Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34359 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34359 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26431/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE; -ricorrente
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale Firenze in n. 1570/2020 depositato il 07/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Con decreto, ex art 99 l. fall. del 7/9/2020, il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che aveva escluso il credito, dell’importo complessivo € 209.268, insinuato dall’avv. COGNOME COGNOME in via privilegiata ex art 2751 bis nr. 2 c.c., per prestazioni professionali giudiziali e stragiudiziali svolte in favore della società in bonis ; secondo il G.D., per le attività di cui alle notule 1 e 2, il legale aveva ricevuto dalla società somme maggiori rispetto a quelle dovute come da tariffa professionale, mentre, con riferimento a tutte le altre notule, si trattava o di prestazioni prescritte, o espletate da altri professionisti o, infine, non riconducibili all’interesse della società fallita.
1.1 I giudici dell’opposizione, dopo aver evidenziato l’assenza di alcuna pattuizione e/o conferimento di incarico professionale conferito dalla società all’avv. NOME COGNOME esaminavano tutti i progetti di notula, formati dopo la dichiarazione di fallimento ed osservavano: i) che i progetti di notula 11 e 12 del 2018 si riferivano alle attività giudiziali profuse dal ricorrente, quale difensore della società in bonis costituitasi parte civile nel procedimento nr. 52642/09 a carico di NOME COGNOME per le quali la somma richiesta andava rideterminata alla luce non solo dei parametri tariffari ma anche di quanto liquidato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello e risultava inferiore a quanto versato al legale da parte della società e, pertanto, nulla era dovuto al legale; ii) che, per le notule nr. 24/2018, riferite ad attività giudiziale espletata nella fase delle indagini preliminari del procedimento
penale nr 44 R.G.N.R., presso la procura di Terni non era stata fornita alcuna prova documentale di prestazioni di assistenza legale alla società ; iii) che le notule 13,14,15 e 23 del 2018 afferivano a prestazioni stragiudiziali espletate in favore di diversi soggetti (Fallimento COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ); iv) che le notule 16, 17,18, 19, 20, 21, 22 e 38 del 2018 indicavano attività stragiudiziali in relazione ai procedimenti civili nr. 19032/2009, 19232/2013, 15247/2009, 3840/2014, 5913/2013, 19076/2009, 1955/2014 e 16480/2010 nell’ambito dei quali RAGIONE_SOCIALE risultava assistita da altri legali e non vi era alcun elemento documentale che dimostrasse il conferimento dell’incarico all’avvocato ricorrente o una sua attività.
2 COGNOME Pasquale ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo è rubricato «nullità del procedimento ex art. 360 n 4 in relazione all’art 244 c.p.c.»: si sostiene che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, i capitoli della prova per testi erano stati formulati in maniera specifica e non valutativa.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 L’art. 244 c.p.c., nell’esigere l’indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l’onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede però che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, oltre che consentire alla controparte l’esercizio del diritto alla prova contraria (cfr. Cass 1874/2019).
1.3 Nel caso di specie, tali esigenze erano ancora più stringenti in quanto il thema probandum della controversia era costituito dalla dimostrazione per testi di una serie di incarichi professionali
conferiti all’avv. COGNOME in mancanza di alcuna espressa pattuizione dell’incarico ed in assenza di prova documentale di attività professionale (stragiudiziali) espletate personalmente dal ricorrente.
1.4 Orbene, questa Corte, esaminati i capitoli di prova dedotti dall’opponente, e riprodotti nel corpo del ricorso, non può che confermare il giudizio di genericità della prova orale già formulato dal Tribunale; negli articolati capitoli non vengono specificati il contenuto dei pareri resi dall’avv. COGNOME l’attività di consulenza ed assistenza resa dal ricorrente, le modalità di tempo e di luogo di incontri sessioni telefoniche e riunioni con altri professionisti, né i capitoli recano il doveroso puntuale riferimento ai singoli documenti da mostrare ai testi.
2 Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art.360 1 comma nr. 5 c.p.c.) costituito, a dire del ricorrente, « dall’omessa valutazione dell’istanza della prova testimoniale attraverso la quale il ricorrente avrebbe potuto dare prova di avere svolto le attività delle note pro forma su incarico dell’amministratore della RAGIONE_SOCIALE ».
2.1 Il motivo è, all’evidenza, inammissibile.
2.2 Il Tribunale di Firenze, difformemente a quanto assunto dal ricorrente, si è pronunciato sulle istanze istruttorie dedotte ritenendole inammissibili, tanto è vero che il ricorrente stesso ha mosso a tale statuizione la censura di violazione dell’art . 244 c.p.c.
3 Il terzo motivo prospetta violazione dell’art . 115 c.p.c. non avendo il Tribunale considerato provati i fatti contenuti nel paragrafo dell’atto di opposizione intitolato «brevi cenni storici », sui quali il curatore non aveva preso posizione.
3.1 Il motivo è ancora una volta inammissibile, in quanto i fatti e le circostanze rappresentate nel paragrafo iniziale dell’atto di opposizione, per espressa qualificazione datane dall’opponente, erano « mere e brevi note storiche al fine di contestualizzare
l’attività espletata dall’avvocato NOME COGNOME in favore della società fallita ».
3.2 Si tratta, quindi, di affermazioni che non fanno diretto riferimento alle prestazioni dedotte nelle notule poste a corredo della domanda di insinuazione allo stato passivo sicché la loro mancata specifica contestazione da parte del curatore non importa certamente ammissione dei fatti costitutivi del credito insinuato dal professionista, che l’organo fallimentare ha avversato sia in sede di accertamento dello stato passivo che nel giudizio di opposizione.
4 Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. , in relazione all’art . 360 nr 3 c.p.c.: il ricorrente opina che il Tribunale, nel reputare non provato il credito del professionista, avrebbe omesso di prendere in considerazione i fatti secondari da cui trarre la prova di un fatto primario, ed in particolare i rapporti, descritti nel predetto paragrafo dell’atto di opposizione intitolato ‘brevi cenni storici’, tra l’avvocato COGNOME il legale rappresentante della società fallita e gli altri professionisti che la assistevano delle controversie giudiziarie. Le interconnessioni e il coinvolgimento del ricorrente nel pool dei professionisti che a vario titolo patrocinavano la società RAGIONE_SOCIALE a dire del ricorrente, sarebbero dovuti essere valorizzati dal Tribunale alla stregua di elementi da cui trarre la prova presuntiva del conferimento degli incarichi.
4.1 Neanche tale motivo supera il vaglio di ammissibilità.
4.2 Al di là del fatto che il Tribunale ha ritenuto sfornito di prova non solo il conferimento di qualsivoglia incarico ma anche l’espletamento di attività professionale (eccetto quella di carattere giudiziale ritenuta integralmente retribuita), la censura, pur denunciando il vizio della violazione di norme di legge, in sostanza lamentata l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un’attività riservata in via esclusiva
all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio (nel caso in esame neppure invocato come tale) consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014).
4.3 Il compito di questa Corte non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014).
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle presente giudizio che liquida complessivamente in € 6.800, di cui € 200 per esborsi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 6 novembre