Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5756 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5756 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 21341-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 437/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 01/07/2021 R.G.N. 677/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER RICONOSCIMENTO DI LAVORO SUBORDINATO
PRESCRIZIONE
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 20/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso proposto da NOME COGNOME volto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra la stessa e l’RAGIONE_SOCIALE, dichiarando la nullità RAGIONE_SOCIALE incarichi autonomi ed occasionali conferiti sin dal 1994, con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere la somma complessiva di € 267.206,09 e a regolarizzare la posizione contributiva.
La Corte di appello di L’Aquila accoglieva l’ eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi sollevata in primo grado dall’RAGIONE_SOCIALE alla luce del principio secondo cui , ai fini della individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e dalla configurazione che di esso danno le parti nell’attualità del suo svolgimento, dipendendo da ciò l’esistenza, o meno, della effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore. Nel rapporto di lavoro pubblico la riconduzione del rapporto nell’alveo della legalità non può esser vista con timore dal lavoratore in quanto nel suo complesso l’azione amministrativa è astretta da parametri legali significativi oltre che da vincoli organizzativi anche dopo la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego.
2.1 Pertanto, la Corte affermava la decorrenza del termine di prescrizione dal primo giorno in cui il diritto può essere fatto valere utilmente non identificandosi con quello di definitiva cessazione del rapporto, ma coincidendo con quello di scadenza dei singoli crediti maturati nel corso del rapporto medesimo.
2.2 Nel merito, la Corte distrettuale accertava la sussistenza della subordinazione nel senso che ‘le decisioni relative alle mansioni della COGNOME, ai luoghi in cui svolgerle e agli orari da osservare siano rimaste nella facoltà dei vertici dell’Ateneo’.
In sintesi, la Corte accertava la ricorrenza di tutti gli elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato: per tutto il periodo in questione, seppur formalmente inquadrata come lavoratrice autonoma, la lavoratrice era sempre stata inserita di fatto stabilmente nell’organizzazione dell’Ateneo colmando un vuoto di organico e svolgendo continuativamente mansioni amministrative e di segreteria; la stessa era sempre stata sottoposta al potere direttivo e disciplinare dei vertici universitari, percependo un compenso fisso e predeterminato seguendo, altresì, un preciso orario di lavoro nei locali dell’RAGIONE_SOCIALE ed utilizzando mezzi della medesima.
La lavoratrice, pertanto, aveva diritto alla tutela apprestata dal citato articolo 2126 c.c. avente ad oggetto il diritto a percepire la retribuzione prevista per un dipendente pubblico alla cui qualifica siano riconducibili le mansioni svolte.
2.3 Infine, la Corte distrettuale sulla scorta di CTU contabile rideterminava l’importo complessivamente spettante alla ricorrente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME assistito da cinque motivi cui ha resistito con controricorso l’amministrazione formulando, altresì, ricorso incidentale affidato a tre motivi.
La ricorrente ha depositato controricorso a seguito della presentazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del controricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto avente ad oggetto la sussistenza della accertata subordinazione del rapporto di lavoro di cui è causa, il cui accertamento costituisce presupposto logicogiuridico per il successivo esame delle censure della ricorrente principale vertenti sulla decorrenza del termine prescrizionale delle pretese retributive scaturenti dall’intervenuto accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti.
1.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 2126 c.c. -Assenza indici sintomatici lavoro subordinato e prescrizione del dirittoViolazione dei principi giurisprudenziali in subiecta materia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui ritiene sussistenti gli elementi caratteristici della subordinazione dal momento che il rapporto di lavoro da sempre è stato caratterizzato da assoluta autonomia nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Si rileva la pacifica assenza del potere direttivo da parte RAGIONE_SOCIALE organi gerarchici dell’RAGIONE_SOCIALE atteso che le Cooperative che operano servizi all’interno della P.A., come nel caso di specie, devono in esecuzione del contratto d’appalto fornire servizi in favore della committente con conseguente legittimazione dei dipendenti dell’amministrazione ad impartire direttive in ordine alle modalità operative della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE appaltatrice.
In sintesi, la precarietà del rapporto unitamente alla assenza dei poteri direttivi avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda di crediti retributivi derivanti dall’accertamento del rapporto di natura subordinata.
Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenzaViolazione e falsa applicazione dell’art. 132 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte di appello pur dando atto della esistenza di un contratto di appalto stipulato tra la cooperativa e l’università ha omesso ogni valutazione in ordine alla incidenza del contratto di appalto sulla natura del rapporto di lavoro subordinato o autonomo. L’esistenza del contratto di appalto e la conseguente analisi della natura di quest’ultimo avrebbe dovuto comportare, viceversa, quale conseguenza, la natura autonoma del rapporto di lavoro della lavoratrice.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. 176/2003-Nullità dell’appalto -Violazione dei principi giurisprudenziali in subiecta materia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Si sostiene che ove la Corte territoriale avesse correttamente valutato e qualificato la natura del contratto di appalto avrebbe desunto l’insussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata (o para-subordinata) con l’amministrazione con conseguente annullamento della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto applicabile al caso di specie la dispos izione di cui all’art. 2126 c.c.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione in quanto tutti aventi ad oggetto fondamentalmente la contestazione della pronuncia nella parte in cui ha accertato la subordinazione.
4.1 I motivi sono inammissibili e il primo, altresì, infondato nella parte in cui denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 c.c.
4.2 Va al riguardo premesso che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi RAGIONE_SOCIALE elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 25348/2018).
4.3 Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte è da reputarsi “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. n.4627/2021).
4.4 Orbene, le censure in esame ruotano intorno all’accertamento compiuto dalla Corte distrettuale circa la sussistenza del carattere subordinato del rapporto di lavoro eccependo la carenza dei requisiti della subordinazione ed in particolare del potere direttivo gerarchico del datore di lavoro in relazione alla pacifica natura formale del contratto di
appalto di servizi intercorso fra l’amministrazione e la RAGIONE_SOCIALE in cui formalmente era assunta la lavoratrice.
Tali censure sono tutte finalizzate a richiedere a questa Corte una diversa valutazione delle emergenze istruttorie al fine di ritenere l’insussistenza della subordinazione. Tale valutazione di merito è preclusa alla Corte di Cassazione in quanto volta ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito con motivazione ampia ed esaustiva.
4.5 Con riferimento alla censura afferente alla violazione dell’art. 2126 c.c. rileva la Corte la sua infondatezza.
Va al riguardo richiamato l’orientamento di questa Corte che si ritiene di condividere secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la RAGIONE_SOCIALE, ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all’art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso. (Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023).
4.6 Conseguentemente, la Corte distrettuale ha fatto buon uso del detto principio nella misura in cui ha accertato la sostanziale natura subordinata con conseguente riconoscimento delle differenze retributive ai sensi del citato art. 2126 c.c.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 434 c.p.c. –
Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.
La Corte territoriale avrebbe accolto l’eccezione di prescrizione sollevata in prime cure e riproposta nel primo motivo di appello dell’RAGIONE_SOCIALE ritenendo che la prescrizione decorresse in costanza di rapporto di lavoro ma non già per il motivo dedotto nell’atto di gravame bensì per altro e diverso profilo.
In particolare, la Corte di merito ha affermato la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non già in ragione della assunzione della COGNOME presso la RAGIONE_SOCIALE con carattere di stabilità reale, come censurato nell’atto di appello, quanto piuttosto per la ritenuta violazione di legge nel rapporto di fatto con Ente pubblico, con conseguente violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
5.1 Il motivo è infondato.
Parte ricorrente trascrive correttamente l’atto di appello da cui risulta indubbiamente la limitazione dell’impugnazione della sentenza di primo grado al profilo concernente la sussistenza di un rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE avente stabilità reale con conseguente decorrenza della prescrizione in corso di rapporto.
Ciò posto, la stessa ricorrente trascrive la propria memoria difensiva in appello in cui deduce la circostanza fattuale, poi esaminata dalla Corte di appello, della esistenza di un rapporto lavorativo di fatto con ente pubblico; testualmente: ‘Trattandosi di rapporto di lavoro con Ente Pubblico, non formalizzato, il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato l’eccezione…(…)’.
Orbene, è da osservarsi come il thema decidendum ac disputandum devoluto alla Corte di appello proprio sulla scorta della testuale deduzione della odierna ricorrente aveva ad oggetto la più ampia questione della decorrenza della prescrizione nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato non formalizzato con l’amminis trazione.
In altri termini, la stessa difesa della COGNOME nella memoria di costituzione del giudizio di appello ha esteso l’oggetto del giudizio al più ampio tema del decorso del termine prescrizionale nei rapporti di lavoro precari con la pubblica amministrazione, con conseguente legittimità della pronuncia adottata nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.
Si sostiene che la mancanza di stabilità nei confronti del datore di lavoro pubblico effettivo, derivante dal rapporto di lavoro precario con l’Ente pubblico, non permetterebbe che la prescrizione possa decorrere in costanza di rapporto.
Ciò in quanto la sospensione della prescrizione quinquennale dei crediti retributivi durante l’esecuzione di un rapporto di lavoro non assistito dalla garanzia di stabilità vale anche nel caso di rapporto assoggettato a regime dell’art 2126 c.c. ove la stabilità risulti radicalmente esclusa dalla possibilità da parte del datore di lavoro di determinare in qualsiasi momento e senza manifestazioni negoziali la cessazione dell’esecuzione (cfr. Cass. 23472/2007).
6.1 Orbene, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. 35676/2021 e ribadito da successive pronunce conformi (Cass. n. 24446/2024; Cass. n. 1701/2023; Cass. nn. 20696,
24389, 20696 del 2022) secondo cui «in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela»; i precedenti citati, nel porsi in continuità con l’analogo principio affermato, a partire da Cass. n. 10219/2020, in relazione alle pretese derivanti da contratti di lavoro a tempo determinato, hanno escluso che la sentenza n. 63/1966 della Corte Costituzionale (che aveva dichiarato la «illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro») possa essere estesa oltre l’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati ed hanno a tal fine valorizzato la successiva pronuncia n. 143 del 1969 con la quale la stessa Corte Costituzionale aveva precisato che «la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici»; nella motivazione di Cass. n. 10219/2020 (alla quale Cass. n. 35676/2021 rinvia) per escludere l’applicabilità ai datori di lavoro pubblici della sentenza additiva del 1966 si richiama anche Corte Cost. n. 115/1975 che, pur pronunciando in fattispecie nella quale
veniva in rilievo un rapporto di lavoro intercorso con ente pubblico economico, come tale assoggettato alla disciplina civilistica ex art. 2093 cod. civ., ribadì che la pronuncia di incostituzionalità doveva restare circoscritta al lavoro alle dipendenze di privati e che la stessa «non si estende ai rapporti d’impiego sia dei dipendenti dello Stato, sia dei dipendenti di altri enti pubblici, anche di carattere economico. Infatti l’assimilazione del rapporto di lavoro con questi ultimi enti a quello di diritto privato è possibile solo al fine di identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere le relative controversie, ma non vale a mutare il carattere pubblicistico di tale rapporto e le connesse garanzie di stabilità assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla fine del rapporto soltanto per cause precise e determinate»; le pronunce della Corte Costituzionale, dunque, seppure rese in un contesto in cui il rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato e RAGIONE_SOCIALE enti pubblici non era ‘contrattualizzato’, hanno escluso che il metus che nell’impiego privato può derivare dall’essere il lavoratore esposto al licenziamento senza adeguate garanzie di ripristino del rapporto, possa essere ravvisato anche per il lavoro alle dipendenze di enti pubblici, non solo perché quel rapporto, se a tempo indeterminato, è caratterizzato da una ‘particolare forza di resistenza’ ma anche, con specifico riferimento ai rapporti temporanei e precari, perché nell’ordinamento del pub blico impiego, «le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario, e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità. La non rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il
lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato.» (Corte Cost. n. 143/1969).
6.2 Alle medesime conclusioni sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la recente pronuncia n. 31697/2023 con la quale, dopo avere osservato che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale la stabilità o meno del lavoro costituisce un mero param etro, per rilevare l’esistenza o l’inesistenza del timore, si è escluso che detto timore possa essere ravvisato «nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge», in un assetto ordinamentale in cui il sistema dei controlli e delle garanzie «assicura pienamente il lavoratore pubblico negli eventuali comprovati casi di patologia del sistema (che, in quanto tale, costituisce deviazione eccezionale dall’ordinario andamento fisiologico) , attraverso la responsabilità diretta dei funzionari e i dipendenti dello Stato e RAGIONE_SOCIALE enti pubblici … secondo le leggi penali, civili e amministrative’ per gli ‘atti compiuti in violazione di diritti’ (con estensione, in tali casi, della responsabilità civile allo Stato e agli enti pubblici), prevista dal già citato art. 28 Cost.»; una volta escluso che la pronuncia di parziale incostituzionalità dell’art. 2948 cod. civ. possa estendersi anche al rapporto alle dipendenze di enti pubblici, torna ad espandersi il principio di carattere generale secondo cui, in assenza di cause di sospensione, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e quest’ultimo principio opera anche nei casi in cui venga in rilievo un rapporto nullo, perché instaurato in via di mero fatto senza il rispetto delle condizioni richieste dalla
legge, atteso che detto rapporto, diversamente da quanto si verifica nell’impiego privato, in nessun caso può proseguire ed essere convertito in un valido rapporto a tempo indeterminato; il timore valorizzato dalla Corte Costituzionale non può essere ravvisato rispetto a mere aspettative del lavoratore pubblico, quali sono quelle inerenti alla stabilizzazione del rapporto medesimo o al rinnovo di quello precario, che per essere soddisfatte richiedono il rispetto delle regole, procedimentali e sostanziali, che disciplinano le assunzioni, temporanee o a tempo indeterminato, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, regole la cui violazione può essere sempre fatta valere dal lavoratore, perché l’ordinamento garantisce, nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato e non, non solo la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, ma anche l’accertamento del diritto all’assunzione e la costituzione del rapporto, ove ne ricorrano i presupposti>>.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
7.1 Il motivo è infondato.
7.2 La Corte territoriale ha fatto buon governo della norma denunciata in rubrica nella misura in cui ha ritenuto fondata la domanda proposta in via principale dall’appellante non esaminando quella formulata in via subordinata alla luce del principio secondo cui : ‘In forza del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il giudice che accoglie la domanda principale di una parte non può prendere in esame e decidere sulla domanda che la parte medesima abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento di quella principale, a nulla rilevando che le due
domande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità (Cass. 15629/2005; tra le pronunce massimate, conforme è Cass. 19304/2014).
Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
La Corte di appello aquilana avrebbe contraddittoriamente disposto la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio sebbene nella motivazione si legga testualmente: ‘Data la reciproca soccombenza rilevante ex art. 92, comma secondo c.p.c., le spese processuali del grado vengono compensate integralmente, mentre quelle di CTU -liquidate come da separato decreto -vengono poste a carico solidale delle parti’, limitando la compensazione alle sole spese del secondo grado.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La ricorrente è uscita vincitrice dal processo con conseguente diritto alle spese almeno del giudizio di primo grado, avendo ottenuto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive seppur in misura minore e alla regolarizzazione contributiva.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente interdipendenti e sono infondati.
La Corte di appello ha correttamente riformato la regolamentazione delle spese processuali sia del primo che del secondo grado, compensando le spese tra le parti in ragione del limitato accoglimento della domanda. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6540 del 19/05/2000).
10.1 Ed invero, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d’impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ha il potere di provvedere di ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15112 del 18/07/2005; Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015).
10.2 Ciò in base al principio fissato dall’art. 336, comma primo, cod. proc. civ., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione ” ex lege ” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d’appello, di provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse; conseguentemente, l’omessa decisione sul punto, denunciabile in sede di impugnazione, non può far rivivere una statuizione ormai caducata. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12963 del 04/06/2007).
10.3 Orbene, la Corte di merito ha correttamente applicato le norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. nella misura in cui ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite in considerazione dell’esito globale della lite che ha visto la pacifica soccombenza reciproca delle parti.
Anche le spese del giudizio di cassazione vanno compensate stante la soccombenza reciproca.
La Corte rigetta il ricorso incidentale. Rigetta altresì il ricorso principale. Compensa le spese di lite.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto, per il ricorso principale ed incidentale a norma del cit. art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 20 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME