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Provvigione mediatore: diritto al compenso e concause

Una recente sentenza della Corte di Appello analizza il diritto alla provvigione del mediatore quando più agenzie immobiliari contribuiscono a una vendita. La Corte ha confermato che la provvigione spetta all’agenzia la cui attività, pur non essendo l’unica, si è rivelata una concausa necessaria per la conclusione dell’affare, rigettando l’appello del venditore che contestava il pagamento.

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Provvigione Mediatore: Quando è Dovuta Anche con Più Agenzie?

La questione della provvigione mediatore è spesso fonte di contenzioso, specialmente quando nella compravendita di un immobile intervengono più agenzie. A chi spetta il compenso? E in quale misura? Una recente sentenza della Corte di Appello di Genova offre chiarimenti cruciali sul principio del nesso causale e sul concetto di “concausa”, stabilendo che il diritto alla provvigione sorge anche per l’agente il cui intervento, pur non essendo esclusivo, si è rivelato un anello fondamentale nella catena che ha portato alla conclusione dell’affare.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine dalla richiesta di pagamento di una provvigione da parte di un’agenzia immobiliare nei confronti dell’erede del venditore di un immobile. Quest’ultimo si opponeva alla richiesta, sostenendo che la vendita fosse stata in realtà conclusa grazie all’intervento di una seconda agenzia immobiliare, come peraltro indicato nell’atto notarile di compravendita.

In primo grado, il Tribunale aveva parzialmente accolto l’opposizione, riconoscendo comunque all’agenzia il diritto a una provvigione, seppur ridotta. La decisione si basava sull’articolo 1758 c.c., che regola l’ipotesi di una pluralità di mediatori, e riconosceva che entrambe le agenzie avessero contribuito alla conclusione dell’affare, pur avendo agito in modo autonomo e non coordinato.

L’Appello e la Contestazione sulla Provvigione Mediatore

L’erede del venditore ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando diversi motivi di appello. In sintesi, l’appellante sosteneva che:

1. Mancava la prova che l’agenzia avesse effettivamente fatto visionare l’immobile all’acquirente finale.
2. La cosiddetta “scheda di appuntamento” prodotta dall’agenzia era un documento unilaterale, privo di sottoscrizione e quindi di scarso valore probatorio.
3. Non era stato dimostrato un nesso causale tra l’attività della prima agenzia e la conclusione del contratto, avvenuta per mezzo di un altro intermediario.
4. L’intervento della seconda agenzia era stato decisivo, come dimostrato dalla proposta di acquisto, dal preliminare e dal rogito finale.

L’appellante contestava quindi il fondamento stesso del diritto alla provvigione mediatore per la prima agenzia.

Le Motivazioni della Corte di Appello

La Corte di Appello ha rigettato integralmente l’appello, confermando la decisione del Tribunale e fornendo un’analisi dettagliata del ruolo del mediatore. I giudici hanno ritenuto infondati i motivi di impugnazione, basando la loro decisione su evidenze emerse durante l’istruttoria.

Un elemento chiave è stata la testimonianza del padre dell’acquirente. Quest’ultimo ha confermato di aver materialmente pagato una somma a titolo di provvigione alla prima agenzia, specificando che tale pagamento era riferito proprio alla compravendita dell’immobile in questione. Questa deposizione è stata ritenuta attendibile e decisiva, in quanto proveniente da chi aveva sostenuto i costi dell’operazione, riconoscendo di fatto l’attività di intermediazione svolta dall’agenzia.

La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il diritto alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare è in rapporto causale con l’attività dell’intermediario. Non è necessario un nesso eziologico diretto ed esclusivo. È sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, realizzando così l’antecedente indispensabile per la successiva conclusione del contratto. La sua attività deve essere una “concausa” dell’evento finale.

Nel caso specifico, era provato che la parte venditrice aveva conferito un incarico (seppur non in esclusiva) alla prima agenzia e che tale incarico era stato di fatto rinnovato. La testimonianza ha poi chiuso il cerchio, confermando che l’attività dell’agenzia era stata riconosciuta e remunerata dalla parte acquirente.

Le Conclusioni: Diritto alla Provvigione e Pluralità di Mediatori

La sentenza riafferma un principio fondamentale per il settore immobiliare: l’attività del mediatore merita un compenso quando contribuisce in modo significativo a creare il contatto tra le parti che poi concluderanno l’affare. Il diritto alla provvigione mediatore non viene meno se l’affare viene poi formalizzato con l’assistenza di un altro professionista, a condizione che l’intervento del primo sia stato un presupposto necessario.

Questa decisione sottolinea l’importanza di documentare ogni fase dell’attività di mediazione, ma al tempo stesso chiarisce che la prova del nesso causale può emergere anche da elementi indiretti e testimonianze, come avvenuto in questo caso. Per venditori e acquirenti, ciò significa prestare attenzione ai rapporti con tutte le agenzie coinvolte, poiché ciascuna potrebbe maturare un diritto al compenso in base al contributo effettivo dato alla realizzazione della vendita.

Un mediatore ha diritto alla provvigione anche se l’affare viene concluso materialmente da un’altra agenzia?
Sì, la sentenza conferma che il diritto alla provvigione sorge quando l’attività del mediatore costituisce un antecedente indispensabile per la conclusione del contratto (una “concausa”), anche se il suo intervento non è stato l’unico e se altre agenzie sono intervenute nelle fasi successive.

Come si può provare il nesso causale tra l’attività del mediatore e la vendita?
Nel caso specifico, il nesso causale è stato provato in modo decisivo attraverso la deposizione testimoniale del padre dell’acquirente, il quale ha confermato di aver corrisposto una somma a titolo di provvigione alla prima agenzia proprio per l’intermediazione relativa a quell’immobile, riconoscendone così il ruolo.

La mancanza di un incarico scritto e formalmente rinnovato esclude il diritto alla provvigione?
No. La Corte ha ritenuto provato che, nonostante la scadenza formale dell’incarico iniziale, questo fosse stato di fatto rinnovato, come dimostrato da comunicazioni via email. L’esistenza di un rapporto di mediazione e il conseguente diritto alla provvigione possono essere provati anche in assenza di un contratto scritto formalmente in vigore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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