Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 3936 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3936 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3092/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
EMAIL
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE EMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE ASTI n. 439/2021 depositata il 16/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che ,
con sentenza resa in data 16/06/2021 (n. 439/2021), il Tribunale di Asti ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna di NOME COGNOME al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attore per avere il COGNOME offeso l’onore e la reputazione del COGNOME nel cors o di una riunione di carattere sindacale;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato la mancata dimostrazione, da parte dell’attore, dei contenuti effettivi delle parole profferite dal COGNOME nell’occasione dedotta in giudizio dal COGNOME, atteso il carattere contraddittorio e non univoco delle dichiarazioni complessivamente rese sul punto dai diversi testimoni sentiti nel corso dell’istruzione probatoria della causa, con la conseguente mancata dimostrazione della verificazione stessa del fatto illecito dedotto in giudizio;
avverso la sentenza della corte d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.;
considerato che ,
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2043, 2059, 2697 e 2727 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il tribunale erroneamente informato la valutazione delle prove testimoniali acquisite in giudizio a un criterio meramente ‘matematico’, omettendo la doverosa considerazione del ‘peso’ delle singole dichiarazioni rese nel corso dell’istruzione, al fine di
addivenire all’accertamento dell’illecito contestato nei confronti di controparte;
il motivo è manifestamente infondato;
osserva il Collegio come il giudice a quo abbia disatteso la domanda originariamente proposta dal COGNOME sul presupposto del carattere irriducibilmente equivoco del contenuto integrato delle dichiarazioni testimoniali complessivamente acquisite nel corso del giudizio, attesa l’evidente contraddittorietà di quanto sostenuto da taluni testi rispetto ad altri, da ciò desumendo il mancato raggiungimento, da parte dell’attore, della prova certa della verificazione del fatto illecito dedotto in giudizio, non essendo stati acquisiti elementi ulteriori di riscontro idonei a consentire il riconoscimento di un grado maggiore o minore di attendibilità alle diverse dichiarazioni testimoniali assunte (cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata);
al riguardo, il riferimento contenuto nella motivazione della sentenza impugnata al numero dei testimoni favorevoli e di quelli contrari alle tesi dell’attore deve ritenersi operato, dal giudice a quo, unicamente in chiave retorica, al solo fine di contrastare le asserzioni avanz ate dall’appellante in relazione al supposto valore del ‘principio matematico’ che lo stesso COGNOME aveva richiamato, in chiave istruttoria, a fondamento della propria domanda;
ferme tali premesse, deve ritenersi manifestamente priva di fondamento l’odierna censura del ricorrente, non avendo quest’ultimo còlto con esattezza la ratio decidendi posta dal giudice d’appello a fondamento della propria decisione, avendo il tribunale articolato il proprio ragionamento probatorio, non già in funzione di un mero crit erio ‘matematico -quantitativo’ (in ipotesi legato a un’astratta contabilità di testi favorevoli o contrari all’attore), bensì sul presupposto della persistente e irriducibile contraddittorietà ed equivocità delle risultanze istruttorie complessivamente acquisite, non discriminabili sulla base di elementi di riscontro esterni, con la
conseguente attestazione del mancato assolvimento, da parte dell’attore, dell’onere di fornire una prova certa e inequivoca dei fatti posti a fondamento della domanda proposta;
con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 6 Cedu (con riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello dettato una motivazione contraddittoria e meramente apparente sul punto concernente il motivo di gravame avanzato dall’odierno ricorrente in ordine alla prova della sussistenza del fatto illecito dedotto in giudizio, omettendo di fornire le ragioni del proprio convincimento e fondando la propria decisione su un criterio meramente matematico circa l’esito delle prove testimoniali;
il motivo è manifestamente infondato;
osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum ;
infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro
logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;
in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);
ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dal tribunale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo il giudice d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dell’impossibilità di ritenere comprovata la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dall’attore in ragione dell’irriducibile contraddittorietà ed equivocità delle risultanze istruttorie complessivamente acquisite, non discriminabili sulla base di elementi di riscontro esterni;
l’ ite r argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1126, 2059, 2697 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 3 60 n. 3 c.p.c.), per avere il tribunale erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per l’affermazione dell’avvenuta dimostrazione del danno non patrimoniale in concreto subito dall’originario attore;
con il quarto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il tribunale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame avanzato dal COGNOME nei confronti della sentenza di primo grado sul punto concernente la ritenuta applicabilità, al caso di specie, della scriminante del diritto di critica sindacale;
il terzo e il quarto motivo, in quanto avanzati in relazione al punto concernente la prova dei danni subiti dal COGNOME o la legittimità del fatto illecito ascritto al COGNOME, devono ritenersi integralmente assorbiti dal rigetto dei primi due motivi, attesa l’evidente irrilevanza di tali questioni a seguito della definitiva attestazione della mancata dimostrazione delle specifiche occorrenze del fatto illecito dedotto in giudizio;
sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la complessiva manifesta infondatezza dei primi due motivi (assorbiti i restanti), dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, il 12/10/2022.