Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4734 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4734 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18894/2023 R.G. proposto da
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come in atti.
– RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati in Rovigo, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1551/2023, pubblicata in data 18.7.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di accogliere il ricorso e dichiarare la competenza del Tribunale di Padova.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Padova, in accoglimento dell’eccezione proposta da NOME COGNOME, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Belluno ai sensi dell’art. 33, comma II, lettera u), d.lgs. 206/2005, e ha revocato il decreto ingiuntivo. 2140/2022,
Oggetto: regolamento di competenza
provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Padova in data 10.8.2022, in favore di NOME COGNOME per l’importo di euro 67.796,90 oltre accessori, quale compenso per consulenza ed assistenza in talune pratiche edilizie.
Il giudice di merito ha posto in rilievo che la domanda monitoria era fondata su una scrittura privata di transazione del 20.18.2018, con cui erano state novate le precedenti obbligazioni contratte dall’opponente e dal padre di questi NOME COGNOME, dando vita ad un nuovo rapporto, incompatibile con quello preesistente dal punto di vista soggettivo e oggettivo, poiché l’atto era stato sottoscritto dal solo NOME COGNOME in proprio senza spendere la qualità di imprenditore agricolo, rendeva inopponibili eventuali preclusioni all’esercizio del diritto al compenso e dava atto del corretto espletamento del mandato professionale, con esonero del COGNOME da eventuali responsabilità.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché degli artt. 1230, 1235, 1965, 1976 e 1988 c.c., per avere il Tribunale declinato la propria competenza, ritenendo che la scrittura posta a base del ricorso monitorio costituisse un ‘ accordo transattivo novativo’ concluso dal COGNOME in qualità di consumatore.
Evidenzia il ricorrente che le attività professionali avevano ad oggetto anche pratiche edilizie relative a fabbricati impiegati per l’esercizio di un’impresa agricola e che, inoltre, la stessa scrittura del 2018 posta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo menzionava debiti contratti da entrambe le ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, espressione, questa, che doveva intendersi come un
chiaro riferimento al fatto che il rapporto professionale era stato costituito per scopi ricollegabili all’esercizio di un’attività imprenditoriale dei debitori.
Il ricorso è fondato.
La scrittura del 20.10.2018, utilizzata quale prova scritta dei crediti ai sensi dell’art. 633 c.p.c., difetta dei requisiti che caratterizzano le transazioni novative.
L’atto era -esplicitamente – volto alla ricognizione dei debiti verso il professionista e conteneva una mera promessa di pagamento, senza comportare la necessaria estinzione dei rapporti preesistenti per effetto dell’adozione di disposizioni nuove ed incompatibili, tali non essendo né la sottoscrizione in proprio da parte dell’opponente, né l’esonero da responsabilità per eventuali (e neppure specificate) responsabilità del professionista (Cass. 1407/1971; Cass. 12039/2000; Cass. 14857/2001, secondo cui perché possa verificarsi novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell’obbligazione e, cioè, che con la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti riguardanti l’oggetto della prestazione o la natura giuridica dell’obbligazione che trasformino questa in una nuova obbligazione incompatibile con la prima).
Per ritenere concluso un contratto sottoposto alla disciplina del codice del consumo non rileva, difatti, la mancata spendita della qualità di imprenditore, ma lo scopo del negozio, essendo professionista, ai fini dell’applicabilità del Codice del consumo, tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale.
Non è necessario neppure che il contratto sia stato concluso nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere al fine dello svolgimento o per le esigenze dell’attività imprenditoriale o
professionale (Cass. 13337/2007; Cass. 15331/2011; Cass. 11773/2013; Cass. 21673/2013; Cass. 6578/2021).
Tale scopo non deve essere necessariamente esclusivo, poiché è sufficiente che il contratto sia diretto a soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale (Cass. 21763/2013; Cass. 8419/2019; Cass. 11933/2006; Cass. 5097/2023), a meno che detto scopo non sia marginale o comunque secondario (Cass. 5097/2023).
Nel caso in esame l’attività professionale era certamente finalizzata all’esecuzione di interventi su immobili ove si svolgeva l’attività dell’imp resa agricola esercitata dal resistente unitamente a NOME COGNOME, nel frattempo deceduto.
Nella scrittura è esplicita la menzione dei debiti delle ‘RAGIONE_SOCIALE‘, chiaro riferimento a quelli contratti da NOME e NOME COGNOME nella qualità di imprenditori agricoli, il cui possesso è documentato dalla richiesta di iscrizione all’anagrafe del le RAGIONE_SOCIALE agricole del settore primario.
Anche nella comunicazione di recesso dal rapporto professionale, indirizzata per conoscenza anche al Sindaco di Cinto Euganeo del 9.9.2019, il COGNOME aveva evidenziato che il rapporto professionale si era sviluppato per anni sulla base di un unico incarico finalizzato al recupero dell’azienda agricola, deduzione quest’ultima avvalorata dalle altre risultanze processuali, mentre nulla è allegato -né emerge dagli atti – riguardo alla consistenza e tipologia degli interventi che avevano interessato gli immobili a destinazione abitativa , che non possono ritenersi oggetto prevalente dell’attività professionale svolta dal ricorrente.
In definitiva, deve accogliersi l’unico motivo di ricorso.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Padova, dinanzi al quale sono
rimesse le parti, con riassunzione nel termine di legge, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Padova, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolazione delle spese di legittimità, con termine di legge per la riassunzione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda