Termine a comparire in Appello: la Cassazione ribadisce la sua inderogabilità
Con la sentenza n. 48056 del 2023, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine della procedura penale: il rispetto del termine a comparire è fondamentale per garantire il diritto di difesa. Una recente decisione ha annullato una sentenza di secondo grado proprio perché all’imputato non era stato concesso il tempo minimo di 40 giorni, previsto dalla Riforma Cartabia, per prepararsi all’udienza d’appello. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I fatti del processo
Un imputato, dopo una condanna in primo grado, vedeva la sua pena rideterminata in appello a seguito di un accordo con la pubblica accusa (il cosiddetto ‘patteggiamento in appello’). Tuttavia, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di impugnare la decisione della Corte d’Appello davanti alla Cassazione, sollevando un’unica, ma decisiva, questione di natura procedurale.
Il motivo del ricorso: la violazione del termine a comparire
Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 601, comma 3, del codice di procedura penale. Nello specifico, il decreto di citazione per il giudizio di appello gli era stato notificato il 1° febbraio 2023, mentre l’udienza si era tenuta il 1° marzo dello stesso anno. Ai suoi difensori, la notifica era pervenuta il 25 gennaio 2023.
La normativa di riferimento, modificata dalla recente Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022), stabilisce in modo inequivocabile che il termine a comparire nel giudizio di appello non può essere inferiore a quaranta giorni. Nel caso di specie, questo intervallo temporale non era stato chiaramente rispettato. Secondo la difesa, questa irregolarità costituiva una causa di nullità della sentenza.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo in pieno la tesi difensiva. I giudici hanno chiarito che l’inosservanza del termine a comparire minimo di 40 giorni integra una nullità di carattere generale, ai sensi dell’art. 178, lett. c), del codice di procedura penale. Questo tipo di nullità attiene direttamente alla partecipazione dell’imputato al processo e, pertanto, rappresenta una violazione grave del diritto di difesa.
La Corte ha sottolineato che tale vizio deve essere rilevato d’ufficio dal giudice o eccepito dalla parte interessata prima della deliberazione della sentenza d’appello, come correttamente avvenuto in questo caso. Citando una consolidata giurisprudenza, la Cassazione ha ribadito che la garanzia di un congruo tempo per preparare la difesa è essenziale e non può essere aggirata, neppure quando il processo, come in questo caso, si svolge con rito ‘cartolare’ (cioè basato solo su atti scritti).
L’esigenza di garantire il pieno contraddittorio e un’adeguata preparazione difensiva prevale su qualsiasi esigenza di celerità processuale. Il termine di 40 giorni è stato introdotto proprio per rafforzare queste garanzie nel secondo grado di giudizio.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti a una diversa sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio. Questa decisione conferma con fermezza che le regole procedurali poste a tutela del diritto di difesa sono inderogabili. La violazione del termine a comparire non è una mera formalità, ma un vizio sostanziale che inficia la validità dell’intero procedimento di secondo grado, portando inevitabilmente all’annullamento della decisione finale.
Qual è il termine a comparire minimo nel giudizio di appello penale secondo la nuova normativa?
A seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il termine per comparire nel giudizio di appello non può essere inferiore a quaranta giorni.
Cosa succede se il termine a comparire non viene rispettato?
La sua inosservanza determina una nullità di carattere generale ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che, se eccepita tempestivamente, porta all’annullamento della sentenza d’appello.
Il termine a comparire minimo di 40 giorni si applica anche ai processi celebrati in via cartolare (scritta)?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il rispetto del termine minimo a comparire di quaranta giorni è necessario anche nell’ipotesi in cui il processo d’appello venga celebrato in via cartolare.