Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6072 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 6072  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 8138/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente –
NOME COGNOME.
Sanzioni amministrative
Interveniente nel giudizio di merito –
Avverso  la  sentenza  della Corte  d’appello  di RAGIONE_SOCIALE  n.  3941/2018 depositata il 23/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. NOME COGNOME ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la delibera n. 19902 dell’08/03/2017 con la quale la RAGIONE_SOCIALE gli ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150.000, per la violazione de ll’art. 187 -bis, comma 1, lett. b), TUF, e quella interdittiva accessoria per il periodo di sei mesi di cui all’ art. 187-quater, comma 1, TUF, per avere comunicato al sig. NOME COGNOME, al di fuori del normale esercizio del lavoro e della funzione, l’informazione privilegiata (di cui egli era in possesso in ragione dell’esercizio del lavoro e della funzione di vice presidente del consiglio di amministratore e amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE), concernente la promozione di forti discontinuità gestionali e organizzative in RAGIONE_SOCIALE, che comprendevano anche le sue dimissioni dalle cariche apicali della società.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio della RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, quale interveniente adesivo dipendente, in accoglimento dell’opposizione, ha annullato la sanzione amministrativa, sviluppando (per ciò che ancora rileva in relazione al seguente esame dei motivi di ricorso per cassazione), questo ragionamento:
(a)  RAGIONE_SOCIALE  sostiene  che  gli  elementi  presuntivi  raccolti  in  fase istruttoria sono  idonei  a fondare  la sanzione.  In particolare, il 28/11/2012  risulta  una  nota  del  gruppo  di  lavoro  finalizzata  alla verifica  dell’attività  di  RAGIONE_SOCIALE in  cui  si  raccomanda  ad  essa  di assumere  immediati  interventi gestionali e organizzativi volti a produrre  discontinuità  nel management ;  il  29/11/2012,  COGNOME, responsabile  dell’ufficio  risorse  umane  di  RAGIONE_SOCIALE, è  chiamato  al
telefono da COGNOME, suo omologo in RAGIONE_SOCIALE, che prospetta la sostituzione di COGNOME; il 30/11/2012, nella riunione del CDA di RAGIONE_SOCIALE, il presidente chiede di proporre iniziative di discontinuità organizzative e gestionali finalizzate a rafforzare i presìdi di controllo e di gestione della società. Nella stessa data è chiesto a COGNOME di approfondire le modalità di risoluzione del contratto di dirigente di COGNOME e di una sua possibile sostituzione; tra il 30/11/2012 e il successivo 1° dicembre, COGNOME ha molte interlocuzioni con COGNOME; a partire dal 12/11/2012 risultano numerose mail per l’ organizzazione di un possibile incontro tra NOME e NOME; il 02/12/2012 , risulta dalle celle telefoniche dell’utenza di NOME che egli si trova in Inghilterra; il 05/12/2012 COGNOME acquista opzioni put su azioni RAGIONE_SOCIALE con scadenza 18/01/2013, per un controvalore di euro 82.493,50, diritti di opzione che vende il 07/12/2012, realizzando un profitto effettivo di euro 302.506,50;
(b) l’opponente replica alle contestazioni della Commissione che l’informativa privilegiata si realizza il 02/12/2012 quando COGNOME, a.d. di RAGIONE_SOCIALE, decide di revocare le deleghe di COGNOME in RAGIONE_SOCIALE ; l’incontro tra COGNOME e COGNOME, fissato per il 02/12/2012 a Londra, non ha avuto luogo; è ragionevole affermare che COGNOME sia venuto a conoscenza da altra fonte dell ‘ informazione circa le forti discontinuità gestionali e organizzative di RAGIONE_SOCIALE, dato che la notizia era conosciuta da molte persone operanti nel settore;
(c) se è vero che l’ insider trading si prova con metodo presuntivo, tuttavia, nel caso specifico non sono provati il passaggio di informazioni privilegiate da NOME NOME NOME né che quest’ultimo abbia acquistato le opzioni put su azioni RAGIONE_SOCIALE, realizzando un profitto illecito, grazie all’informa zione ricevuta da NOME. E questo perché, pur volendo ammettere che il 02/12/2012 NOME NOME si siano incontrati a Londra, comunque quel giorno NOME non era ancora certo che, di lì a poco, sarebbe stato rimosso dall’incarico di a.d. di RAGIONE_SOCIALE,
informazione, questa, che egli ha appreso soltanto il 03/12/2012. Dopo quel momento non ci sono stati altri contatti di alcun tipo tra i due manager e COGNOME ha compiuto l’operazione il successivo 5 dicembre. Sicché (pagg. 8 e 9) «[n]on è possibile ritenere con ragionevole certezza che proprio le informazioni presumibilmente possedute da NOME in data 2 dicembre 2012 (ovvero, informazioni circa il perseguimento da parte di RAGIONE_SOCIALE di discontinuità gestionali e organizzative) abbiano determinato la condotta del sig. COGNOME, né è possibile, allo stesso modo escludere con ragionevole certezza che il sig. COGNOME fosse già a conoscenza -tramite altre fonti di notizie -di tali discontinuità organizzative e dell’ipotetico mutamento dei vertici di RAGIONE_SOCIALE»;
 la  RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  per  cassazione,  articolato  in quattro motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa, fissata per la pubblica udienza dell’11/06/2024, è stata rinviata a nuovo ruolo.
In prossimità della precedente  udienza  il PG  ha  depositato conclusioni scritte e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Per la stessa udienza le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
1. il primo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell’art. 187-bis, TUF , dell’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 , e degli artt. 2727 e  2729  c.c.,  con  riferimento  alla  legittima  formazione  della  prova indiziaria nella materia di sanzioni amministrative.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la prova presuntiva degli illeciti relativi agli abusi di mercato, sul piano della logica, perché non ha considerato che gli indizi posti a base della prova presuntiva non debbono condurre alla
‘ragionevole  certezza’  del  fatto  igno to,  ma  alla  sua  ragionevole probabilità;
 il  secondo  motivo  denuncia  la  falsa  applicazione  delle  norme indicate nel precedente motivo sotto un diverso profilo.
La sentenza qui impugnata non è in linea con i principi giurisprudenziali in tema di prova presuntiva del l’ insider trading , sul piano della completezza, per avere trascurato di valutare, in maniera organica e completa, tutti gli indizi su cui fondare il ragionamento inferenziale. Nello specifico, espone la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE ha ignorato il complesso di ‘fatti noti’, ampiamente riportati nell’atto di accertamento, che – quali elementi gravi, precisi e concordanti rendevano estremamente concreta e supportata da elementi oggettivi la ricostruzione dei fatti sottesa alla sanzione;
2.1. il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati;
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22311/2021 – che in motivazione menziona la sentenza della Corte n. 17457 del 2007, la sentenza n. 19485 del 2017 e quella delle Sezioni Unite n. 1785 del 2018 -spiega che «la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni ( rectius : fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione,
giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza. Con riferimento a tale secondo profilo, si rileva che, com’è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a princìpi di logica in genere oppure a princìpi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis ), che esprime nient’altro -almeno secondo l’opinione preferibile – che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l’idea che vorrebbe sotteso alla ‘gravità’ che l’inferenza presuntiva sia ‘certa’). La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti. La concordanza esprime almeno secondo l’opinione preferibile – un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione ‘non falsa’ dell’art. 2729 cod. civ.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi. Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia ce nsurabile alla stregua dell’art. 360 cod. proc.
civ., n. 3, e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729, cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360, cod. proc. civ., n. 3 dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè, un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza».
Più specificamente, in materia di prova presuntiva della comunicazione illecita di informazioni privilegiate, è orientamento consolidato di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, che, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice di merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertat i secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull” id quod plerumque accidit ‘ (Cass. nn. 21700/2019, 8782/2020, 8785/2020; 2123/2021, 12031/2022). Inoltre, è stato ribadito (da Cass. 2123/2021, cit., punto 5.1., nel giudizio di opposizione promosso da ll’ insider secondario NOME COGNOME contro la sanzione al medesimo applicata dalla RAGIONE_SOCIALE per la violazione dell ‘ art. 187 bis, comma 4, TUF, per aver venduto 28.180 azioni RAGIONE_SOCIALE, la mattina del 4 dicembre 2012),
che,  in  tema  di  sanzioni  amministrative,  il  ricorso  alle  presunzioni semplici è possibile (Cass. S.U. 30 settembre 2009, n. 20930; Cass. 10  agosto  2007,  n.  17615  cit.);  in  tal  caso  i  fatti  sui  quali  esse  si fondano devono essere tali da far apparire l ‘ esistenza del fatto ignoto come  una  conseguenza  del  fatto  noto,  alla  stregua  di  canoni  di ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si è attenuta a questi principi di diritto lì dove ha affermato che la prova presuntiva del cd. market abuse debba essere particolarmente rigorosa e che debba essere idonea a condurre alla ‘ragionevole certezza’ circa l’indebita comunicazione di informazioni privilegiate e circa l’effettivo uso delle informazioni price sensitive da parte del destinatario di esse. Questa lettura del dato normativo integra la ‘falsa applicazione’ del le disposizioni in tema di presunzioni (artt. 2727, 2729 c.c.) prospettata dalla RAGIONE_SOCIALE, in ragione, soprattutto, dalla fallace esegesi del significato della locuzione ‘presunzioni gravi’ : rileva il Collegio che non è necessario che l’inferenza presuntiva consenta con ‘ragionevole certezza’ di risalire dal fatto noto a l ‘fatto ignorato’ , bensì è sufficiente che il ragionamento presuntivo soddisfi il canone della ragionevole probabilità.
Da un diverso punto di vista, la sentenza è viziata poiché sottopone a una valutazione atomistica e frammentata, anziché complessiva e globale, gli elementi indiziari risultanti dall’attività istruttoria, e si discosta dal consueto indirizzo di legittimità (vedi Sez. 2, Ordinanza n. 7647 del 16/03/2023, Rv. 667567 -01; in termini, Cass. nn. 32829/2023, 5992/2024, 19856/2024), secondo cui, in tema di sanzioni irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE, ai fini della prova circa la sussistenza dell ‘ illecito contestato, il giudice di merito è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica
degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva; di talché è censurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand ‘ anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi.
Conclusivamente, all’esito  della  cassazione  della  sentenza  qui impugnata, è demandato al giudice del rinvio il compito di riesaminare  le  risultanze  probatorie  conformandosi  agli  enunciati principi di diritto  in  tema di prova presuntiva dell’illecito disciplinato d all’art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUF;
il terzo motivo denuncia la falsa applicazione degli artt. 181 e 187-bis, TUF, con riferimento alla nozione di falsa informazione.
La sentenza afferma che, pur ammettendo che il 02/12/2012 i due manager si siano incontrate a Londra, comunque, il sig. COGNOME, in quella data, non aveva ancora ‘la certezza’ che di lì a poco sarebbe stato rimosso dalla carica di a.d. di RAGIONE_SOCIALE. Secondo la prospettazione della RAGIONE_SOCIALE, invece, in base all’art. 181, comma 3 , TUF, affinché un’informazione sia ‘precisa’ non occorre che si tratti di un’informazione relativa ad accadimenti ‘ certi ‘ , potendo essa senz’altro riguardare ‘eventi’ o ‘complessi di circostanze’ (quali progetti, intenzioni) ancora in divenire, dei quali però sia ‘ragionevolmente’ prevedibile il verificarsi ;
il quarto motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 187 -bis comma 1, lett. b), TUF.
La decisione della Corte milanese è viziata anche nella parte in cui ritiene che non sarebbe possibile affermare con ragionevole certezza che le informazioni presumibilmente possedute del sig. COGNOME in data 02/12/2012 (cioè, le informazioni circa il perseguimento da parte di RAGIONE_SOCIALE di una politica di discontinuità gestionali e organizzative) abbiano determinato la condotta del sig. COGNOME e che non sarebbe possibile escludere, con ragionevole certezza, che quest’ultimo fosse già a conoscenza, tramite altre fonti, della discontinuità organizzativa e del mutamento dei vertici di RAGIONE_SOCIALE.
E questo perché, obietta la RAGIONE_SOCIALE, ai fini della configurabilità dell ‘illecito di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ciò che rileva è la prova del possesso dell’informazione privilegiata e della sua comunicazione ‘al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio’, a prescindere dal fatto che tale informazione venga poi utilizzata dai soggetti a cui è stata divulgata e, a maggior ragione, a prescindere dal fatto che, anche qualora la notizia venga poi utilizzata, la condotta del comunicatore abbia condizionato quella dell’ accipiens ;
4.1. il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE argomenta che, anche ammesso  che il 02/12//2012  NOME  e  NOME  si  siano  incontrati  a  Londra,  si  deve escludere, da un lato, che il ricorrente avesse la certezza che presto sarebbe stato rimosso dalla carica di a.d. di RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, che sia possibile ritenere, con ragionevole certezza, che egli abbia svolto un ruolo determinante nella decisione di NOME di compiere l”operazione illecita’ .
Rileva  il  Collegio  che,  diversamente  da  quanto  ritiene  la  RAGIONE_SOCIALE ,  l’elemento  oggettivo  dell’illecito amministrativo  del trading (art.  187-bis,  TUF) -con  riferimento  alla  condotta  (che  qui  rileva)
della comunicazione a terzi delle informazioni privilegiate (cd. tipping ) -non richiede che l’informazione privilegiata sia ‘certa’, ma postula esclusivamente che l’informazione privilegiata sia di ‘carattere preciso’ .
Infatti, ai sensi del primo comma del l’art. 181 , TUF, applicabile ratione temporis , per informazione privilegiata s’intende un’ informazione di ‘carattere preciso’ che, così il comma 3, è quella che: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell ‘ evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
Pertanto, un’informazione può assumere carattere privilegiato anche qualora si riferisca a un complesso di circostanze (passate o future) o a un evento (passato o futuro) che possono incidere sul prezzo degli strumenti finanziari non certi -come afferma la RAGIONE_SOCIALE -ma ragionevolmente prevedibili.
Con riferimento al quarto motivo di ricorso, rileva la Corte che la fattispecie  del l’art.  187 -bis,  comma  1,  lett.  b),  TUF,  consiste  nella comunicazione illecita della informazione da parte del l’ insider primario (colui che, per il ruolo svolto all’interno della società , è in condizione di conoscere l ‘ informazione privilegiata) e non richiede che la comunicazione abbia efficienza causale  rispetto alla  condotta  illecita dell’ extraneus .
Con  la  conclusiva  precisazione  che  il  quarto  comma  dello  stesso articolo (nella versione anteriore all’abrogazione ex art. 4, comma 9, lett.  c),  d.lgs.  107/2018,  in  vigore  dal  29/09/2018)  disciplina  la diversa fattispecie illecita del l’ insider secondario (sul tema, vedi Cass. n. 32829/2023, cit.);
 in  definitiva,  accolti  i  quattro  motivi  di  ricorso,  la  sentenza  è cassata,  con  rinvio  al  giudice a  quo affinché  riesamini  la  vicenda uniformandosi  ai  principi  di  diritto  sopra  articolati,  e  anche  per  la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione