Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29809 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29809 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31032/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rapp.te di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2634/2019 depositata il 19/09/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del 03/04/2019 con cui il Tribunale di Bologna ne ha dichiarato il fallimento, su ricorso della società RAGIONE_SOCIALE, che le aveva ceduto l’azienda con riserva di proprietà in data 30/12/2016;
-avverso detta decisione NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre il Fallimento intimato non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
2.1. -con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’ art. 1, comma 2, l.fall. per essersi la corte d’appello arrestata al rilievo della inattendibilità degli unici due bilanci di esercizio 2017-2018, in quanto non depositati presso il registro delle imprese, senza considerare che, laddove questi fossero stati valutati unitamente a libro giornale, libro iva, schede contabili e schede fornitori degli anni 2017-2018 nonché all ‘ammissione dello stesso curatore fallimentare (il quale aveva dichiarato a verbale di udienza: ‘ho avuto una certa difficoltà a reperire la documentazione contabile della società da cui risulta peraltro chiaramente il non superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 1 L.F.’ ), ne sarebbe rimasto accertato senza dubbio il mancato superamento delle soglie di fallibilità (ricavi, attivo e debiti);
2.2. -il secondo mezzo denuncia per analoghe ragioni la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 18, comma 10, l.fall.
-i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati;
3.1. -per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre
esercizi previsti dall’art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass., 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019) -avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. 35381/20222, 1188/2021, 31188/2020, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018);
3.2. -nel caso in esame la corte d’appello si è soffermata su marginali scostamenti fra l’importo dei debiti ammessi al passivo e quelli iscritti in bilancio ( peraltro ampiamente assorbiti dall’iscrizione di una voce di ‘debiti vari’ per oltre centomila euro ) e sulla disordinata tenuta della contabilità (che aveva reso difficoltosa l’ individuazione dei creditori cui inviare l’avviso ex art. 92 l.fall.) per ritenere non provato il mancato superamento della soglia dell’esposizione debitoria di cui all’art. 1, co. 2, lett. c) l.fall., senza considerare le altre risultanze istruttorie e dando comunque atto dell’inesistenza di attivo patrimoniale, senza nulla dire circa i ricavi; in particolare non ha considerato la circostanza, ammessa dalla controricorrente, che il curatore aveva attestato in udienza l’evidente mancato superamento delle soglie dimensionali di fallibilità di cui all’ art. 1, comma 2, l.fall.;
-segue la cassazione con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2023