Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33743 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33743 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
Sul ricorso n. 4964/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in
Roma presso il dott. NOME COGNOME, in INDIRIZZO ricorrente
contro
COGNOME NOME e per lui le suoi eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME
intimati avverso la sentenza n. 2410/2018 della Corte d’appello di Catania pubblicata il 16-11-2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1411-2023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza n. 2410 pubblicata il 16-11-2018 la Corte d’appello di Catania, riformando la sentenza impugnata in accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME in qualità di erede universale di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME in
OGGETTO:
querela di falso
R.G. 4964/2019
C.C. 14-11-2023
qualità di erede universale di NOME COGNOME, ha accolto la querela di falso e ha dichiarato la falsità della scrittura privata sottoscritta da NOME COGNOME e NOME COGNOME il 16-11-2004; ha condannato l’appellata alla rifusione a favore dell’appellan te delle spese di lite di entrambi i gradi.
La sentenza ha considerato che il giudice di primo grado aveva qualificato la fattispecie come di riempimento di foglio in bianco absque pactis che richiedeva la proposizione di querela di falso e che, anche a sostenere d’ufficio che la fattispecie fosse correttamente da qualificare come riempimento contra pactis, restava il fatto che dagli elementi raccolti con lo strumento processuale di più ampia portata era stata acquisita la prova della falsità, raggiungibile anche tramite presunzioni.
La sentenza ha esaminato il documento, avente il contenuto di atto di vendita da NOME COGNOME a NOME COGNOME, dattiloscritto su foglio uso bollo sulle prime dodici righe, nel quale la firma ‘COGNOME NOME‘ era apposta in corrispondenza a una ‘X’ sul margine laterale destro della dodicesima riga, oltre lo spazio grafico definito dalla linea verticale di chiusura; ha considerato che il documento presentava una serie di singolarità (modalità di datazione, indicazione delle parti con il solo nome di battesimo, indicazione cumulativa e imprecisa degli estremi catastali degli immobili) dettate dalla necessità di fare co incidere la lunghezza dell’atto con quella della riga su cui era vergata la firma di NOME COGNOMECOGNOME Ha aggiunto che ulteriori elementi di conferma dell’abusivo riempimento risultavano dalle considerazioni tecniche del c.t.u., che era poco plausibile che le parti si fossero affidate a tale scrittura scarna e stringata nonostante il va lore dell’atto, relativo alla vendita di una intera palazzina. Ha altresì esposto ulteriori elementi che inducevano a ritenere l’abusivo riempimento: in precedente sentenza n. 1273/2017 la stessa Corte d’appello aveva ritenuto che NOME COGNOME non avev a mai avuto il possesso di quell’immobile e
il possesso era rimasto in capo a NOME COGNOME; era possibile ricondurre il certificato di deposito del 23-7-2004, menzionato nella scrittura privata in questione come strumento di pagamento della vendita, a rapporti di dare e avere tra le parti diversi rispetto a quelli oggetto della scrittura. La sentenza ha concluso che sussistevano indizi sufficienti a fare ritenere che la firma di NOME COGNOME fosse stata apposta su foglio in bianco al fine di conferire procura speciale ad avvocato per iniziare, insieme al fratello NOME, un giudizio civile e che tale foglio, invece di essere utilizzato per tale fine, fosse stato riempito abusivamente da NOME COGNOME per realizzare l’apparente vendita; ha aggiunto che non erano decisive le dichiarazioni rese dall’AVV_NOTAIO, il quale aveva riferito di essersi recato a casa di NOME COGNOME per farsi rilasciare la procura relativa a causa in materia condominiale, in quanto ciò non escludeva affatto che il foglio di cui si discuteva fosse un foglio diverso e fosse stato sottoposto alla firma della COGNOME facendole intendere che occorreva altra sottoscrizione per lo stesso o per altro procedimento civile.
2.Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 30-1-2019 NOME COGNOME, in qualità di unico erede con beneficio di inventario di NOME COGNOME, a sua volta erede universale di NOME COGNOME, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, notificata il 4-12-2018, sulla base di quattro motivi. Il ricorrente ha notificato il ricorso a NOME COGNOME nel domicilio eletto presso il difensore AVV_NOTAIO, sia nel suo studio in Siracusa sia nel domicilio eletto presso AVV_NOTAIO a Catania , nonché a NOME COGNOME quale erede di COGNOME NOME e a COGNOME NOME in proprio e quale erede di COGNOME NOME.
Nessuno si è costituito, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 14-11-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce ‘ nullità del procedimento di appello e conseguentemente della sentenza di appello per violazione e/o omessa applicazione del combinato disposto degli artt. 221 co. III c.p.c. e art. 71 c.p.c. e 70 c.p.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.’ . Sostiene che la sentenza sia nulla in quanto emessa all’esito di procedimento nullo per violazione dell’obbligo di comunicare al Pubblico Ministero la pendenza del procedimento di querela di falso ex art. 221 co. 3 cod. proc.; produce attestazione della cancelleria della Cort e d’appello di Catania relativa all’inesistenza di qualsiasi avviso o comunicazione o trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ed evidenzia l’irrilevanza della notificazione dell’atto di citazione in appello al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa, dovendo essere posto in condizione di partecipare al processo il Pubblico Ministero presso il giudice ad quem.
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce ‘ illegittimità della sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 434 e 437 (principio del tantum devolutum quantum appellatum) -violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 2729 c.c.- in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’. Rileva che la qualificazione giuridica diversa dell’azione, da riempimento di foglio in bianco absque pactis a riempimento contra pactis, è stata illegittimamente eseguita dalla sentenza impugnata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo stata la questione oggetto di impugnazione. Evidenzia che la sentenza, nel concludere che era stato dimostrato che la firma di NOME COGNOME fosse stata apposta su foglio in bianco al fine di conferire procura speciale ad avvocato, dimostra di avere fatto riferimento alla fattispecie del riempimento contra pactis,
mentre avrebbe dovuto valutare l’esistenza della prova del riempimento del foglio in bianco absque pactis; evidenzia che, nella fattispecie del riempimento contra pactis, non è necessario fornire prova della disponibilità del foglio da parte del presunto autore del falso, in quanto tale possesso è implicito, mentre nell’altra ipotesi è necessario provare anche l’occasione specifica di disponibilità del foglio firmato in bianco e nella fattispecie non è desumibile dalla sentenza nessun elemento su tale circostanza.
3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per aver la Corte territoriale fatto mal governo della norma dettata in tema di presunzioni e per aver posto a fondamento della decisione circostanze presunte contrarie ed altre oggetto di prova e comunque non contestate’. Evidenzia che NOME COGNOME aveva allegato una precisa vicenda, sostenendo di avere apposto la firma a margine di foglio bianco nella specifica occasione del conferimento dell’incarico per iniziare causa contro il INDIRIZZO insieme alla nipote NOME COGNOME; quindi, ella aveva riferito un unico episodio preciso con riguardo a unica firma e non vi era traccia né negli atti del processo né nel racconto della querelante di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, in ordine al fatto che si potesse ritenere che la firma fosse stata apposta da NOME COGNOME su foglio in bianco per dare mandato ad avvocato insieme al fratello. Aggiunge che mancano totalmente le prove, ma anche gli indizi riguardo al fatto che i certificati di deposito intestati a NOME COGNOME e incassati da NOME COGNOME facessero riferimento ad altri rapporti esistenti tra le parti ed evidenzia che neppure dalla descrizione della scrittura la sentenza ha potuto trarre elementi indiziari.
4.Con il quarto motivo ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.’ il
ricorrente lamenta che la sentenza, valorizzando il dato che gli immobili erano rimasti nella disponibilità di NOME COGNOME, abbia utilizzato elemento che non era stato svolto dalla querelante nella proposizione della querela, in violazione dell’art. 221 co d. proc. civ.
5.Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento degli altri, dovendosi rilevare, in accoglimento del motivo, la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza per l’omissione della comunicazione della pendenza della causa avente a oggetto la querela di falso al P rocuratore Generale presso la Corte d’appello di Catania .
Dalla sentenza impugnata e dall’atto di appello non emerge in alcun modo l’ avvenuto adempimento dell’obbligo di comunicazione al Procuratore Generale e infatti la certificazione del cancelliere della Corte d’appello di Catania in data 15-1-2019 prodotta dal ricorrente attesta, sulla base della consultazione degli atti del fascicolo, che nel giudizio di appello definito con la sentenza n. 2410/2018 non risulta eseguita alcuna la comunicazione al Pubblico Ministero ai fini del suo intervento.
Ciò posto, secondo indirizzo uniforme della giurisprudenza di legittimità, in assenza della comunicazione ex art. 71 cod. proc. civ., sussiste l’eccepita causa di nullità, stante l’interesse pubblico sotteso alla querela di falso. Si è più volte affermato che « nel giudizio di appello avente a oggetto una querela di falso è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice ‘ad quem’ -affinché sia posto in grado di intervenire- e non al P.M. presso il giudice ‘a quo’, che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza» (Cass. Sez. 3 20-10-2014 n. 22232 Rv. 632972-01, Cass. Sez. 1 9-10-2007 n. 21092 Rv. 599092-01, Cass. Sez. 1 8-92004 n. 18051 Rv. 576843-01, Cass. Sez. 3 5-11-2002 n. 15504 Rv. 558236-01, Cass. Sez. 2 16-12-2016 n. 860, Cass. Sez. 1 3-9-2015 n.
17542). Il Pubblico Ministero presso il giudice ad quem deve essere posto in grado di intervenire ai sensi dell’art. 221 co. 3 cod. proc. civ., essendo l’intervento obbligatorio e ricollegandosi alla presenza del Pubblico Ministero un interesse pubblico; come si legge anche in Cass. 22232/2014, il principio trova fondamento in quanto già affermato da Cass. Sez. U 14-1-1987 n.184 Rv. 449952-01, secondo cui nei procedimenti aventi a oggetto la querela di falso, pur non occorrendo l’integrazione del contraddit torio ex art. 331 cod. proc. civ. mediante notificazione dell’appello al Pubblico Ministero presso il giudice a quo, è tuttavia necessario che venga data comunicazione della pendenza del procedimento al Pubblico Ministero presso il giudice ad quem, trattandosi di incombente funzionale all’esercizio dei poteri ex artt. 71 e 72 cod. proc. civ.
6.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra esposto e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione