Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33897 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33897 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n.9937/2020 R.G. proposto da:
NOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, NOME NOME e NOME COGNOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 1926/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 6 settembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1926/2019, ha respinto l’ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 613/2015, che aveva rigettato la domanda di querela di falso in relazione al verbale di un accertamento eseguito presso l’abitazione attorea riguardo ad una veranda, domanda di accertamento della illegittimità dell’ordinanza comunale di demolizione di tale veranda emessa in data 17/18 dicembre 2009 e domanda di risarcimento dei danni, tutte proposte da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME, di NOME e di NOME COGNOME; condannava l’appellante a rifondere le spese al RAGIONE_SOCIALE e al COGNOME, gli altri appellati essendo rimasti contumaci.
NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi.
2.1 Il primo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 183, 189 e 221 c.p.c., violazione del diritto alla prova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché nullità del procedimento.
Si osserva che il giudice d’appello ‘ sostiene che la parte attrice non avrebbe reiterato la sua richiesta di prove testimoniali all’udienza di precisazione delle conclusioni ‘ , riferendosi all’udienza di precisazione del giudizio di primo grado. Peraltro in tale udienza il difensore della attuale ricorrente (cioè il suo difensore anche nel presente giudizio di legittimità ) ‘ non risulta presente … perché … arrivò in ritardo ‘; il G.I. lo avrebbe rassicurato che ciò non gli avrebbe procurato alcuna decadenza. Nell’udienza di precisazione delle conclusioni del secondo grado lo stesso difensore sarebbe stato presente e non si sarebbe formata alcuna decadenza dandosi infatti ‘ per sottointeso ‘ che tutte le precedenti richieste erano state reiterate come all’origine. Si invoca al riguardo Cass. 5018/2014 per
cui, in caso di assenza della parte all’udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le conclusioni formulate in precedenza.
2.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 183 e 189 c.p.c., violazione del diritto alla prova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché nullità del procedimento.
La sentenza d’appello avrebbe rigettato la domanda di querela di falso sulle misurazioni e sulla descrizione della veranda installata nell’appartamento di NOME COGNOME praticamente dichiarando che l’errore da un lato sarebbe evidente e dall’altro lato irrilevante per l’aggiunta dell’avverbio ‘ circa ‘ . Così però la corte territoriale avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità, sia quella che distingue tra situazioni dinamiche e statiche -che comportano quindi distinzione tra possibili errori valutativi/percettivi – e situazioni che non li comportano in quanto statiche, sia quella per cui il querelante di falso non è assoggettato ad alcun limite di prova. Si tratterebbe infatti di un’azione di mero accertamento, il cui petitum non può dunque essere disatteso, come invece qui avrebbe fatto il giudice d’appello ‘ affermando che si tratti di errori irrilevanti o evidenti, o che consistano in mere valutazioni ‘, in tal modo non tenendo conto dell’interesse ad agire.
Nell’atto d’appello si sarebbe rimarcato che ‘ il concetto di rilevanza o irrilevanza del falso attiene soltanto ai procedimenti incidentali ‘ e che SS.U.U. 17355/2009 e 12545/1992 distinguono tra fatti dinamici e fatti statici; per questi ultimi ‘ non si possono avere margini di errore e quindi di apprezzamento soggettivo ‘ . Nel caso in esame i verbalizzanti avrebbero descritto l’immobile con dati erronei, come dimostrerebbero anche ‘ una CTU del 1971 ‘ e una perizia di parte. Sarebbe stata chiesta una consulenza tecnica d’ufficio, poi ‘ negata con la motivazione o che si tratti di dati irrilevanti o che si tratti di valutazioni soggettive ‘. Così sarebbero stati violati i principi del diritto alla prova, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, della libertà delle prove in materia di querela di falso e del diritto di azione all’accertamento di circostanze comunque divergenti rispetto a quelle contenute negli atti pubblici impugnati.
Dall’articolo 221, primo comma, c.p.c. si evince: ‘ finché la verità del documento non sia accertata con sentenza passata in giudicato ‘ . Dunque la legge prevede quale finalità precisa l’accertamento della verità di quanto affermato dal pubblico ufficiale, per il quale sarebbe sufficiente ‘ una mera colpa anche lieve ‘. L a ricorrente d’altronde avrebbe diritto ad ottenere tale accertamento ai fini dell’eventuale sanatoria, e ciò soprattutto essendo la veranda ‘ preesistente alla legge del 1971 applicata dal RAGIONE_SOCIALE ‘.
Si argomenta poi avverso un passo presente nella motivazione della sentenza impugnata per cui la doglianza in appello sulla descrizione dell’alluminio preverniciato (come utilizzato per la veranda) e sull’uso di ripostiglio della veranda sarebbe stata inammissibile per difetto di specifica contestazione dell’affermazione del primo giudice nel senso che si trattava di mere valutazioni. Si riporta un brano dell’atto d’appello per sostenere che contiene ‘ la contestazione in merito alla presunta valutazione fatta dai p.u. e del tutto errata ‘.
2.3 Il terzo motivo, in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 (sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato), 103, 104, 277, 279 c.p.c., 59 l. 69/2009 sulla translatio iudicii , nullità processuale, contraddittorietà insanabile della motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 132, 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Non potrebbe comprendersi ‘ l’affermazione che in pratica la querela di falso sarebbe inammissibile ‘ , pur ritenendo tali anche ‘ l’azione risarcitoria e l’azione di accertamento dell’illegittimità ‘. Non si vede invero perché l’inammissibilità della querela di falso dovrebbe far cadere anche le altre azioni esercitate, non individuandosi ‘ quale ragione ostativa sussiste ancora all’esame delle altre domande ‘. Pertanto vi sarebbe una ‘ denegata giustizia sia sulla querela di falso sia sull’accertamento di illegittimità ‘, con conseguente violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e ‘ all’accertamento dell’illegittimità amministrativa degli atti amministrativi (verbale e successiva ordinanza di demolizione) impugnati ‘.
2.4 Il quarto motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 10 c.p.c. e nullità processuale.
Si argomenta sul valore delle azioni proposte, indicandolo nella misura di € 5.200 per quella risarcitoria di danni morali/esistenziali e attribuendo un valore inferiore a € 800 per la querela di falso oppure al massimo anche per questa € 5200. Se ne deduce la contestazione sulla valutazione al riguardo compiuta da entrambi i giudici di merito e la conseguente eccessiva liquidazione delle spese processuali.
In particolare, a differenza di quel che afferma il giudice d’appello, non sarebbe mai esistita la fase istruttoria non essendo state accolte le relative istanze.
Inoltre, avrebbe errato il giudice d’appello nel negare la compensazione o la riduzione delle spese di lite, pronunciando anzi una pesante condanna.
2.5 Il quinto motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c. e nullità processuale per avere il giudice d’appello, pur accolto in parte il gravame tramite la riduzione delle spese liquidate in primo grado a favore di NOME COGNOME, condannato l’appellante, attuale ricorrente, alla totale rifusione delle spese processuali di secondo grado, contrastando così con i principi di legittimità dettati da questa Suprema Corte per cui, in caso di accoglimento pur parziale, nei confronti della parte vincitrice non può essere pronunciata condanna alle spese neppure parzialmente.
3. Nessuno degli intimati si è difeso.
In data 24 marzo 2023 la ricorrente ha depositato un atto con cui chiede ‘di dichiarare cessata la materia del contendere ‘ ma al contempo ‘ altresì di valutare la questione della responsabilità delle spese processuali, sotto il profilo della soccombenza virtuale, ai fini della revoca delle condanne alle spese a carico dell’attuale ricorrente ‘ per le sentenze di primo e di secondo grado ‘ ed ai fini
della condanna alle spese di tutte le parti resistenti/intimate di tutti e tre i gradi di giudizio in favore della ricorrente ‘.
Il 24 settembre 2023 la ricorrente ha depositato memoria, insistendo in sostanza per quanto chiesto nell’atto del 24 marzo 2023.
Considerato che:
Va anzitutto osservato che l’atto con cui la ricorrente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere lascia l’obbligo di accertamento della soccombenza virtuale, perché espressamente conclude chiedendo la condanna di tutte le controparti a rifondere alla ricorrente le spese di lite di tutti e tre i gradi di giudizio.
Ai fini di determinare la sussistenza o meno della soccombenza virtuale, deve rilevarsi che dei motivi veicolati nel ricorso – e che quindi devono essere oggetto di vaglio in relazione alla soccombenza virtuale – il terzo verte su una questione peculiare e al tempo stesso non priva di incidenza sistemica: la parte ricorrente si duole che, una volta ritenuta insussistente la falsità oggetto dell’azione di querela di falso, il giudice d’appello abbia reputato di non dover vagliare, conseguentemente, le altre due domande.
Premesso che la domanda risarcitoria, a ben guardare e nonostante quel che la Corte d’appello ha affermato sulla improponibilità di altre domande oltre alla querela di falso, così come era conformata è stata decisa implicitamente dalla Corte mediante il rigetto della domanda di querela di falso in quanto il danno lamentato come risarcibile sarebbe derivato proprio dal preteso falso, rimane peraltro la questione della domanda di accertamento della illegittimità dell’ordinanza di demolizione n. 157/2009.
Nella sentenza, per sostenere un divieto di presenza di ulteriori domande nel giudizio insorto dalla querela di falso, si è invocata (trascrivendone anche un ampio passo motivazionale), Cass. sez. 1, 5 giugno 2006 n. 13190 , massimata come segue : ‘ La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di
una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l’efficacia probatoria. All’esito di siffatto giudizio, l’eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti ” erga omnes “, e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto. In considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell’esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente l’affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa. ‘
Non sussistono tuttavia altre pronunce massimate che abbiano assunto una siffatta posizione, per cui si profila una questione meritevole di approfondimento, che conduce a rimettere la causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 6 ottobre 2023