SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1689 2025 – N. R.G. 00002139 2023 DEPOSITO MINUTA 01 10 2025 PUBBLICAZIONE 01 10 2025
CORTE D ‘A PPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
Verbale di udienza con sentenza contestuale – art. 281 sexies c.p.c. –
Causa d’appello n.: N. R.G. 2139/2023 r.g. vertente fra:
(partita iva con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME APPELLANTE P.
nei confronti di
(partita
iva
con
il
patrocinio
dell’avv. NOME
AVITABILE
PARTE APPELLATA
e nei confronti di
(partita iva
) con il patrocinio dell’avv.
NOME
COGNOME
PARTE APPELLATA E APPELANTE INCIDENTALE
*
Oggi 1.10.2025 , alle ore 12:30, dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, composta da:
NOME COGNOME
Presidente relatore
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
con l’assistenza della Funzionaria addetta all’UPP , nei locali del INDIRIZZO, piano INDIRIZZO, sono comparsi: Per parte appellante, l’avv. COGNOME e l’avv. COGNOME
Per parte appellata l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv.
COGNOME
Per parte appellata l’avv. NOME
I difensori discutono la causa e si riportano agli atti.
P.
P.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
LA FUNZIONARIA
N. R.G. 2139/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2139/2023 promossa da:
(partita iva con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME APPELLANTE RAGIONE_SOCIALE P.
nei confronti di
(partita
iva
con
il
patrocinio
dell’avv. NOME
AVITABILE
PARTE APPELLATA
e nei confronti di
(partita iva
) con il patrocinio dell’avv.
NOME
COGNOME
PARTE APPELLATA E APPELANTE INCIDENTALE
P.
P.
avverso
la sentenza n. 1006/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 3.04.2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
‘La presente difesa insiste per l’accoglimento nel presente procedimento in Appello delle conclusioni come rassegnate ed il rigetto dell’appello incidentale proposta dalla poiché infondato in fatto ed in diritto.’
Conclusioni rassegnate nell’appello principale:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, riformare la sentenza impugnata per il motivo di appello sopra indicato e, per l’effetto, in accoglimento delle conclusioni tutte come precisate in primo grado, esaminata la documentazione prodotta, anche previo accertamento incidentale della dissimulazione dell’affitto di ramo di azienda in favore di una semplice cessione del contratto di locazione commerciale, nel merito, in tesi, dichiarare: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 80141 -Napoli, INDIRIZZO, partita iva e in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, INDIRIZZO, partita iva obbligare alla corresponsione della provvigione per l’attività di mediazione sul fondo posto in Firenze, INDIRIZZO in favore della con sede legale in INDIRIZZO, 50100 -Firenze, partita iva e, per l’effetto, condannarle, in solido fra loro, al pagamento in favore dell’odierna attrice della somma complessiva di euro 120.000,00 (oltre IVA se dovuta per legge); nel merito, in ipotesi, od alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia. In ogni caso, con vittoria di interessi e rivalutazione monetaria e vinte le spese da distrarre in favore dei procuratori anticipatari. Vinte le spese di causa di primo e secondo grado.’ P. P. P.
Per la parte appellata
‘Voglia l’Ecc.Ma Corte di Appello adito, in accoglimento delle richieste formulate dalla appellata, contrariis reiectis così provvedere:
1.rigettare l’avverso libello introduttivo poiché infondato in fatto ed in diritto;
2.- Condannare la ricorrente alla refu-sione delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario’.
Per la parte appellata nonché appellante incidentale
‘insiste per l’accoglimento delle conclusioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta e con appello incidentale.’
Conclusioni riportate nell’appello incidentale:
‘ 1. In via principale: respingere integralmente le domande dell’appellante in quanto infondate per le motivazioni sopra riportate;
In via di appello incidentale: accertata e dichiarata la mancata soddisfazione dei requisiti di cui all’art. 1755 c.c. e, conseguentemente, il mancato sorgere del diritto alla provvigione in capo a , riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara il diritto di di ricevere la provvigione e condanna al pagamento dell’importo pari ad € 7.687,50 oltre IVA, dichiarando che nulla è dovuto a in relazione ai fatti di causa;
Ancora, in via di appello incidentale: accertata e dichiarata la soccombenza integrale di , riformare la sentenza di primo grado sul punto delle spese,
condannando alla rifusione delle spese anche di primo grado;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa dei due gradi di Giudizio ‘.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22 maggio 2017, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, ed chiedendone la condanna, in solido tra di loro, al pagamento della somma di euro 120.000,00 a titolo di provvigioni, per l’attività di mediazione prestata in relazione alla stipulazione di un contratto di affitto di ramo d’azienda tra le convenute.
Nell’estate del 2015, aveva incaricato 23 di reperire un soggetto interessato a subentrare nel contratto di locazione del fondo immobiliare sito in Firenze, INDIRIZZO in esecuzione di tale incarico, con comunicazione e-mail del 20.10.2015, aveva segnalato l’affare a A fronte di tale contatto,
aveva formulato una proposta di cessione/subentro o comunque di presa in detenzione del fondo, alla quale tuttavia non era mai seguita una risposta da parte di
, essendo poi venuta a conoscenza del fatto che le parti, in data 13.7.2016, avevano stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda, avente ad oggetto il ramo d’azienda la cui attività veniva svolta esattamente all’interno della porzione di fabbricato in Firenze INDIRIZZO e ritenendo che l’affare fosse stato concluso grazie alla propria opera di mediazione, costituiva in mora le convenute tramite rac. A/R del 13.10.2016 e, non ottenendo riscontro, le conveniva in giudizio.
Con il deposito di separate comparse, si costituivano in giudizio ed contestando tutto quanto ex adverso dedotto e sostenendo, in particolare, che la conclusione dell’affare era dipesa da una nuova trattativa intavolata autonomamente e condotta in via esclusiva da una seconda agenzia di mediazione (RAGIONE_SOCIALE la quale aveva suggerito alle parti l’intera nuova operazione negoziale e aveva creato tra esse un nuovo punto di contatto.
II. La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e prove testimoniali.
III. Con la sentenza n. 1006/2023, qui impugnata, il Tribunale di Firenze sottolineava innanzitutto che il diritto alla provvigione, in caso di mediazione, sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, il che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. Inoltre, la maturazione del diritto alla provvigione non deriva tanto dalla conclusione del contratto, ma ‘dall’affare’, termine che comprende qualsiasi operazione di contenuto economico che si risolva, a prescindere dalla forma negoziale adoperata, in un’utilità di carattere patrimoniale in relazione all’obiettivo prefisso dalle parti.
Ad avviso del giudice di prime cure, l’attività di mediazione svolta dalla società attrice ha costituito un antecedente rispetto alla conclusione dell’affare come successivamente realizzata tra i contraenti e, pertanto, essa ha diritto al pagamento di una provvigione. È stata la società attrice, in particolare, a segnalare l’immobile in Firenze INDIRIZZO come idoneo alle esigenze di suscitando l’interesse di quest’ultima, sfociato nella formulazione di una specifica proposta contrattuale.
Per quanto concerne il quantum , il Tribunale affermava che la misura della provvigione doveva essere calcolata ai sensi dell’art. 1758 c.c., secondo il quale se l’affare è concluso per
l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione, rapportata all’entità ed importanza dell’opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti. Sul punto, il giudice di primo grado evidenziava che l’apporto di parte attrice è stato limitato esclusivamente alla fase iniziale, esauritasi nel reperimento dell’aspirante contraente, nella messa in contatto delle parti e nella promozione dell’interessamento allo specifico immobile per lo svolgimento dell’attività di vendita di abbigliamento. Pertanto, attribuiva a una somma pari al 15% della complessiva provvigione dovuta per l’affare, calcolata sulla scorta del compenso riconosciuto dalle parti convenute al secondo mediatore RAGIONE_SOCIALE (euro 102.500,00, così come documentato in atti), e quindi l’importo di euro 15.375,00, oltre IVA se dovuta ed oltre interessi legali a far data dalla lettera di messa in mora (13.10.2016) sino al saldo.
In definitiva, il Tribunale così statuiva:
‘ I. In parziale accoglimento della domanda condanna le parti convenute, in solido tra di loro, al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 7.687,50 ciascuna, oltre IVA se dovuta ed oltre interessi al tasso legale dal 13.10.2016, sino al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura dei 2/3 e condanna le parti convenute, in solido tra di loro, al pagamento in favore della società attrice della restante parte, che liquida in € 2.400,00 (di cui € 257,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge ‘.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche appellante principale) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ed (di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per un unico motivo d’appello:
‘ violazione e falsa applicazione dell’articolo 1754, 1755 e 1758 c.c. in relazione all’efficacia causale dell’intervento del primo mediatore nella conclusione dell’affare rispetto a quello del secondo mediatore, anche in relazione all’articolo 2697 c.c. ‘
È stata pertanto formulata dall’appellante richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, proponendo a sua volta gravame avverso la
suddetta sentenza per due motivi d’appello:
‘ errata ricostruzione fattuale operata dal giudice di prime cure. Conseguenza: riforma integrale della sentenza n. 1006/2023 del 3 aprile 2023. ‘;
‘ sulla compensazione delle spese di primo grado nella misura dei 2/3 e sulla condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della 23 della restante parte. Conseguenza: richiesta di riforma ‘.
si è altresì costituita in giudizio, contestando in toto l’appello principale.
VII. All’udienza del 11 dicembre 2024, il Consigliere istruttore rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine per note conclusionali. Tutte le parti hanno depositato note, concludendo come in epigrafe.
La causa è oggi decisa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione, come da retroesteso verbale.
*
L’appello principale è infondato e deve essere rigettato. L’appello incidentale, viceversa, è da accogliere per le ragioni di seguito esposte.
L’unico motivo di appello principale ed il primo motivo dell’appello incidentale possono essere trattati congiuntamente, poiché hanno ad oggetto la medesima questione: il diritto alla provvigione di Sviluppo 23.
L’appellante principale, , sostiene di aver messo in contatto e di aver seguito tutte le fasi della trattativa, raccolto proposte commerciali, invitato le parti a prendere posizioni sulle richieste economiche. Pertanto, essendo irrilevante la natura del contratto che le parti messe in contatto hanno poi stipulato, avrebbe diritto ad un compenso di € 120.000,00. A ben vedere, l’appellante principale contesta dunque il solo quantum , dato che il giudice di prime cure ha riconosciuto che l’attività di mediazione svolta dalla società attrice ha costituito un antecedente, al metro della causalità adeguata, rispetto alla conclusione dell’affare e le ha riconosciuto il diritto al pagamento di una provvigione di € 15.375,00, oltre IVA ed interessi legali.
L’appellante incidentale viceversa, contesta innanzitutto l’ an del diritto alla provvigione, sottolineando la non corrispondenza dell’affare concluso con quello
originariamente prospettato da , in quanto vi è una diversa struttura, diversa tipologia contrattuale, diverso oggetto, diverse parti, diversa causa, diversa natura e, conseguentemente a tutto ciò, diverse condizioni economiche e di durata. L’intervento di Sviluppo 23, quindi, non avrebbe avuto alcun rapporto di causalità con la conclusione dell’affare tra e In particolare, evidenzia che non esiste un diritto alla provvigione se la conclusione dell’affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto. E, ad ogni modo, l’appellante non avrebbe neppure messo in contatto e poiché il contatto era avvenuto ad opera del mediatore COGNOME e, peraltro, era in contatto con il gruppo (di cui faceva parte) già prima, a seguito della stipula, nel dicembre 2014, di altro contratto di affitto di ramo di azienda.
1.1 Il motivo di appello principale risulta del tutto infondato, mentre il primo motivo dell’appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo, occorre procedere ad una ricostruzione dei fatti.
Come affermato dal Tribunale, è pacifico tra le parti che abbia dato l’incarico a 23 di individuare un soggetto interessato al subentro nel contratto di locazione dell’immobile sito in Firenze, INDIRIZZO In data 25 novembre 2015, poi, faceva pervenire alla Co. na offerta della con la quale quest’ultima manifestava l’interesse al subentro nel contratto di locazione; tuttavia, non rispondeva alla offerta della e, di conseguenza, quelle trattative si chiudevano.
Inoltre, risulta dagli atti che qualche mese dopo, nella primavera del 2016, un altro mediatore (RAGIONE_SOCIALE abbia curato una diversa operazione economica (affitto di ramo d’azienda) tra le medesime parti avente ad oggetto anche l’immobile sito in Firenze, INDIRIZZO
1.2 Conformemente a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, Questa Corte ritiene che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l’intervento del mediatore e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l’aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all’intervento il carattere dell’adeguatezza (v. da ultimo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 538 del 08/01/2024). Tale nesso di causalità deve essere provato dal mediatore che richiede la provvigione e deve essere valutato secondo un giudizio ex post .
Peraltro, nella ipotesi di intervento di un secondo mediatore, il nesso di causalità tra l’operato del primo mediatore e la conclusione dell’affare viene meno se, dopo il fallimento delle trattative avviate per l’intervento del primo mediatore che aveva messo in contatto le parti, la conclusione dell’affare sia indipendente da tale intervento (v. sul punto Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 403 del 05/01/2024).
1.3 Ebbene, nel caso di specie, la conclusione dell’affare tra e risulta indipendente dall’intervento del primo mediatore, il quale si è limitato a mettere in contatto le parti, le quali hanno poi però stipulato un affare del tutto diverso da quello proposto da 23.
È pur vero che 23 ha messo in contatto le parti ed ha avviato una prima trattativa tra le convenute, attraverso lo scambio di numerose e-mail. Tuttavia, quella trattativa è fallita e le parti, a distanza di mesi, hanno concluso un diverso e indipendente affare grazie alla mediazione di un secondo agente. Più precisamente, qui il nesso causale tra l’opera di Sviluppo 23 e la conclusione dell’affare risulta interrotto per le diverse condizioni dell’operazione poi conclusa rispetto a quelle offerte (e rifiutate) tramite il primo agente.
In particolare, con l’affitto di ramo d’azienda ha mantenuto la titolarità del ramo d’azienda e del contratto di locazione , concedendo a per un determinato periodo di tempo, l’utilizzo del ramo di azienda, ma non del contratto di locazione. Nell’affitto del ramo di azienda era compreso l’avviamento, gli arredi, le attrezzature, l’autorizzazione comunale alla vendita al dettaglio di articoli non-food ed altri beni presenti nel ramo; mentre, il subentro nel contratto di locazione avrebbe comportato soltanto il subentro nel godimento dei locali, non certamente di poter usufruire dell’avviamento o dell’autorizzazione comunale. Inoltre, con l’operazione conclusa restava la sola obbligata nei confronti della proprietà dell’immobile e la sola a dover adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. Infine, in conseguenza delle condizioni sopraccennate, anche il canone annuo (pari ad € 450.000,00, anziché € 360.000) e la durata (decennale, sino al 19 luglio 2026, senza possibilità di rinnovo automatico) risultano completamente diversi rispetto all’affare intavolato da 23.
Insomma, l’affare (pur nel suo più ampio concetto empirico-economico rispetto a quello giuridico di contratto) per cui ha messo in contatto e è del tutto differente rispetto a quello poi concluso tra le parti e, quindi, a ben vedere, la conclusione dell’affare è stata indipendente dall’intervento di . Ne deriva che non può dirsi
esistente un nesso di causalità tra l’intervento del mediatore Sviluppo 23 e la conclusione dell’affare.
Sviluppo 23 ha dimostrato soltanto di aver messo originariamente in contatto le parti (circostanza insufficiente per la sussistenza di un nesso di causalità tra l’opera del mediatore e la conclusione dell’affare) ma le stesse, lo si ribadisce, hanno poi concluso successivamente un diverso affare grazie alla mediazione di un altro agente.
Pertanto, per tutte le ragioni sopraesposte, non è sorto un diritto alla provvigione in capo all’appellante principale 23.
In definitiva, quindi, l’appello principale deve essere respinto e il primo motivo dell’appello incidentale va accolto.
1.4 A ciò si aggiunga che l’appellante principale chiede persino una provvigione più alta di quella pagata al secondo mediatore che ha condotto l’affare poi concluso tra le parti. E tale richiesta, oltre a non essere basata su alcun dato chiaro e ragionevole, non si confronta neppure con l’art. 1758 c.c., che indica chiaramente che ‘ Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione ‘. Ne deriva che, anche a ritenere che abbia diritto ad una provvigione (e così non è) avrebbe comunque diritto soltanto ad una quota della provvigione, come statuito dal giudice di primo grado, e non al suo intero ammontare, come invece richiede con l’appello principale. In sostanza, l’appello principale risulta ad ogni modo infondato.
1.5 Occorre infine precisare che essendo parte del giudizio e avendo omesso d’impugnare la sua condanna, resta esposta per la maggior somma alla quale l’ha condannata il primo giudice, essendo quella statuizione divenuta irrevocabile, senza che -in rapporto scindibile -possa giovarsi né dell’art. 336 c.p.c. (perché l’importo stabilito contro è autonomo rispetto alle parti riformate e non ne dipende), né dell’art. 1306 c.c., riservato ai soli condebitori solidali che non siano stati parte del giudizio (in termini, pur risalente, Cass. sez. 3^ civ. 4.6.1969 n. 1970 rv 341158; cfr anche Cass. sez. 3^ civ. 25.9.1974 n. 2522; Cass. sez. 1^ civ. 12.6.2006 n. 13585; Cass. sez. un. civ. 18.6.2010 n. 14700 rv 613567). Contr
È appena il caso di precisare, dunque, che, per via dell’obbligo parziario fra e così espressamente qualificato, senza doglianza alcuna, dal Tribunale, la condanna di l pagamento di € 7.687,50 resta, in difetto di appello dell’interessata, fermo.
Con il secondo motivo dell’appello incidentale, lamenta la statuizione di primo grado in ordine alle spese processuali e chiede la condanna di Sviluppo 23 alla rifusione integrale delle spese della prima fase del giudizio.
Sul punto, la revisione delle statuizioni di merito impone alla Corte di rivedere il regime delle spese.
2.1 In esito al giudizio, risulta totalmente soccombente rispetto a non dovuta alcuna provvigione da parte di a favore di
confronti di .
Infatti, l’appello incidentale di quest’ultima, come sopraesposto, deve essere accolto e risulta 23. Di conseguenza, deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali di primo grado nei
Inoltre, deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese processuali del presente grado, non solo a favore di ma anche a favore di anch’essa appellata da , essendo quest’ultima totalmente soccombente in questo grado.
In mancanza di nota spese, si applica il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tutte le fasi (quella istruttoria in secondo grado dimezzata, tenuto conto della modesta attività di trattazione) parametri medi. Il valore di causa è da individuarsi nel valore dichiarato dall’appellante incidentale, pari al decisum di primo grado (scaglione tra €5.201 e € 26.000). Pertanto:
1^ grado (per la sola ): € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto € 5.077,00 oltre accessori di legge indicati nel dispositivo;
2^ grado: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.887,00, oltre accessori di legge indicati nel dispositivo.
2.2 Restano ferme, invece, le statuizioni di primo grado nei confronti di concernenti le spese processuali, poiché pur essendo parte del giudizio, ha omesso d’impugnare la sua condanna e resta dunque esposta alla somma alla quale l’ha condannata il primo giudice, essendo quella statuizione divenuta irrevocabile (v. § 1.5).
2.3 Ricorrono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del solo appellante principale. Il contributo dovrà essere calcolato sulla base del valore di causa individuato ut supra (scaglione tra €5.201 e € 26.000).
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
rigetta l’appello principale proposto da e, in totale accoglimento dell’appello incidentale proposto da nei confronti di
e
avverso la sentenza n.
1006/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 03.04.2023, in sua parziale corrispondente riforma, con conferma nel resto:
1.a) rigetta la domanda proposta da
nei
confronti di
1.b) condanna
a rimborsare a
le spese processuali del primo grado, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
2. condanna a rimborsare a e a le spese processuali del presente grado, che liquida, per ciascuna di esse, in € 4.887,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
dà atto che ricorrono nei confronti dell’appellante principale
le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 1° ottobre 2025.
Il Presidente est. NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.