Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35538 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35538 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8980/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente a ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE , che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE,socio unico di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, intimata
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1111/2022 depositata il 18/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1111/2022, pubblicata il 18/2/2022, ha confermato la decisione di primo grado del 2019 che -in giudizio promosso, con citazione del 2001, da NOME COGNOME, già titolare, dal 1984, di 1000 azioni privilegiate (del valore nominale di Lire 10.000.000) della società RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE ed infine RAGIONE_SOCIALE), trasferitegli da NOME COGNOME, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, al fine di sentire « accertare e dichiarare la falsità della girata del titolo nominativo n. 2, rappresentativo di numero 1.000 azioni privilegiate della società già RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE in liquidazione) in favore del RAGIONE_SOCIALE, autenticata nella firma in data 9 ottobre 1992, repertorio n. 1450, dal AVV_NOTAIO di Roma » -aveva respinto la querela di falso, condannando il querelante alle spese processuali, anche della consulenza tecnica d’ufficio grafologica, oltre che di una pena pecuniaria .
Il Tribunale aveva rilevato che il querelante, sostenendo di non aver mai sottoscritto la girata suddetta, ma di avere, in realtà, apposto una firma su un foglio diverso dal suddetto certificato azionario n. 2 e senza la presenza di alcun pubblico ufficiale, aveva dedotto la falsità della girata del titolo nominativo, sotto due aspetti collegati tra loro, sostenendo, in primo luogo, che la sottoscrizione apposta sotto il timbro della girata, apparentemente a lui riconducibile, era in realtà apocrifa e che, conseguentemente,
la autenticazione effettuata dal AVV_NOTAIO era frutto di una contraffazione e/o alterazione, cosicché la girata di titoli nominativi era priva dei requisiti formali previsti dall’art. 2023 c.c.. e, pertanto, inidonea a costituire prova legale del trasferimento delle azioni privilegiate della società RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, e, di conseguenza, inidonea a giustificare la iscrizione della cessionaria nel Libro dei soci.
Quindi, il Tribunale ha, anzitutto, ritenuta ammissibile la querela di falso proposta dal COGNOME, in particolare, non avendo effetto preclusivo il giudicato intervenuto sulla validità della sottoscrizione, a definizione di altri due giudizi promossi in precedenza, nel 2001, dal COGNOME e svoltisi tra le parti dinanzi al Tribunale di Roma (RG. n. 3526/2001 e n. 2327/2001), aventi ad oggetto, però, non l’ accertamento sulla autenticità della sottoscrizione apposta sul certificato azionario in questione, ma l’annullamento del contratto di cessione delle azioni in questione per vizi del consenso e la nullità del trasferimento per mancanza di formalità, essendosi, nella sentenza di primo grado, confermata in appello, passata in giudicato, di rigetto delle domande attoree, affermata la insussistenza della lamentata violenza e, per contro, la presenza di tutte le formalità previste dall’art. 2023 c.c., « essendo la girata apposta dal COGNOME autenticata da AVV_NOTAIO che fa fede fino a querela di falso e non può essere contrastata con altri elementi -peraltro insussistenti- introdotti dalla parte ».
Il Tribunale, richiamata la disciplina di trasferimento delle azioni (artt.2355 e 2022, comma 1, c.c.) e il principio di libertà delle forme del trasferimento (attenendo l’adempimento delle formalità di legge alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento), nonché la modalità specifica di trasferimento per girata, ha ritenuto non provata, dal querelante COGNOME, la falsità della girata in oggetto, osservando che: a) la CTU grafologica
disposta nel corso dell’istruttoria (con sottoposizione ad un collegio di due periti del seguente quesito: ” Esaminato il certificato azionario n. 2, rappresentativo di numero 1000 azioni privilegiate della RAGIONE_SOCIALE. nonché le scritture di comparazione risultanti in atti, espletato – sotto dettatura ed alla presenza del consulente- saggio grafico, ed acquisita, se ritenuta necessaria, altra documentazione recante la sottoscrizione de/l’attore Ca/COGNOME NOME presso Uffici Pubblici (Comune; Archivio Notarile; ecc.), formata in presenza di Pubblici Ufficiali dopo avere descritto, sulla scorta del saggio grafico, il carattere complessivo, per struttura e modalità esecutiva, della grafia dell’attore COGNOME/COGNOME NOME, ponendo in evidenza le peculiarità riscontrate quali allineamenti, svolazzi, eventuali tremori, pressioni, curve, lunghezze, altezze, arrotondamenti ed altro – dica se la sottoscrizione che compare nel certificato azionario quale girata effettuata in data 9.10.1992 sia riconducibile all’attore NOME/RAGIONE_SOCIALE NOME »; era stato ordinato il deposito dell’originale del documento impugnato di falso ma parte convenuta aveva dato atto di non aver potuto depositare il certificato azionario impugnato di falso in quanto lo stesso non era stato reperito) aveva concluso, dato atto di aver complessivamente esaminato il documento impugnato di falso (la fotocopia in atti), che lo stesso «n on presenta elementi che possano ricondursi ad un sospetto artificio », specificando che « i concordanti riscontri similari emersi tra il quadro comparativo autografo del sig. NOME COGNOME e firma in verifica, nonché la spigliatezza del tracciato di quest’ultimo depongono per un giudizio di alta probabilità di autografia della firma in verifica. La disponibilità in fotocopia del documento non consente di accertare se detta firma in verifica sia stata realmente vergata di pugno su/l’originale del documento (non disponibile) o sia frutto di traslazione per fotocomposizione, né l’autenticità del documento su cui è apposta. Complessivamente esaminato, nella
sua totalità e nel dettaglio, il documento – in fotocopia – non presenta oggettivi elementi di sospetto artificio. Anche il timbro notarile di autentica della firma in verifica è risultato conforme ai timbri coevi del AVV_NOTAIO »; b) la firma in oggetto non poteva ritenersi apocrifa, non solo sulla base delle predette conclusioni del collegio peritale, ma anche sulla base di altre risultanze documentali, considerato che, dalla consulenza, non erano emersi elementi che potessero far sospettare un confezionamento artificioso della fotocopia del certificato azionario n. 2, che le consulenti avevano ritenuto « altamente probabile la autografia della firma di COGNOME NOME apposta sul documento », che nessuna spiegazione era stata data dal querelante in ordine alle contrastanti versioni della vicenda contenute nei diversi atti di citazione (quello del 2001, non avendo il COGNOME, in quella sede, lamentato la apocrifia della sua firma, sostenendo, anzi, di avere firmato la girata « perché indotto in errore » in ordine al valore effettivo delle partecipazioni e perché pressato da NOME COGNOME, e quello del 2002), non essendo state neanche formulate istanze istruttorie relative a tale circostanza (ma essendo stata richiesta esclusivamente la prova testimoniale del AVV_NOTAIO); c) quanto alla autenticazione della firma da parte del AVV_NOTAIO, le consulenti avevano affermato che anche il timbro notarile di autentica risultava conforme ai timbri coevi del predetto AVV_NOTAIO e comunque « l’autentica notarile della sottoscrizione della girata non integra un requisito essenziale ai fini della validità del trasferimento della titolarità delle partecipazioni, ma ha il solo scopo di attribuire fede privilegiata alla provenienza della dichiarazione di girata dal soggetto che ne risulta il sottoscrittore », cosicché l’accertamento relativo alla autenticità della sua sottoscrizione, effettuato nel presente giudizio, sostituiva e teneva luogo della autenticazione del AVV_NOTAIO, essendo pertanto superflua la prova testimoniale del AVV_NOTAIO.
La Corte d’appello, ritenuto ammissibile, ex art.342 c.p.c., l’atto di appello del COGNOME, lo ha respinto, affermando che era infondata la doglianza in punto di valenza della consulenza grafologica, eseguita non sull’originale ma su una copia del certificato azionario, in quanto non ricorreva un’ipotesi di nullità della consulenza, peraltro a suo tempo nemmeno eccepita ex art.157 c.p.c., e comunque le conclusioni della consulenza, espresse in termini probabilistici della genuinità della sottoscrizione, erano state vagliate dal giudice, nel contesto degli altri elementi acquisiti, in primis , la contraddittorietà del comportamento processuale tenuto dal COGNOME che, nel giudizio previamente istaurato dallo stesso, al fine di fare accertare l’annullamento o la nullità del trasferimento, non aveva dedotto alcunché sulla falsità della relativa girata (pur potendo la querela di falso essere proposta anche in via incidentale), contegno processuale valutabile dal giudice ai sensi dell’art.116 c.p.c., considerato che, nel presente giudizio, la prova della apocrifia della firma ricadeva soltanto sul querelante COGNOME; in punto di mancata ammissione della prova testimoniale del AVV_NOTAIO, sulla mancata autentica della firma apposta sulla girata, doveva condividersi la valutazione del Tribunale di irrilevanza del mezzo istruttorio, riguardando il presente giudizio la paternità della relativa sottoscrizione da parte del COGNOME e non i successivi adempimenti dell’autentica e della registrazione.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 21/2/2022, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (che resiste con controricorso) e di RAGIONE_SOCIALE, socio unico di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (che non svolge difese).
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza, ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt.
157, 195, 210 e 221 e ss c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto legittima la consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado su una fotocopia della girata azionaria, ribadendosi che un esame grafico condotto su di una fotocopia non può risultare attendibile e che la CTU così espletata sarebbe affetta da nullità assoluta, nonché evidenziandosi che la consulenza non aveva formulato un giudizio di certezza della paternità della firma ma di mera probabilità dell’autografia (avendo i consulenti evidenziato come « l’indisponibilità dell’originale non consente di verificare la presenza di eventuali manomissioni e, quindi, verificare l’autenticità della sottoscrizione contestata e del documento in cui è inserita (ad esempio, in documenti frutto di processo di confezionamento artificioso, usualmente definito “taglia e incolla”, le firme possono risultare autografe nonostante la falsità documentale) ») ; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza, ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art.116 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto di poter desumere un argomento di prova dalla presunta condotta tenuta dal sig. COGNOME nell’ambito di un precedente giudizio, non potendo, da un lato, ravvisarsi alcuna contraddizione nel contegno processuale dello stesso, avendo egli, nella precedente controversia, contestato « la validità sostanziale in quanto la sottoscrizione del COGNOME (apposta, peraltro, su un foglio bianco diverso dal certificato azionario di cui si discute) » era stata estorta con violenza o mediante l’induzione in errore, da un lato, e, dall’altro, essere preso in considerazione, ai fini dell’art.116 c.p.c., un contegno processuale tenuto dalla parte in altro giudizio; c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza, ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art.132 n. 4 c.p.c., nella parte in cui , con motivazione contraddittoria, la Corte d’appello ha rigettato la querela di falso proposta per asserita carenza probatoria circa la falsità della girata, non ammessa la prova testimoniale richiesta dal
COGNOME né valutato gli altri « mezzi istruttori » dedotti nel processo (le prove documentali rappresentate dal registro delle girate del AVV_NOTAIO, da cui emergeva la non corrispondenza tra il numero di repertorio indicato nella girata contestata e il trasferimento dei titoli azionari per cui è causa, nonché dalle dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO, nel 2014, come persona informata dinanzi alla Guardia di finanza, nell’ambito di un procedimento penale), rilevanti in quanto « se il AVV_NOTAIO non ha mai autenticato la sottoscrizione apposta sotto la girata -come sarebbe potuto essere eventualmente confermato anche dal medesimo AVV_NOTAIO -allora è evidente che quello che si legge nella copia del titolo è frutto di una manipolazione, alterazione o, comunque, di un procedimento di fotocomposizion e».
2. La prima censura è infondata.
Va premesso che, nel presente giudizio, avente ad oggetto querela di falso proposta in via principale, l’attore COGNOME aveva prodotto in giudizio una fotocopia del documento impugnato di falso, una scrittura privata, autenticata nella firma da AVV_NOTAIO, e la RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato la conformità all’originale, ex art.2719 c.c..
Ai fini dell’espletamento della perizia grafologica, era stato ordinato il deposito dell’originale del documento impugnato di falso ma parte convenuta aveva dato atto di non aver potuto depositare il certificato azionario impugnato di falso in quanto lo stesso non era stato reperito.
Questa Corte ha, da tempo, chiarito che « allorché una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio sia stata considerata tacitamente riconosciuta, non costituisce preclusione del (successivamente instaurato) giudizio di falso di quella scrittura il fatto che il possessore di questa, invitato dal giudice a depositarla in originale, ne depositi invece una fotocopia adducendo di aver smarrito l’originale (salvo il grado di probatorietà che gli
accertamenti in tal caso possono raggiungere) » e che « avverso la scrittura privata espressamente o tacitamente riconosciuta è proponibile querela di falso anche quando si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione al suo autore apparente, dal momento che l’avvenuto riconoscimento esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l’onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile » (Cass. 5350/1996; conf. Cass. 32219/2018) .
In sostanza, la querela ben può essere proposta avverso la fotocopia non disconosciuta, salvo « il grado di probatoriet à che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere ».
Nella specie, peraltro, la necessità della querela di falso discendeva dall’essere state le sottoscrizioni sulla girata apposte dal COGNOME autenticate da AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art.2703 c.c. (« Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata, dal AVV_NOTAIO o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive »).
In recente pronuncia (Cass. 8718/2023) si è rilevato, in motivazione, che « l’efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all’originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso. Invero, la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsit à materiale, riverbera i propri effetti anche sull’originale eventualmente presente, perch é se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in s é (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verit à /falsit à , esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell’originale» .
Diverso è il discorso da farsi nel caso in cui la parte depositi in giudizio una scrittura privata in copia e l’altra parte la disconosca: in tal caso, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l’originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l’originale si realizzano la diretta correlazione e l’immanenza della personalità dell’autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall’apparente sottoscrittore solo con l’esito favorevole della querela di falso (Cass. 16551/2015).
Invero, la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti fra loro, in quanto il primo postula l’esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l’efficacia probatoria attribuitale dall’art. 2702 cod. civ., mentre l’altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia, e si risolve in un’impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l’autenticità del documento che si assume contraffatto (Cass. 1572/2017).
Peraltro, quando taluno impugna di falso un atto, nel proporre la domanda necessariamente deve individuare i fatti costitutivi della stessa, come previsto dal secondo comma dell’art. 221, secondo comma, cod. civ., quando esige che la querela, cioé la domanda di accertamento del falso, « deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità », potendo il querelante valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni e non essendo necessariamente richiesto a fini probatori l’esame dell’originale (Cass. 22469/2017).
Questa Corte, nella motivazione della citata sentenza n. 5350/1996, ha osservato che la disciplina, che si trae dagli artt.
223, 224, 226 c.p.c. evidenzia che « il giudizio sul falso concerne il documento originale », ma essa non è applicabile « nel caso di smarrimento dell’originale. L’art. 2719 c.c. dispone che le copie fotografiche (e, per giurisprudenza di questa Corte, le copie fotostatiche: Cass., n. 2586/1990) di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Ora se si ritenesse che per il giudizio sul falso è sempre necessario l’originale si finirebbe con l’affermare che le menzionate copie in caso di smarrimento dell’originale rivestirebbero efficacia probatoria più pregnante dello stesso, poichè esse diverrebbero insuscettibili di impugnazione con querela di falso: conclusione, questa, priva di alcun supporto logico giuridico. Va peraltro rilevato che una diversa interpretazione consentirebbe a chi ha falsificato un documento, e poi ha beneficiato degli effetti dello stesso a lui favorevoli, a causa del dichiarato riconoscimento implicito di una fotocopia dello stesso esibita in giudizio – potrebbe evitare il giudizio di falso adducendo di aver smarrito l’originale del documento, in tal modo precludendo l’accertamento della di lui responsabilità per la falsificazione. Problema di diverso rilievo è quello del grado di probatorietà che possono raggiungere gli accertamenti eseguiti sulla fotocopia. Da quanto sopra può enuclearsi il seguente principio: allorché una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio sia stata considerata tacitamente riconosciuta, non costituisce preclusione del (successivamente instaurato) giudizio di falso di quella scrittura il fatto che il possessore di questa, invitato dal giudice a depositarla in originale, ne depositi invece una fotocopia adducendo di aver smarrito l’originale (salvo il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere) ».
L’accertamento giudiziale della falsità materiale della girata per apocrifia della sottoscrizione del COGNOME era, pertanto, da ritenersi
ammissibile, anche se il documento impugnato è stato prodotto solo in copia.
La mancanza dell’originale non impediva, invero, che si potesse valutare la veridicità del documento attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (v. Cass. 887/2018; Cass. 12695/2008).
La censura risulta poi infondata in relazione alla parte in cui la Corte d’appello ha anche affermato che non ricorreva un’ipotesi di nullità della consulenza, peraltro a suo tempo nemmeno eccepita ex art.157 c.p.c..
Assume il ricorrente che, essendo stata svolta la perizia grafologica su di una semplice fotocopia, essa era affetta da nullità « assoluta », che l’appellante aveva espressamente denunciato « mediante il primo motivo di appello ».
La Corte territoriale ha aderito a quell’orientamento del giudice di legittimità secondo cui, quand’anche l’esame peritale condotto su copie fotografiche del documento o dei documenti assunti a comparazione debba ritenersi inattendibile (Cass. 1831/2000 e Cass. 1903/2009, entrambe rese in riferimento a sottoscrizione di un testamento olografo), incombe « su colui che abbia disconosciuto la sottoscrizione in calce al documento invocato ex adverso l’onere di dedurre che, in sede di verificazione, sia stata sottoposta all’indagine la mera copia del documento e che su detta copia, e non sull’originale, si sia svolto l’esame peritale, nonostante la formulata eccezione di inutilizzabilità al proposito sollevata », restando precluso alla parte del processo nel corso del quale si sia svolta la procedura di verificazione e che nulla abbia dedotto in ordine alla indebita utilizzazione di copie per il disposto esame, « eccepire per la prima volta in sede di legittimità la nullità degli atti, trattandosi di una nullità relativa la cui denunzia è rimasta preclusa dalla tacita rinunzia a formularla (art. 157 c.p.c., comma
3) insita nell’inequivoco comportamento defensionale tenuto innanzi al Giudice del merito » (Cass. 11434/2002 ; Cass. 6022/2007), trattandosi di una nullità relativa, rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso, essendone la denunzia preclusa dall’avervi dato causa mediante il comportamento defensionale tenuto innanzi al giudice del grado precedente (Cass. 20884/2020).
E le censure relative al procedimento della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto nullità relative, sono soggette al regime di preclusione di cui all’art. 157 cod. proc. civ., che impone alla parte nel cui interesse è stabilito un requisito dell’atto di opporre la relativa nullità per la mancanza del requisito stesso entro il termine di decadenza costituito dalla prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
Né si invoca, in ricorso, l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, da ultimo, con la sentenza n. 5624/2022, in ordine alla possibilità di formulare « contestazioni e rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c. », per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, « purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio ».
In ultimo, deve poi aggiungersi che, nella specie, il collegio peritale aveva comunque espresso un « giudizio di alta probabilità di autografia della firma in verifica ».
3. La seconda censura è inammissibile.
Il giudice di merito, in difetto di particolari divieti normativi, può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche
prove e, più in genere, risultanze istruttorie, formate in un diverso giudizio, tra le stesse parti o anche tra altre parti, da considerare quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizi, ai sensi dell’art.116 c.p.c.
Questa Corte ha poi chiarito (Cass. 14821/2006) che «Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, ben può avvalersi, purché ne dia adeguata motivazione, di documenti prodotti in altro procedimento – ancorché di natura amministrativa, come quello (nella specie di accertamento del passivo) formatosi nell’ambito della procedura di ammissione all’amministrazione straordinaria nonché dei consequenziali comportamenti adottati in quella sede dalle parti, specie allorché tale procedimento si sia svolto tra le stesse parti. Ben può, inoltre, ritenere pacifico e, comunque, sufficientemente provato un fatto, allorché la parte non onerata della prova abbia improntato la sua difesa su circostanze incompatibili con il suo disconoscimento, specie allorché ciò avvenga nel successivo giudizio in cui si controverte appunto sulla sussistenza del credito dopo il ritorno “in bonis” del medesimo debitore » (cfr. anche Cass. 10650/2008: « Il giudice civile può trarre argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., da un documento proveniente dal difensore, formato in altro giudizio, in rapporto al comportamento processuale della parte che non ne abbia contestato il contenuto; tale comportamento, tuttavia, non può essere posto da solo a fondamento della decisione, ma deve essere valutato insieme all’intero materiale probatorio acquisito al processo, alla stregua dei parametri indicati dall’art. 2729 cod. civ. .»).
Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato, confermando il giudizio del giudice di primo grado, la contraddittorietà emersa, nel presente processo, nel comportamento del COGNOME, essendosi rilevato che Egli, dopo avere ritenuto di dovere impugnare, nel giudizio anteriore dal medesimo promosso, la cessione di azioni per
vizio del consenso, con la citazione del 2002 aveva, invece, dedotto la falsità della firma apposta dal medesimo sul certificato azionario, sostenendo che la firma era stata apposta, su di un « foglio diverso dal certificato azionario n. 2 oggetto del presente giudizio », « al fine di assecondare la richiesta proveniente direttamente dal sig. COGNOME (al quale era riconducibile la proprietà sia della società cessionaria sia della società delle cui azioni si chiedeva la cessione)…senza la presenza di alcun pubblico ufficiale, … consapevole che si trattava di un atto senza effetto alcuno, anche perché privo delle formalità richieste dalla legge ».
Trattasi di motivazione in alcun modo illogica e non sindacabile in questa sede di legittimità.
Il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorrente si duole della mancata ammissione della prova testimoniale del AVV_NOTAIO e dell’omessa valutazione di risultanze documentali.
Orbene, « il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 cod. proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio non siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio » (Cass. 7700/2007; conf. Cass. 1754/2012).
E non ricorre il vizio di motivazione apparente (cfr. Cass. Sez.Un.22232/2016), avendo la Corte d’appello confermato quanto espresso dal Tribunale in ordine al fatto che, non essendo stata provato che era apocrifa la sottoscrizione apposta dal COGNOME sulla girata delle azioni, risultava superflua la prova sull’autentica del AVV_NOTAIO, non essendo oggetto del giudizio ciò che il AVV_NOTAIO non avrebbe annotato nel suo Registro delle autentiche o ciò che egli avrebbe dichiarato, nel 2014, rispetto a fatti del 1992.
Peraltro, il Tribunale aveva anche rilevato che i consulenti avevano affermato che anche il timbro notarile di autentica risultava conforme ai timbri coevi del predetto AVV_NOTAIO.
E la Corte d’appello ha confermato tale giudizio di superfluità della prova richiesta.
5.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore della controricorrente, in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24 novembre