Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21700 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21700 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28582/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrente
nonchè
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 956/2019 depositata il 30/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), gestore del locale aeroporto, chiese al Tribunale etneo la condanna della RAGIONE_SOCIALE al rilascio di un’area situata all’interno dell’aeroporto, adibita a sportello, lamentando che la convenuta non aveva pagato i canoni di subconcessione , né aveva rimborsato le spese dei consumi.
Si costituì in giudizio RAGIONE_SOCIALE deducendo di essere proprietaria di detta area in virtù di un accordo del 24.9.1980 con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione del quale essa aveva consegnato al RAGIONE_SOCIALE un’area di sua proprietà avente l’estensione di mq 2487, ricevendo altre aree da destinare ai servizi postali tra cui quella in contestazione.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiesero, quindi, la chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE e, in via riconvenzionale, l’accertamento della proprietà dell’area di mq 2487 e la condanna di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al rilascio ed al pagamento di un’indennità di occupazione.
Si costituì l’RAGIONE_SOCIALE e chiese il rigetto della domanda.
L’adito Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarò cessata la materia del contendere in relazione all’azione di rilascio dell’area adibita allo sportello postale e rigettò la domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE
Interposero appello principale le RAGIONE_SOCIALE ed appello incidentale la RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 956/2019, confermò la decisione di primo grado.
Nel ricostruire gli atti di trasferimento, la Corte di merito accertò:
-che il RAGIONE_SOCIALE era proprietario del terreno di mq 2487, giusto atto di vendita del 4.12.1968;
-che in data 24.9.1980, il RAGIONE_SOCIALE aveva trasferito al RAGIONE_SOCIALE detta area, ricevendo un’area di mq 1200; nel verbale veniva dato atto che la succursale PT n.22 continuava a funzionare negli stessi locali ed il RAGIONE_SOCIALE si ‘impegnava a cedere l’area di 1200 mq’; seguiva un successivo verbale del 7.11.1980 di ‘consegna provvisoria ‘ RAGIONE_SOCIALE aree in attesa dell’approvazione amministrativa’;
-che in data 24.3.2002, l’RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE stilavano un verbale di riconsegna con il quale il rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, subentrato al RAGIONE_SOCIALE, dichiarava che la società era ancora proprietaria della superficie di mq 2487 e, facendo riferimento ai pregressi verbali di consegna, faceva presente di avere interesse ad un’area da adibire a sportello all’interno del nuovo aeroporto; l’RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, confermava la necessità di ottenere la consegna del bene e si dichiarava disponibile a consegnare un’area da destinarsi a sportello postale.
Sulla base di tali atti, la Corte d’appello ritenne che tra le parti fosse intercorso un contratto di permuta, in base al quale le RAGIONE_SOCIALE avevano trasferito l’area di mq 2784 ricevendo l’area dove era collocata la succursale 22, adibita a sportello, e la superficie di mq 1.200,00, da consegnare una volta ultimate le opere relative al nuovo parcheggio.
Le RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE , l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso
In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.1552 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito qualificato come permuta il contratto del 24.9.1989 e del 7.11.1980, con il quale il RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto l’area di mq 2487 ed il RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto alle RAGIONE_SOCIALE un locale di mq 30 ed un’area di mq 1200,00. Secondo la ricorrente, detta qualificazione era errata perché non vi sarebbe stato un trasferimento della proprietà ma una consegna provvisoria dell’area in questione tanto che, nel verbale di riconsegna del 14.3.2002, le RAGIONE_SOCIALE avrebbero dichiarato di essere proprietarie di detta area. L’erronea qualificazione del contratto come permuta troverebbe conferma dall’assenza di controprestazione in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, conclusione avvalorata dal CTU; il consulente avrebbe, difatti, affermato che le RAGIONE_SOCIALE erano proprietarie dell’area in contestazione ed i giudici si sarebbero discostati da tali conclusioni senza adeguata motivazione.
Il motivo è infondato.
In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione consta di due fasi, RAGIONE_SOCIALE quali la prima -consistente nella ricerca e della individuazione della volontà dei contraenti -è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda -concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente -può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione RAGIONE_SOCIALE implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo
(Cassazione civile sez. lav., 09/02/2021, n.3115; Cass. n. 29111 del 2017; Cass. n. 420 del 2006).
L’attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti.
La deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cassazione civile sez. III, 13/03/2018, n.6035).
Nel caso di specie, la società ricorrente non ha contestato la violazione dei criteri ermeneutici nell’ambito dell’attività interpretativa svolta dai giudici di merito ma la qualificazione giuridica del contratto come permuta, sulla base di una diversa interpretazione degli atti di causa, dai quali risultava, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, che le RAGIONE_SOCIALE avevano trasferito l’area di mq 2784 ricevendo l’area dove era collocata la succursale 22 e la superficie di mq 1200,00, da consegnare una volta ultimate le opere relative al nuovo parcheggio.
Nella ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte d’appello, attraverso l’esame degli atti risalenti al 1968, risulta che il RAGIONE_SOCIALE era proprietario del terreno di mq 2487, giusto atto di vendita del 4.12.1968, che in
data 24.9.1980 aveva trasferito al RAGIONE_SOCIALE detta area, ricevendo un’area di mq 1200.
Risultava, quindi, integrato, sulla base dell’accertamento fattuale svolto dai giudici di merito, l’esistenza di un reciproco trasferimento di aree di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, specificamente individuate nei verbali esaminati dalla Corte d’appello, che integra il contratto di permuta.
Non è, pertanto integrato il vizio di violazione di legge, che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).
A nulla rileva che, sulla base dei medesimi atti, il CTU sia giunto a diverse conclusioni, essendo demandata al giudice e non al perito la qualificazione giuridica del contratto.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P .R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda