Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7157 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7157 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 130 R.G. anno 2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 4875/2021 depositata il 2 luglio 2021 della Corte di appello di Roma.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Il Tribunale di Roma ha respinto la querela di falso proposta da NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, da NOME COGNOME e da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a.; con la detta querela era stato lamentato il riempimento absque pactis di una scrittura privata che documentava un contratto di fideiussione: contratto in origine mancante, secondo la prospettazione attorea, del soggetto in favore del quale era stata prestata la garanzia e del limite massimo di questa.
─ Il gravame proposto dai COGNOME, da NOME COGNOME e dalla società, soccombenti in primo grado, è stato respinto dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 2 luglio 2021.
Ha rilevato il Giudice distrettuale che la prova della falsità incombeva agli appellanti i quali, nella circostanza, avevano l’onere di dimostrare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis . Ha aggiunto che, «anche a prescindere dalla valutazione degli elementi indiziari di segno contrario operata dal Tribunale nel senso di un non abusivo riempimento», che la Corte di appello condivideva, rilevava «la manifesta insufficienza della prova della falsità» e rimarcato, in proposito, che il teste escusso aveva chiarito di nulla sapere «sugli accordi tra la banca e la società circa la fideiussione».
-I NOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione con un unico motivo di ricorso; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2702 c.c., 221 c.p.c. 112, 115, 116 c.p.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbia richiesto ad essi ricorrenti di offrire una prova negativa -quella circa la mancanza del patto di riempimento -e ci si duole non siano stati apprezzati gli elementi di prova dai medesimi forniti «ai fini di ritenere
adempiuto l’onere probatorio, come prova ‘ positiva ‘ dell’assenza di un preventivo patto di riempimento».
2. Il motivo è inammissibile.
La ratio decidendi dell’impugnata pronuncia è da rinvenire nell’affermazione per cui nella controversia in esame è nella sostanza mancata la prova della falsità. In tal senso, non è proficua la censura vertente sulla valutazione degli elementi indiziari che sconfesserebbero l’abusivo riempimento. La doglianza con cui i ricorrenti hanno contestato, reputandola erronea, la «condivisione, da parte del secondo Giudice, del ragionamento del Tribunale in ordine alla ‘esistenza di elementi indiziari di segno contrario’» non è concludente: al di là del recepimento del giudizio espresso dal Giudice di primo grado in ordine agli elementi indiziari dell’autenticità del documento, quel che rileva è che la Corte distrettuale abbia reputato assorbente la «manifesta insufficienza della prova della falsità». E sul punto la sentenza impugnata si sottrae a censura poiché la Corte di merito ha fatto piana applicazione del principio per cui ove il sottoscrittore assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione sia stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, egli ha l’onere di provare sia che la firma sia stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento sia avvenuto absque pactis (Cass. 18 febbraio 2004, n. 3155; in senso conforme, di recente, non massimata in CED , Cass. 9 dicembre 2025, n. 31994). Né rileva che la circostanza da provarsi fosse negativa: infatti, l’ onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga quando abbia ad oggetto «fatti negativi» e, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (per tutte: Cass. 22 marzo 2021, n. 8018;
Cass. 6 giugno 2012, n. 9099). La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale riflette, poi, un apprezzamento di fatto non sindacabile nella presente sede. Come è noto, infatti, col ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (Cass. 22 novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097); la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante -costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (Cass. 21 dicembre 2022, n. 37382).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
-Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti stessi , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 23 febbraio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME