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Provvigione mediatore: quando è dovuta senza nesso?

Una società immobiliare ha richiesto il pagamento della provvigione per la vendita di un immobile acquistato dai convenuti direttamente da una procedura fallimentare. Nonostante un accordo scritto che prevedeva il pagamento della provvigione mediatore anche in questo caso, la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. La Corte ha stabilito che, sebbene le parti possano derogare al principio del nesso di causalità, il compenso deve essere giustificato da una controprestazione specifica e concreta da parte del mediatore, che in questo caso è stata ritenuta assente.

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Provvigione Mediatore: Quando è dovuta anche senza la vendita diretta?

La regola generale nel campo della mediazione immobiliare è chiara: la provvigione mediatore è dovuta se l’affare si conclude grazie all’intervento dell’agente. Ma cosa succede se un cliente firma un accordo che lo impegna a pagare la commissione anche in caso di acquisto diretto, ad esempio da un’asta fallimentare, senza quindi un ruolo attivo del mediatore nella conclusione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti dell’autonomia contrattuale in questi casi, stabilendo principi importanti sia per gli agenti immobiliari che per i loro clienti.

I Fatti del Caso: Un Acquisto da un Fallimento

Una società di intermediazione immobiliare citava in giudizio due clienti per ottenere il pagamento della provvigione pattuita. I clienti avevano acquistato un immobile facente parte di un attivo fallimentare. La società immobiliare basava la sua richiesta su una dichiarazione sottoscritta da uno dei clienti, in cui si impegnava a versare la commissione anche nell’ipotesi di acquisto diretto dell’immobile in sede fallimentare.

La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto la domanda dell’agenzia, sostenendo che, dato che la vendita era avvenuta all’esito di una procedura concorsuale e non per effetto dell’intervento del mediatore, non vi fosse giustificazione per il riconoscimento della provvigione. L’agenzia, insoddisfatta, ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società immobiliare, confermando la decisione della Corte d’Appello. Secondo i giudici, il diritto alla provvigione non poteva essere riconosciuto. La Corte ha stabilito che, sebbene le parti possano accordarsi diversamente da quanto previsto dalla legge, un patto che obbliga al pagamento della commissione senza alcun nesso causale deve avere una sua precisa e meritevole giustificazione economica, che nel caso di specie è stata ritenuta mancante.

Le Motivazioni: La Deroga al Nesso Causale e i suoi Limiti sulla provvigione mediatore

Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione degli articoli 1755 e 1322 del codice civile. L’art. 1755 c.c. stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione se l’affare è concluso “per effetto del suo intervento”. Questo principio, noto come nesso di causalità, è tuttavia derogabile dalla volontà delle parti in virtù dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.).

La Cassazione ha però precisato che tale autonomia non è illimitata. Un accordo che preveda il pagamento di una provvigione mediatore a prescindere dal suo contributo effettivo alla conclusione dell’affare è valido solo se il compenso non remunera una mediazione “non avvenuta”, ma costituisce il corrispettivo per una diversa e specifica attività svolta dall’agente. Ad esempio, l’accordo potrebbe essere valido se la provvigione compensasse un’attività di ricerca e consulenza svolta per un certo periodo, indipendentemente dall’esito.

Nel caso analizzato, la Corte ha rilevato che la dichiarazione d’impegno firmata dal cliente era volta a riconoscere una provvigione per una mediazione che, di fatto, non c’era stata. Non emergeva dal patto una controprestazione specifica e meritevole di tutela da parte della società immobiliare che potesse giustificare il pagamento in assenza del nesso causale. Di conseguenza, l’impegno assunto è stato considerato privo di una valida giustificazione causale (causa sinallagmatica), rendendo la richiesta di pagamento infondata.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Agenzie e Clienti

Questa ordinanza offre un importante monito per gli operatori del settore immobiliare e per i loro clienti.

Per le agenzie, non è sufficiente inserire nei contratti clausole che prevedano il pagamento della commissione “in ogni caso”. Per essere validi, tali patti devono essere collegati a servizi concreti, chiaramente definiti e distinti dalla mediazione in senso stretto, che giustifichino un compenso anche se la vendita si perfeziona tramite canali diversi.

Per i clienti, è fondamentale leggere con attenzione gli accordi che si sottoscrivono e comprendere quali specifici servizi vengono remunerati con la provvigione, specialmente in contesti complessi come gli acquisti da procedure concorsuali. La sentenza riafferma un principio cardine del nostro ordinamento: ogni obbligazione di pagamento deve trovare fondamento in una controprestazione reale e giustificata, tutelando così l’equilibrio contrattuale tra le parti.

È possibile pattuire una provvigione per il mediatore anche se la vendita avviene senza il suo intervento diretto?
Sì, è possibile. Le parti possono accordarsi per derogare alla regola generale del codice civile che richiede un nesso di causalità tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare.

In caso di accordo per pagare la provvigione senza l’intervento del mediatore, questa è sempre dovuta?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale accordo è valido solo se la provvigione costituisce il compenso per una specifica e concreta attività svolta dal mediatore (ad esempio, un’attività di ricerca o consulenza per un determinato periodo) che sia distinta dalla mediazione non avvenuta. Un impegno a pagare senza una reale e meritevole controprestazione è considerato nullo.

L’acquisto di un immobile da un fallimento esclude di per sé il diritto alla provvigione del mediatore?
Di regola, se l’acquisto si perfeziona all’interno della procedura concorsuale e non vi è un contributo causale dell’agente alla conclusione dell’affare, la provvigione non è dovuta. Un patto che preveda diversamente è valido solo se, come specificato dalla Corte, remunera una controprestazione concreta e giustificata da parte del mediatore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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