem , anche se questa comprenda la facoltà di “deferire i giuramenti di rito” e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado; l’inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità.
Le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,