Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6699 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso 29256/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso Gelodi-Amoroso, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza n. 1738/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata in data 25/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.02.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO per i ricorrenti.
Svolgimento del processo
La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti.
NOME COGNOME e NOME COGNOME citarono in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo, che venisse riconosciuto, rispettivamente, il diritto d’usufruttuaria della prima e quello di nudo proprietario del secondo su un bene immobile, costituito da un tratto di bosco, al cui interno esisteva un piccolo fabbricato rurale.
NOME COGNOME dedusse di avere acquistato il bosco nel 1982 con l’annesso fabbricato e d’allora d’averlo posseduto in forma continuativa e pacifica, concedendo in uso gratuito il fabbricato a NOME COGNOME e il terreno a NOME COGNOME;
che nel 2004 il padre del convenuto NOME COGNOME gli aveva proposto d’acquistare l’immobile;
-che a ciò si addivenne in favore del figlio del COGNOME, nonostante non risultasse dai registri immobiliari il titolo vantato dal COGNOME, poiché quest’ultimo riteneva esserne divenuto proprietario per usucapione, circostanza, quest’ultima dichiarata nell’atto di compravendita.
Ciò affermato concluse, in via principale, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordinata via riconvenzionale, chiedendo di essere dichiarato proprietario per usucapione; in via ulteriormente gradata chiese chiamarsi in ‘manleva’ il AVV_NOTAIO, che gli aveva consigliata di dichiarare l’acquisto per usucapione.
Il Tribunale rigettò le domande attoree, reputando non provato il vantato diritto, ex art. 948 cod. civ., inoltre disattese del pari la domanda riconvenzionale e quella proposta nei confronti del AVV_NOTAIO.
la Corte d’appello di Bologna, investita dall’impugnazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermò la statuizione di primo grado.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Bologna sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Le controparti sono rimaste intimate.
All’esito dell’adunanza camerale del 10/2/2023, con ordinanza interlocutoria, pubblicata il 22/3/2023, la causa veniva rimessa alla pubblica udienza, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato nuova memoria e il P.G. le sue conclusioni scritte. A seguito d’indisponibilità del relatore la causa veniva rinviata all’odierna pubblica udienza.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte d’appello negato l’accesso alla prova orale e al chiesto ordine di esibizione, sull’erroneo presupposto che tali istanze istruttorie fossero state per la prima volta avanzate in grado d’appello, nonostante la ferma contestazione di un tale fallace presupposto durante tutto il corso del giudizio d’appello. Era, così, rimasto violato l’art. 345 cod. proc. civ. Le predette prove erano state, invero, richieste davanti al Tribunale con memoria del 30/1/2012, riportata anche nell’atto d’appello e il cui contenuto viene riprodotto in ricorso.
6.1. La doglianza è manifestamente fondata.
Non è dubbio dalla narrazione e dalla riproduzione della memoria in ricorso, che trova riscontro nel fascicolo di parte di primo grado allegato al ricorso, che la Corte locale ha apertamente violato l’art. 345 cod. proc. civ., non trattandosi di prove richieste per la prima volta in appello.
Né la sentenza adduce sopravvenute cause decadenziali (come ad es. l’ipotesi della rinuncia esplicita o implicita al mezzo).
Ovviamente, spetterà al Giudice del rinvio apprezzarne l’ammissibilità e rilevanza nel merito delle chieste prove.
Restano assorbiti gli altri tre motivi, con i quali i ricorrenti denunciano, rispettivamente:
col secondo, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e omessa motivazione, in relazione alle dichiarazioni del AVV_NOTAIO, che aveva escluso l’usucapione del COGNOME;
-col terzo, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e travisamento della prova, per avere la Corte locale affermato, in contrasto con le emergenze di causa, che l’atto di donazione era l’unico documento che menzionava il mappale che qui viene in rilievo, senza considerare che la dicitura ‘seccatoio’, utilizzata prima della riforma del catasto del 1960, era sinonimo di metato, essicatoio di castagne;
col quarto, violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 1158, 1159 e 2697 cod. civ., 3 e 11 Cost., non essendo stata fornita la prova dei requisiti dell’usucapione.
Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa e rinvia, in relazione all’accolto motivo, la sentenza impugnata alla Corte d’appello di Bologna, altra composizione, la quale regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio di giorno 27 febbraio