Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23650 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23650 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15072/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 186/2021 depositata il 16/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 16.3.21 la corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza 13.12.18 del tribunale di Modena, che aveva condannato la società in epigrafe al pagamento in favore del suo subagente delle somme dovute per indennità di mancato preavviso e indennità di risoluzione del rapporto, e aveva invece rigettato la domanda della società di restituzione provvigioni per rapporti stornati.
In particolare, la corte territoriale ha rilevato che il subagente si era dimesso con preavviso previsto da accordo individuale e che dal preavviso era stato esonerato; che l’identità di risoluzione era prevista dal contratto in termini autonomi rispetto all’articolo 1751 c.c. e non era soggetta pertanto a decadenza; infine, che il diritto a ripetere le provvigioni stornate risultava solo da una copia di un documento contrattuale, la cui conformità all’originale era stata disconosciuta dal subagente, senza che fosse stato poi prodotto l’originale, e che il diritto non sussisteva.
Avverso tale sentenza ricorre la preponente per due motivi, resiste con controricorso il subagente.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 1748, comma sesto, c.c., per gli storni negati, nascendo il relativo diritto dalla stessa previsione legale.
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. assenza di motivazione sulla valutazione delle risultanze istruttorie relative alle pratiche stornate, risultanti dei documenti prodotti.
Il primo motivo è ammissibile perché la restituzione è richiesta sulla base di una norma di legge e non dell’accordo e reca la stessa causa pretendi e lo stesso fatto costitutivo della pretesa, sicché non si ha un mutamento di domanda per la novità della richiesta sulla base alla previsione legale, come invece preteso dal controricorrente.
Il motivo è peraltro infondato.
La corte d’appello, con valutazione di merito che in questa sede non è sindacabile, ha comunque ritenuto -valutando le risultanze istruttorie- che le somme non dovessero essere stornate (non essendo stati provati il recesso dei clienti né i rapporti di dare ed avere con la preponente).
Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Occorre preliminarmente rilevare che non vi è una doppia pronuncia di merito conforme, perché mentre la sentenza di primo grado aveva escluso il diritto alla ripetizione delle somme solo per il disconoscimento del documento, viceversa la corte ha compiuto una valutazione di merito più ampia.
Tuttavia il motivo che lamenta il vizio motivazionale è inammissibile perché non si tratta di un fatto omesso ma di una valutazione istruttoria su cui la corte ha espresso anche una motivazione.
Per il resto, quanto alla asserita violazione di legge, il motivo è infondato, non essendo stato in alcun modo violati gli articoli invocati.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.