Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25538 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28050/2022 R.G. proposto da :
COGNOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME COGNOME;
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3521/2022 depositata il 24/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel novembre 2007 la Banca di Roma S.p.A. (in seguito sostituita ex art. 111 c.p.c. dalla cessionaria dei crediti società RAGIONE_SOCIALE ) conveniva avanti al Tribunale di Roma i sigg.ri NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per ivi sentire nei confronti dei medesimi accertare e dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita del 5 ottobre 2005, con cui la COGNOME aveva trasferito un immobile al Lo Monte.
Costituitasi in giudizio, la COGNOME chiedeva, a sua volta, che fosse dichiarata inefficace, per le medesime ragioni, la successiva compravendita del medesimo immobile stipulata dal Lo Monte con la COGNOME in data 5 novembre 2007.
Con sentenza n. 11000/2014 il Tribunale dichiarava l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di entrambi gli atti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 3521/2022 del 24 maggio 2022 la Corte d’ Appello di Roma ha respinto l’appello principale proposto da NOME COGNOME e dichiarato inammissibile quello proposto dal Lo Monte.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE che ha depositato anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente.
Quest’ultima deduce che la notificazione del ricorso, avvenuta in data 22 novembre 2022, è intervenuta oltre il termine breve di cui all’art. 32 5 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza effettuata, in data 24 maggio 2022, a mezzo posta elettronica certificata, ad iniziativa del medesimo difensore notificante, all’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato della controparte.
Secondo la controricorrente, tale notificazione doveva ritenersi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, pur in assenza dell’asseverazione di conformità della copia informatica della sentenza trasmessa via PEC all’originale presente nel fascicolo telematico.
L’eccezione è infondata con riferimento alla comunicazione ricevuta dalla controparte in data 24 maggio 2022.
Quest’ultima, infatti, non contiene la notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, bensì una mera richiesta di chiarimenti in ordine agli intendimenti della parte circa il pagamento delle spese processuali.
4.1. Con il primo motivo (‘Violazione di norme di diritto ex art.360 n.3 c.p.c., con riferimento all’art. 276 comma 2 c.p.c. ed all’art.187 comma 2 c.p.c. nonché dell’art.111, comma 2 della Costituzione’) la ricorrente si duole che la corte di merito abbia fatto erronea applicazione del principio della ‘ragione più liquida’, estendendolo illegittimamente anche alla valutazione dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria, e cioè alla consapevolezza in capo alla sub -acquirente (COGNOME del pregiudizio arrecato ai creditori della venditrice.
Lamenta che tale giudice ha fondato la presunta scientia fraudis su due soli elementi presuntivi -la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di mercato del bene e la mancata visita dell’immobile da parte dell’acquirente -senza tener conto delle prove e delle decisioni giudiziarie già acquisite agli atti, in particolare delle sentenze n. 8911/2013 del Tribunale di Roma e n. 917/2015 della Corte d’appello di Roma, emesse in un giudizio parallelo, da cui risultava la buona fede della COGNOME e la congruità del prezzo versato.
Si duole che la corte di merito abbia valorizzato esclusivamente la consulenza tecnica del primo grado, in contrasto con quanto già accertato da precedenti pronunce giudiziali, e avrebbe indebitamente attribuito rilevanza soggettiva alla condotta del Lo Monte, senza che vi fosse alcun collegamento tra quest’ultimo e la ricorrente.
4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. ed all’art.2901 c.c. per omessa valutazione di fatti decisivi e/o prove essenziali, riguardanti le Sentenze n.8911/2013 del Tribunale di Roma e la Sentenza n.917/2015 della Corte d’Appello di Roma, rese nel giudizio per rilascio d’immobile promosso dalla COGNOME contro la COGNOME, entrambe passate in giudicato.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
La ricorrente lamenta che il giudice d’appello sarebbe pervenuto a diversa conclusione (quanto alla partecipatio fraudis ) se avesse ‘valutato’ le diverse conclusioni cui era giunto il parallelo giudizio intentato dalla Tosi contro la COGNOME per il rilascio dell’immobile, risoltosi prima con la sentenza del Tribunale di Roma n. 8911/13, poi con la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 917/15, le quali (secondo la tesi della ricorrente) avrebbero avuto un ‘peso specifico rilevante nel presente giudizio per quanto riguarda la
valutazione reale del prezzo di mercato dell’immobile e l’assoluta estraneità della COGNOME rispetto alle vicende precedenti il proprio acquisto’ (pag. 27 del ricorso).
Ebbene l’art. 2729 c.c. nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice, impone a costui di seguire un procedimento logico, al fine di trarre l’esistenza di un fatto principale (fatto ignoto) da un fatto secondario (fatto noto-indiziario), ricorrendo alle regole d’esperienza ricavabili dalla conoscenza dell’uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel determinato momento storico. In tale ottica, detto articolo precisa che il giudice, nello svolgere il suo ragionamento, deve valutare esclusivamente le presunzioni che siano gravi, precise e concordanti.
Sul punto, del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che: (i) ‘il requisito della precisione va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica’; (ii) mentre, quello della gravità ‘al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto’; (iii) e ancora che il requisito della concordanza richiede che ‘il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. n. 11906/2003), anche se il requisito della concordanza deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass. n. 17574/2009)’ (cfr. principio affermato da Cass. civ., Sez. II, Ord., 21 marzo 2022, n. 9054; nelle successive recenti pronunce, v. Cass. civ., Sez. II, 11 febbraio 2025, n. 3520; Cass. civ., Sez. V, Ord., 21 dicembre 2024, n. 33830; Cass. civ., Sez. lav., 27 novembre 2024, n. 30555; Cass. civ., Sez. I, Ord., 22 novembre 2024, n. 30150).
In tale contesto, il procedimento logico del giudice di merito si articola in due momenti valutativi: (i) il primo, consistente nella valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che abbiano una parziale o almeno potenziale efficacia probatoria; (ii) il secondo, nella disamina complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, accertando se concordanti e se la loro combinazione è in grado di fornire una valida prova presuntiva, potendosi considerare erroneo l’operato del giudice di merito che, dinanzi a plurimi indizi, li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 18 luglio 2024, n. 19856; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14 marzo 2024, n. 6839; Cass. civ., Sez. II, Ord., 11 gennaio 2024, n. 1147).
Ebbene, va ribadito che per la configurazione di una presunzione non è necessario che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, risultando sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’ id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), ‘sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici’ (cfr. Cass. civ., Sez. lav., Ord., 24 dicembre 2024, n. 34306; Cass. civ., Sez. III, Ord., 3 dicembre 2024, n. 30984; Cass. civ., Sez. II, 17 luglio 2024, n. 19716; Cass. civ., Sez. II, Ord., 23 marzo 2023, n. 8378). E ciò, perché spetta solo a lui valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova. Trattasi di apprezzamento che, in quanto affidato a una sua valutazione discrezionale, è sottratto al sindacato di legittimità, laddove congruamente motivato (v. ex multis , da
ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord., 10 febbraio 2025, n. 3392; Cass. civ., Sez. lav., 4 febbraio 2025, n. 2618; Cass. civ., Sez. I, Ord., 21 gennaio 2025, n. 1488; Cass. civ., Sez. II, Ord., 23 dicembre 2024, n. 34215; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13 dicembre 2024, n. 32301).
D’altra parte, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che la denuncia di violazione (o falsa applicazione) dell’art. 2729 c.c., può essere prospettata solo se il giudice di merito: (a) contraddice il disposto di tale norma, sostenendo che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni, o meglio fatti, che non siano gravi, precise e concordanti; (b) fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza, sussumendo sotto l’art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche (v. da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord., 27 gennaio 2025, n. 1903; Cass. civ., Sez. III, Ord., 21 gennaio 2025, n. 1467; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14 dicembre 2024, n. 32548; Cass. civ., Sez. III, Ord., 15 novembre 2024, n. 29485; principio in Cass. civ., SS.UU., 24 gennaio 2018, n. 1785).
In altri termini, quando il giudice, nell’operare la sussunzione dei fatti accertati sotto i requisiti tipici della presunzione, attribuisce erroneamente a tali fatti concrete caratteristiche che, tuttavia, non rispondono ai criteri legali della gravità, precisione o concordanza, il relativo iter argomentativo si rende censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 2729 c.c.
Tuttavia, affinché il motivo sia ammissibile, è necessario che il ricorso per cassazione contenga una specifica e articolata illustrazione delle ragioni per cui il ragionamento presuntivo adottato dal giudice di merito si ponga in contrasto con i criteri legali che ne governano la struttura logico-giuridica, con puntuale indicazione delle carenze relative alla gravità, precisione e concordanza degli elementi valorizzati.
Nel caso di specie, la decisione impugnata, nel ravvisare la consapevolezza della COGNOME circa l’intento fraudolento dell’alienante e il conseguente pregiudizio arrecato ai creditori, si fonda esclusivamente su due elementi presuntivi: la mancata visita dell’immobile prima dell’acquisto e la sproporzione tra il prezzo corrisposto e il valore di mercato del bene, desunta dalla consulenza tecnica d’ufficio del primo grado. Tuttavia, tale giudizio è viziato da insufficiente e contraddittoria valutazione del quadro probatorio, non avendo la Corte tenuto conto né delle risultanze istruttorie offerte dalla parte appellante, né delle sentenze n. 8911/2013 del Tribunale di Roma e n. 917/2015 della medesima Corte d’appello, emesse in altro giudizio tra le stesse parti, da cui risultava: (i) la congruità del prezzo di vendita corrisposto dalla COGNOME in rapporto al valore reale dell’immobile, tenuto conto degli oneri di liberazione e del contenzioso insorto; (ii) la mancanza di alcuna relazione tra la COGNOME e il dante causa COGNOME; (iii) la buona fede dell’acquirente.
La Corte territoriale non ha operato un bilanciamento tra presunzioni contrastanti, né ha valutato il complesso degli elementi indiziari secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., limitandosi ad attribuire valore determinante a singole circostanze, peraltro già smentite da precedenti decisioni giudiziali aventi efficacia di giudicato interno.
Ne consegue la violazione dei criteri legali in tema di formazione della prova presuntiva, con vizio anche del procedimento motivazionale, tale da giustificare l’accoglimento del motivo e la cassazione della sentenza impugnata sul punto.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l ‘ impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 28 marzo 2025.
Il Presidente NOME COGNOME