Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3166/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO GENOVA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE. CONS ARL
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4841/2021 depositata il 01/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4841/2021, depositata in data 1.7.2021, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata avverso la sentenza n. 242/2020, depositata il 7 luglio 2020, con cui il Tribunale di Roma ne ha dichiarato il fallimento.
Per quanto ancora rileva, il giudice di secondo grado, dopo aver premesso che la società non aveva provato il possesso/superamento congiunto delle tre soglie dell’art.1 l.f. , ha disatteso la prospettazione della società reclamante, secondo cui la stessa non avrebbe mai svolto attività commerciale lucrativa, ma solo mutualistica ( diretta all’acquisizione degli appalti da distribuire ai suoi consorziati), ciò sul rilievo che la qualità di imprenditore commerciale risultava dallo stesso atto costitutivo, né era rilevante che nell’atto di costituzione della società fosse indicato lo scopo mutualistico e non quello di lucro (soggettivo), non essendo questo necessario per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo sufficiente una obiettiva economicità dell’attività esercitata.
Peraltro, la stessa reclamante aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, a norma dell’art. 161 comma 6° l .f., così deducendo la sua natura di impresa commerciale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE consortile a responsabilità limitata, affidandolo ad un unico articolato motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata dedotta la violazione degli artt. 2602, 2616 e s . cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1 l .f.
Espone la ricorrente che la Corte d’Appello è incorsa in errore nella lettura dello statuto del consorzio di cui è causa. In particolare, dall’esame dell’oggetto sociale emerge che le attività del consorzio sono essenzialmente riferite al procacciamento nei confronti e a favore dei consociati.
Dunque, sia l’atto costitutivo, come, del resto, l’attività concretamente svolta dal Consorzio, non prevedono alcuna attività rivolta a terzi, ma solo ai suoi consorziati, ai quali affida gli appalti di servizi acquisiti, con conseguente esclusione della qualità di imprenditore commerciale.
2. Il motivo è inammissibile.
Come già evidenziato in parte narrativa, la Corte d’Appello, nel condividere il giudizio del Tribunale in ordine al non superamento delle soglie di cui all’art. 1 l .f., ha, in primo luogo, osservato che la qualità di imprenditore commerciale della società reclamante risulta dallo stesso atto costitutivo, ove è indicato, tra l’altro, che la società svolgeva attività relativa ‘ad assunzione di lavori e appalti per la pulizia interna ed esterna sia ordinaria che straordinaria…, l’acquisto, la vendita la gestione di locali pubblici per la somministrazione di bevande al pubblico’, con conseguente esclusione della dichiarata (in ricorso) mera finalità mutualistica.
Il giudice di secondo grado ha, inoltre, accertato in concreto lo svolgimento di attività commerciale da parte del Consorzio, avendo fatto riferimento anche a contratti di appalto stipulati dalla società ricorrente e dalla stessa citati nell’atto di reclamo.
Infine, è stata valorizzata la presentazione, da parte della stessa ricorrente, della domanda di concordato preventivo, elemento che pur non avendo una valenza confessoria della fallibilità soggettiva, può essere oggetto di ragionevole scrutinio nella formazione del convincimento del giudice al pari di ogni altro fatto storico.
La società ricorrente ha dunque, inammissibilmente, svolto censure di merito, finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dello statuto della società e dell’attività concretamente posta in essere dalla stessa, rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.
In proposito, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (vedi Cass. n. 10745/2022; Cass. 27136/2017; Conf Cass. 14355/2016).
Nel caso di specie, la società ricorrente, nell’offrire un’interpretazione del suo statuto alternativa a quella della Corte d’Appello, non ha neppure dedotto la violazione delle norme di interpretazione contrattuale, né il vizio di motivazione, seppure nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014).
Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la curatela costituita in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 5.12.2023