Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27172 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35783/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), nato a Rivergaro – Piacenza, il DATA_NASCITA e residente in Milano, INDIRIZZO; COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), nato a Milano il DATA_NASCITA e residente in Milano, INDIRIZZO e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), nata a Milano il DATA_NASCITA e residente in INDIRIZZO MilaneseINDIRIZZO INDIRIZZO– in qualità di eredi del sig. NOME COGNOME – rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. AVV_NOTAIO COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE; PEC EMAIL; FAX 02/5462107), NOME COGNOME (C. F. CODICE_FISCALE; PEC EMAIL; FAX 02/5462107) e NOME COGNOME (C.F CODICE_FISCALE; EMAIL; FAX 02/54621 07), ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso.
Ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE di Maierato , in persona del Commissario Prefettizio,
dott.ssa NOME COGNOME, suo rappresentante legale pro-tempore (cod. fisc. CODICE_FISCALE), con sede in Maierato, alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso e nello Studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra di loro dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE) in forza di procura speciale in calce al ricorso nonché in forza della deliberazione commissariale n° 14 del 21.12.2019 e success1va determinazione del Responsabile del Servizio, i quali indicano i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni e notificazioni di rito: NUMERO_TELEFONO e/o NUMERO_TELEFONO, indirizzi di p.e.c. EMAIL e/o EMAIL.
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE –
codice fiscale CODICE_FISCALE – (ente subentrato ex lege regionale n. 24/2013 e successivo DPGR n. 99 del 9/6/2016 all’ATERP della Provincia di Vibo Valentia), con sede in Catanzaro Cittadella regionale INDIRIZZO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata agli effetti della presente procedura presso il distretto RAGIONE_SOCIALE in Catanzaro alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE pec: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE e pec: EMAIL) giusto decreto n. 128 del 25 novembre 2019 dell’Avvocatura dell’ente, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: EMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n° 827 depositata il 16 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Con sentenza n° 393/2016 il tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda degli attori, odierni ricorrenti indicati in intestazione, proposta contro il RAGIONE_SOCIALE di Maierato e l’RAGIONE_SOCIALE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno da occupazione legittima (quantificato in euro 142.302,61), cui tuttavia non era seguito il definitivo decreto di esproprio, di una frazione (pari a mq 4560) di alcuni fondi nel RAGIONE_SOCIALE predetto, località Medaglia (dell’estensione complessiva di 40940 mq circa), allibrati al catasto foglio n° 30, mappali numeri 226, 225 e 230.
Osservava, infatti, il primo giudice che gli attori non avevano dimostrato la loro qualità di proprietari dei beni.
2 .-La Corte d’appello di Catanzaro, investita dell’impugnazione da parte degli COGNOME, la respingeva.
Osservava che a fronte della difesa di NOME, con la quale quest’ultima aveva espressamente contestato sia la qualità di eredi degli attori, sia la loro qualità di proprietari, gli COGNOME si erano limitati a produrre in giudizio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel quale uno degli attori (NOME) affermava la qualità di eredi degli attori e l’esistenza di un testamento olografo.
Diversamente dal caso deciso da Cass. Su n° 12065/2014, non vi erano i presupposti -secondo la Corte -per ritenere incontestati tali elementi costitutivi della domanda, in quanto RAGIONE_SOCIALE aveva replicato a tale difesa anche nella conclusionale, contestando l’idoneità dell’atto prodotto sia a provare la qualità di eredi, sia a provare la qualità di proprietari.
3 .-Ricorrono per cassazione gli COGNOME, affidando
l’impugnazione a cinque motivi.
Resiste COGNOME, che conclude per l’inammissibilità del gravame ex art. 360bis cpc e nel merito per la sua reiezione.
Resiste anche il RAGIONE_SOCIALE, che concludono per la reiezione del gravame.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
I ricorrenti ed il RAGIONE_SOCIALE di Maierato hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o la falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n° 4 dello stesso codice.
NOME, nella comparsa di risposta, si sarebbe limitata a contestare solo genericamente la qualità di eredi e quella di proprietari, mentre la Corte d’appello avrebbe considerato come contestate tali qualità.
Anche dopo la produzione dell’atto notorio datato 11 gennaio 2002, effettuata all’udienza del 13 ottobre 2005 del giudizio di primo grado, RAGIONE_SOCIALE si sarebbe limitata a contestare in modo indeterminato e, dunque, del tutto inefficacemente ( ex art. 115 citato), il contenuto di tale atto.
In conclusione, essendo stata sollevata una contestazione aspecifica -e, dunque, inefficace -di tali presupposti, la Corte non avrebbe dovuto considerarli indimostrati.
Quanto alla loro qualità di proprietari, i diritti domenicali del dante causa, NOME COGNOME, erano incontroversi, trovando conferma negli atti amministrativi della procedura ablativa (verbale di immissione in possesso, verbale di accertamento dello stato di consistenza e determinazione dell’indennità provvisoria), condotta contro il de cuius .
Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt.
115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n° 4 dello stesso codice.
La Corte avrebbe dovuto valutare comparativamente il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la contestazione opposta da RAGIONE_SOCIALE.
Ove lo avesse fatto, essa sarebbe necessariamente giunta alla conclusione che era provato in causa che gli attori appellanti erano figli ed eredi di NOME COGNOME e che erano subentrati nei diritti risarcitori scaturenti dall’illegittima estinzione dei diritti domenicali già in capo al de cuius .
Col terzo mezzo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3 cpc.
La Corte avrebbe erroneamente negato alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio l’efficacia di prova idonea della loro qualità di figli ed eredi di NOME COGNOME e del loro subentro nei diritti dominicali del de cuius .
Con la quarta doglianza i ricorrenti lamentano, sulla base dell’art. 360, primo comma, n° 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in ragione dell’omessa pronuncia sul secondo motivo di appello.
Con tale motivo gli appellanti avevano censurato la decisione del tribunale asserendo che la loro qualità di eredi scaturiva anche dall’accettazione espressa (contenuta nell’atto notorio) o tacita (derivante dall’instaurazione del presente contenzioso).
La Corte RAGIONE_SOCIALE, dopo aver riassunto tale secondo motivo di gravame nel corpo della sentenza, non lo avrebbe esaminato.
Col quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 536 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ..
La qualifica di figli del defunto era incontestata e, pertanto, la Corte avrebbe dovuto riconoscere loro almeno la qualifica di legittimari,
donde la loro legittimazione/titolarità attiva.
5 .- I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, non cogliendo l’esatta ratio decidendi della sentenza impugnata.
Anzitutto, il Collegio ritiene di dover precisare che il testo attuale dell’art. 115 del codice di rito è stato introdotto dalla legge n° 69/2009, la quale ha inserito nel corpo precedente dell’articolo l’inciso ‘ nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita ‘.
Ora, l’attività assertiva degli attori (contenuta nella citazione notificata il 3 marzo 2005) e quella difensiva di NOME (esposta nella comparsa di risposta depositata il 9 maggio 2005) si sono svolte integralmente sotto il vigore del precedente testo dell’art. 115 cod. proc. civ., privo dell’inciso sopra indicato.
Sotto tale regime normativo, l’istituto della non contestazione aveva ricevuto una disciplina solo in virtù dell’interpretazione giurisprudenziale degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, cod. proc. civ., secondo la quale essa rappresentava l’adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto (per tutte: Cass. Su n° 761/2002).
Con tale precisazione -ossia con la specificazione che la violazione dell’art. 115 del codice di rito va esaminata in base al testo di tale articolo anteriore alla riforma del 2009 -si passa, pertanto, all’esame dei motivi.
6 .- Contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti con le cinque doglianze sopra riassunte, la Corte RAGIONE_SOCIALE ha dato atto che RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito già nella comparsa di costituzione e risposta sia ‘ la indimostrata qualità di eredi ‘ degli attori, sia ‘ la indimostrata qualità di proprietari dei terreni sottoposti alla procedura espropriativa ‘.
La difesa, sicuramente specifica (andando a negare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato), era dunque tempestiva, in quanto RAGIONE_SOCIALE l’ha sollevata nella comparsa di
risposta, come richiedeva il testo dell’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ., vigente nel 2005.
La Corte, poi, non solo ha esaminato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (dando atto, a pagina 12 della sentenza, del contenuto di essa), ma è anche giunta alla condivisibile conclusione che i fatti in esso attestati non fossero sufficienti alla dimostrazione della titolarità del diritto azionato in giudizio, facendo rilevare, sebbene in modo stringato, che in tale atto era menzionato un testamento del quale non venivano ‘ indicate le condizioni ‘ (pagina 12).
Ora, gli COGNOME, a fronte della esplicita e specifica contestazione di RAGIONE_SOCIALE, hanno affidato la dimostrazione della titolarità del diritto azionato alla sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio, senza considerare che essi erano onerati di dimostrare non solo la delazione ereditaria, ossia la loro chiamata all’eredità (in qualità di legittimari), ma, in presenza di un testamento olografo, di comprovare anche il perimetro della delazione e, in particolare, che i fondi oggetto di esproprio erano compresi nell’asse ereditario loro trasferito e non, in ipotesi, destinati a terzi legatari o trasferiti mediante precedenti donazioni (eventualità che non appare esclusa nemmeno dalla attestazione che ‘ essendo il defunto vedovo, oltre alle predette persone non né esistono altre aventi diritto a quote di legittima o di riserva sull’eredità ‘).
In tal senso va, dunque letta la concisa espressione della Corte RAGIONE_SOCIALE sopra citata, che appare conforme al dettato normativo. Infatti, l’atto notorio, previsto dall’art. 1, secondo comma, n° 2), della legge n° 89/1913, così come la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oggidì disciplinata dagli artt. 1, primo comma, lettera h), 46 e 47 del d.P.R. n° 445/2000 (con la quale il dichiarante attesta ‘ stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi ‘) fanno prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni dal soggetto che le ha rese, ma non della verità delle stesse (Cass. 25646/2022).
La dimostrazione delle ‘ condizioni ‘ della delazione avrebbe potuto essere agevolmente offerta dagli attori mediante la produzione in causa dell’olografo RAGIONE_SOCIALEto dal notaio e della denuncia di successione.
Essi, invece, hanno insistito nell’affidare la prova della titolarità del diritto azionato alla sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che, però, come sopra si è detto, non appare sufficiente a fronte della contestazione di uno dei convenuti degli elementi costitutivi sopra accennati.
È, dunque, del tutto erronea l’affermazione contenuta a pagina 33 del ricorso, secondo la quale sarebbe ‘ del tutto irrilevante il contenuto del testamento ‘, mentre l’ulteriore asserzione, per cui l’olografo sarebbe ‘ comunque devolutivo dell’intera eredità ai ricorrenti ‘, è un’allegazione totalmente priva di autosufficienza.
7 .- Quanto sopra appare già di per sé dirimente ai fini del rigetto del ricorso.
In ogni modo, giova passare in rassegna, seppur brevemente, i singoli mezzi di impugnazione.
Ebbene, il primo mezzo è privo fondamento per l’evidente ragione (espressa in sentenza, non contestata e sopra già esaminata) che la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata era stata negata da RAGIONE_SOCIALE già in comparsa di risposta, dunque, tempestivamente, e in modo specifico, non essendo stata affidata a mere clausole o formula difensive di stile.
Col secondo e col terzo motivo si chiede sostanzialmente alla Corte di sostituirsi al giudice del merito nella valutazione di una prova.
Il quarto contiene una doglianza su un’omessa pronuncia, che effettivamente è sussistente, ma su un fatto del tutto privo di decisività, ossia l’intervenuta accettazione espressa o tacita dell’eredità da parte degli COGNOME.
Infine, il quinto attinge ancora una volta un fatto privo di rilevanza, e cioè la qualifica di legittimari degli attori: qualità che, ancora, non
dimostra la quota di asse trasferita agli attori (e la sua consistenza) e, prima ancora, non impedisce che il testamento lesivo di legittima abbia piena efficacia ove non impugnato.
8 .- In conclusione, il ricorso va respinto.
Alla soccombenza dei ricorrenti segue la loro condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti, per la cui liquidazione -fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 141,3 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della reRAGIONE_SOCIALE 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorrenti ove dovuto.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere le spese del presente grado in favore dei resistenti, che liquida -per ciascuno -in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della reRAGIONE_SOCIALE 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorrenti, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2024, nella camera di