Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22326 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22326 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
AFFITTO DI FONDO RUSTICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7535/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMEcontroricorrente – avverso la sentenza n. 245/2021 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA -SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, depositata il giorno 27 settembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME nella qualità di proprietaria di terreni agricoli e di un fabbricato rurale ubicati in Cologno al Serio, chiese al Tribunale di Bergamo -sezione specializzata agraria di dichiarare il
fratello NOME COGNOME occupante senza titolo dei predetti immobili e, per l’effetto, condannarlo al rilascio degli stessi.
Nel resistere, oltre al rigetto delle avverse istanze, NOME COGNOME sull’assunto di aver stipulato con i genitori NOME COGNOME e NOME COGNOME un affitto agrario da tempo risalente e comunque da epoca anteriore all’acquisto della titolarità ad opera della germana NOMECOGNOME spiegò domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’esistenza di un contratto di affitto agrario avente ad oggetto gli immobili indicati oppure, in via subordinata, per la pronuncia di sentenza costitutiva di affitto agra rio ai sensi dell’art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale rigettò le domande dell’attrice e dichiarò improcedibili le domande riconvenzionali.
La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da NOME COGNOME.
Per quanto ancora d’interesse, la Corte bresciana, escluso il valore probatorio delle dichiarazioni testimoniali rese dal padre dei litiganti (NOME COGNOME), ha ritenuto emergere « dal compendio probatorio » l’esistenza di un « mandato alla conclusione dell’affitto conferito da » NOME COGNOME (madre di litiganti) al coniuge. In particolare, rilevato che NOME COGNOME « curava la parte amministrativa e contabile dell’azienda agricola di famiglia », ha reputato non possibile che ella « non fosse a conoscenza del titolo giustificativo dei pagamenti che effettuava il figlio NOME », addivenendo alla conclusione che « la sola ragione attribuibile alla sua condotta è che ella avesse conferito al coniuge il mandato per la conclusione dell’affitto, o, in alternativa, che avesse compiuto una ratifica del suo operato; in entrambi i casi il contratto di affitto è stato validamente concluso ed è opponibile alla successiva proprietaria del fondo ».
NOME COGNOME ricorre per cassazione, per tre motivi. Resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Ambedue le parti depositano memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato in tre motivi.
1.1. Il primo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. in rapporto all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Parte ricorrente rileva la mancanza dei « requisiti prescritti dall’art. 2729 cod. civ. nel ragionamento presuntivo condotto dal giudice di merito » sulla base del quale è stata affermata, nella gravata sentenza, la stipulazione di un contratto di affitto dei fondi tra il dante causa della ricorrente e NOME COGNOME.
In particolare, assume che la presunzione della preesistenza di un contratto di affitto avente ad oggetto i terreni acquistati da NOME COGNOME si fonda su una serie di circostanze « solamente presunte: è presunto il mandato, conferito dalla sig.ra COGNOME al marito, a stipulare il contratto di affitto verbale con il figlio NOME COGNOME; è presunta l’assenza di contestazioni avanzate dal supposto locatore ai pagamenti avvenuti con bonifico bancario a partire dal 2009; è presunta la prassi secondo cui il canone di locazione verrebbe corrisposto a favore del locatore seppur quest’ultimo avesse successivamente ceduto la proprietà del bene a terzi ».
1.2. Il secondo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in rapporto all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Sostiene, in sintesi, la contrarietà della impugnata pronuncia con la sentenza ( rectius , ordinanza) n. 25552/2021 di questa Corte, resa in epoca successiva a quella qui gravata, con la quale, in giudizio vertente tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, sorella dell’odierna ricorrente e anch’ella avente causa da NOME COGNOME per immobili occupati dall’odierno controricorrente, è stata acclarata « con valenza di giudicato » e sulla base di elementi istruttori identici, la inesistenza di un contratto di affitto tra la Cortinovis e NOME COGNOME.
1.3. Il terzo prospetta « violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. » nonché « violazione o falsa applicazione dell’art. 132, num. 4, cod. proc. civ. ».
L’impugnante si duole del rilievo attribuito, ai fini della prova della sussistenza di un contratto di affitto, a « contabili di bonifici bancari eseguiti unilateralmente a favore di un soggetto terzo non proprietario e ricevute formate unilateralmente dal preteso affittuario », documenti privi, per contenuto e provenienza, di idoneità asseverativa.
È fondato, nei termini in appresso precisati, il primo motivo.
Al riguardo, devesi osservare come esso, ben lungi dal limitarsi ad una mera critica sulla vis presuntiva attribuita dal giudice di merito ai fatti indizianti (ovvero alla contestazione delle inferenze probabilistiche da essi desunte), si risolve nel negare, in radice , la configurabilità del percorso argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata come un ragionamento presuntivo conforme al disposto dell’art. 2729 cod. civ..
In tal senso intesa, la censura coglie nel segno.
Giova in linea generale rammentare che l’art. 2729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge (rilevanti soltanto se connotate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza) sono lasciate alla « prudenza del giudice », impone al decidente di individuare l’inferenza logica dal fatto noto al fatto ignoto sulla base di una regola d’esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis , dalla conoscenza dell’uomo medio.
Il modello di prova presuntiva normativamente congegnato, di tipo analitico, disegna un percorso logico distinto in due fasi: dapprima, un rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante (onde eliminare i fatti privi di rilevanza rappresentativa e conservare quelli che, valutati singolarmente, presentino una positività, quantomeno parziale o potenziale, di efficacia probatoria); di poi, una valutazione congiunta, complessiva e globale dei fatti così selezionati, tutti insieme e gli uni
Cons. est. NOME COGNOME
per mezzo degli altri, condotta alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente (o convergenza del molteplice), onde accertare se la loro combinazione, frutto di sintesi logica e non di sola somma aritmetica, conduca all’approdo della prova presuntiva del factum probandum, che potrebbe non considerarsi raggiunta attraverso l’apprezzamento meramente atomistico di ciascun indizio.
Spetta al giudice di merito apprezzare la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, scegliere i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge: dando tuttavia puntuale enunciazione e spiegazione dei descritti passaggi del ragionamento presuntivo condotto nella motivazione del provvedimento (per gli illustrati princìpi in tema di prova presuntiva, cfr., tra le tante, Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass. 30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto: vedi parr. 4 e ss.; Cass. 13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101).
Ciò posto, nella trama argomentativa della gravata decisione non è individuabile un ragionamento presuntivo di tal fatta.
Ed invero, la pronuncia si limita ad enunciare alcune circostanze fattuali apoditticamente emergenti dal (senza ulteriori precisazioni indicato) « compendio probatorio » (quali l’esistenza di un mandato alla conclusione dell’affitto conferito al coniuge da NOME COGNOME, la gestione della parte contabile dell’azienda ad opera di quest’ultima, l’unicità del conto corrente di accredito di bonifici), senza però in alcun modo esplicitare i connotati della gravità, precisione e concordanza di tali fatti « noti », senza apprezzare le sinergiche correlazioni tra essi e, soprattutto, senza illustrare le inferenze dei fatti ignoti.
Cons. est. NOME COGNOME
Non è dato allora riconoscere nelle affermazioni che compongono la motivazione della sentenza in parola uno schema corrispondente al paradigma contemplato dall’art. 2729 cod. civ.: per l’assenza di una esplicita qualificazione degli imprescindibili caratteri dei fatti noti considerati ed altresì per l’assoluta carenza di locuzioni o elementi, pur indirettamente, riconducibili allo schema dettato da tale norma.
In sintesi, la decisione impugnata non può considerarsi esprimente una motivazione di applicazione dell’art. 2729 cod. civ. nei termini in iure richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte: pertanto, integra violazione di questa disposizione, come denunciato da parte ricorrente.
In accoglimento del primo motivo -ed assorbiti i restanti, dacché logicamente subordinati -la sentenza impugnata va cassata, con rinvio per nuovo esame della causa alla Corte di appello di Brescia -sezione specializzata agraria, in diversa composizione.
Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte di appello di Brescia -sezione specializzata agraria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione