Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25487 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25487 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
Oggetto: TRASPORTO SPEDIZIONE – QUERELA DI FALSO – PROVA CIVILE -Firma apposta su avviso di ricevimento di raccomandata postale – Consulenza tecnica sull’autografia della sottoscrizione disconosciuta Incidenza probatoria – Limiti Obbligo del giudice di giustificare l’adesione o meno alle risultanze della CTU.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27307/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO e come da domicilio digitale indicato;
– ricorrente –
contro
CC 17.06.2025
Ric. n. 27307/2022
Pres NOME COGNOME
Est. I. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO e come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE – Agenzia delle Entrate Riscossione;
-intimati – avverso la sentenza n.326/2022 della Corte d’appello di TRIESTE, pubblicata in data 22/08/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
1. il Tribunale di Gorizia con sentenza n. 245/2020 accoglieva la domanda di querela di falso proposta da NOME COGNOME nei confronti del l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Gorizia ed Equitalia Nord S.p.A., con la chiamata in causa di Poste Italiane s.p.a. e l’intervento del Pubblico Ministero e dichiarava la non autenticità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno n. 781696642065-0 e della raccomandata postale n. 76577289562-9, dichiarava altresì l’inammissibilità di ogni altra domanda attorea, con condanna delle parti convenute alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in dispositivo; accoglieva altresì la domanda di manleva svolta dalla convenuta Agenzia delle Entrate nei confronti di Poste Italiane, terza chiamata e condannava quest’ultima a pagare alla prima, parte convenuta, tutto quanto quest’ultima sarà condannata a versare in favore della parte attrice, anche per spese di lite e di CTU;
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per quanto ancora qui di rilievo, NOME COGNOME aveva premesso di aver proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia chiedendo l’annullamento dell’iscrizione a ruolo per mancata notifica di un avviso di accertamento n. TI5010200780/2014, con cui l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Gorizia, gli aveva contestato maggiori redditi da lavoro e una plusvalenza da cessione di un fabbricato per complessivi € 155.422; atto impositivo che risultava notificato presso la residenza del COGNOME in Ronchi dei Legionari in data 12.9.2014 a mezzo raccomandata n. 76577289526-9, consegnata da un messo dell’Ufficio postale di Gorizia e che risultava sottoscritta dallo stesso COGNOME COGNOME; per l’effetto, l’attore chiedeva che venisse dichiarata la nulla e/o inesistenza e/o annullabilità della medesima sottoscrizione o comunque della ricevuta di notificazione postale n. NUMERO_DOCUMENTO; che la Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia aveva respinto il ricorso con sentenza in data 2.03.2017.
la Corte d’appello di Trieste con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello proposto da Poste Italiane s.p.aRAGIONE_SOCIALE confermando la pronuncia di prime cure, e condannando la società appellante a rifondere all’appellata le spese del giudizio d’appello ;
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello, Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi d’impugnazione; ha resistito con controricorso l ‘ Agenzia delle Entrate; sebbene intimati, non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE – Agenzia delle Entrate Riscossione;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
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1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.3 c.p.c. in relazione all’art. 2697, 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. Erronea e contraddittoria valutazione dei fatti di causa. Insufficiente motivazione della dichiarazione di non autenticità della sottoscrizione oggetto di querela. Autenticità sottoscrizione apposta sull’avviso n. 78160642065 -0 di ricevimento del plico postale raccomandato n. 76577289562-9 ‘ ; in particolare, osserva che la Corte, pur evidenziando la limitatezza della CTU grafologica e il dovere del Giudice di motivare l’adesione all’elaborato peritale da valutare anche unitamente ad altri elementi istruttori, avrebbe operato un ‘ erronea e contraddittoria valutazione dei fatti di causa e formulato una insufficiente motivazione della dichiarazione di non autenticità della sottoscrizione oggetto di querela in violazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e 115 e116 c.p.c.;
osserva inoltre che la Corte di Appello – confermando la correttezza della decisione del primo giudice in ordine alla falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento n. NUMERO_DOCUMENTO – sarebbe incorsa, in primo luogo nella violazione della disciplina in tema di prova presuntiva, inevitabilmente applicabile al caso di specie, atteso che parte attrice non aveva allegato né prodotto alcun puntuale elemento di prova a sostegno della propria tesi; difatti, tale tesi era stata confermata (sebbene contraddittoriamente) solo dalle conclusioni della richiamata CTU, alle quali andrebbe, semmai, riconosciuto valore meramente indiziario; in secondo luogo, non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi generali di ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c .c. posto che avrebbe accolto la domanda del querelante, sebbene questi non l’avesse provata, limitandosi ad attendere l’esito della perizia grafologica; infine, in contrasto con la disciplina di cui agli artt.
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115 e 116 c.p.c ., la Corte d’appello si sarebbe limitata a riportare le conclusioni della CTU, omettendo di illustrare in modo chiaro i criteri logici e deduttivi in forza dei quali avrebbe fondato il proprio convincimento.
con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 in relazione all’art. 14 L. 890/1982, all’art. 12 D.P.R. n. 156/73 (T.U. delle disposizioni legislative in materia postale), nella parte in cui la Corte afferma che l’agente postale abbia operato come pubbli co ufficiale, con conseguente obbligo di verificare l’identità del soggetto ricevente la notifica, e non come incaricato di pubblico servizio che tale dovere e potere non ha ‘ ; nello specifico, a parere della ricorrente, quando la notifica avviene in base alle norme che disciplinano l’ordinario servizio postale, l’agente postale non sarebbe pubblico ufficiale ma solo incaricato di un pubblico servizio e la Corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare la netta distinzione tra l’agente postale che opera secondo la disciplina postale e quello che opera come delegato dall’Ufficiale Giudiziario , con la conseguenza che la notifica effettuata dall’Agente Postale direttamente incaricato dall’Ufficio Finanziario e non delegato dall’Ufficiale Giudiziario (che si avvale del servizio postale per la notifica) non comporta obbligo di relazione e l’avviso d i ricevimento non costituisce atto fidefacente ex art. 2700 c.c.. fino a querela di falso, se non nei limiti delle dichiarazioni ricevute e riportate dall’agente notificatore, limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale;
con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 in relazione all’art. 1335 c.c., art. 2729 c.c., art. 2967 c.c. artt.115 e 116 c.p.c., nella parte in cui afferma che Poste RAGIONE_SOCIALE non abbia provato di avere adempiuto diligentemente al proprio obbligo
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contrattuale. L’Agente Postale ha operato conformemente alla disciplina postale. Esatto adempimento della Soc. RAGIONE_SOCIALE.p.a. RAGIONE_SOCIALE; in particolare evidenzia che la notifica in esame è avvenuta in base alle norme che disciplinano l’ordinario servizio postale atteso che l’agente postale non è pubblico ufficiale ma solo incaricato di un pubblico servizio e che l’avviso di ricevimento, che il predetto redige, costituisce solo una prova documentale (e non un atto pubblico ex art. 2699 c.c.) che può essere smentita da altre prove senza alcuna necessità di ricorrere alla querela di falso; non è quindi possibile attribuire la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. al documento non solo perché non è un atto pubblico trattandosi di documenti formati da soggetto incaricato di pubblico servizio, ma anche perchè, se pure fossero considerati atti pubblici, contengono dichiarazioni relative a qualità del destinatario suscettibili di prova contraria da parte dell’interessato, attestazioni che godono della fede privilegiata solo in ordine alla ricezione della dichiarazione del terzo ma non certo quanto al contenuto della stessa; di conseguenza, è il destinatario che deve dare prova di essersi trovato senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione dell’att o che pervenuto all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art.1335 c.c.; da ciò, pertanto, risulta che l’operato compiuto nel caso di specie dall’incaricato di Poste Italiane appare pienamente conforme agli obblighi dell’agente notificatore così come previsti dal legislatore e come individuati dall’interpretazione giurisprudenziale di legittimità (la ricorrente richiama, tra l’altro, l’arresto n.29642/20199);
3.1. i tre motivi di ricorso, così come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, che possono essere congiuntamente esaminati perché all’evidenza connessi, non sono fondati , non
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Est. I. COGNOME senza che si debba comunque rilevare che quanto alla lamentata insufficienza della motivazione della sentenza oggetto di impugnazione, le Sezioni Unite, nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, hanno da tempo statuito che «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.»;
tanto rilevato in via generale, l’accertamento compiuto dai Giudici di merito non merita censura, atteso che la Corte triestina ha ritenuto, condividendo quanto già ritenuto dal Tribunale, fondata la querela di falso proposta da NOME Ros sulla base dell’accertamento compiuto sulla base della esperita CTU grafologica;
né tale conclusione può essere confutata con l’argomento che la Corte d’appello avrebbe mancato di illustrare in modo chiaro i criteri logici e deduttivi sui quali ha fondato la decisione in quanto, viceversa, le argomentazioni del Giudice d’appello si
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Est. I. COGNOME pongono ben al di sopra della soglia del ricordato c.d. ‘minimo costituzionale’ ;
va evidenziato, in via generale, che con riferimento alla notificazione di atti tributari, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, si è affermato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione (cfr. Cass. Sez. 5, 31/10/2014 n. 23213; Cass. Sez. 3, 29/07/2016 n. 15795), assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso; e tale affermazione è valida sia in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. Sez. 5, 27/05/2011 n. 11708) sia in caso di notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982 (Cass. Sez. 1, 22/11/2006 n. 24852; Cass. Sez. L, 01/03/2003, n. 3065);
difatti, le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all’atto della consegna al domicilio del destinatario, con l’obbligo dell’Ufficiale postale di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l’atto, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente;
pertanto, non corrisponde a quanto previsto dalla disciplina richiamata ciò che è ancora sostenuto da Poste secondo cui la necessità della querela di falso nel caso di specie sarebbe preclusa in quanto ‘nessuna norma impone il dovere e/o il potere di verif icare l’identità del soggetto che riceve la notifica”, in quanto l’attività complessivamente svolta
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Est. I. COGNOME dell’Ufficiale postale (sia quella espressamente consacrata nell’avviso di ricevimento che quella presupposta, come l’accertamento della qualità del consegnatario dell’atto in relazione alla previsione del D.M. 9 aprile 2001, art. 39) resta assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall’art. 2700 c.c., attesa la natura di “atto pubblico” spettante all’avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso (così Cass. Sez. 5, n. 11708/2011 cit.). In fattispecie analoghe a quella qui in esame, questa Corte (Cass. sez. 6 , 05/12/2017, n. 29022) ha affermato che ‘in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 cfr., Cass.12083/2016’, con la conseguenza che ‘ogni altra questione relativa alla riferibilità della firma alla persona del destinatario della notifica non poteva che farsi valere a mezzo di querela di falso della notifica effettuata dall’ufficiale postale cfr. Cass. S.U. n. 9962 del 27/04/2010’ . Al contempo, risulta principio acquisito che soltanto l’incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell’agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde soltanto gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, Sentenza n. 2035 del 30/01/2014);
in tale contesto e nella specie, tenuto conto che gli atti oggetto del procedimento di querela di falso sono stati formati dall’agente del servizio postale sotto la propria esclusiva responsabilità, atteso che è stato questi, in qualità di pubblico
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ufficiale, a provvedere alla notifica degli avvisi di accertamento al destinatario da COGNOME, egli deve risponderne ad ogni effetto di legge; va ribadito, infatti, che l’accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata, è di competenza esclusiva dell’ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l’avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. (Cass. Sez. 5, 19/03/2014 n. 6395); l ‘Agenzia delle E ntrate si è semplicemente affidata all’opera di Poste Italiane s.p.a., da individuarsi quale unico soggetto destinatario della querela di falso; da qui la civile responsabilità di Poste s.p.a. (secondo il duplice concorrente schema della lesione aquiliana del diritto di credito erariale e della responsabilità contrattuale conseguente al mancato diligente assolvimento della propria funzione istituzionale) correttamente riconosciuta dai Giudici di merito;
a tali principi risulta essersi conformata la sentenza qui impugnata, che, sulla base delle specifiche caratteristiche dell’atto dell’Amministrazione Postale e le risultanze della esperita CTU grafologica, ha affermato la non coincidenza tra la sottoscrizione di chi ha firmato l’avviso di ricevimento della raccomandata postale e quella di colui al quale l’avviso era destinato, dando conto adeguatamente del fatto che la prova per presunzioni può, pertanto, essere costituita anche da un unico elemento assunto a fonte di prova, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su di esso, purché grave e preciso, come avvenuto nella specie (Cass. Sez. 1, 26/09/2018 n. 23153);
4. il ricorso va rigettato;
le spese del presente giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico della società ricorrente in favore della parte controricorrente così come
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liquidate in dispositivo; non luogo a provvedere in ordine alle spese degli intimati che non hanno ritenuto svolgere difese nel presente giudizio.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che si liquidano in complessivi 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME