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Provvigione mediatore non iscritto: diritto negato

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione che nega il diritto alla provvigione a un professionista per un’intermediazione immobiliare, in quanto non iscritto all’apposito albo. L’ordinanza chiarisce che l’obbligo di iscrizione non è in contrasto con il diritto europeo e non può essere aggirato definendo l’attività come un semplice mandato. La mancanza di tale requisito comporta la nullità del contratto e la perdita di qualsiasi diritto al compenso, confermando la solidità del principio di legalità per la professione di mediatore.

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Provvigione Mediatore non Iscritto: la Cassazione Conferma il Diritto Negato

L’ordinanza in esame affronta un tema cruciale nel settore immobiliare: il diritto alla provvigione del mediatore non iscritto all’apposito albo. Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: chi svolge attività di mediazione senza la prescritta abilitazione non ha diritto ad alcun compenso. Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, a tutela del mercato e dei consumatori, chiarendo anche la compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione Europea.

I Fatti del Caso

La vicenda ha origine dalla richiesta di pagamento di una cospicua provvigione, pari a 400.000 euro, avanzata da un professionista nei confronti di una società. Il professionista sosteneva di aver diritto a tale somma per l’attività svolta in favore della società, che aveva portato alla riduzione del prezzo di acquisto di un immobile. Inizialmente, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento.

La società acquirente, tuttavia, si opponeva fermamente, sostenendo che l’attività del professionista configurasse una vera e propria mediazione immobiliare. Il punto centrale della difesa era che il professionista non era iscritto all’albo dei mediatori, requisito previsto dalla legge come indispensabile per poter esercitare tale professione e, di conseguenza, per aver diritto alla provvigione.

Sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello accoglievano l’opposizione della società, revocando il decreto ingiuntivo. Non solo, accoglievano anche la domanda riconvenzionale della società, condannando il professionista a restituire un acconto già percepito. La motivazione dei giudici di merito era chiara: l’assenza di iscrizione all’albo determinava l’inesistenza del diritto al credito.

I Motivi del Ricorso e la questione sulla provvigione del mediatore non iscritto

Il professionista, non rassegnato, ricorreva in Cassazione basando la sua difesa su tre motivi principali:

1. Errata qualificazione del rapporto: Sosteneva che la sua attività non fosse mediazione, ma un diverso e successivo “mandato di gestione della trattativa” finalizzato a ottenere uno sconto dal venditore. La provvigione, quindi, non era legata alla messa in contatto delle parti, ma al successo di questa specifica negoziazione.
2. Contrasto con il diritto dell’Unione Europea: Argomentava che la legge italiana (L. 39/1989), che subordina il diritto alla provvigione all’iscrizione all’albo, fosse in contrasto con le direttive europee sulla libertà di stabilimento e prestazione dei servizi (in particolare le direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE). A suo avviso, la normativa nazionale avrebbe dovuto essere disapplicata.
3. Omesso esame di fatti decisivi: Lamentava che la Corte d’Appello non avesse considerato né la sua domanda di risarcimento danni né il presunto riconoscimento di debito da parte della società.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso in toto, ritenendolo infondato e in parte inammissibile. Le motivazioni della decisione sono articolate e forniscono chiarimenti importanti.

Sulla natura dell’attività svolta

La Corte ha stabilito che la qualificazione giuridica dell’attività come mediazione, operata dai giudici di merito, era corretta e insindacabile in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato che non erano emersi elementi per distinguere tra più incarichi diversi; l’operazione commerciale era unica e riconducibile alla mediazione. Il tentativo del ricorrente di presentare una diversa interpretazione dei fatti è stato visto come un tentativo di ottenere un nuovo esame del merito, precluso in Cassazione.

Sulla compatibilità con la normativa UE e il diritto alla provvigione del mediatore non iscritto

Questo è il punto più rilevante dell’ordinanza. La Corte ha ampiamente argomentato che la normativa italiana non è in contrasto con il diritto comunitario. Citando una consolidata giurisprudenza nazionale ed europea (inclusa quella della Corte di Giustizia UE), ha affermato che riservare l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare a soggetti abilitati è una scelta legittima dello Stato membro. Tale riserva si giustifica con la necessità di tutelare l’interesse generale, garantendo l’idoneità tecnica e morale dei professionisti in un settore cruciale per lo sviluppo dei traffici economici. L’attività di mediazione, che richiede indipendenza e imparzialità, è una professione regolamentata in Italia, e i requisiti imposti sono ammessi dalle stesse fonti comunitarie per garantire il rispetto di norme deontologiche.

Sulla domanda di risarcimento e il riconoscimento di debito

Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa al risarcimento danni, poiché sollevata per la prima volta in Cassazione. Per quanto riguarda il presunto riconoscimento di debito, è stato considerato un argomento infondato, in quanto semplice riproposizione della tesi, già respinta, di un incarico diverso dalla mediazione.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Corte di Cassazione si chiude con il rigetto del ricorso e la condanna del professionista al pagamento delle spese legali. La decisione rafforza con vigore un principio cardine: nessuna provvigione spetta al mediatore non iscritto. L’iscrizione all’albo non è una mera formalità, ma un requisito di validità del rapporto che dà diritto al compenso. Qualsiasi attività che, nella sostanza, consista nel mettere in relazione due parti per la conclusione di un affare è da considerarsi mediazione e, come tale, soggetta a questa regola inderogabile. La presunta incompatibilità con le norme europee è stata smentita, confermando la piena legittimità dell’impianto normativo italiano a tutela della correttezza e della professionalità nel mercato immobiliare.

Un professionista ha diritto alla provvigione per un affare immobiliare se non è iscritto all’albo dei mediatori?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’iscrizione nell’apposito albo (oggi registro delle imprese) è un requisito essenziale per il diritto alla provvigione. La sua mancanza comporta la nullità del contratto di mediazione e la perdita di qualsiasi diritto al compenso.

È possibile aggirare l’obbligo di iscrizione qualificando l’attività come “mandato a trattare” o “procacciamento d’affari”?
No. I giudici sono tenuti a valutare la natura effettiva dell’attività svolta. Se questa consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, si tratta di mediazione, a prescindere dal nome dato al contratto. Di conseguenza, l’obbligo di iscrizione rimane inderogabile.

La legge italiana che nega la provvigione al mediatore non iscritto è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea?
No. La Corte di Cassazione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha stabilito che la normativa italiana è pienamente legittima. Gli Stati membri possono regolamentare l’accesso a determinate professioni, come quella del mediatore immobiliare, per tutelare l’interesse generale, garantendo la professionalità, l’onorabilità e l’imparzialità degli operatori.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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