Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23834 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23834 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36633/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e, per essa quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Alessandria n. 2636/2018 depositato il 15/11/2018,
letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Alessandria, con provvedimento del 15/11/2018, rigettava l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che aveva escluso il credito, in collocazione privilegiata ipotecaria, di € 115.013,43, oltre interessi moratori, fatto valere dalla RAGIONE_SOCIALE e derivante dal mancato pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto dalla società in bonis con Unicredit spa che aveva ceduto in blocco il pacchetto dei crediti, tra cui quello per cui è causa, alla ricorrente nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della l. 130/1999.
1.1. Il Tribunale rilevava che non era stata fornita la prova da parte dell’opponente della titolarità del credito; in particolare, secondo quanto accertato dai giudici circondariali, nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 d.lgs. 385/1993 (di seguito indicato per brevità ‘TUB’) non risultavano i crediti ceduti per la cui individuazione esso rimandava al sito internet indicato nel testo.
Sempre secondo quanto accertato dall’impugnato decreto , nell’elenco di cui alla pagina web indicata non figurava la posizione debitoria NGD NUMERO_DOCUMENTO che identificava il credito in questione, né, per altro verso, la certificazione rilasciata dal notaio COGNOME in data 11/7/2018 atteneva a documenti che individuassero tra i crediti ceduti quello identificato come NGD NUMERO_DOCUMENTO.
Fino 2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a quattro motivi. Il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58 d.lgs. 385/1993, 1-4 l. 130/1999 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c., per non avere il Tribunale
indagato sulla specifica individuazione del credito tra quelli effettivamente ceduti, non avendo riscontrato la corrispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri di identificazione del blocco dei crediti ceduti.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La semplice cessione in blocco di crediti aventi una certa connotazione non esonera certo il cessionario, a fronte di una specifica contestazione della inclusione nel perimetro della cessione del credito, dalla prova che la singola posizione creditoria sia oggetto dell’atto dispositivo , non essendo sufficiente la sola esistenza di un contratto di cessione in blocco.
1.3. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, è stato in maniera congrua ed ineccepibile accertato in fatto, e non contestato dalla banca, che la posizione creditoria insinuata nel passivo non figurava nell’elenco dei crediti ceduti in blocco pubblicato sul sito internet messo a disposizione dal cedente e dalla cessionaria.
1.4. Nessuna violazione del criterio di ripartizione dell’onere probatorio può predicarsi.
Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1189, 1260, 1264 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 , c.p.c.: la ricorrente lamenta che, a fronte di un dubbio sulla effettiva cessione del credito, il debitore si sarebbe dovuto attivare, ai sensi dell’art . 1189 c.c., interpellando il creditore cedente o proponendo un’azione di accertamento per la individuazione del soggetto legittimato a ricevere la prestazione; in mancanza di tale onere, a dire della Fino 2 RAGIONE_SOCIALE il debitore sarebbe tenuto a pagare anche al creditore apparente.
2.1. Il motivo è, in primo luogo, inammissibile in quanto introduce una questione che non risulta essere stata oggetto di trattazione nel giudizio di merito.
2.2. In ogni caso, la censura è manifestamente infondata, in quanto chi subisce l’azione di adempimento di una obbligazione non
è tenuto ad individuare il proprio creditore, piuttosto è chi agisce in giudizio che deve fornire la prova della titolarità del credito.
Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1262 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1° , n. 3, c.p.c.; la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non aveva considerato che essa era in possesso della documentazione avente ad oggetto il credito in contestazione; ciò poteva dipendere solo dall’aver ricevuto la consegna dalla cedente della documentazione comprovante il credito.
3.1. Il motivo è infondato in quanto il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l’esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l’effettiva titolarità del diritto del quale si discute.
Tanto, ovviamente, a prescindere dall’assorbente rilievo per cui il mezzo in disamina sollecita questa Corte al riesame di elementi di valutazione afferenti al giudizio di fatto.
Il quarto motivo prospetta violazione degli artt. 1260, 1325, 2718, 1-4, l. 130/1999 e 58 d.lgs. 385/1993 per avere il Tribunale erroneamente valutato la portata probatoria della certificazione dell’11/7/2018 del notaio COGNOME
4.1 Il motivo è inammissibile in quanto la censura si infrange contro l’accertamento in fatto, insindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., compiuto dal Tribunale circa la mancata inclusione della specifica posizione creditoria tra quelle oggetto di trasferimento in capo al cessionario.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.700 , di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 8 luglio 2025.