SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1244 2025 – N. R.G. 00000730 2022 DEPOSITO MINUTA 10 07 2025 PUBBLICAZIONE 10 07 2025
N. R.G. 730/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 730/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME COGNOME ) C/O AVV. COGNOME – INDIRIZZO PESARO; , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO PESAROpresso il difensore avv. COGNOME C.F. C.F.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME ) INDIRIZZO MODENA-DIREZIONALE ; , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO MODENA-DIREZIONALE RAGIONE_SOCIALE FERRIERE – COGNOME Gpresso il difensore avv. COGNOME P. C.F.
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 689/2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 7.3.2022 Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1.
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Bologna, iscritta
all’R.G. N. 11671/2020, avverso il decreto ingiuntivo n. 2445/2020, emesso nei confronti suoi e di
,
attualmente
,
dal Tribunale di Bologna a
beneficio di già per la somma di € 25.475,84, oltre a interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
2. , a fondamento della propria opposizione, eccepiva che: il credito contenuto nel decreto ingiuntivo era da ritenersi prescritto per il decorso del termine quinquennale o, comunque, decennale, ex art. 2946 c.c., decorrente dalla data di costituzione dell’obbligazione, ovvero il 13.8.2008, alla luce di quanto indicato nel contratto sottoscritto tra la stessa opponente e la società
con riferimento al quale non era stata inoltrata alcuna richiesta di pagamento da parte di ai sensi e nelle forme di legge; il Tribunale di Bologna era territorialmente incompetente, in quanto ‘si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto ‘di stabilire come sede competente sulle controversie località diverse da quella di residenza del consumatore” ; il decreto ingiuntivo emesso era affetto da nullità, in quanto la documentazione prodotta in sede monitoria non consentiva all’opponente di verificare se la contabilizzazione delle operazioni svolte fosse stata effettuata correttamente né il controllo delle condizioni applicate dalla società opposta e non risultava che avesse documentato il periodico invio della documentazione contabile a mezzo raccomandata a.r.. Infine,
affermava quanto segue: ‘Comunque si contesta la somma ivi contenuta in quanto frutto di errore di calcolo degli interessi, per come risulterà in corso di memoria 183 c.p.c. dove sarà precisato con relazione che la somma è ridotta al 50% di quella intimata, oltre frutto di un ricalcolo degli interessi svolti in modo illegittimo in quanto in contrasto con la legge.’. Pertanto, domandava: la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Vibo Valentia; in via preliminare e nel merito, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto alla luce della prescrizione del credito. Nel merito, formulava la seguente domanda: ‘previo ricalcolo dalla data di apertura del rapporto bancario sino alla revoca degli importi senza alcun interesse essendo la pattuizione degli stessi oltre i tassi soglia sin dall’origine del contratto e senza capitalizzazione del contratto; – nel merito revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall’odierno opponente per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo, e, per l’effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione’.
3. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.
4. Con separato atto di citazione anche proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Bologna, iscritta all’R.G. N. 11747/2020, avverso il decreto ingiuntivo suindicato. A fondamento della propria opposizione eccepiva: l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Pesaro, in quanto quello concluso era un contratto di prestito personale
perfezionato da con in data 13.8.2008 per l’importo di € 20.000,00, con riferimento al quale ella stessa opponente rivestiva esclusivamente la qualità di coobbligata. Secondo l’opponente il foro di competenza in caso di contratto di finanziamento sottoscritto con un consumatore era quello di residenza di quest’ultimo e la sua residenza era in Pesaro; l’infondatezza e la mancata prova dell’esistenza del credito, in quanto non erano stati inviati gli estratti conto periodici e alla luce della ‘mala fede della banca’ , avendo questa atteso che si formasse un ingente saldo passivo prima che provvedesse a sollecitare il rientro del debito; l’intervenuta prescrizione del credito in quanto, non essendo allegato alcun piano di ammortamento del prestito, dalla disamina della lista di movimenti prodotta da si evinceva la prescrizione del finanziamento, essendo trascorso il termine di dieci anni previsto per legge dall’ultima rata del 29.1.2010 di cui al piano movimenti allegato dalla convenuta opposta. Pertanto, domandava al Tribunale di Bologna: in via pregiudiziale e di rito, la declaratoria della propria incompetenza ‘funzionale e inderogabile’ e, per l’effetto, la revoca del decreto ingiuntivo perché invalido o nullo e la rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Pesaro; in via preliminare, di merito, la revoca del decreto ingiuntivo n. 2445/2020 per decorrenza della prescrizione decennale.
5. Si costituiva in tale giudizio domandando, in via preliminare, la riunione per connessione dei due giudizi e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
6. Il Tribunale di Bologna disponeva la riunione delle cause.
7. In sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. eccepiva il ‘difetto di legittimazione attiva/titolarità sostanziale di (già ‘ , deducendo che aveva allegato di aver acquisito la qualità di cessionaria in forza di un’operazione di cessione dell’originario rapporto di finanziamento oggetto di causa, conclusa con successivamente ad altra precedente cessione intervenuta tra e avente ad oggetto il m edesimo rapporto. In particolare, l’opponente affermava che aveva acquistato in blocco crediti di varia tipologia ex art. 58 TUB da e tale operazione di cessione era stata ufficializzata mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nella parte seconda, n. 143 del 13.11.2011. In sede di procedimento monitorio, tuttavia, non aveva provato la sua qualità di cessionaria, in quanto non aveva allegato il contratto di cessione da cui potesse evincersi che la posizione contrattuale oggetto di causa fosse da considerarsi oggetto della prima cessione, essendosi limitata ad allegare copia della Gazzetta Ufficiale, in cui era stata pubblicata l’operazione conclusa tra e e aveva prodotto il contratto di cessione tra quest’ultima società e la stessa opposta, in cui, tuttavia, nulla
indicava che il rapporto di finanziamento oggetto del giudizio fosse stato oggetto di tale successiva operazione di cessione.
8. Il Tribunale di Bologna così statuiva: ‘P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così dispone: RESPINGE le opposizioni proposte da e COFERMA il decreto ingiuntivo opposto CONDANNA e in solido tra loro a rimborsare a le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.549,00 per onorari, oltre 15% per spese
generali ed accessori di legge.’.
9. Il Tribunale riteneva che:
-l’individuazione del Tribunale di Bologna quale giudice competente ai fini della conoscenza della causa fosse da considerarsi corretta, alla luce del domicilio elettivo individuato dal consumatore in Budrio;
-dovesse essere rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ad formulata dall’opponente in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., in quanto: l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale appariva sufficientemente specifico in relazione all’individuazione dei crediti oggetto della cessione e in esso era presente un’elencazione delle caratteristiche dei crediti ceduti; alla dimostrazione del trasferimento del credito e a consentire la formulazione di un giudizio di verosimiglianza circa la sussistenza della traslazione del credito per cui era causa concorreva anche ‘il doc. 6 del fascicolo monitorio che individua la posizione facente capo all’odierna opponente tra quelle oggetto di cessione.’ ;
-con riferimento alla questione della prescrizione del credito azionato, la raccomandata contenente avviso di mora, ricevuta da in data 10.4.2015, costituiva valido atto interruttivo della prescrizione, anche nei confronti della coobbligata. Secondo il Tribunale, infatti, ogni sollecito o atto di messa in mora è utile all’interruzione del termine prescrizionale purché contenga con esattezza il credito e la fonte dell’obbligazione e l’art. 1310, co. 1, c.c. dispone che gli atti con i quali il creditore determina l’interruzione della prescrizione contro uno dei debitori solidali ha effetto anche nei confronti dei coobbligati in solido.
10. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni:
‘Voglia l’Ill. ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione della sentenza impugnata, accolti i motivi enucleati in premessa, in riforma integrale della sentenza impugnata, nonché accertato il difetto assoluto di legittimazione processuale e/o ad agire di , in quanto non provata la titolarità del vantato credito oggetto di azione monitoria, per l’effetto, -dichiarare la revoca e/o la nullità e/o l’annullabilità del decreto ingiuntivo n. 2445/2020 perché ottenuto in difetto di titolarità del credito e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto da
alla società appellata. – in subordine, sempre nel merito, dichiarare la revoca e/o la nullità e/o l’annullabilità del decreto ingiuntivo n. 2445/2020 per decorrenza prescrizione decennale. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio’.
11. Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per ‘Erronea valutazione di diritto e giurisprudenza sulla disciplina del difetto di legittimazione attiva, in quanto incombe a colui che ‘si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria’ l’onere puntuale di ‘fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco.’. Secondo parte appellante il Tribunale di Bologna avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione attiva di nonostante la società non avesse provato la sua qualifica di cessionaria del credito, in quanto: dall’estratto della gazzetta ufficiale prodotta dall’odierna appellata emergeva solo che vi era stata una cessione in blocco ex L. 130/1999 ed ex art. 58 TUB tra in qualità di cedente, e in qualità di cessionaria, ma non vi era alcuna indicazione che il rapporto di cui è causa fosse stato oggetto dell’operazione di cessione; dal contratto di cessione prodotto in atti, concluso tra , oggi
risultava un’ulteriore cessione per ‘il tramite di un contratto c.d. privatistico (e non ‘in blocco’ ai sensi degli art.li 1 e 4 l. 130/1999 e dell’art. 58 TUB)’ ma non vi era alcuna indicazione che il rapporto oggetto della controversia fosse stato oggetto di tale ultima operazione di cessione.
12. Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata
per ‘Erronea valutazione di diritto e giurisprudenza sulla disciplina delle prescrizione disposta in materia di fideiussione dall’art. 1957 c.c. comma 4, e dall’art. 1310 c.c. per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l’atto con il quale il creditore interrompe la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo.’. Secondo parte appellante, il Tribunale di Bologna avrebbe errato nell’affermare che la raccomandata contenente l’avviso di mora ricevuta da in data 10.4.2015 costituiva valido atto interruttivo della prescrizione anche nei suoi confronti in qualità di coobbligata, in quanto la medesima aveva sottoscritto un contratto autonomo di garanzia e a tale tipologia contrattuale non era applicabile il regime sull’opponibilità delle eccezioni previste dall’art. 1297 c.c. né la disciplina della prescrizione in materia di fideiussione. Secondo l’appellante, l’atto con il quale il creditore aveva interrotto la prescrizione contro il debitore non aveva effetto nei confronti del garante autonomo.
13. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
‘ Contrariis reiectis, Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita dichiarare inammissibile e comunque rigettare l’appello proposto dalla sig.ra in quanto destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale oltre che fondato su motivi ed eccezioni nuovi e dunque inammissibili
e, per l’effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 689/2022 – RG n. 11671/2020 pubblicata dall’Ill.mo Tribunale di Bologna in data 07/03/2022 e notificata in data 21/03/2022. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.’.
14 . L’appello è infondato e deve essere rigettato.
15 . Occorre, preliminarmente, osservare che non ha impugnato i capi della sentenza del Tribunale di Bologna, relativamente all’accertamento della competenza territoriale e dei fatti costitutivi del credito azionato da con conseguente formazione del giudicato su tali punti. Ciò premesso, si procede all’esame dei due motivi di appello.
16 . Con il primo motivo di appello si duole del mancato accoglimento della eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a parte appellata: ‘Erronea valutazione di diritto e giurisprudenza sulla disciplina del difetto di legittimazione attiva, in quanto incombe a colui che ‘si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria’ l’onere puntuale di ‘fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco’.
Il motivo di appello è infondato.
Occorre premettere che l’eccezione , avente ad oggetto il difetto di legittimazione attiva, sebbene formulata dall’appellante in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., non può considerarsi tardiva, in quanto costituisce mera difesa e, come tale, può essere dedotta in qualunque stato e grado di giudizio.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 28793 del 2023) afferma quanto segue:
‘Pertanto, la mera difesa, con la quale il convenuto si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere in giudizio e, dunque, l’elemento costitutivo della domanda, non è soggetta, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, al termine di decadenza di cui all’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalla predetta disposizione o sollevata d’ufficio dal giudice, senza che rilevi l’onere, sullo stesso gravante ai sensi del primo comma della medesima norma, di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, non prevedendo il primo comma, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, alcuna decadenza (Cass., Sez. U, 16/2/2016, n. 2951).’.
Ciò premesso, la sentenza del Tribunale di Bologna sul punto è corretta e deve essere confermata. Si osserva che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 TUB, ai fini della prova della inclusione di un determinato credito nell’ oggetto della cessione e dell’effettiva titolarità del cessionario, non è necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione, essendo sufficiente che venga prodotto l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nel quale siano indica te le
singole categorie dei rapporti oggetto di cessione in blocco, cui siano inequivocabilmente riconducibili i rapporti bancari del caso di specie.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 -, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023) afferma quanto segue:
‘In caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..’.
Nel caso di specie è stato prodotto l’estratto della Gazzetta Ufficiale del 7.12.2011, dal titolo ‘Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993’ , nel quale è indicato quanto segue:
‘Si comunica che in data 29 novembre 2011 la Società ha acquistato pro soluto e in blocco da un portafoglio di crediti che alla data del 29 novembre 2011 rispettava i seguenti criteri: derivano da Contratti di Credito stipulati ed erogati direttamente dalla Cedente; – sono denominati in Euro; sono tutti classificati in sofferenza dalla cedente ai sensi della normativa regolamentare di Banca d’Italia; – i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge italiana; – i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni; – i relativi debitori, all’atto di sottoscrizione del contratto di finanziamento erano residenti ovvero avevano sede in Italia; – i relativi debitori non sono dipendenti o azionisti della Cedente, non sono pubbliche amministrazioni o ente similari né società, direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione; – i Crediti derivanti da Contratti di Credito al consumo risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e da una componente interessi; – con riferimento ai Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento l’importo dovuto dalla Cedente e’ stato integralmente erogato – siano tuttora classificati a sofferenza ai sensi della normativa regolamentare di Banca d’Italia e siano stati classificati dalla Cedente come idonei alla cessione nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2001 e il 30 settembre 2011; – abbiano terminato l’iter di recupero crediti interno alla data 29 novembre 2011 che consiste nell’invio e nella ricezione di lettera di mora e nel successivo affidamento della posizione ad una agenzia di recupero crediti tra quelle cui la Cedente ha conferito il relativo incarico; – risultino ancora in essere alla data del 29 novembre 2011; – ancorché’ rispondenti, alla data del 29 novembre 2011, ai Criteri sopra indicati, si intendono espressamente esclusi dal Contratto di Cessione e quindi dal trasferimento alla Cessionaria, i crediti per i quali siano regolarmente in corso di esecuzione accordi a stralcio o piani di rientro vincolanti per la Cedente.’
Il testo della g.u. contiene sufficienti elementi tali da far ritenere l’inclusione del credito de quo tra quelli oggetto di cessione.
Rilevano i riferimenti ai contratti di finanziamento, di credito al consumo, relativi al periodo compreso tra il 31 gennaio 2001 e il 30 settembre 2011, ancora in essere alla data del 29 novembre 2011: il contratto di finanziamento de quo è stato sottoscritto il 13.10.2008 ed era pacificamente in essere al 29 novembre 2011.
Sussistono altresì ulteriori elementi di prova presuntiva, che dimostrano l’inclu sione del credito de quo nella cessione in blocco suddetta.
In primo luogo, la mancata contestazione nei confronti della comunicazione di avvenuta cessione del credito, fatta da alla debitrice con raccomandata a.r. in data 7 -10 aprile 2015.
In secondo luogo, la certificazione del credito ex art. 50 TUB fatta da circostanza derivante dal fatto che, come dedotto da parte appellata e non contestato da parte appellante ‘ Nel medesimo mese di aprile 2015, già appartenente al gruppo bancario come indicato nell’intestazione del contratto azionato, è stata fusa per incorporazione in , sicché quest’ultima ne ha ereditato le intere ragioni creditorie; è stata difatti, a rendere la certificazione 50 TUB allegata sub 8 fasc. monitorio’. Contr Contr Contr
Tali elementi di fatto corroborano la valenza probatoria dell’avviso contenuto nella G.U. di cui sopra. Con riferimento alla successiva cessione del credito oggetto di causa tra e
, oggi si osserva come la prova può dirsi raggiunta alla luce del contenuto del contratto concluso tra tali parti e del doc. 6, allegato al ricorso monitorio, che individua il credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione.
Infatti, nel contratto si legge quanto segue:
‘Premessa: in data 29.11.2011, ha acquistato da nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/99 di crediti individuabili ‘in blocco’ ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, il portafoglio di crediti oggetto di cessione. Oggetto: Contratto per la cessione di crediti pro-soluto di n. ro posizioni creditorie per un valore complessivo di Con la presente Vi proponiamo di concludere un contratto per la cessione pro-soluto, i cui termini e condizioni sono di seguito indicati: 1. Oggetto 1.1. Le premesse al presente Contratto ne forma parte integrale e sostanziale. 1.2. Il presente contratto concerne la cessione di crediti deteriorati derivanti da concessione di finanziamenti di qualsiasi tipo, e di finanziamenti tramite l’utilizzo di carte di credito a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato di proprietà di in persona del legale rappresentante , società con sede legale in INDIRIZZO 20121 Milano, capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato, P .IVA e C.F . , REA Milano n. 1875699, d’ora in avanti denominata ‘Cedente’, alla , in persona di con sede legale in Cuneo, INDIRIZZOA P.IVA e C.F. , REA di Cuneo n. 174910, capitale sociale di € 2.922.647,14, interamente versato, d’ora in avanti denominata ‘Cessionaria’. Cedente e Cessionaria sono definite congiuntamente le ‘Parti’. 1.1. Il pacchetto di crediti per un totale di posizioni creditorie (di seguito, i ‘Crediti – pool 2’) vantati nei confronti di clientela della Cedente (di seguito, i ‘Debitori Ceduti’), per un valore nominale complessivo di in linea capitale oltre ad interessi di mora maturati alla data odierna per’. 1.3. La cessione dei Crediti P. P.
sarà effettuata dalla Cedente a favore della Cessionaria alla data di conclusione del presente contratto (27/05/2016) (di seguito, ‘Data di Cessione’). 2. Crediti oggetto di cessione 2.1. I crediti ceduti comprendono quanto dovuto alla Cedente in linea capitale e interessi convenzionali oltre agli interessi di mora maturati alla Data di Cessione e maturandi e quant’altro previsto al successivo punto 2.3. 2.2 . I Crediti oggetto di cessione si riferiscono, quanto alla forma tecnica a: finanziamenti diretti, prestiti personali, finanziamenti indiretti, cioè finalizzati all’acquisto di beni e/o servizi erogati, e finanziamenti tramite l’utilizzo di carte di credito. 2.3. Alla Data di Cessione s’intenderanno ceduti tutti i Crediti di cui sopra con gli eventuali privilegi, garanzie e tutti i loro accessori che comprendono tra l’altro le spese addebitate in estratto conto ai relativi Debitori Ceduti, senza alcun ulteriore corrispettivo rispetto a quanto stabilito nel punto 5.’
Il credito per cui è causa deriva da un contratto di finanziamento e quindi rientra nella tipologia dei crediti oggetto del contratto di cessione suindicato.
Con riferimento al doc. 6 si osserva che in esso si legge: ‘CO NUMERO_CARTA
INDIRIZZO VIBO VALENTIA VV CALABRIA ACQUISTO C 27217,10′ ed effettivamente individua la posizione del finanziamento di cui è causa tra quelle oggetto di cessione, evidenziandone dati identificativi e oggetto. Deve evidenziarsi che in atto di appello non vi è alcuna censura di natura argomentativa nei confronti della motivazione della sentenza appellata, nella parte in cui ritiene provata la seconda cessione (quella tra crediti e parte appellata) anche sulla base delle risultanze scaturenti dal documento 6.a cioè l ‘ estratto dell’allegato al contratto di cessione, in cui si fa espresso riferimento al credito de quo e da cui dunque si evince la inclusione di detto credito nella cessione. C.F.
17 . Con il secondo motivo di appello censura la sentenza impugnata per ‘Erronea valutazione di diritto e giurisprudenza sulla disciplina delle prescrizione disposta in materia di fideiussione dall’art. 1957 c.c. comma 4, e dall’art. 1310 c.c. per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l’atto con il quale il creditore interrompe la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo.’.
Il motivo di appello è infondato.
In primo luogo, il motivo di gravame si fonda su di un’allegazione fatta solo in appello.
Solo in atto di citazione in appello ha affermato che avrebbe sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, con riferimento al quale non si applicherebbe il regime sull’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c. né troverebbe applicazione ‘la disciplina della prescrizione quale stabilita in materia di fideiussione dell’art. 1957 c.c., comma 4, e dall’art. 1310 c.c. per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l’atto con il quale il creditore interrompe la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo.’.
In ogni caso, la sentenza del Tribunale di Bologna è corretta, in quanto dal contratto di finanziamento emerge che l’appellante ha sottoscritto il contratto , in qualità di coobbligata o cointestataria e non di garante o fideiussore. Conseguentemente, l’avviso di messa in mora ricevuto da
in data 10.4.2015 a mezzo raccomandata a.r. costituisce valido atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dell’appellante ex art. 1310 c.c., tenuto conto del rapporto di coobbligazione solidale.
18 . Le spese seguono la soccombenza e deve essere condannata al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l’appello e conferma la sentenza appellata;
II -condanna alla refusione in favore di delle spese del presente grado , che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 8.07.2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente dott. NOME COGNOME
dott. NOME COGNOME