Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31457 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 31457 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
PROVA SCISSIONE PARZIALE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19725/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , con AVV_NOTAIO;
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Napoli, che agisce per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio d’Amministrazione di RAGIONE_SOCIALE del 23.07.2020, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE sedente in Roma, in persona del legale rappresentante, con AVV_NOTAIO;
Avverso la sentenza n. 598/24 resa dalla Corte d’appello di Brescia e depositata in data 7 giugno 2024.
Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dell’undici novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Il difensore della controricorrente, sostituito dall’AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e comunque per il suo rigetto.
FATTI DI CAUSA
- NOME COGNOME proponeva opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto in odio allo stesso notificato in data 25.10.2021 ad istanza di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 94.883,25 oltre ad interessi di mora. Nell’atto di precetto l’istante aveva affermato che il credito nasceva da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29.12.2003 dalla RAGIONE_SOCIALE Agricola Mantovana con l’opponente, di originari euro 140.000,00. Successivamente, con atto di fusione per incorporazione in data 16.09.2008 a rogito AVV_NOTAIO Siena, rep. n. 26957 e racc. n. 11623, la ‘RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena S.p.a.’ aveva incorporato la ‘RAGIONE_SOCIALE Agricola Mantovana S.p.A’, subentrando alla società incorporata ‘in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri’, tra cui il credito in questione. Sempre nel precetto si affermava che con atto di scissione parziale ai sensi dell’art. 2506 c.c. del 25.11.2020 a rogito AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE di Siena, ‘RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena S.p.A.’ si era scissa in ‘RAGIONE_SOCIALE‘, trasferendo a quest’ultima un compendio di attività e passività (‘Compendio Scisso’) a far data dal 01.12.2020, tra cui rientrava il credito de quo; del trasferimento del ‘Compendio Scisso’ era stata data pubblicità mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della ex art. 58 T.U.B.
L’opponente eccepiva, per quanto qui rileva, la carenza di prova circa la titolarità del credito vantato dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in particolare della sua inclusione nell’ambito dell’operazione di trasferimento in blocco conseguente alla scissione.
Si costituiva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall’attore. Il Tribunale di Mantova emetteva la
sentenza n° 388/23, pubblicata in data 30.05.2023 di reiezione dell’opposizione.
Avverso tale pronuncia il COGNOME interponeva appello, contestando tra l’altro che, pur riconoscendo espressamente il Tribunale l’assenza di una prova documentale ‘diretta’ circa l’inclusione del credito de quo nell’operazione straordinaria descritta, lo stesso avesse fatto ricorso a elementi presuntivi quali la dichiarazione stragiudiziale resa dalla società scissa ed il possesso del titolo esecutivo in capo all’istante. Veniva censurata la pronuncia anche per aver premesso essere avvenuto il trasferimento in blocco dei crediti in virtù di un contratto di ‘cessione di crediti’, non soggetto quindi a particolari forme e per il quale poteva essere fornita la prova mediante presunzioni, quando invece il trasferimento era avvenuto per effetto di un’operazione di scissione societaria ex art. 2506 c.c. e seguenti, come tale soggetto alla forma scritta ad substantiam.
Si costituiva anche in secondo grado la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ chiedendo il rigetto dell’appello. Frattanto, non essendo state accolte in nessun grado le istanze di sospensione dell’esecutività, la procedura esecutiva aveva avuto seguito con conseguente vendita del compendio staggito.
Anche l’appello veniva respinto e, quindi, il COGNOME propone ricorso in cassazione affidato ad un unico mezzo, mentre la società RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di controricorso.
Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memorie illustrative.
Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.
La causa è stata infine trattata all’udienza pubblica in epigrafe ed il Collegio si è riservato il deposito della sentenza nel termine di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico mezzo si deduce ‘Violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione degli articoli 2729 e 2721 c.c. in relazione all’articoli 2506 -2506 bis – 2506 ter 2506 quater, c.c. ed all’art. 2697 c.c..’.
La parte ricorrente, dunque, censura la decisione della Corte d’appello secondo cui la prova del trasferimento di un credito nell’ambito di un’operazione di scissione societaria, attenendo ad un rapporto con terzi estranei, può essere data senza limiti trattandosi di un ‘mero fenomeno’ o ‘semplice fatto’. Ciò in quanto a parere del ricorrente la scissione non comporta un semplice trasferimento di diritti e obbligazioni, ma una riorganizzazione aziendale che richiede atti pubblici e registrazioni formali e gli artt. 2506 e ss. del codice civile ne disciplinano il procedimento, mediante il compimento di atti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam . La prova della cessione in ambito della ridetta operazione straordinaria rientrerebbe dunque nella disciplina di cui all’art. 2729 c.c. che pone un limite alla prova per presunzioni, stabilendo che la stessa non può essere utilizzata nei casi in cui la prova testimoniale è esclusa, come avviene per contratti di valore superiore a € 2,58.
1.1. Pregiudizialmente, deve escludersi che il mezzo di censura proposto sia inammissibile, in quanto con esso non si richiede una rivisitazione della prova del rapporto dedotto, ma si censura la sentenza laddove, asseritamente errando nella ricognizione della fattispecie astratta, avrebbe ritenuto che il trasferimento del credito possa essere provato anche per presunzioni anziché solo per iscritto. Con ciò, dunque, la censura attiene alla effettiva portata prescrittiva dell’art. 2729 cod. civ.
1.2. Il motivo è nondimeno infondato.
Il limite alla prova testimoniale di cui all’art. 2721, primo comma, cod. civ. e, grazie al richiamo operato dall’art. 2729, secondo comma, cod. civ., quello alla prova per presunzioni, si riferisce ai casi in cui il contratto sia invocato in giudizio dalle parti contraenti, quale fonte di diritti e di obblighi, non anche a quelle fattispecie in cui esso sia dedotto quale semplice fatto storico (Cass. n. 3336/2015).
Nella specie il ricorrente non è parte del contratto di scissione parziale che costituisce in effetti una vicenda sostanzialmente traslativa, al pari
della cessione del credito, dei beni inclusi nel patrimonio attribuito alla beneficiaria, cfr. Cass. n. 11004/2023 ma all’evidenza, come debitore ceduto nell’ambito di un rapporto di mutuo facente capo alla società prima della scissione, è un terzo.
Ciò detto, può peraltro concludersi come l’ambito di applicazione del ricordato art. 2721 cod. civ. non riguardi il caso delle operazioni societarie straordinarie.
Questo appunto non tanto perché esse devono rivestire ad substantiam la forma di atto pubblico, a mente dell’art. 2506 -ter cod. civ., che all’uopo richiama l’art. 2504 stesso codice, quanto piuttosto perché, ai fini della loro opponibilità ai terzi, in particolare (per quanto qui rileva) la scissione è assoggettata ad un sistema di pubblicità legale, segnatamente previsto dall’art. 2506 -quater stesso codice, in virtù del quale il relativo effetto si produce con l’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione sul registro delle imprese, il tutto inserito in un contesto procedimentalizzato su base documentale. Ne deriva allora che (anche) nei confronti dei terzi la scissione non può comunque che essere provata documentalmente, il che porta appunto – per tale operazione, ma in realtà anche per le altre su cui è ricalcata la disciplina qui rilevante (ci si riferisce in particolare alla fusione) – a ritenere superato il riferimento alla possibilità di prova per presunzioni o testi dei contratti allorché gli stessi rilevano – verso i terzi come fatti storici.
Tuttavia, nel caso che occorre non si versa in ipotesi di contestazione della sussistenza dell’atto di scissione, ma solo di ricomprensione di uno specifico credito nell’ambito del patrimonio attribuito alla società beneficiaria della scissione parziale.
La conseguenza che trae il ricorrente, secondo cui la relativa prova (di tale ricomprensione) andava fornita esclusivamente per iscritto proprio in virtù della norma violata (art. 2729 in relazione agli artt. 2506 e segg., cod.
civ.), ed in particolare attraverso l’elenco analitico dei crediti trasferiti e rientranti nell’atto di scissione, non può essere condivisa.
Volendo valorizzare il collegamento degli art. 2506 e segg. cod. civ. – e dunque della disciplina della scissione – col già richiamato art. 2729 cod. civ. deve osservarsi quanto segue.
Anzitutto è irrilevante quanto dedotto dal ricorrente secondo cui, al lume della speciale disciplina della scissione, deve dirsi che con essa non si realizza ‘un semplice trasferimento di diritti e obbligazioni, ma una riorganizzazione aziendale che richiede atti pubblici e registrazioni formali’ che culminano in un atto avente forma scritta ad substantiam e ciò in quanto ‘si tratta di fatti giuridici complessi che incidono sui diritti patrimoniali delle società e dei terzi’.
Si è infatti già osservato come nella specie non sia affatto in discussione l’esistenza dell’atto di scissione, pacificamente prodotto e del resto oggetto degli oneri di forma e di pubblicità sopra citati, ma solo la ricomprensione o meno di uno specifico credito nell’ambito del patrimonio assegnato alla beneficiaria della scissione (parziale).
Orbene, l’asserita necessità della forma scritta ai fini dell’opponibilità ai terzi e in particolare (per quanto qui di interesse) al debitore, in ordine alla compiuta e precisa identificazione di ogni singolo elemento attivo o passivo compreso nell’operazione straordinaria, compresa quindi la cessione di ogni credito, resta priva di una base legale e non può sostenersi.
In proposito va ricordato che questa Corte, con orientamento che in questa sede va ribadito, con riferimento all’ipotesi della cessione in blocco dei crediti ai sensi dell’art. 58 T.U.B., ha stabilito che ‘ quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione
pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete’.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l’esistenza del contratto di cessione, quest’ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum ): il fatto da provare è costituito soltanto dall’esatta individuazione dell’oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi in sé certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario: di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cass. n. 17944/23); e pertanto – va aggiunto – anche a mezzo di prova presuntiva, non sussistendo alcun vincolo di forma.
Tale orientamento – in base al quale dunque, si ripete, non è il contratto di cessione o, nel nostro caso, l’operazione straordinaria (qui, la scissione parziale) ad essere oggetto di possibile prova attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma appunto il singolo credito oggetto di cessione avvenuta nell’ambito della cessione di massa o dell’operazione
straordinaria – è confortato da significativi precedenti, in base ai quali «una cosa è l’avviso della cessione -necessario ai fini dell’efficacia della cessione un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima» (Cass. n. 22151 del 05/09/2019; Cass. n. 5997 del 17/03/2006, secondo cui: «l’art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ‘ratione temporis’, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione ‘in blocco’ di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»).
Siffatti principi possono essere certamente applicati anche nel caso in cui la vicenda traslativa del credito (e tale, per quanto s’è detto, è anche quella derivante dalla scissione) si verifichi appunto a seguito di un’operazione straordinaria, ed in particolare una scissione.
Invero, anche in tal caso si ha un’operazione che, come s’è premesso, se non contestata nella sua stessa esistenza non dev’essere provata, mentre in caso contrario andrà dimostrata su base documentale in ragione dello
speciale regime pubblicitario cui è assoggettata, che la sottrae come s’è concluso, alla disciplina di cui all’art. 2721 cod. civ.
Ed anche in tal caso poi, ove la stessa preveda la cessione di singoli crediti facenti parte del patrimonio aziendale trasmesso alla beneficiaria, la specifica vicenda conseguente alla scissione può senz’altro essere provata attraverso la dimostrazione dell’inclusione della categoria cui quel singolo credito appartiene, purché le relative caratteristiche siano identificate attraverso la pubblicità del trasferimento effettuata tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero sussistano in proposito altri elementi indiziari dotati delle caratteristiche di precisione, gravità e concordanza.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto : «In caso di contestazione della titolarità del credito azionato in via esecutiva da società costituita per scissione da altra, mentre la prova del relativo contratto – ove ne sia contestata la sussistenza in quanto tale – dev’essere sempre documentale anche nei confronti dei terzi in virtù delle stringenti forme di pubblicità nel cui contesto lo stesso è inserito, quella dei singoli crediti facenti parte del patrimonio aziendale trasmesso può avvenire attraverso la dimostrazione dell’inclusione degli stessi nella categoria cui appartengono, purché le relative caratteristiche siano identificate attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’atto, ovvero sussistano altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza; e tanto perché, analogamente a quanto vale per l’ipotesi di cessione in blocco di crediti a mente dell’art. 58 T.U.B., sussiste esclusivamente l’esigenza di fornire al debitore ‘ceduto’ la certezza di non esporsi ad un pagamento inefficace».
Alla luce di tali conclusioni, ribadito ancora una volta che, nella specie, si tratta appunto della prova dell’inclusione di uno specifico credito nell’ambito dei beni assegnati alla beneficiaria della scissione, i principi sopra predicati risultano pianamente applicabili.
Adunque, sebbene la Corte territoriale abbia individuato almeno due elementi indiziari, a supporto della prova del trasferimento del credito che ne occupa in ambito della scissione, effettivamente non univoci, costituiti dal possesso del titolo e dalla mancata iniziativa recuperatoria da parte della società assegnante, ne ha però individuato altro obiettivamente decisivo, costituito dalla dichiarazione 27 ottobre 2021 resa dall’assegnante RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con la quale essa ha espressamente confermato che i crediti oggetto di causa rientrano nella scissione parziale in favore di RAGIONE_SOCIALE, che, nell’ottica del negozio traslativo, è idonea a fornire al debitore ‘ceduto’ la certezza di non esporsi ad un pagamento inefficace.
Il tutto in un contesto in cui, come risulta dalla documentazione, l’operazione straordinaria fu oggetto di pubblicità in G.U., dalla quale emergevano gli elementi atti ad individuare i rapporti di credito oggetto di trasferimento.
Dunque, questi ultimi, nonché la dichiarazione sopra indicata, costituivano elementi più che sufficienti a garantire al debitore la certezza di pagare al proprio (nuovo) creditore, il che è quanto la legge intende assicurare allo stesso in ipotesi di vicende traslative di massa del credito, sopperendo così all’assenza di una notifica della cessione ad personam .
Né le conclusioni cui si giunge risultano scalfite dai richiami giurisprudenziali proposti dal ricorrente, in quanto, mentre la pronuncia Cass. n. 5874/2012 attiene alla prova della legittimazione conseguente alla successione a titolo particolare nel processo, di cui all’art. 111 cod. proc. civ., la sentenza n. 2780/2019 concerne l’insufficienza, ai fini della prova della cessione, della pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta ufficiale.
- Il ricorso dev’essere dunque rigettato, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.700,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, ed oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed esborsi per € 200,00.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’undici novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(NOME COGNOME)
(NOME COGNOME)