Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30801 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30801 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
SENTENZA
sul ricorso n. 3834/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , con indirizzo pec EMAIL e EMAIL ricorrente
contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, nella qualità di titolare dell’RAGIONE_SOCIALE mediazione RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL controricorrente
avverso la sentenza n.442 del Tribunale di Ragusa, depositata il 19-42016, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28-62023 dal Consigliere NOME COGNOME,
OGGETTO:
mediazione
RG. 3834/2017
P.U. 28-6-2023
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri .
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa nei suoi confronti in favore di NOME COGNOME per l’importo di Euro 14.500,00, a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta da NOME COGNOME relativamente a proposta di acquisto di immobile sito a Ragusa in INDIRIZZO. Dedusse che aveva sottoscritto, presso l’RAGIONE_SOCIALE dell’opposto, la proposta d’acquisto in data 22-6-2011, che il 28-6-2011 aveva ricevuto da NOME COGNOME comunicazione circa l’accettazione della proposta d’acquisto, che si era attivato per verificare lo stato giuridico d ell’immobile e aveva scoperto che l’immobile era gravato da ipoteca volontaria accesa nel 2005 per l’importo di Euro 120.000,00 ed era oggetto di concessione edilizia in sanatoria, per abusi edilizi, che uno dei vani al piano terra non poteva essere adibito a vano letto, per condizione espressa della concessione edilizia, che aveva avuto scadenza il 27-10-2010; dichiarò che per tali ragioni si era legittimamente astenuto dal sottoscrivere il preliminare di compravendita e perciò, sostenendo di non dovere compenso all’agente immobiliare COGNOME , chiese la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituì l’opposto NOME COGNOME, chiedendo il rigetto dell’opposizione in quanto l’affare si era perfezionato e deducendo che l’iscrizione ipotecaria non era preclusiva al la stipula della compravendita, stante l’impegno dei promittenti venditori di vendere il bene libero da pesi e ipoteche; aggiunse che l’opponente, al momento della formulazione della proposta di acquisto, era consapevole che l’immobile era in costruzione.
Con sentenza n. 442/2016 pubblicata il 19-4-2016 il Tribunale di Ragusa ha rigettato l’opposizione e ha condannato l’opponente alla rifusione a favore dell’opposto delle spese del giudizio di opposizione.
La sentenza ha dichiarato che il rapporto doveva essere inquadrato nella fattispecie della mediazione tipica di cui all’art. 1754 cod. civ., nella quale il mediatore iscritto all’albo degli agenti in mediazione di cui all’art. 2 co. 4 legge 39/1989 metteva in relazione le parti per la conclusione dell’a ffare; ha considerato che le stesse parti, nella proposta d’acquisto sottoscritta dall’opponente e posta dall’opposto a fondamento del credito, avevano previsto l’applicabilità al rapporto dell’art. 1 754 cod. civ. e il promittente acquirente aveva espressa mente riconosciuto la funzione dell’agente di mettere in relazione le parti per raggiungere l’accordo sull’affare. Ha dichiarato che il mediatore aveva maturato il diritto alla provvigione pattuita nell’offerta irrevocabile di acquisto del 22 -8-2011, pari al 2% del prezzo di acquisto offerto, essendo pacifica sia l’attività svolta dal mediatore sia la rilevanza causale della stessa ai fini della conclusione dell’accordo, sia l’avvenuta accettazione della proposta di acquisto con l’ausilio dell’ agente immobiliare. Ha rilevato che la proposta irrevocabile d’acquisto, in quanto accettata dai promittenti venditori, conteneva tutti gli elementi necessari per ritenere che la stessa fosse già contratto preliminare valido, perché conteneva l’enunciazione del prezzo, delle relative modalità di versamento, l’indicazione della data del successivo contratto preliminare e del rogito, nonché prevedeva caparra penitenziale ex art. 1386 cod. civ..
2.Ha proposto appello NOME COGNOME e con ordinanza ex art. 348bis cod. proc. civ. depositata il 7-12-2016 rep. 2097/2016 la Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto lo stesso non aveva ragionevole probabilità di essere accolto,
condannando l’appellante all’ ulteriore pagamento delle spese del grado.
3.Con atto notificato il 27-1-2017 NOME COGNOME ha proposto avverso la sentenza di primo grado ex art. 348-ter co. 3 cod. proc. civ. tempestivo ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1324, 1351, 1362 ss, 1374, 2697 e 1755 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.’. Evidenzia che nella proposta di acquisto era espressamente prevista la stipula di successivo contratto preliminare a seguito dell’eventuale accettazione dei proprietari dell’immobile, in quel momento ancora ignoti. Rileva, richiamando Cass. Sez.U. 6 marzo 2015 n. 4628, che in caso di previsione di stipula di contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito è chiamato a verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare o soltanto accordo con effetti obbligatori di futura stipula di preliminare; lamenta che il Tribunale di Ragusa abbia erroneamente ritenuto che la proposta unilaterale di acquisto, seguita dalla mera notizia dell’accettazione configurasse un preliminare vero e proprio, anziché semplice rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale la cui violazione poteva dare luogo solo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto.
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione dell’art. 1326 c.c., nonché degli artt. 1351, 1755 e 26 97 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..’. Evidenzia come dai documenti
prodotti risulti sia che la proposta di acquisto non era stata rivolta ai proprietari del fabbricato, non individuati, sia che la comunicazione del mediatore sulla pretesa accettazione non era stata accompagnata dal documento sottoscritto dai proprietari; quindi rileva che la proposta esprimeva soltanto l’intenzione di bloccare l’affare, pe r cui il Tribunale avrebbe dovuto accertare concretamente la conclusione di contratto preliminare, mentre l’accertamento era stato del tutto omesso. Aggiunge che l’art. 1326 cod. civ. esige che l’accettazione, nella fattispecie necessariamente in forma scritta, sia diretta alla controparte da parte di colui al quale la proposta era indirizzata; quindi, poiché è documentato che la pretesa accettazione non era stata trasmessa a NOME COGNOME ma era stata affidata al mediatore che si era limitato a darne generica notizia, restava esclusa la formazione di vincolo negoziale tra le parti.
3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1755 e 1759 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘ ed evidenzia che nella proposta di acquisto, redatta dallo stesso mediatore, era stato previsto che il compenso allo stesso andasse corrisposto contestualmente alla stipula del preliminare; sostiene che l’accordo intervenuto con il mediatore in ordine all’in dividuazione del contratto al quale ancorare il diritto alla provvigione doveva essere osservato per cui, essendo documentato che il preliminare non era stato stipulato per l’oggettivo impedimento derivante dalla mancata cancellazione dell’iscrizione ipote caria, il giudice di merito avrebbe dovuto negare al mediatore il diritto alla provvigione.
4.I tre motivi proposti ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. sono ammissibili in quanto, diversamente da quanto prospettato dal controricorrente, dal contenuto del ricorso risulta (da pag. 4 a pag. 6) che le questioni oggetto dei motivi di ricorso per cassazione erano già
state oggetto dei motivi di appello; ciò è confermato dal contenuto dell’atto di citazione in appello, ritualmente prodotto dal ricor rente nel suo fascicolo, esaminato direttamente per verificare l’esattezza dell’allegazione . Inoltre, dallo stesso contenuto dell’ atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo riportato nella sentenza di primo grado impugnata risulta che NOME COGNOME aveva proposto l’opposizione negando la conclusione dell’affare ; quindi si deve escludere anche quanto emerge dalle deduzioni del controricorrente, in ordine al fatto che i motivi di appello avrebbero posto questioni di fatto nuove.
5.I motivi, la ddove deducono la violazione dell’art. 1755 cod. civ. , esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati, in quanto la Corte intende dare continuità al principio posto da Cass. Sez. 2 19-11-2019 n.30083 (Rv. 656202-01), secondo il quale « Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un ‘affare’ in senso economico -giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un c.d. ‘preliminare di preliminare’, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento. Tale ultimo negozio, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti
meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima, tuttavia, la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l’oggetto finale del progetto iniziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell’autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell’accordo interlocutorio» (conformi Cass. Sez. 6-2 5-10-2022 n. 28879 Rv. 665970-01, Cass. sez. 2 22-6-2022 n. 20132 Rv. 665012-01). La Cassazione ha così superato l’orientamento, minoritario, secondo il quale integra conclusione dell’affare , al fine del diritto del mediatore alla provvigione, anche il compimento di atto che dà alla parte il diritto di agire per l’adempimento o il risarcimento, sicché anche una proposta di acquisto integrante ‘preliminare di preliminare’ p uò fare sorgere il diritto alla provvigione (Cass. sez. 6-2 30-11-2015 n. 24397 Rv. 637557); quindi il diritto del mediatore alla provvigione sorge non al momento della stipula di un accordo soltanto preparatorio, che non è l’affare alla cui conclusione fa riferimento l’art. 1755 cod. civ., in quanto accordo inidoneo ad assicurare alla parte non inadempiente la tutela ex art. 2932 cod. civ. e finalizzato soltanto a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del contratto definitivo programmato.
La sentenza impugnata non ha fatto applicazione di questi principi, secondo quanto lamentato dal ricorrente con il primo motivo di ricorso.
Infatti, dopo avere dichiarato che la proposta irrevocabile di acquisto, accettata nel termine da parte dei promittenti venditori, aveva tutti gli elementi necessari per essere ritenuta contratto preliminare valido, perché conteneva enunciazione del prezzo, delle
modalità di pagamento e le date del successivo contratto preliminare e del definitivo, la sentenza ha dichiarato irrilevante il fatto che le parti avessero previsto la stipula di successivo contratto preliminare, in quanto il termine breve previsto per la stipula deponeva nel senso di ritenere completa la pattuizione; però ha specificato ‘ ferma la rilevanza dello strumento del preliminare nell’ottica di regolamentare le sopravvenienze e gli obblighi delle parti, tra cui sicuramente rientra la liberazione dell’immobile da eventuali pesi e vincoli’ ; ha anche aggiunto che, seppure l’opponente dopo l’accettazione ave va scoperto iscrizioni pregiudizievoli e irregolarità urbanistiche che potessero legittimare il suo rifiuto alla stipula del contratto preliminare, si era perfezionato l’accordo contrattuale al fine del diritto alla provvigione.
Quindi la sentenza, nonostante abbia dato atto che con la stessa proposta irrevocabile di acquisto le parti avevano concordato la successiva conclusione di contratto preliminare nel quale avrebbero ulteriormente regolamentato il rapporto, ha escluso la rilevanza di questo dato, senza però verificare se la proposta di acquisto costituisse vincolo giuridico che abilitasse ad agire per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. o per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato; in questo modo, la sentenza non ha accertato se fosse stato concluso affare in senso economicogiuridico ai sensi dell’art. 1755 cod. civ. ai fini dell’insorgenza del diritto alla provvigione in capo al mediatore. Inoltre, la sentenza non ha in alcun modo neppure considerato il dato -che invece doveva essere esaminato a fronte del contenuto della proposta d’acquisto e che poi è stato oggetto di motivo di appello e del terzo motivo di ricorso- relativo al fatto che le parti avevano espressamente previsto nella proposta di acquisto che la provvigione del mediatore sarebbe stata corrisposta al momento della stipula del contratto preliminare.
Diversamente, al fine di decidere sulla spettanza della provvigione al mediatore senza incorrere nelle violazioni di legge lamentate, la sentenza avrebbe dovuto verificare se, in concreto, le parti avessero inteso avviare un procedimento negoziale con più fasi, articolato nel cosiddetto preliminare di preliminare, concluso mediante l’accettazione della proposta, nel successivo contratto preliminare e poi nel rogito definitivo, oppure, se avessero voluto costituire un procedimento nel quale il primo accordo era già completo in ogni sua parte ed era già dotato di tutela ex art. 2932 cod. civ.; soltanto in questo secondo caso il diritto alla provvigione del mediatore sarebbe sorto con la conclusione del primo accordo. Inoltre, la sentenza non avrebbe neppure potuto omettere di verificare il significato della previsione contrattuale secondo la quale il diritto del mediatore alla provvigione sorgesse soltanto con la stipula del contratto preliminare; infatti le parti potevano non solo concordare la misura della provvigione secondo la specifica disposizione dell’art. 1755 co. 2 cod. civ., ma anche, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale ex art. 1322 cod. civ., individuare il momento in cui sarebbe sorto il diritto del mediatore alla provvigione.
Per condurre la disamina necessaria alla corretta applicazione dell’art 1755 cod. civ, la sentenza avrebbe dovuto tenere conto di tutte le modalità con le quali si è estrinsecata in concreto la volontà negoziale delle parti, verificando se il negozio abilitasse il contraente non inadempiente ad agire in forma specifica ex art. 2932 cod. civ; invece la sentenza, limitandosi a valorizzare che la proposta di acquisto accettata contenesse l’enunciazione del prezzo, delle modalità di pagamento nonché della data del successivo contratto preliminare e del rogito, non ha considerato che tali elementi possono essere presenti anche in contratto che preveda soltanto effetti obbligatori e non consenta l’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento .
Quindi, al fine d i accertare l’insorgenza del diritto alla provvigione, era necessario non solo verificare il significato della previsione della stipula di successivo contratto preliminare, ma anche se la proposta accettata contenesse tutti gli elementi del contratto preliminare, e perciò anche l’indicazione delle parti, come evidenziato dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso per cassazione e dedotto già con l’atto di appello. Invece, la circostanza, pure dedotta dal ricorrente nel secondo motivo con riguardo al fatto che l’accettazione della proposta non gli fosse stata trasmessa non è in sé rilevante, a fronte del dato -considerato dalla sentenza impugnata e presupposto anche dal ricorrente-, che l’accettazione della proposta da parte dei proprietari vi era stata; si richiamano Cass. Sez. 2 9-2-2023 n. 4019, Cass. Sez. 2 18-1-2023 n. 1462 Rv. 666878-01, Cass. Sez. 2 9-12-2014 n. 25923 Rv. 633733-01 per l’affermazione del principio che l’accordo è perfezionato nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ex art. 1326 co. 1 cod. civ., senza che si a necessario che il documento recante l’accettazione sia trasmesso al proponente.
Del resto, il fatto che la sentenza abbia valorizzato il dato che la proposta di acquisto accettata contenesse la previsione di caparra penitenziale non è sufficiente a ritenere che si trattasse di contratto preliminare dotato di tutela ex art. 2932 cod. civ.: la previsione di caparra penitenziale non esclude in sé che sia stato concluso preliminare di preliminare, in quanto le parti potevano regolamentare con tale previsione anche le conseguenze della mancata esecuzione dell’accordo avente soltanto effetti obbligatori in quanto avente a oggetto la successiva conclusione del contratto preliminare.
6.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, disponendo, ex art. 383 co. 4 cod. proc. civ. ratione temporis da applicare alla fattispecie, rinvio alla Corte d’appello di Catania , perché
provved a a esaminare l’appello di NOME COGNOME facendo applicazione dei principi esposti.
Si rimette al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la senten za impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione