Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19253 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19253 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24621/2024 R.G. proposto da :
COGNOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 556/2024 depositata il 15 aprile 2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Svolgimento del processo
Con ricorso del 15 novembre 2024 NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 556/2024. L’intimato NOME COGNOME non si è difeso.
Il COGNOME aveva presentato al Tribunale della Spezia ricorso ex artt. 1168 e 1170 c.c. esponendo quanto segue.
Il 23 febbraio 2020 aveva accertato l’esistenza di una copiosa perdita di acqua dal tubo servente il proprio appartamento sito in Vezzano Ligure (SP). Il tubo, a suo avviso, sarebbe stato tagliato dal COGNOME, il quale era stato visto la mattina di quel giorno intento ad occuparsi dello stralcio di arbusti e ramaglie mediante l’impiego di una motosega sul fondo di sua proprietà.
Il Merenda aveva pertanto chiesto di ordinare al COGNOME l’immediata reintegrazione e la manutenzione del suo possesso sull’impianto idrico posto al servizio del suo appartamento, con ripristino del tubo dell’acqua a spese del suddetto, nonché di ordinargli di astenersi da ogni comportamento molesto a proprio danno, oltre alla condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per i fatti esposti. NOME COGNOME si era costituito
resistendo.
Il Tribunale, esperita l’istruttoria, con ordinanza del 10.12.2020 aveva disatteso la cautela. Il Merenda aveva proposto reclamo, ma il provvedimento era stato confermato con ordinanza collegiale del 18.3.2021.
Il Merenda aveva poi proposto istanza, ex art. 703, c. 4, c.p.c., di prosecuzione del giudizio nel merito. La causa era stata istruita con l’interrogatorio formale del convenuto e decisa con sentenza n.590/2022, che rigettava infine la domanda e lo condannava a rifondere al convenuto le spese processuali.
5.
Il Tribunale, nella sua decisione conclusiva, negava la sussistenza di prova che il taglio del tubo fosse imputabile al convenuto. In particolare, osservava che ‘i fatti complessivamente emersi in sede di istruttoria – ivi compresa: la sussistenza di pregressi rapporti di alta litigiosità tra le parti; la genericità delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME e l’assenza di questi dai luoghi di causa per un non indifferente intervallo di tempo nella giornata in questione; l’assenza di altre fonti (anche indiziarie) di prova oltre alle dichiarazioni del teste COGNOME; l’impossibilità di poter escludere la presenza di altre persone sui luoghi di causa che ben potrebbero aver tagliato il tubo – non integravano gli estremi di presunzioni ex art. 2729 c.c. della riconducibilità del fatto lamentato al convenuto’. Rilevava altresì che ‘dall’istruttoria (ivi compresa quella svolta nel giudizio possessorio a mezzo dell’escussione del teste NOME COGNOME) sarebbe emerso soltanto che il sig. COGNOME: -ha sentito il rumore di una motosega e un rumore ‘strano come di un tonfo’; -ha visto dell’acqua uscire dalla tubatura; -ha visto il sig. COGNOME sul di lui terreno (con la motosega in mano, poi riposta sul motocarro) e di averlo successivamente visto andare via; -si è tuttavia recato a fare una passeggiata con il proprio cane; dunque si è assentato per un lasso di tempo, tant’è che al suo rientro ha visto la tubatura ‘tappata con una giuntura’; -non ha assistito ad alcun taglio del tubo (si vedano anche le dichiarazioni rese ai militari dell’Arma dei Carabinieri di cui al verbale in atti)’. Tali circostanze, lette in connessione con le dichiarazioni rese dal convenuto nell’interrogatorio formale, non venivano ritenute sufficienti per la condanna del convenuto, così come, del resto, ‘nemmeno dal verbale redatto dagli Agenti del Comando dei Carabinieri di Sarzana (giunti sui luoghi successivamente agli eventi, su chiamata del sig. COGNOME e che si sono limitati soltanto ad appurare lo stato dei luoghi al
momento del loro intervento e a verbalizzare quanto loro riferito dal sig. COGNOME e dal sig. COGNOME) potevano trarsi elementi utili per poter ascrivere con certezza (o con idonea prova presuntiva) in capo al sig. COGNOME il danneggiamento del tubo’ .
Il COGNOME impugnava la sentenza in esame chiedendo l’accoglimento delle sue domande. Il COGNOME si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La Corte d’appello, confermando la sentenza di prime cure, riteneva infondati i motivi di appello assumendo come non dimostrata l’affermazione secondo cui in loco vi era solo il COGNOME, dal momento che il fatto che terze persone non furono viste non avrebbe significato nulla, visto che eventuali malintenzionati avrebbero cercato di operare in assenza di possibili testimoni, cercando di farsi notare il meno possibile. Anzi, la corte territoriale riteneva ‘ben strano’ che il COGNOME avesse perpetrato il danneggiamento pur dopo essere stato visto sui luoghi di causa e pur sapendolo. Inoltre, non sarebbe stato neppure chiaro quando si verificò il taglio del tubo, in quanto l’informatore COGNOME aveva sostenuto di aver visto il tubo tagliato intorno alle 8:30, e nondimeno non si sarebbe potuto escludere che il taglio fosse intervenuto in precedenza e, quindi, prima che il COGNOME uscisse in giardino. Inoltre, la mancata risposta da parte del COGNOME ai messaggi telefonici del COGNOME, che aveva preannunciato che si sarebbe rivolto ai Carabinieri, e il contenuto delle telefonate ammesso da parte appellata, sarebbero state circostanze neutre a fini probatori, tenuto conto del fatto che esse non indicherebbero alcuna ammissione di colpevolezza e potrebbero giustificarsi, come dichiarato in sede di interpello dal COGNOME, considerando che egli poteva non aver letto il messaggio o poteva aver preferito non rispondere per i rapporti tesi tra le parti. Ancora, che la motosega di proprietà del COGNOME fosse compatibile con il
taglio del tubo sarebbe stata un’affermazione dell’appellante priva di riscontro e, comunque, troppo generica (nel verbale dei Carabinieri emergerebbe solo che il taglio era stato fatto con ‘utensile da taglio a lama non liscia’). Infine, il giudice d’appello riteneva che il precedente invocato dal COGNOME -una condanna del COGNOME pronunciata dal Giudice di Pace -riguardasse un danneggiamento relativo a tutt’altro bene (una balaustra) e fosse fondata proprio sulla testimonianza dell’attore, per cui sarebbe stata del tutto irrilevante, anche tenuto conto del fatto che non vi sarebbe stata alcuna ragione per cui chi rompe, per imperizia, una balaustra debba automaticamente considerarsi responsabile anche per il taglio di un tubo.
In sostanza, quindi, il giudice d’appello assumeva che gli unici dati rilevanti fossero che la mattina in cui, stando alle dichiarazioni del teste COGNOME, si verificò la rottura del tubo, il COGNOME era nel suo giardino, vicino al luogo ove si trovava il tubo, con una motosega, che i rapporti tra le parti fossero tesi ma che comunque la correlazione tra il taglio del tubo e il COGNOME ‘finisse qui’.
Questa Suprema Corte con ordinanza del 27 febbraio 2025 ha proposto la definizione accelerata del procedimento, ritenuti i motivi inammissibili perché tendenti a chiedere di reinterpretare i fatti di causa. Il ricorrente ha chiesto la decisione della controversia ex art. 380 bis c.p.c.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è affidato a tre motivi:
In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. si denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. – violazione dell’art. 2733 c.c. – violazione dell’art. 2909 c.c. – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. si denuncia nullità della sentenza per difetto
assoluto di motivazione – motivazione carente, apparente, inesistente ed irrimediabilmente illogica e contraddittoria violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. La sentenza della Corte d’Appello di Genova sarebbe, innanzitutto, inficiata dai rubricati vizi di legittimità, nella parte in cui, nell’accingersi alla valutazione degli elementi presuntivi allegati dal Merenda a sostegno della responsabilità del COGNOME nella causazione del danno dal primo lamentato, avrebbe proceduto all’analisi in contrasto con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità e avrebbe operato una valutazione atomistica degli indizi allegati dall’esponente, predicando che ognuno di essi, preso singolarmente, dovesse essere ‘preciso’ e ‘grave’, senza addentrarsi nella doverosa valutazione complessiva del quadro indiziario allegato, pur costituendo esso l’unico oggetto del giudizio di precisione, gravità e concordanza e, così, in violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. In particolare, il giudice di merito avrebbe proceduto a scartare quegli indizi ritenuti non caratterizzati da gravità e precisione, così omettendone la valutazione complessiva insieme con gli altri. Viene in tal modo denunciato che nella valutazione complessiva degli indizi, avendoli prioritariamente ed aprioristicamente scartati, la Corte d’appello: -non avrebbe considerato ‘il fatto che terze persone non furono viste’, assumendo che ciò ‘non significa nulla, visto che eventuali malintenzionati avrebbero cercato di operare in assenza di possibili testimoni, cercando di farsi notare il meno possibile. Anzi, risulta ben strano che il sig. COGNOME abbia perpetrato il danneggiamento pur dopo essere stato visto sui luoghi di causa e pur sapendolo’; -non avrebbe considerato che ‘il
sommario informatore COGNOME ha sostenuto di aver visto il tubo tagliato intorno alle 8:30, ma non si può escludere che il taglio fosse intervenuto in precedenza e, quindi, prima che COGNOME uscisse in giardino ‘; -non avrebbe considerato ‘che la motosega di proprietà del convenuto fosse compatibile con il taglio del tubo’, ritenendola ‘affermazione di parte appellante, priva di riscontro e, comunque, troppo generica’; -non avrebbe considerato ‘la mancata risposta da parte del sig. COGNOME ai messaggi telefonici della controparte, che aveva preannunciato che si sarebbe rivolto ai Carabinieri ed il contenuto delle telefonate’, assumendole come ‘circostanze neutre ai fini probatori’; -non avrebbe considerato ‘la condanna di COGNOME innanzi al Giudice di Pace’ per danneggiamento della balaustra di sua proprietà, poiché riguardante ‘un danneggiamento relativo a tutt’altro bene (una balaustra)’ e non avrebbe ‘tenuto conto del fatto che non c’è alcuna ragione per cui chi rompe, per imperizia, una balaustra, debba automaticamente considerarsi responsabile anche per il taglio di un tubo’.
II) In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. si denuncia nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione – motivazione carente, apparente, inesistente ed irrimediabilmente illogica e contraddittoria violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe altresì violato tutti i principi, da un lato pretendendo che il grado di inferenza logica tra i fatti noti ed il fatto ignoto fosse pari o comunque assai prossimo
alla parità, così assumendo per la prova per presunzioni il rigore probatorio tipico della prova diretta, in un’inammissibile interpretatio abrogans degli artt. 2727 e 2729 c.c., e dall’altro ricostruendo il rapporto inferenziale probabilistico in termini solo quantitativi e non di probabilità logica, come indicato dalla giurisprudenza. Non si trattava unicamente di valutare ‘la disponibilità di una motosega associata a dissidi tra vicini’, ma di valutare la disponibilità di una motosega da parte di un soggetto, l’utilizzo della motosega in prossimità del tubo oggetto di rottura, l’utilizzo della motosega proprio nel momento in cui è intervenuta la rottura del tubo, la sostanziale impossibilità per terzi di accedere alle aree de quibus e i dissidi tra il soggetto intento ad utilizzare la motosega ed il soggetto danneggiato. La Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare se in quel particolare 23 febbraio 2020, nei luoghi oggetto di causa, a fronte dell’utilizzo da parte del Banchieri di una motosega nello stesso momento in cui si è verificato il danneggiamento ad un tubo e negli stessi luoghi in cui ciò è avvenuto, fosse logicamente probabile che il detto danneggiamento fosse stato cagionato da una condotta del COGNOME. Si sostiene che la corte sia caduta in un falso sillogismo ove si considerino gli indizi inopinatamente ed illegittimamente scartati dalla Corte d’Appello, ossia che: -sui luoghi di causa era presente il solo COGNOME; -il tubo è stato danneggiato nel momento in cui era presente solo lui; -il taglio inferto al tubo è compatibile con ‘un utensile da taglio a lama non liscia’ (cfr. verbale dei Carabinieri – prod. 4 – fascicolo di primo grado); -il COGNOME non ha chiesto alcuna spiegazione in ordine alla volontà del COGNOME di contattare i carabinieri, limitandosi ad affermare, nel corso di un’imminente
conversazione telefonica, ‘io nella mia proprietà faccio quello che voglio’ (circostanza confermata dal COGNOME nel corso dell’interrogatorio formale).
III) In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione degli artt. 183, comma VII, c.p.c. – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – violazione dell’art. 2967 c.c. – violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. si denuncia nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione – motivazione carente, apparente, inesistente ed irrimediabilmente illogica e contraddittoria – violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Inficiata da contraddittorietà sarebbe la decisione di non disporre l’audizione dei Carabinieri forestali intervenuti e autori del verbale (doc. 4 del fascicolo di primo grado). Infatti, la stessa sentenza qui gravata aveva assunto: ‘che la motosega di proprietà del convenuto fosse compatibile con il taglio del tubo è affermazione di parte appellante, priva di riscontro e, comunque, troppo generica (nel verbale dei Carabinieri, si dice solo che il taglio era stato fatto con ‘utensile da taglio a lama non liscia’)’. L’audizione dei Carabinieri intervenuti avrebbe permesso loro di riferire in ordine a tale compatibilità.
I due primi motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati.
Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di nesso di causalità tra fatto ed evento va premesso che, in tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” (insieme con quello della probabilità prevalente) costituisce il modello di ricostruzione del nesso di causalità -regolante cioè l’indagine su un determinato rapporto tra fatti o eventi -mentre la valutazione del compendio probatorio
(nella specie, con riferimento a un determinato comportamento in tema di responsabilità civile) è informata al criterio della attendibilità -ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti -ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità (cfr. Cass. sez. 3, n. 26304/2021; Cass. sez. 3, ord. n. 16581/2019; S.U. n. 576/2008). Occorre, pertanto, dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano -ad una valutazione ex ante -del tutto inverosimili (S.U. n. 576/2008, cit.)
Considerando il nesso causale quale misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, esso deve valutarsi con apprezzamento non isolato, bensì complessivo e organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione (Cass. n. 16581/2019, cit.). Trattasi di un orientamento oramai consolidato civile (Cass. civ. sez. 3, ord. n. 9128/2021; Cass. civ., sez. 3, n. 16916/2019; Cass. civ., sez. 3, n. 15859/2019; S.U. n. 576/2008, cit.) e penale (S.U. n. 22065/2021, COGNOME, pagg. 38, 39 e 40).
Tale valutazione, peraltro, può essere compiuta attraverso il ragionamento presuntivo. E, sotto questo profilo, va innanzitutto rilevato che la censura di un ragionamento presuntivo in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, non essendo sufficiente addurre una pretesa violazione di legge sull’assunto che sarebbero state trascurate o erroneamente valutate determinate circostanze fattuali (cfr . S.U. n. 1785/2018, in motivazione)
Ciò posto, nella valutazione indiziaria il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad avvalersi soltanto di presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli palesemente irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così evinti, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione conduca a una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi.
Ne consegue che la denuncia di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è effettuabile allorquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto alla conseguenza ignota, e non, invece, qualora la critica si concreti in una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o in una mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (così Cass. sez. 2, ord. n. 9054/2022; v. pure Cass. sez. L, n. 18611/2021 e Cass. sez. L, n. 11906/2003, nonché
ampiamente in tema la già citata S.U. n. 1785/2018, ancora in motivazione).
In sintesi, allora, ove il quadro indiziario acquisito sia da valutare in termini di prova presuntiva, il giudice di merito è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad avvalersi delle evinte presunzioni ( rectius , indizi) ‘gravi, precise e concordanti’, laddove il requisito della ‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella sua realtà storica, il requisito della ‘gravità’ al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre il requisito della ‘concordanza’, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Il giudice, pertanto, qualora non sia conoscibile direttamente il fatto generatore di responsabilità, è comunque tenuto, a fronte degli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico -deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così identificati, onde vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (Cass. sez. 3, n. 9930/2023, in motivazione; Cass. sez. 2, ord. n. 9054/2022, cit.).
Il ragionamento presuntivo, quindi, deve essere condotto come un procedere in avanti verso un’ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell’inferenza, esaminando tutti gli indizi gravi e precisi disponibili non isolatamente bensì valutandoli complessivamente e alla luce l’uno dell’altro. Gli
indizi, pur se singolarmente privi di valenza probatoria, possono infatti acquisire efficacia dimostrativa se valutati nella loro convergenza globale secondo un giudizio di probabilità basato sull’ id quod plerumque accidit (da ultimo si vedano in tema Cass. sez. 3, ord. n. 10543/2025, Cass. sez. 3, ord. n. 9348/2025 e Cass. sez. 3, ord. n. 6625/2024, nessuna allo stato massimata).
Orbene nel caso di specie la Corte d’Appello, operando una minuziosa scomposizione e selezione degli indizi allegati e raccolti, elidendo ogni qualvolta altri elementi ipotetici, ma non altrettanto noti, che potessero idealmente neutralizzarne il valore di precisione e gravità, non li ha comunque valutati secondo i parametri sopra indicati, né li ha adeguatamente considerati nella loro convergenza globale secondo un giudizio di probabilità basato sull’ id quod plerumque accidit ; né ha preso in adeguata considerazione i propri obblighi motivazionali, dimostrandosi la motivazione finale realmente illogica rispetto ai fatti oggetto del vaglio.
La corte di merito, invero, anziché scrutinare gli elementi di prova di più evidente rilievo, segnatamente con riferimento alle dichiarazioni del teste e del COGNOME nel corso dell’interrogatorio formale e ai rilievi contenuti nella relazione dei carabinieri sulla particolarità del taglio del tubo nonché alle pregresse condotte riferibili al convenuto attraverso i suddetti parametri, ha formulato, in una dimensione antifattuale illogicamente e immotivamente oppositiva, un ragionamento volto alla scomposizione atomistica di ogni elemento di fatto sottoposto alla sua attenzione, onde inferirne, spesso ragionando in termini di ‘possibilità alternative’ ma non di probabilità logiche, una valenza contrastante a quella agevolmente enucleabile in ogni singolo elemento fattuale, così giungendo ad elidere
l’ipotesi di veridicità del fatto storico, nel caso de quo pacificamente ricostruibile solo mediante indizi.
Nella fattispecie, pertanto, la motivazione della corte territoriale si dimostra apparente e non chiaramente decifrabile laddove, omettendo una considerazione globale di tutti gli indizi raccolti, in termini probabilistici rispetto ad altri eventi solo possibili (quali la eventuale presenza di altre persone nel terreno in questione), evidenzia in particolare che: a) il giudicato esterno non ha alcuna capacità di determinare necessariamente, sul piano logico prima che giuridico, un’opposta conclusione in fatto rispetto al comportamento assunto dal convenuto, da tempo in lite con il vicino (dato ictu oculi irrilevante nel contesto); b) la compatibilità del taglio da lama non liscia riportato sul tubo di proprietà del vicino con la motosega sarebbe smentita da una meramente possibile presenza di altre persone, allorquando solo il convenuto è stato visto operare con la motosega sul terreno nelle particolari circostanze di tempo e di luogo sopra descritte e riportate da un teste, e non anche altri estranei ritenuti appunto solo potenzialmente, ma non probabilmente, presenti nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.
Una cosa, infatti, è una lettura atomistica degli elementi indiziari, con una isolata considerazione del possibile apporto di ciascuno di essi per la ricostruzione fattuale, effettuata secondo un ragionamento del tutto inammissibile perché comportante una interpretatio abrogans degli artt. 2727 e 2729 c.c., un’altra è invece il ragionamento inferenziale che il giudice ha omesso di espletare, in ciò violando il richiamato dictum normativo che esige una considerazione complessiva e unitaria degli elementi (dati fattuali) raccolti e valutati in termini razionali -probabilistici secondo l’ id quod plerunque
accidit , per risalire dal fatto noto a quello ignoto. Di qui l’evidente illogicità motivazionale (nei termini indicati, per tutti, da S.U. n. 8053/2014), rispetto agli elementi raccolti e osservati, della conclusione resa laddove la Corte d’appello indica che ‘ gli unici dati rilevanti, ma tuttavia insufficienti, fossero che la mattina, in cui, stando alle dichiarazioni del teste COGNOME, si verificò la rottura del tubo, il convenuto era nel suo giardino, vicino al luogo ove si trovava il tubo, con una motosega e che i rapporti tra le parti erano tesi e che la connessione tra il taglio del tubo e COGNOME ‘finisse qui’ ‘ .
Non si trattava, è evidente, di valutare unicamente e solo ‘la disponibilità di una motosega associata a dissidi tra vicini’, ma di valutare la disponibilità di una motosega per un soggetto, l’utilizzo della motosega in prossimità del tubo oggetto di rottura, l’utilizzo della motosega proprio nel momento in cui è intervenuta la rottura del tubo, la sostanziale improbabilità per terzi, rimasti del tutto ignoti, di accedere facilmente alle aree de quibus con simili strumenti da taglio, e i dissidi conclamati, passati e presenti, tra il soggetto intento ad utilizzare la motosega e il soggetto danneggiato.
Conclusivamente il ricorso va accolto quanto ai primi due motivi, con assorbimento del terzo, cassando la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2025.