Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1236 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1236 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 21313-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 104/2021 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 12/05/2021 R.G.N. 41/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 20/11/2025
CC
1.- La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza in atti, ha accolto parzialmente l’appello proposto da NOME avverso la sentenza emessa dal tribunale di S,assari nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto ha confermato, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’appellante della residua somma di € 35.382,71 per provvigioni non pagate, oltre accessori; ha compensato per metà le spese processuali e liquidato la restante parte in favore di COGNOME come da dispositivo. 2.- A fondamento della decisione la Corte d’appello ha ritenuto che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, fossero dovute all’agente le provvigioni relative agli ordinativi che l’RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto alla RAGIONE_SOCIALE per le forniture di prodotti e sistemi integrati di brachiterapia prostatica.
3.- La Corte ha rilevato che dall’esame del contratto di mandato di agenzia a tempo indeterminato intercorso tra le parti emergeva come la proponente avesse conferito all’agente in via esclusiva l’incarico di promuovere la conclusione dei contratti di vendita aventi ad oggetto i prodotti indicati nella zona ivi precisata.
Era fatto salvo il diritto della proponente di concludere affari direttamente nella stessa zona, ma con la previsione che, comunque, in tal caso, l’agente avrebbe maturato il relativo compenso a titolo provvigionale: compenso dovuto anche nel caso di avocazione a sé delle trattative di vendita in ogni momento. Inoltre, con riguardo specifico ai prodotti e sistemi integrati di brachiterapia prostatica, la provvigione era prevista nella misura percentuale del 15%.
La Corte ha richiamato l’ulteriore previsione negoziale secondo cui l’importo delle provvigioni andava determinato in misura percentuale da calcolarsi sull’ordinato netto derivante alla proponente, diversificato per linee commerciali omogenee di prodotti e/o eventualmente per singoli prodotti o per categorie di cliente.
4.- Nel caso di specie era incontroverso che la RAGIONE_SOCIALE si fosse aggiudicata un contratto di fornitura di prodotti e sistemi integrati di brachiterapia prostatica presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, secondo la Corte di appello, trattandosi di prodotti rientranti nel contratto di agenzia, conclusi dall’appellata nella zona di esclusiva dell’agente, a quest’ultimo doveva essere riconosciuto il diritto alla relativa provvigione secondo le previsioni contrattuali.
Né ostava al riconoscimento del predetto diritto la circostanza che la società appellata si fosse aggiudicata il contratto di fornitura in questione all’esito di una gara pubblica, atteso che l’ampia previsione contrattuale non consentiva di restringere il diritto alla provvigione ai soli affari conclusi per trattativa diretta tra l’ agente e il singolo contraente.
Quanto all’importo della provvigione, esso era dovuto all’agente per tutte le singole forniture di prodotti e sistemi integrati di brachiterapia prostatica richieste dal RAGIONE_SOCIALE in forza dell’aggiudicazione intercorsa nel periodo di efficacia del contratto di agenzia. Dalle informazioni pervenute dalla RAGIONE_SOCIALE era risultato che l’aggiudicazione della gara aveva coperto il periodo fino al 31/3/2016. Erano quindi dovute all’appellante e le provvigioni per gli interventi di brachiterapia fino a gennaio 2016 e, dunque, tenuto conto dei compensi già percepiti, e del costo di ogni singolo apparecchio di € 6.850,00, il credito risultava
corrispondere a quello di ulteriori 33 interventi, oltre al saldo relativo all’anno 2013, per complessivi € 35.382,71 oltre accessori.
Sulla scorta della giurisprudenza intervenuta in materia ( Cass.n. 3483/2020), l’agente aveva diritto alla percentuale sulle provvigioni “da calcolarsi sull’ordinato netto derivante alla proponente” e, dunque, sul numero effettivo di ordini pervenuti all’appellata non già sul valore dell’appalto stimato in via ipotetica e quale limite massimo di spesa da parte dell’amministrazione sanitaria.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con tre motivi ai quali ha resistito con COGNOME NOME con controricorso tardivamente notificato. La parte controricorrente ha depositato memoria prima dell’udienza contenente istanza di liquidazione delle spese processuali ex art 373 c.p.c.. Il Collegio dopo la decisione ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Ragioni della decisione
1.a.- Con il primo articolato motivo di ricorso si deduce ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1366 c.c., 1742 c.c., 1743 c.c., 1748 commi 1, 2 c.c., atteso che l’attività promozionale dell’agente è i pso facto esclusa o ininfluente rispetto alla pubblica amministrazione, essendo inidonea a determinare la conclusione dell’affare in relazione all’aggiudicazione del contratto di fornitura avvenuta a vantaggio della preponente RAGIONE_SOCIALE all’ esito di una gara pubblica. Inoltre, non rilevava ai fini del diritto alle provvigioni né l’esclusiva né la mera attività di propaganda, essendo richiesta l’attività di promozione vera e propria.
Nel caso di specie l’aggiudicazione non era riconducibile all’attività dell’agente, atteso il vincolo delle procedure ad
evidenza pubblica aperte a più offerenti concorrenti; essa era bensì frutto dell’offerta di fornitura a condizioni più vantaggiose rispetto all’altra offerente e partecipante alla gara.
1b.- Con ulteriore censura si deduce, sempre nel primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1748 comma 2 , nonché degli artt. 1325 comma 1 n. 2) c.c., 1418 comma 2 c.c. 1362 c.c., 1366 c.c., nonché degli artt. 113 co. 1 e 115 co. 1 c.p.c. in connessione con le clausole 1.2, 1.3, 1.4. e 5.1 del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti; avendo la Corte di appello recepito acriticamente la domanda basata sul conferimento dell’esclusiva negoziale inter partes la cui ratio è stato oggetto di travisamento laddove si riconosce all’agente il diritto di rivendicare provvigioni indirette maturate anche in relazione a gare pubbliche di aggiudicazione bandite dalla pa.
1.1. -Il primo motivo di ricorso, nella sua articolata conformazione, è infondato.
Esso mira in realtà ad inficiare la motivata interpretazione effettuata dalla Corte di appello con la quale, attraverso una logica e coordinata lettura delle varie clausole del contratto di agenzia, è stato riconosciuto all’agente il diritto a conseguire le provvigioni anche per la fornitura in oggetto, fondandolo appunto sulle ampie previsioni negoziali in materia provvigionale.
Una lettura, va subito evidenziato, che risulta coerente e convalidata dallo stesso comportamento concreto delle parti, essendo pacifico che la preponente, già in prima udienza, abbia corrisposto all’agente una parte di provvigioni riconoscendole come d ovute evidentemente in ragione dell’attività lavorativa di natura promozionale svolta (e non certo ‘per non meglio
precisata fumosa attività di propaganda’, come si sostiene in ricorso).
Inoltre, anche secondo una interpretazione del contratto condotta secondo buona fede (art. 1366 c.c.), andava pur sempre tenuto conto del settore in cui lavorava la preponente, della zona in cui doveva esercitare il mandato l’agente, della natura pubblica della sua clientela e della conseguente specifica regolamentazione delle forniture mediante bandi ed aggiudicazione dei contratti attraverso la gara, alla quale facevano poi seguito di volta in volta gli ordinativi di merce necessari.
1.2.- Sul punto occorre pure ricordare che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 14355/2016; Cass. n. 10745/2022). Nel caso in esame la ricorrente non censura realmente una errata applicazione dei criteri interpretativi negoziali previsti dalla legge, quanto piuttosto il risultato dell’attività ermeneutica in quanto tale, siccome non rispondente a quello desiderato dalla parte.
Ma come noto, la denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000).
Nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, la parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 e 18735 del 2006).
1.4. Pertanto riconoscere all’agente, in base agli accordi intervenuti tra le parti, per come ricostruiti dal giudice del merito, il diritto alle provvigioni su un contratto concluso attraverso una gara ad evidenza pubblica non rappresenta alcuna violazione delle norme di legge indicate nel motivo di ricorso.
1.5. In questi termini si è pronunciata anche questa Corte di Cassazione riconoscendo il diritto alle provvigioni in casi analoghi (Cass. nn. 3483/2020 e 3480 del 2020).
1.6. Anche la differenza tra attività di propaganda o attività promozionale, su cui si insiste nel ricorso, attiene alla valutazione dei fatti e nel contesto della loro complessiva valutazione operata dal giudice del merito non è suscettibile di riesame in questa sede.
1.6. La stessa tesi è comunque contradetta dal già richiamato pagamento banco iudiciis di una somma di € 13.175 ‘a titolo di provvigioni spettanti per il periodo fino alla risoluzione del rapporto di agenzia per effetto del recesso intimato dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.- Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.: la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 co. 2 c.p.c. anche in connessione con l’art. 112 c.p.c. – a mente del quale nel rito del lavoro ‘non sono ammesse nuove domande’ in appello avendo l’appellante rivendicato il diritto alle provvigioni dirette in primo grado, mentre in appello ha proposto una diversa domanda basata sul differente titolo del diritto alle provvigioni indirette fondate sulla pattuizione dell’esclusiva.
2.1. Il motivo è infondato. Premesso che l’individuazione della domanda è riservata al giudice di merito, va escluso che nel caso di specie sia intervenuta alcuna mutatio libelli per il mero fatto che in primo grado l’agente avesse rivendicato che la provvigione fosse sostanzialmente automatica, determinata dalla definizione dell’affidamento dell’Ente pubblico.
Il riconoscimento delle provvigioni è avvenuto in appello in ragione della complessiva lettura delle previsioni negoziali e delle norme di legge; ed esso non altera in realtà la prospettazione effettuata dal ricorrente già nel primo grado; posto che fin da ll’inizio alla base della domanda era stato prospettato come fatto costitutivo quello rappresentato dalla fornitura avvenuta a seguito di un bado di gara pubblica cui aveva partecipato (ovviamente) la preponente.
Tale fatto – ovvero che le provvigioni venissero rivendicate in ragione di questa particolare fattispecie – al quale occorreva raccordare il contenuto del contratto di agenzia prodotto in giudizio, costituiva quindi circostanza ritualmente dedotta fin da ll’atto introduttivo del giudizio su cui solamente non era stata esercitata una corretta valutazione da parte del giudice di primo grado. Esso è stato poi devoluto al grado di appello con
sottoposizione a critica della valutazione del giudice di primo grado ma senza operare alcuna inammissibile mutatio libelli.
3. Con il terzo motivo si denuncia ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1366 c.c., 1748 comma 3 c.c., dell’art. 113 co. 1 e 115 co. 1 c.p.c. in quanto la motivazione della sentenza contravveniva sia la nozione di ‘diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta’; sia la clausola 14.4 del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti che stabilisce nella misura del periodo di sei mesi dalla cessazione del rapporto di agenzia la limitazione temporale delle provvigioni cosiddette postume.
3.1. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha riconosciuto il diritto alle provvigioni per tutte le singole forniture di prodotti e sistemi integrati di brachiterapia prostatica richieste dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in forza dell’aggiudicazione intercorsa nel periodo di efficacia del contratto di agenzia. Dalle informazioni pervenute dalla RAGIONE_SOCIALE era risultato che l’aggiudicazione della gara aveva coperto il periodo fino al 31/3/2016. Erano quindi dovute all’appellante e le provvigioni per gli interventi di brachiterapia fino a gennaio 2016 e, dunque, tenuto conto dei compensi già percepiti, e del costo di ogni singolo apparecchio di € 6.850,00, il credito risultava corrispondere a quello di ulteriori 33 interventi, oltre al saldo relativo all’anno 2013, per complessivi euro 35.382,71 oltre accessori.
La sentenza impugnata ha quindi affermato, da una parte, che il contratto di agenzia fosse stato risolto in data 14.11.2013; e dall’altra parte, che spettavano le provvigioni in relazione ai beni richiesti dal RAGIONE_SOCIALE in forza dell’aggiudicazione intercorsa nel periodo di efficacia del contratto di agenzia.
Deve ritenersi perciò che la Corte abbia fatto corretta applicazione della previsione normativa di cui all’art.1748, 3 comma cc., ed in base ad essa abbia affermato che anche le forniture successive allo scioglimento del contratto di agenzia erano da ra pportare all’aggiudicazione, fino alla data del gennaio 2016, considerato come ‘termine ragionevole’; tanto, oltre al periodo già riconosciuto dalla stessa preponente, con il pagamento banco iudicis delle provvigioni spettanti per il periodo fino alla risoluzione del rapporto di agenzia per effetto del recesso intimato dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ciò posto, la concreta liquidazione operata nel giudizio, in conformità a legge, integra una valutazione di fatto frutto di uno specifico accertamento effettuato da parte della Corte di merito.
Essa, considerato il tipo di rapporto e di fornitura di cui si tratta ed il parametro normativo applicato, integra una valutazione di ragionevolezza riservata al giudice di merito e che si sottrae ad un diretto riesame da parte di questa Corte di legittimità.
4.- Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente rigettato.
5.- Per quanto concerne le spese va rilevato che il controricorso è stato depositato tardivamente in data 7.10.20221 a fronte della tempestiva notifica del ricorso avvenuta l’11.8.2021. Non possono essere perciò liquidate le spese processuali in favore del controricorrente costituitosi tardivamente.
6.- Non può neppure attribuirsi alcun effetto alla memoria depositata in giudizio prima dell’udienza dal controricorrente, posto che se è tardivo il controricorso, la memoria illustrativa depositata prima dell’udienza è inammissibile.
7.La tardività del controricorso e l’inammissibilità della successiva memoria impedisce (cfr. Cass. nn. 24201/18 e 25283/25) altresì l’esame della richiesta di liquidazione delle spese processuali ex art. 373 c.p.c. contenuta nella predetta memoria e non liquidate dalla Corte di appello a seguito del rigetto dell’istanza ex art. 373 c.p.c. La liquidazione delle stesse spese, all’esito di questo giudizio , potrà essere operata soltanto dalla Corte di appello.
8.- Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 -bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20.11.2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME