Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19517 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11764/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2002/2020 depositata il 26/10/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Firenze l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME, nella loro qualità di eredi del defunto NOME COGNOME, per il pagamento della somma di €15.500,00.
Sosteneva la ricorrente di aver consegnato al defunto compagno convivente more uxorio, a titolo di mutuo, la suddetta somma al fine di coprire un assegno emesso senza provvista da un parente di lui.
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione NOME e NOME COGNOME.
2.1. Il Tribunale di Firenze revocava l’ordine di pagamento escludendo che la prova del contratto di mutuo intervenuto tra la COGNOME e il COGNOME convivente potesse essere conseguita a mezzo di prove testimoniali, in ragione del divieto posto dall’art. 2721 cod. civ. e che, comunque, tali dazioni in danaro dovevano ritenersi irripetibili integrando un’obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ.
La pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Firenze che, in riforma della sentenza gravata, con sentenza n. 2002/2020, condannava NOME e NOME COGNOME a pagare all’appellante la somma di € . 15.500,00. A sostegno della sua decisione, per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte che:
dalle prove orali ammissibili in appello (posto che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, è ammissibile la prova testimoniale di un contratto di mutuo concluso in forma orale, avuto riguardo alla natura e alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dall’art. 2721, comma 1, cod. civ.) emerge che due diversi testi (il cugino delle appellate e del loro dante causa , la
commercialista di quest’ultimo) hanno confermato affermazioni di natura sfavorevole per la parte che aveva reso la dichiarazione, e quindi per i suoi eredi;
si tratta di affermazioni de relato ex parte : la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo è liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2735, comma 1, secondo periodo, cod. civ.;
tanto basta a fondare il convincimento dell’effettiva stipulazione di un contratto orale di mutuo avente ad oggetto la somma di € . 15.500,00, restando assorbito il motivo di appello ove si contesta la sussistenza di un’obbligazione naturale.
La suddetta pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME e NOME COGNOME per la cassazione, e il ricorso affidato a tre motivi.
Resisteva NOME COGNOME depositando controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, rileva il Collegio l’assenza della procura speciale nel controricorso: benché la sua esistenza sia menzionata in calce all’atto tra i documenti prodotti, essa non è stata rinvenuta agli atti. Né, nel giudizio di legittimità, l’art. 134 disp. att. cod. proc. civ. impone al cancelliere l’obbligo di dare avviso alle parti delle eventuali irregolarità o lacune degli atti prodotti, ma solo quello di dare conferma dell’avvenuta ricezione del plico inviato a mezzo posta e dei documenti allegati, così come materialmente prodotti (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20176 del 03/09/2013, Rv. 627872 – 01).
Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del controricorso e della relativa memoria fatta pervenire (peraltro tardivamente) dalla controricorrente in prossimità dell’adunanza, dei quali documenti il Collegio non terrà conto.
1.1. Tanto premesso, si può ora procedere nella disamina dei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1813, 2697 e 2735 cod. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. Le ricorrenti censurano la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto dimostrata sia la dazione di denaro, sia il fatto storico da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione attraverso una mera dichiarazione di un terzo de relato . Le odierne ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’Appello abbia riconosciuto un diritto di credito fondato su un presunto rapporto di prestito del quale difettano tutti gli elementi costitutivi: prova della traditio rei, la circostanza storica, le modalità di pagamento, la stessa provenienza della somma di cui la COGNOME assumeva di aver disposto in favore del proprio convivente more uxorio .
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. E’ opportuno ribadire il principio espresso da questa Corte per cui il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell’uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell’azione, ex art. 2697 cod. civ., la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021, Rv. 662908 -01; in motivazione punto 2.2; Cass. n. 30944 del 2018; Cass. n. 9541/2010; Cass. n. 9209/2001). Ai fini del perfezionamento del contratto d i mutuo, l’effettiva erogazione dei fondi
è rappresentata dall’uscita del denaro dal patrimonio del mutuante e dall’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario.
2.2.1. Trova applicazione anche in questa materia il principio per cui il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall’art. 2721, comma 1 cod. civ. per il valore eccedente quello di € . 2,58, atteso che l’art. 2721, comma 2, cod. civ., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022, Rv. 665546 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1751 del 24/01/2018, Rv. 647153 -03; Cass. n. 1445/2015).
2.3. Nel caso che ci occupa, la dichiarazione proveniente dall’ accipiens (dante causa a titolo universale delle odierne ricorrenti) e riferita dai testimoni (ai quali NOME COGNOME aveva manifestato l’intenzio n e di voler adempiere l’obbligo restit utorio) costituisce non solo idonea prova dell’accettazione della somma da parte del COGNOME a titolo di mutuo e, quindi, della sussistenza di un titolo (mutuo) e della sua obbligazione restitutoria, ma -nel convincimento del giudice di seconde cure – copre il diverso aspetto probatorio della dazione stessa della somma di danaro.
Tale ricostruzione, oltre ad essere adeguatamente motivata (v. sentenza impugnata p. 7, punto 2.2.), non è censurabile sotto il profilo della sua logicità e congruità: la Corte territoriale – attribuita alle testimonianze de relato ex parte valore di confessione stragiudiziale fatta a terzi, liberamente apprezzabile dal giudice del merito -ha ritenuto che la concordanza delle affermazioni testimoniali rese da due soggetti distinti in circostanze di tempo e di luogo diverse, peraltro sfavorevoli al soggetto che ha reso tali dichiarazioni, siano idonee a
fondare il convincimento che tra i due conviventi fosse stato effettivamente stipulato un contratto orale di mutuo.
2.4. In definitiva, la doglianza si traduce in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto. In tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5) cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il convincimento che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità ( ex multis : Cass. Sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628 -01; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’08.08.2019) .
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2034 cod. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. A giudizio delle ricorrenti, e alla luce dell’orientamento della Corte di legittimità (tra le altre: Cass. n. 11330/2009) le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nell’ambito della coppia di fatto, in difetto di uno specifico accordo, rientrano nelle obbligazioni naturali ex art. 2034 cod. civ., escludendo, pertanto, il diritto del convivente che ha elargito le somme alla restituzione.
3.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19578 del 30.09.2016 – Rv. 641356 -01; Cass. n. 1007/80) che l’art. 2034 cod. civ. distingue le obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al secondo comma, fattispecie tipiche di
obbligazioni naturali (casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono però a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione, quali l’adempimento della disposizione fiduciaria e il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco) e, al primo comma, con disposizione molto più ampia, l’esecuzione spontanea di un dovere morale (o di coscienza) o sociale. Con riferimento a tale ultima disposizione di carattere generico, l’indagine sulla sussistenza di un’obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall’altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza, in relazione a tutte le circostanze del caso.
3.2. Nel caso di specie, risulta (v. sentenza p. 7, 4° capoverso) che la dazione della somma di danaro dalla COGNOME al convivente COGNOME fosse stata concordata tra le parti per coprire il debito di un parente del COGNOME: il che escluderebbe il vincolo di solidarietà ed affettività alla base del dovere morale e sociale richiesto ai fini della sussistenza dell’obbligazione naturale .
Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. Sostengono le ricorrenti che, poiché non vi era prova né della dazione della somma mutuata né della provenienza né delle circostanze di tempo e di luogo del presunto prestito, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un errore di percezione basando la sua decisione su prove reputate presenti, ma in realtà mai offerte.
4.1. Il motivo è inammissibile, poiché nasconde una richiesta a questa Corte di diversa valutazione delle risultanze probatorie, già congruamente motivate dalla Corte territoriale (v. supra , punto 2.3.).
4.2. Del resto, sul sindacato ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. del richiamato errore di percezione, che cadrebbe sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, hanno avuto modo di pronunciarsi di recente le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 5792 del 05.03.2024, Rv. 670391 -01, v. soprattutto 10.11). Rinviando alla complessa motivazione, è sufficiente qui ricordare che un travisamento della prova nel suo «contenuto oggettivo», non denunciabile per revocazione, che occorrerebbe spendere nel giudizio di legittimità, non esiste: il travisamento della prova in senso proprio, è difatti un travisamento bifronte, al quale possono ricondursi sia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, per sua natura destinato ad essere controllato dallo strumento della revocazione; sia il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie desumibili dal dato probatorio (nel caso di specie costituito dalle dichiarazioni dei due testi), considerato nella sua oggettività: momento che, come sopra ricordato, è affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del «minimo costituzionale».
5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale, avendo il Collegio dichiarato inammissibile l’attività difensiva della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione