Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19248 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19248 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18039/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL
-ricorrente-
contro
COLLEGIO DEI PROBIVIRI SRAGIONE_SOCIALE. DELLA PROVINCIA DI BARI, COLLEGIO DEI PROBIVIRI REGIONALE SRAGIONE_SOCIALEP. PER LA PUGLIA, SEGRETERIA NAZIONALE SRAGIONE_SOCIALE., S.I.U.L.P. SEGRETERIA PROVINCIALE DI BARI
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE DI BARI, rappresentata e difesa dall’Avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL ; -ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 743/2024 depositata il 28/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.La Corte d’appello di Bari con la sentenza n.743/2024 pubblicata il 28.5.2024, oggetto del presente ricorso, ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso il lodo arbitrale n. 1/2001 pronunciato il 24.5.2021 dal Collegio dei Probiviri RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Bari.
2.Preliminarmente la Corte d’appello barese ha dato atto che l’impugnante aveva esposto di essere associato all’organizzazione sindacale denominata ‘Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia’ e di ricoprire il ruolo di dirigente sindacale e componente del Direttivo Provinciale del RAGIONE_SOCIALE di Bari deputato collegialmente all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione sindacale; in data 18 settembre 2020 il Segretario generale provinciale del RAGIONE_SOCIALE gli aveva trasmesso la convocazione per il Direttivo provinciale il cui ordine del giorno non prevedeva l’approvazione del bilancio a differenza di quanto accaduto in occasione della convocazione del Direttivo Provinciale di Bari degli anni precedenti.
3.Nonostante la richiesta avanzata formalmente dal proprio legale di fiducia volta ad acquisire l’intera documentazione contabile fiscale inerente il bilancio con contestuale diffida ad adempiere, nessuna risposta era giunta dal Segretario Generale Provinciale in carica, COGNOME COGNOME neppure in termini negativi.
4.Il COGNOME era stato costretto ad adire in via monitoria il Tribunale di Bari, ottenendo un decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti richiesti.
5.In data 14 aprile 2021 gli era stata notificata la comunicazione di avvio della contestazione disciplinare per violazione dell’articolo 39
dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE per avere fatto ricorso ad organi di giustizia diversi da quelli previsti dallo Statuto, avendo omesso di rivolgersi prioritariamente agli organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna per la mera visione di atti di contabilità interna alla Segreteria Provinciale RAGIONE_SOCIALE
6.Con lodo n.1 del 2021 del 24 maggio 2021, il Collegio dei probiviri RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Bari aveva disposto la decadenza dalla qualità di iscritto RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto.
7.A sostegno della proposta impugnazione del lodo, il COGNOME contestava la violazione dell’art. 829, comma 1, n. 9 e 12 cod. proc. iv. per violazione del principio del contraddittorio (n.9 art. cit.) ed omessa pronuncia (n.12 art. cit.) sull’eccezione di incompetenza del Collegio dei Probiviri RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Bari in ordine alla contestata violazione dell’art. 39 Statuto per essere competente il Collegio dei probiviri Nazionale.
8. Il Medagli deduceva, altresì, la violazione del diritto di difesa per non essere stati ascoltati gli informatori indicati a discarico e per non aver consentito la nomina di un proprio arbitro. Nel merito deduceva la violazione dell’art. 39 dello Statuto e chiedeva la declaratoria di nullità di tutti gli atti consequenziali con il ripristino della qualità di socio del RAGIONE_SOCIALE e della carica in precedenza rivestita, oltre alla vittoria delle spese di lite.
9.La Corte d’appello di Bari, disattendeva le eccezioni preliminari sollevate dalla parte intervenuta Segreteria Provinciale del S.RAGIONE_SOCIALE. di Bari: quanto all’eccezione di nullità dell’atto introduttivo rilevava che l’atto era stato notificato oltre che al Collegio dei probiviri provinciale e regionale, anche alla Segreteria Nazionale avente sede in Roma in persona del rappresentante legale che a mente dell’art. 17 dello Statuto rappresenta legalmente il S.RAGIONE_SOCIALE. Quanto all’eccezione di incompetenza della Corte d’appello in favore del Tribunale di Roma, la respingeva
dando atto che era stato correttamente impugnato un atto qualificabile quale ‘lodo arbitrale’ secondo l’interpretazione del combinato disposto degli artt. 39, comma 1 dello Statuto rubricato come ‘Clausola arbitrale’ e dell’art. 1 del Regolamento dei Probiviri (di attuazione dello Statuto).
10.Nel merito la corte barese osservava che dovevano ritenersi infondati entrambi i motivi di impugnazione. In particolare, non doveva ritenersi dubbia la competenza del Collegio dei Probiviri RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Bari a pronunciarsi sulla vicenda ai sensi del combinato disposto dell’articolo 39, commi 2 e 3 dello Statuto e dell’art.1 del Regolamento.
11.Quanto alla eccepita nullità di cui all’art. 829 n.9 cod. proc. civ. , per mancato rispetto del principio del contraddittorio, la doglianza era infondata dal momento che, come si leggeva a pagina 1 del lodo impugnato al COGNOME, non era stato né inibito né compromesso il diritto al contraddittorio che lo stesso aveva esercitato attraverso due repliche difensive nonché attraverso l’audizione personale.
12.Conclusivamente la Corte respingeva l’impugnazione compensando per metà le spese legali.
13.NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bari notificata il 29.5.2024 con ricorso notificato il 29.7.2024 ed affidato a due motivi, cui resiste il SIULP-Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia -Segreteria provinciale di Bari con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato tre motivi.
14.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
15.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale con assorbimento degli altri motivi del ricorso incidentale e di quello principale.
16.Sono rimasti intimati il Collegio dei Probiviri SIULP della Provincia di Bari , il Collegio dei Probiviri Regionale del SIULP per la Puglia, la Segreteria Nazionale del SIULP.
CONSIDERATO CHE :
17.Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 829, comma 1, n. 9) e 12) cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n.5 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata e il lodo arbitrale non si sono pronunciati sulle eccezioni proposte ed in particolar modo in relazione alla violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., oltre alla mancata pronuncia sulle eccezioni di incompetenza dell’organo giudicante e sulle richieste istruttorie avanzate.
18.Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 829, comma 1° nr. 1) e 2) cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1° nr. 3 e nr. 5 cod.proc.civ. in quanto la sentenza impugnata ha omesso di motivare ed analizzare concretamente che la convenzione di arbitrato risulta invalida non permettendo al ricorrente la nomina nelle forme e nei modi previsti dal codice di procedura civile (nullità della clausola arbitrale).
19.Il controricorrente deduce in via incidentale tre motivi.
20. Con il primo motivo di ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE -sede provinciale di Bari lamenta che la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di nullità della citazione ex art. 828 cod.proc.civ. e della seguente sua notificazione, violando e facendo falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, 111, comma 6, Cost., 132, comma 1, n° 4, cod.proc.civ. e 118, comma 1, disp. att. cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n° 4, cod.proc.civ..
21. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE -sede provinciale di Bari lamenta che la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di nullità della citazione ex art. 828 cod.proc.civ. e della seguente sua notificazione, in violazione e falsa applicazione degli
artt. 163 e 164 cod.proc.civ. nonché degli artt. 75, ultimo comma, dell’art. 36 cod.civ. e dell’art 17 dello statuto del SIULP, il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3, cod.proc.civ..
22.Con il terzo motivo di ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE – Sede provinciale di Bari lamenta che la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di incompetenza della adita Corte distrettuale in violazione e falsa applicazione dell’art. 9 cod.proc.civ., dell’art. 24 cod.civ. e dell’art 39 dello statuto del SIULP, il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Assume il ricorrente incidentale che la corte territoriale ha errato laddove ha ritenuto che la decadenza del Medagli da socio del RAGIONE_SOCIALE sia stata dichiarata mediante lodo arbitrale, mentre alla stregua del tenore dell’art. 39 dello Statuto la dichiarazione di decadenza non ha né forma né natura di lodo arbitrale e che avverso la stessa è solo previsto il sindacato giurisdizionale ex art. 24 cod. civ. .
23.Prioritario dal punto di vista logico appare l’esame dei motivi del ricorso incidentale che attengono all’ammissibilità dell’azione promossa dal COGNOME ovvero l’impugnazione di un lodo ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ. .
24.Il ricorso incidentale appare in particolare fondato rispetto al terzo motivo, dovendosi ritenere che la qualifica di ‘lodo arbitrale’ con riguardo alla decisione di decadenza assunta nei confronti del Medagli non corrisponda alla categoria giuridica utilizzata.
25.Va innanzitutto richiamato l’art. 39 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE per la parte qui rilevante ed a mente del quale ‘ Gli associati, in ragione della loro appartenenza all’organizzazione sindacale e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento organizzativo, sanzionatorio e disciplinare adottato in conformità dello Statuto e dei Regolamenti dagli organi competenti A tal fine sino alla definitiva conclusione dei provvedimenti di cui al capoverso precedente, pena la decadenza da iscritto al SIULP, non
faranno ricorso ad organi di giustizia diversi da quelli previsti dal presente Statuto.’
26.La decadenza da iscritto del Siulp irrogata nei confronti del COGNOME appare inquadrabile come condivisibilmente affermato dal P.G. nell’ambito delle misure disciplinari atteso il carattere afflittivo derivante quale conseguenza della violazione del divieto di ricorrere ad organi di giustizia ordinaria, dovendo gli iscritti adire gli organi di giustizia interna dell’associazione.
27.Ora una volta che tali organi interni si sono pronunciati, come nel caso di specie, occorre chiedersi se tale decisione abbia effettivamente natura arbitrale come sostenuto dalla Corte d’appello oppure sia espressione di poteri di gestione endoassociativi fronte dei quali il controllo esperibile sia quello previsto dall’articolo 24 cod. civ. che consente agli organi associativi sulla base di previsione statutaria di disporre coattivamente l’esclusione dell’associato in forza della violazione di disposizioni statutarie ed all’associato di ricorrere all’autorità giudiziaria contro l’esclusione.
28.Nel caso di specie il provvedimento assunto nei confronti del COGNOME appare più correttamente inquadrabile in questa categoria piuttosto che in quella del lodo arbitrale sol che si consideri che, come pure opportunamente evidenziato dal P.G., (1) lo statuto del sindacato di polizia non prevede espressamente una clausola arbitrale ai sensi dell’art. 808 cod. proc. civ. che devolva in arbitri ogni controversia che possa insorgere fra l’associato e gli organi gestionali; (2) non appaiono neppure disciplinate le modalità di formazione dell’organo arbitrale, sia in relazione ai poteri degli arbitri, della natura dell’arbitrato, del regolamento arbitrale nè del ricorso al presidente del tribunale in caso di disaccordo sulla nomina degli arbitri.
29.In definitiva il COGNOME una volta ricevuto il preavviso di contestazione disciplinare ha esercitato poteri difensivi davanti allo
stesso organo che ne ha minacciato l’espulsione in forma di preavviso di talchè l’atto conclusivo impugnato in appello non riveste la funzione di lodo arbitrale configurandosi come provvedimento associativo emesso ai sensi dell’articolo 24 cod. civ. ed espressivo della volontà dell’associazione di espellerlo.
30.A fronte di tale ricostruzione il ricorso avanti alla Corte d’appello lo ha privato del rimedio costituito dall’impugnazione avanti al giudice ordinario di primo grado territorialmente competente e cioè il Tribunale di Roma non potendosi neppure ritenere l’impugnazione davanti alla Corte d’appello esaustiva dei poteri di revisione del provvedimento.
31. In conclusione quindi deve ritenersi fondato il terzo motivo del ricorso incidentale ed assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale nonché quelli del ricorso principale. Conseguentemente il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Roma ove si trova la sede legale dell’associazione RAGIONE_SOCIALE che ha disposto l’espulsione del ricorrente per nuovo esame del ricorso alla luce di quanto sopra considerato in diritto e delle eccezioni delle parti, compresa quella di decadenza sollevata la memoria illustrativa da parte del controricorrente e ricorrente incidentale, oltre che per le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi ed il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia avanti al Tribunale di Roma per nuovo esame e per le spese del giudizio.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di NOME COGNOME ivi riportati.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025.