SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1362 2024 – N. R.G. 00000530 2023 DEL 12 11 2024 PUBBLICATA IL 14 11 2024
Corte D’Appello di Genova Terza Sezione Civile
La Corte d’Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
Dott.
NOME COGNOME
-Presidente
Dott. NOME COGNOME
-Consigliere
Dott. NOME COGNOME
-Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 530/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
(
, elettivamente domiciliato in Albenga, INDIRIZZO,
C.F._1
presso e nello studio legale COGNOME‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA:
, in persona del legale
P.IVA_1
rappresentante, elettivamente domiciliata in Savona, INDIRIZZO, presso e nello studio COGNOME‘AVV_NOTAIO in forza di procura in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
COGNOMEa sentenza n. 950/2022, pronunciata dal Tribunale di Savona, in data 15/11/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’appellante: ‘ PRELIMINARMENTE. Sulla proposta impugnazione: dichiarare l’appello ammissibile e procedibile poiché contiene i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., risulta procedibile ed è munito di ragionevole probabilità di essere accolto; In via istruttoria: ammettere la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio; autorizzare, per tutte le ragioni argomentate nel presente atto di appello dallo scrivente difensore, la produzione COGNOMEe trascrizioni del processo penale tenutosi presso il Tribunale di Savona e rubricato al n. 210/2019 R.G. Trib. piuttosto che, se
ritenuto, disporre l’acquisizione d’ufficio dei sopraindicati documenti; NEL MERITO: in via principale, in riforma COGNOMEa sentenza impugnata, accogliere il proposto appello e per gli effetti confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, respingendo altresì l’opposizione proposta; in subordine, nell’ ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società al pagamento COGNOMEa somma di € 52.500,00, o COGNOMEa somma meglio vista e ritenuta, in favore COGNOME‘odierno opposto, per tutto quanto sopra esposto ed argomentato; IN OGNI CASO: liquidare in favore di parte appellante sia le spese del primo grado di giudizio sia le spese COGNOME‘instaurando secondo grado, oltre I.V.A. e C.P.A. secondo legge e rimborso forfetario del 15 % sui compensi del difensore ‘. Controparte_1
Per l’appellata: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione e previe le opportune declaratorie del caso, In via preliminare di rito: dichiarare l’inammissibilità COGNOME‘istanza di acquisizione COGNOMEe nuove prove per violazione COGNOME‘art. 345 c.p.c. ed, in ogni caso, in ragione COGNOME‘irrilevanza ai fini COGNOMEa decisione del presente gravame; In via preliminare di merito: rigettare l’appello per violazione COGNOME‘art. 342 c.p.c.; Nel merito in via principale: dichiarare il gravame del Sig. inammissibile, ex art. 342 cpc, e comunque rigettarlo in quanto infondato in fatto e diritto anche ai sensi COGNOME‘art. 348 bis c.p.c.. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso COGNOMEe spese generali nella misura del 15%, come da parametri professionali ex D.M. 55/2014, per entrambi i gradi di giudizio ‘. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 3/11/2020, chiedeva al Tribunale di Savona pronunciare decreto ingiuntivo per l’importo di € 52.500,00 contro Parte_1 Controparte_2
(nel prosieguo, per brevità, , assumendo: […] Controparte_1
-di avere maturato verso la stessa il diritto alla corresponsione di provvigioni in ragione COGNOME‘espletata attività di procacciamento di affari, fondata sul contratto stipulato in data 08/04/2014;
-che dal tenore letterale COGNOME‘accordo tra le parti, il si impegnava a ‘ reperire clientela interessata all’acquisto di beni e servizi ‘ mentre la società proponente, in cambio di tale attività, si vincolava a ‘ versare al procacciatore un compenso pari al 5% del valore COGNOMEe vendite andate a buon fine ‘. Pt_1
-che in esecuzione di tale contratto, il metteva in contatto il legale rappresentante COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE – NOME COGNOME – con , il quale cercava un’impresa alla quale affidare la ristrutturazione di un immobile in Ceriale, da cui scaturiva la sottoscrizione, da parte COGNOMEa di un capitolato di appalto; Pt_1 Controparte_3 Controparte_4
-che le parti, peraltro, invece di sottoscrivere un contratto di appalto, stipulavano, in data 27/07/2015, un negozio di ‘ do ut facias ‘, con il quale riceveva in permuta, per i lavori di risanamento-ristrutturazione, due unità immobiliari nella palazzina oggetto di cantiere; Controparte_1
-che NOME COGNOME, legale rappresentante COGNOMEa riconosceva al il compenso per l’attività svolta nel minor importo di € 25.000,00 forfettari (oltre IVA) in violazione a quanto pattuito, di cui versava un acconto di € 1.500,00 a fine 2015 ed un secondo acconto di € 1.000,00 ad aprile 2017, senza provvedere al saldo; Controparte_1 Pt_1
-che, inoltre, grazie al proprio operato, la si aggiudicava un ulteriore appalto, relativo alla ristrutturazione e trasformazione COGNOMEo stabile ‘ex RAGIONE_SOCIALE Tre RAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE in nuovo stabile denominato ‘Villa Savini’, per un importo pari ad oltre € 486.000,00; Controparte_1
-che nonostante le rassicurazioni circa il pagamento del compenso, riconosciuto in totali € 30.000,00 netti, nulla veniva corrisposto nonostante sollecito.
Con decreto n. 882/2020 del 4/11/2020, il Tribunale di Savona, ingiungeva a il pagamento COGNOMEa somma di € 52.500,00, oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura. Controparte_1
3. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, la proponeva, in
Controparte_1
data 14/01/2020, opposizione al decreto convenendo per sentir revocare il decreto
Parte_1
ingiuntivo opposto, assumendo, nel merito, di non aver mai stipulato con il alcun contratto di
Pt_1
‘procacciamento di affari’, contestando la genuinità e la autenticità dei documenti prodotti dall’ingiungente che disconosceva, ai sensi e per gli effetti COGNOME‘art. 214 c.p.c.; che il
era privo
Pt_1
dei titoli abilitativi per esercitare l’attività di mediatore RAGIONE_SOCIALE; che i contratti erano stati conclusi in virtù COGNOMEa mediazione COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Eccepiva, inoltre, l’intervenuta prescrizione dei crediti azionati con il ricorso monitorio, ai sensi COGNOME‘art. 2950 c.c., essendo decorso il termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 5 c.c., in assenza di alcun atto di messa in mora da parte del Riva avente efficacia interruttiva.
Con comparsa di costituzione datata 24/03/2021, si costituiva per contestare integralmente le pretese COGNOME‘esponente, deducendo che: Parte_1
-agiva quale procacciatore di affari e non come agente e/o mediatore RAGIONE_SOCIALE, a nulla rilevando l’eccezione di prescrizione avanzata;
-il contratto di procacciamento di affari fra la ed il risultava pienamente valido; Controparte_1 Pt_1
-con riferimento al cantiere di Ceriale, aveva messo in contatto il ed aveva gestito l’operazione ed era stato anche presente nello studio del AVV_NOTAIO3 […] CP_1 Per_1
-analoga attività di procacciamento di affari aveva poi portato all’aggiudicazione del contratto di appalto COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore di Controparte_1
Tutto ciò premesso, chiedeva la concessione COGNOMEa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e il rigetto COGNOME‘opposizione.
Non concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto in ragione COGNOMEa inutilizzabilità dei documenti prodotti a sostegno del ricorso monitorio del stante il disconoscimento da parte COGNOMEa società opponente e COGNOME‘eccezione di prescrizione, ammessa la prova testimoniale come da ordinanza del 24/03/2022, il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 950/2022, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il alla refusione COGNOMEe spese di lite in favore di sulla base dei seguenti motivi: Pt_1 Pt_1 Controparte_1
-il non aveva proposto, a fronte del disconoscimento effettuato da ai sensi COGNOME‘art. 214 c.p.c., istanza di verificazione per cui i documenti prodotti non potevano essere usati per la decisione; Pt_1 Controparte_1
-nessuno dei testimoni escussi aveva riferito COGNOME‘esistenza di un accordo verbale tra la ed il da ciò conseguendone l’infondatezza COGNOMEa pretesa avanzata da quest’ultimo; CP_1 Pt_1
-sotto il profilo COGNOMEa prescrizione del diritto alla provvigione nell’ipotesi pur ove fosse stato concluso il contratto di procacciamento d’affari il dies a quo sarebbe decorso necessariamente dalla data di compimento COGNOME‘attività da parte del procacciatore;
-in merito al cantiere di Ceriale era, in ogni caso, decorso il termine prescrizionale quinquennale, previsto ex art. 2948, comma 1, n. 5 c.c., atteso che la asserita messa in relazione tra l’COGNOME ed il sarebbe risalita al 2014 (o, al più tardi, al 27/07/2015, data in cui è stato stipulato il rogito presso il AVV_NOTAIO mentre il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 03/11/2020, non sussistendo atti interruttivi intermedi, risultando prodotto un sollecito di pagamento, privo di data e dunque irrilevante; CP_3 Per_1
-nessuna prova era stata comunque fornita in punto utilità ed apporto causale COGNOMEa asserita attività del dal momento che dall’esame COGNOMEe dichiarazioni dei testi escussi risultava che il non agiva in autonomia ma ‘gravitava’ intorno all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, effettivamente intervenuta in sede di trattative. Pt_1 Pt_1
Con atto di citazione in data 15/05/2023, proponeva appello avverso la sentenza con riferimento al punto n. 2 dei motivi COGNOMEa decisione, in particolare nella parte in cui veniva dichiarata la prescrizione COGNOMEa provvigione relativamente all’affare del cantiere di Ceriale e l’assenza del diritto alla provvigione, con riferimento al cantiere di RAGIONE_SOCIALE. Parte_1
6.1. Con l’ unico motivo di appello , sotto il primo profilo, l’appellante assumeva che, anche in assenza di un contratto scritto, era risultata la prova che aveva collaborato, a titolo di procacciatore d’affari, con la agevolando la conclusione COGNOMEe due operazioni immobiliari relative ad un immobile in Ceriale e all’ex hotel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, entrambi conclusi dalla controparte, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali in primo grado (secondo il teste , il aveva partecipato alle trattative quale persona interessata alla conclusione COGNOME‘affare; secondo il teste il giungeva nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche grazie al secondo il teste COGNOMECOGNOME il svolgeva il ruolo di mediatore RAGIONE_SOCIALE; secondo il teste il presentava l’COGNOME e il , aggiungendo che la non aveva mai contestato il fatto che fosse stato il a presentare al il preventivo su carta intestata deduceva di aver sporto, in data 15/02/2018, querela nei confronti Controparte_1 Tes Pt_1 Tes_2 CP_3 Pt_1 Pt_1 Tes_3 Pt_1 CP_3 Controparte_1 Pt_1 CP_3 CP_1
Sotto il secondo profilo, il COGNOME, per insolvenza fraudolenta, atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Pt_1
A riguardo, chiedeva, di essere autorizzato al deposito COGNOMEe trascrizioni del procedimento penale n. 210/2019 R.G. del Tribunale di Savona, ovvero l’acquisizione d’ufficio dei relativi documenti assumendo altresì che il aveva reso deposizione contrastante alle dichiarazioni rese dall’COGNOME nel procedimento penale. CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/09/2023, si costituiva un giudizio la società […]
contestando le argomentazioni avversarie assumendo, in rito, l’inammissibilità – per tardività – COGNOMEa richiesta di integrazione COGNOMEe produzioni del procedimento penale ex adverso citato, per violazione COGNOME‘art. 345 c.p.c. non avendo il neppure dedotto che si trattava di documenti formati successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, e comunque irrilevanti; in via preliminare deduceva la inammissibilità COGNOME‘appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, l’infondatezza COGNOME‘appello sulla base COGNOMEe deposizioni testimoniali e COGNOMEe prove documentali da cui risultava che il operava quale mediatore RAGIONE_SOCIALE e collaboratore COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE; non era in possesso COGNOMEe iscrizioni abilitative né per svolgere l’attività di mediatore né per quella di procacciatore di affare, da ciò conseguendone la mancata sussistenza del diritto alla provvigione e/o dei relativi compensi; non aveva avuto alcun ruolo attivo in merito alla conclusione dei due contratti di appalto; reiterava la dichiarazione di disconoscimento dei documenti già svolto in primo grado chiedendo di ordinare al ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., il deposito dei relativi documenti in originale e che venisse nominato un Consulente Tecnico D’Ufficio, al fine di accertare la falsità di tali prove, comparando i documenti nn. 1 e 9 con i rispettivi originali esibendi dal ed anche con la procura alle liti versata in atti. CP_1 Pt_1 Pt_1 Pt_1 Pt_1
Con ordinanza del 20/10/2023, il Consigliere Istruttore, ritenuto che non sussistessero i presupposti per formulare proposta conciliativa, fissava l’udienza di rimessione COGNOMEa causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione COGNOMEe conclusioni, COGNOMEe comparse conclusionali e COGNOMEe note di replica ed all’esito all’udienza del 10/10/2024 rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La Corte, preliminarmente, dichiara ammissibile l’appello e respinge l’eccezione COGNOMEa parte appellata sul punto.
A seguito COGNOMEa novella COGNOME‘art. 342 c.p.c. l’appellante deve indicare specificamente ed espressamente, in modo che il giudice possa averne immediata contezza sia le precise parti COGNOMEa motivazione COGNOMEa sentenza che il ricorrente chiede di eliminare, con il supporto di adeguata e pertinente critica, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità COGNOMEe parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione inserite, supportando le proprie richieste con la chiara, ordinata e pertinente indicazione degli elementi fondanti la denuncia di violazioni COGNOMEa legge e la loro rilevanza ai fini COGNOMEa decisione impugnata. Nel caso di specie, la Corte ritiene l’appello risponda ai requisiti richiesti dalla norma sopra richiamata, atteso che in detto atto la parte ha indicato le statuizioni oggetto di impugnazione e, in particolare, le parti di motivazione COGNOMEa sentenza di primo grado e le argomentazioni del primo giudice non condivise, suggerendo al contempo le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato e ribadendo le domande proposte in primo grado nei confronti COGNOMEa controparte.
Nel merito, si osserva che con l’unico motivo di appello sopra descritto, il ha censurato il punto n. 2 COGNOMEa sentenza di primo grado, laddove il Tribunale di Savona ha escluso il diritto al compenso e dichiarato prescritto il credito del in relazione al cantiere di Ceriale ed ha escluso il diritto a compensi in relazione al cantiere di RAGIONE_SOCIALE per mancanza di prova COGNOMEa conclusione del contratto di procacciamento d’affari, non contestata essendo l’inutilizzabilità dei documenti allegati al ricorso per ingiunzione (documenti nn. 1, 7 e 9, prodotti in primo grado), in conseguenza COGNOME‘avvenuto disconoscimento, ai sensi e per gli effetti COGNOME‘art. 214 c.p.c., da parte COGNOMEa Pt_1 Pt_1 […]
COGNOME‘autenticità e COGNOMEa genuinità e COGNOMEa mancata istanza di verificazione da parte del CP_1 Pt_1
Appare opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, trattare disgiuntamente le due operazioni immobiliari in parola, ossia, da un lato, la ristrutturazione COGNOME‘immobile in Ceriale, dall’altro lato, la ristrutturazione e la trasformazione COGNOMEo stabile ‘ex RAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE in nuovo stabile denominato ‘Villa Savini’.
Con riferimento al cantiere di Ceriale, in relazione al quale veniva stipulato, da parte COGNOMEa e di in data 27/07/2015, un negozio di ‘ do ut facias ‘, giova rilevare, innanzitutto, come manchi la prova che il abbia effettivamente facilitato la conclusione COGNOME‘affare de quo nella qualità di procacciatore d’affari. Controparte_4 Controparte_1 Pt_1
Come emerge dalle deposizioni testimoniali prodotte in primo grado, risulta, infatti, evidente che il non agiva in piena autonomia ma collaborava, nelle vesti di mediatore RAGIONE_SOCIALE, con l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -effettivamente intervenuta nelle trattative-, non svolgendo alcun ruolo attivo in merito alla conclusione del negozio de quo . Il teste COGNOME, cogestore COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE, rilevava che i contatti intercorsi per il cantiere di Ceriale venivano avviati grazie all’intervento COGNOME‘agente RAGIONE_SOCIALE e non del il teste Pt_1 CP_5 Pt_1
negando recisamente ogni coinvolgimento diretto del escludeva che il gli avesse presentato NOME COGNOME asserendo che lo aveva conosciuto durante le operazioni di acquisizione del compendio RAGIONE_SOCIALE di Ceriale, segnalata dall’agente RAGIONE_SOCIALE ; il teste riferiva che l’incontro tra COGNOME e avvenne presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla sua presenza, alla presenza di uno dei due soci COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE e che il aveva partecipato alle trattative quale agente interessato alla conclusione COGNOME‘affare. CP_3 Pt_1 Pt_1 CP_5 Tes CP_3 Pt_1
Pertanto le deposizioni semmai provano che il abbia agito semmai quale mediatore RAGIONE_SOCIALE, tale essendo il suo ruolo di collaborazione con la RAGIONE_SOCIALE, non risultando in alcun modo la sussistenza del diverso accordo dedotto dall’appellante. Pt_
12.1. Fermo quanto sopra, inoltre, sempre in merito al cantiere di Ceriale, è, in ogni caso, decorso il termine prescrizionale quinquennale, previsto ex art. 2948, comma 1, n. 5 c.c., per il diritto alla provvigione del procacciatore (cfr. Cass. n. 4422/2009), atteso che la presunta messa in relazione tra l’COGNOME ed il sarebbe risalita al 2014 -come dallo stesso affermato- (o, al più tardi, al 27/07/2015, data in cui è stato stipulato il rogito presso il AVV_NOTAIO mentre il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 03/11/2020. CP_3 Per_1
A tal proposito, non sussistono, infatti, atti intermedi interruttivi COGNOMEa prescrizione, rinvenendosi un solo sollecito di pagamento, privo di data e dunque ininfluente a tali fini, non rilevando in tal senso la proposizione COGNOMEa querela da parte del dal momento che tale atto secondo l’insegnamento COGNOMEa corte di cassazione, non costituisce un effetto interruttivo COGNOMEa prescrizione in sede civile (Cass., n. 24764/2007, Cass., n. 6244/1980). Pt_1
In merito alla ristrutturazione e trasformazione COGNOMEo stabile ‘ex RAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE, si osserva che, come correttamente statuito dal Tribunale di Savona, nessuna prova veniva fornita circa l’attività del in ordine alla conclusione del contratto di appalto in oggetto: il teste Pt_1 Tes
evidenziava che, con riferimento al cantiere suindicato, il non partecipava alle trattative, condotte invece dall’RAGIONE_SOCIALE; il teste asseriva che lo stesso e NOME COGNOME collaboravano stabilmente da diversi anni e che il loro incontro professionale non era assolutamente avvenuto per intervento del Pt_1 Tes_4 Pt_1
Va infine vagliata la testimonianza COGNOMEa teste convivente del la quale ha riferito di circostanze contrastanti con tutti gli altri testi avendo ricondotto la conoscenza tra al 2019 o 2010 o 2011 presso un notaio (il notaio venne interessato molti anni dopo, nel 2015 e per aver riferito de relato circostanze a lei riferite dal Tes_3 Pt_1 Pt_2 CP_3 Per_2 Pt_1
13.1 In relazione a tale operazione RAGIONE_SOCIALE, si rileva, inoltre, che il preventivo prodotto in giudizio (NUMERO_DOCUMENTO, denominato ‘preventivo descrittivo COGNOMEe finiture’), non contenente alcuna sottoscrizione, non veniva accettato dalla committente, quindi l’affare non si concludeva (infatti, non vi è contratto sottoscritto dalle parti). Sul punto va infatti rilevato che come riferito dai testi l’appalto venne affidato a e non società che seppure facente capo a NOME COGNOME, amministratore e detentore COGNOMEa maggioranza COGNOMEe quote, era un soggetto giuridico differente. CP_6 Controparte_2
Va in ogni caso rilevato che era altresì privo dei titoli abilitativi minimi per esercitare l’attività di procacciatore di affari e/o di mediatore RAGIONE_SOCIALE, non avendo lo stesso fornito le relative allegazioni. Parte_1
Sul punto, giova osservare, inoltre, che, per giurisprudenza costante, accanto alla mediazione ordinaria, risulta configurabile altresì una mediazione negoziale cd. atipica, nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione. L’esercizio di tale attività, tuttavia, se svolta in modo professionale e continuativo, resta comunque soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo, espressamente sancito ex art. 2 COGNOMEa l. n. 39/1989, da ciò conseguendone che, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi COGNOME‘art. 6 COGNOMEa medesima legge, il diritto alla provvigione (Cass., Sez. Un., n. 19161/2017).
Quanto, infine, alla richiesta, avanzata dal di integrazione COGNOMEe produzioni del procedimento penale nanti il Tribunale di Savona -rubricato al n. 210/2019 R.G.- (in relazione al quale il asseriva, da un lato, che le dichiarazioni del teste apparivano confliggenti con quanto dichiarato da NOME COGNOME nel procedimento penale in esame e, dall’altro, che la querela -ivi presentata- era da qualificarsi alla stregua di atto interruttivo COGNOMEa prescrizione), se ne rileva l’inammissibilità, per violazione COGNOME‘art. 345 c.p.c., dal momento che l’appellate aveva il preciso onere di dimostrare che la documentazione concernente il sopra citato processo penale era di Pt_1 Pt_1 CP_3
formazione successiva al giudizio di primo grado e che si tratta di atti che non sono nella sua disponibilità.
La richiesta istruttoria risulta poi connotata da genericità, posto che il non specifica né a quali dichiarazioni COGNOME‘COGNOME si riferisca (deducendo solo la sussistenza di ‘ dichiarazioni confliggenti con la deposizione testimoniale del ) e, in ogni caso, tali documenti appaiono irrilevanti atteso che, come detto sopra, la proposizione di una querela, a differenza COGNOMEa costituzione di parte civile, non rappresenta un effetto interruttivo COGNOMEa prescrizione in sede civile (cfr. Cass., n. 4764/2007; Cass., n. 6244/1980) e, che la querela, essendo un atto pacificamente nella disponibilità COGNOMEa parte che la propone, doveva essere prodotta dal stesso. Pt_1 CP_3 Pt_1
16. Quanto alla richiesta, avanzata da avente ad oggetto l’ordine di esibizione, ex artt. 210 e 212 c.p.c., dei docc. nn. 1 e 9 in originale e la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio – così da accertare la loro falsità -, si ritiene che non sussista un interesse concreto, in capo ad a domandare il deposito dei citati documenti, alla luce COGNOMEa già accertata inutilizzabilità degli stessi (in ragione COGNOMEa mancata proposizione COGNOME‘istanza di verificazione da parte del , circostanza, peraltro, non contestata in appello. Controparte_1 CP_1 Pt_1
L’appello in conclusione deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento COGNOMEa relativa tabella di valore da € 52,000,01 a € 260.000,00 secondo i valori minimi, in ragione del valore COGNOMEa causa di appena superiore ai minimi COGNOMEa tabella e COGNOMEa non particolare complessità COGNOMEe questioni trattate. Pt_1
18. Si dà atto – ai fini COGNOME‘art. 1 comma 17 COGNOMEa Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo COGNOME‘art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) che l’appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M .
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l’appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Savona n. 950/2022, del 15/11/2022 che conferma; Parte_1
2) condanna al pagamento COGNOMEe spese di lite del presente grado di appello in favore di , che liquida in € 7.160,00, oltre 15% per spese generali, e oltre I.V.A e C.P.A.; Parte_1 Controparte_7
dà atto – ai fini COGNOME‘art. 1 comma 17 COGNOMEa Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo COGNOME‘art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l’appello
è stato integralmente rigettato.
Genova, 6 novembre 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME