Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 924 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 924 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 22530-2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. RAGIONE_SOCIALE con sede legale in San Gregorio d ‘ Ippona alla INDIRIZZO rappresentata e difesa , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME.
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. p. Iva P_IVA), in persona del curatore pro tempore Avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocata NOME COGNOME con la quale elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME.
–
contro
ricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Vibo Valentia, depositato in data 23.7.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 98 l. fall. al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, col quale il G.D. aveva escluso le sue due domande di ammissione dei crediti, per complessivi 135.586 euro, vantati in corrispettivo di lavori d’appalto.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con decreto del 23.7.2020, ha r espinto l’ opposizione, rilevando che: a) il contratto prodotto da RAGIONE_SOCIALE era privo di data certa anteriore al Fallimento e la certezza della data non poteva trarsi dalla sua apposizione sulla fattura n. 5 del 2018, contenente l’elencazione dettagliata delle opere eseguite, trattandosi di un documento formato dalla stessa opponente; b) la prova del credito non poteva essere desunta neppure dalla certificazione contabile rilasciata dal direttore dei lavori, perché sottoscritta solo dal professionista e dall’impresa appaltatrice; c) la prova testimoniale articolata in ordine all’avvenuta esecuzione dei l avori appaltati non era ammissibile, tenuto conto dei limiti previsti dall’art. 2721 cod. civ., della qualità delle parti e della natura e del l’importo del contratto.
Il decreto è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’ omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ‘con connessa violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 2704 e 2700 c.c.’ , avendo il tribunale omesso di considerare che la fattura n. 5 del 15 maggio 2018 aveva data certa anteriore al fallimento, in quanto munita di attestazione di conformità del Notaio Scordamaglia del 29 maggio successivo.
Col secondo e il terzo motivo la ricorrente, nel denunciare, rispettivamente, la violazione dell’art. 132, 4° comma c.p.c. e degli artt. 2721 c.c. e 246 c.p.c., lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale articolata.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
3.1. Il giudice del merito ha in primo luogo omesso di tener conto che la certificazione di conformità apposta dal notaio sulla copia della fattura prodotta dalla ricorrente, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale e perciò costituente, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., atto pubblico facente piena prova sino a querela di falso della sua corrispondenza alle scritture contabili della società, era idonea a conferire certezza della data al documento fiscale. 3.1. Vero è che la fattura, in quanto formata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE non poteva di per sé far prova dell’effettiva esecuzione dei lavori, ma era elemento documentale che non poteva essere tralasciato ai fini della valutazione di ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati sul punto dalla ricorrente: i limiti di valore sanciti dall’art. 2721 , comma 1, c.c. non attengono infatti all’ordine pubblico, sicché il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ben può ammettere la prova orale per il valore eccedente tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto ‘e di ogni altra circostanza rilevante’ (Cass. 21411/022).
3.2. Ciò premesso, risulta fondata la censura con la quale RAGIONE_SOCIALE lamenta la mera apparenza della motivazione con la quale il tribunale, senza considerare l’ avvenuta emissione della fattura, ha negato ingresso alla prova testimoniale da essa dedotta: il giudice del merito si è infatti limitato a richiamare, con argomentazione tautologica, il disposto dell’art. 2721, comma 1, cit., ma non ha spiegato perché, a fronte dei fatti, specifici e chiari, oggetto dei capitoli (indubbiamente decisivi ai fini del l’accoglimento dell’opposizione) ostavano all’ammissione non meglio precisat e ‘qualità delle parti e natura del contratto’ , e ha pure omesso di tener conto della particolare attendibilità di uno dei testi da escutere, indicato nella persona del direttore dei lavori, ovvero del professionista incaricato dalla stessa committente di verificarne la realizzazione e di redigere la contabilità
3.3 Resta da aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dal Fallimento, la ricorrente non era tenuta a censurare l’eventuale, diversa motivazione, non richiamata nel decreto impugnato, sulla quale si fondava l’ordinanza istruttoria di diniego di ammissione della prova.
4.Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Vibo Valentia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023