Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4734 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 4734  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18894/2023 R.G. proposto da
COGNOME,  rappresentato  e  difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come in atti.
– RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME  e  NOME  COGNOME,  domiciliati  in  Rovigo,  INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza del Tribunale di Padova  n.  1551/2023, pubblicata in data 18.7.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette  le  conclusioni  scritte  del  Pubblico  Ministero,  in  persona  del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di accogliere  il  ricorso  e  dichiarare  la  competenza  del  Tribunale  di Padova.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Padova, in accoglimento dell’eccezione proposta  da  NOME  COGNOME,  ha  dichiarato  la  competenza del Tribunale di Belluno ai sensi dell’art. 33, comma II, lettera u), d.lgs.  206/2005,  e  ha  revocato  il  decreto  ingiuntivo.  2140/2022,
Oggetto: regolamento di competenza
provvisoriamente  esecutivo,  emesso  dal  Tribunale  di  Padova  in data 10.8.2022, in favore di NOME COGNOME per l’importo di  euro 67.796,90  oltre  accessori,  quale  compenso  per  consulenza  ed assistenza in talune pratiche edilizie.
Il giudice di merito ha posto in rilievo che la domanda monitoria era fondata su una scrittura privata di transazione del 20.18.2018, con cui erano state novate le precedenti obbligazioni contratte dall’opponente e dal padre di questi NOME COGNOME, dando vita ad un nuovo rapporto, incompatibile con quello preesistente dal punto di vista soggettivo e oggettivo, poiché l’atto era stato sottoscritto dal solo NOME COGNOME in proprio senza spendere la qualità di imprenditore agricolo, rendeva inopponibili eventuali preclusioni all’esercizio del diritto al compenso e dava atto del corretto espletamento del mandato professionale, con esonero del COGNOME da eventuali responsabilità.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.
NOME  COGNOME  ha  depositato  memoria  difensiva  ai  sensi dell’art. 47 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché degli artt. 1230, 1235, 1965, 1976  e  1988  c.c.,  per  avere  il  Tribunale  declinato  la  propria competenza,  ritenendo  che  la  scrittura  posta  a  base  del  ricorso monitorio costituisse un ‘ accordo transattivo novativo’ concluso dal COGNOME in qualità di consumatore.
Evidenzia  il  ricorrente  che  le  attività  professionali  avevano  ad oggetto  anche  pratiche  edilizie  relative  a  fabbricati  impiegati  per l’esercizio  di  un’impresa agricola e che, inoltre, la stessa  scrittura del 2018  posta  a  corredo  del  ricorso per decreto ingiuntivo menzionava debiti contratti da entrambe le ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, espressione, questa, che doveva intendersi come un
chiaro  riferimento  al  fatto  che  il  rapporto  professionale  era  stato costituito per scopi ricollegabili all’esercizio di un’attività imprenditoriale dei debitori.
Il ricorso è fondato.
La scrittura del 20.10.2018, utilizzata quale prova scritta dei crediti ai sensi dell’art. 633 c.p.c., difetta dei requisiti che caratterizzano le transazioni novative.
L’atto era -esplicitamente – volto alla ricognizione dei debiti verso il professionista e conteneva una mera promessa di pagamento, senza comportare la necessaria estinzione dei rapporti preesistenti per effetto dell’adozione di disposizioni nuove ed incompatibili, tali non essendo né la sottoscrizione in proprio da parte dell’opponente, né l’esonero da responsabilità per eventuali (e neppure specificate) responsabilità del professionista (Cass. 1407/1971; Cass. 12039/2000; Cass. 14857/2001, secondo cui perché possa verificarsi novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell’obbligazione e, cioè, che con la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti riguardanti l’oggetto della prestazione o la natura giuridica dell’obbligazione che trasformino questa in una nuova obbligazione incompatibile con la prima).
Per  ritenere  concluso  un  contratto  sottoposto  alla  disciplina  del codice  del  consumo  non  rileva,  difatti,  la  mancata  spendita  della qualità di imprenditore, ma lo scopo del negozio, essendo professionista,  ai  fini  dell’applicabilità  del  Codice  del  consumo, tanto  la  persona  fisica,  quanto  quella  giuridica,  sia  pubblica  che privata, che  utilizzi il contratto nel quadro  della  sua  attività imprenditoriale o professionale.
Non  è  necessario  neppure  che  il  contratto  sia  stato  concluso nell’esercizio  dell’attività  propria  dell’impresa  o  della  professione, essendo  sufficiente  che  esso  venga  posto  in  essere  al  fine  dello svolgimento o per le esigenze dell’attività imprenditoriale o
professionale (Cass. 13337/2007; Cass. 15331/2011; Cass. 11773/2013; Cass. 21673/2013; Cass. 6578/2021).
Tale  scopo  non  deve  essere  necessariamente  esclusivo,  poiché  è sufficiente che il contratto sia  diretto  a  soddisfare interessi anche solo  connessi  od  accessori  rispetto  allo  svolgimento  dell’attività imprenditoriale o professionale (Cass. 21763/2013; Cass. 8419/2019;  Cass.  11933/2006;  Cass.  5097/2023),  a  meno  che detto  scopo  non  sia  marginale  o  comunque  secondario  (Cass. 5097/2023).
Nel caso in esame l’attività professionale era certamente finalizzata all’esecuzione  di  interventi  su  immobili  ove  si  svolgeva  l’attività dell’imp resa  agricola  esercitata  dal  resistente  unitamente  a  NOME COGNOME, nel frattempo deceduto.
Nella scrittura è esplicita la menzione dei debiti delle ‘RAGIONE_SOCIALE‘, chiaro riferimento a quelli contratti da NOME e NOME COGNOME nella qualità di imprenditori agricoli, il cui possesso è documentato dalla richiesta  di  iscrizione  all’anagrafe  del le  RAGIONE_SOCIALE  agricole  del  settore primario.
Anche nella comunicazione di recesso dal rapporto professionale, indirizzata per conoscenza anche al Sindaco di Cinto Euganeo del 9.9.2019, il COGNOME aveva evidenziato che il rapporto professionale si era sviluppato per anni sulla base di un unico incarico finalizzato al recupero dell’azienda agricola, deduzione quest’ultima avvalorata dalle altre risultanze processuali, mentre nulla è allegato -né emerge dagli atti – riguardo alla consistenza e tipologia degli interventi che avevano interessato gli immobili a destinazione abitativa , che non possono ritenersi oggetto prevalente dell’attività professionale svolta dal ricorrente.
In definitiva, deve accogliersi l’unico motivo di ricorso.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e va dichiarata la  competenza  del  Tribunale  di  Padova,  dinanzi  al  quale  sono
rimesse le parti, con riassunzione nel termine di legge, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo  di  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e dichiara  la  competenza  del  Tribunale  di  Padova,  dinanzi  al  quale rimette le parti, anche per la regolazione delle spese di legittimità, con termine di legge per la riassunzione.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda