Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28125 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22215/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1575/2020 depositata il 04/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Si tratta di una controversia da compravendita immobiliare. Il venditore NOME COGNOME conviene dinanzi al Tribunale di Avellino il compratore NOME COGNOME per la risoluzione della compravendita di un appartamento, stipulata nell’agosto 2009, e per la condanna al risarcimento dei danni. Il prezzo (€ 90.000) è stato pagato in parte (€ 36.000) prima della stipula, mentre il residuo (€ 54.000) era da versare entro il dicembre 2015. L’attore allega il mancato pagamento del residuo. Il convenuto eccepisce il pagamento integrale e offre prova documentale di aver pagato € 20.000. Il Tribunale accoglie la domanda di risoluzione, accertando l’inadempimento grave per mancato pagamento del residuo ulteriore di € 34.000. La Corte di appello conferma la pronuncia di primo grado.
Ricorre in cassazione il compratore convenuto soccombente nei due gradi di merito con quattro motivi. Resiste il venditore attore con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo (p. 3) denuncia che la Corte di appello, p. 5, ha ritenuto rinunciate le richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente, perché non reiterate nelle conclusioni dell’atto di appello. Si deduce violazione dell’art. 346 c.p.c.
Il secondo e il terzo motivo (p. 4 e p. 5) denunciano la mancata ammissione delle prove testimoniali. Si deduce violazione dell’art. 244 c.p.c. e degli artt. 2721, 2724 e 2726 c.c.
In particolare, il secondo motivo intende contrastare l’accertamento del difetto di specificità , facendo valere che l’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un’adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza
dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori.
Il terzo motivo fa valere che la qualità delle parti del rapporto contrattuale legate da un vincolo familiare e affettivo spiega la ragione di una mancata prova documentale delle dazioni di denaro e rende quindi di conseguenza legittima l’ammissione della prova testimoniale anche in tale caso. Il compratore è il nipote di NOME COGNOME e le somme sono state versate dal fratello del venditore che a sua volta ha donato al figlio nel medesimo contesto l’ulteriore porzione del medesimo immobile.
Il quarto motivo (p. 9) denuncia la violazione della disciplina sulla risoluzione del contratto e sull’importanza dell’inadempimento. Si deduce violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. Si fa valere che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che l’inadempimento incidesse considerevolmente nell’economia del rapporto, apportando uno squilibrio notevole del sinallagma e che non vi fossero poi elementi di natura oggettiva che potessero attenuare l’interesse del creditore alla risoluzione. Inoltre, si sostiene che l’inadempimento per mancato pagamento del residuo non dovesse essere considerato grave, poiché la cifra ammonta al massimo a € 34.000 .
– I primi tre motivi possono essere esaminati contestualmente. I primi due motivi sono inammissibili.
Infatti, essi censurano ragioni sussidiarie della mancata ammissione delle prove testimoniali, rispetto a quella portante che si fonda sull’art. 2726 c.c., il quale estende ai pagamenti i limiti di prova ex art. 2721 c.c. dei contratti. La Corte di appello considera che gli importi non sono di poco conto, che risulta poco credibile la consegna in contanti, che il rapporto parentale non è sufficiente per superare gli ostacoli alla prova testimoniale.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile.
Esso sovrappone l’apprezzamento della parte circa le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere la prova testimoniale rispetto a quelle che hanno indotto la Corte di appello a negarne l’ammissibilità, espresse in una motivazione che (come si può constatare sol che si rilegga il capoverso precedente) si sottrae a censure in sede di legittimità.
-Il quarto motivo è inammissibile.
In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, costituisce questione di fatto affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. 26605/2023, 12182/2020). Ne segue che può lamentarsi eventualmente un vizio di motivazione, originato da un omesso esame circa fatti decisivi, censurato ex art. 360 n. 5 c.p.c., ovvero da un difetto dei requisiti ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., ove la motivazione non sia effettiva, risoluta o coerente secondo l’orientamento interpretativo dischiuso da Cass. SU 8053/2014.
Tale non è il caso attuale, sol che si consideri l’entità del prezzo residuo del cui pagamento è mancata la prova, in comparazione con l’entità del prezzo complessivo pattuito.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che
liquida in € 4.100 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 02/10/2024.