Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29427 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29427 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15227-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 4605/2020 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato il 12/5/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 30/9/2025.
FATTI DI CAUSA
1.1. Lo RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di esservi ammesso per la somma complessiva di €. 84.142,34, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte su incarico della società poi fallita, di cui: -€. 10.871,22, in prededuzione, per l ‘ attività svolta dopo la data della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ed €. 57.531,79, in collocazione privilegiata a norma dell ‘ art. 2751 bis c.c., oltre accessori, interessi e spese.
1.2. Il Fallimento ha resistito all ‘ opposizione, chiedendone il rigetto.
1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.4. Il tribunale, in particolare, quanto all ‘ asserita attività svolta per la preparazione della domanda di concordato preventivo, ha ritenuto che: è dirimente ‘ la mancanza di un incarico ad hoc da parte della società in bonis in favore di RAGIONE_SOCIALE ‘; -la ‘ lettera del novembre 2013 ‘, infatti, ‘ a prescindere dalla certezza o meno della data ‘, ‘ è risalente e non contempla … tale tipo di attività in tesi svolta nel 2017 ‘ ma quelle di assistenza e di consulenza tipiche di una società ‘ in normale gestione caratteristica ‘ ; -una specifica lettera di incarico, con l ‘ individuazione del compiti affidati, era, per contro, indispensabile; -‘ la preparazione di un concordato richiede’, in effett i, ‘ un accordo almeno di massima circa le linee del piano ‘, l ‘esecuzione di ‘ attività molteplici ‘ e il coordinamento di ‘ competenze diverse ‘; – anche a voler ammettere che lo studio opponente abbia svolto attività di stabile consulenza per la società poi fallita in materia tributaria e contabile, non può, dunque, presumersi il conferimento di tale incarico in ragione dei pregressi rapporti tra le parti; – in ogni caso, non vi è la prova ‘ né della tipologia né dell ‘ entità dell ‘ attività svolta ‘ .
1.5. Il tribunale, poi, quanto al ‘ resto delle competenze ‘ per le quali l ‘ opponente ha invocato il privilegio professionale, ha ritenuto che: risulta dirimente ‘ la mancanza di prova dell ‘ attività svolta ‘; -intanto, ‘ non è ammissibile la chiavetta USB, di cui si chiede l ‘ acquisizione ‘; -la corposità delle produzioni da effettuare, infatti, non giustifica l ‘ introduzione di documenti con modalità diversa perché l ‘ art. 16 bis , comma 7, del d.l. n. 179/2012 consente espressamente, ‘ in caso di capienza della dimensione massima della prima busta ‘, l’ utilizzo di più messaggi di posta elettronica certificata per il deposito di atti e documento fino ad esaurimento degli stessi, fermo restando che ‘ l ‘ invio deve essere eseguito entro il termine di scadenza ‘; – il deposito in cartaceo è consentito in caso di malfunzionamento dei Sistemi informatici del Servizio Giustizia ma ciò non è stato neppure allegato ed in ogni caso non risulta; -resta, pertanto, ‘ confermata la mancanza di prova delle prestazioni eseguite ‘, non essendo a tal fine utilizzabili né il doc. 6, trattandosi di una mera ‘ tabella riepilogativa ‘, né ‘ i documenti successivi ‘, essendo stati prodotti in ‘ violazione delle specificazioni in punto di prova richieste dall ‘ art. 98 L.F. in quanto non viene illustrata la congruenza e (l’) attinenza delle singole produzioni alle competenze di cui al preavviso ‘; – molti documenti, del resto, sono ‘ avulsi dal periodo temporale prescelto ‘ , mentre altri sono ‘ appunti che si susseguono con lievi modifiche ‘; – risulta, in definitiva, ‘ inspiegabile come possano i tre preavvisi di fattura per assistenza fiscale, tributaria e societaria ‘ dall ‘ 1/1/2017 all ‘ 11/9/2017 ‘ aver lasciato tracce così labili ‘.
1.6. RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 11/6/2020, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.7. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.8. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2229, 2230, 2230 e 1325 e 1350 c.c. e degli artt. 98 e 99 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato l ‘ opposizione sul rilievo che era mancata la prova di un incarico ad hoc da parte della società poi fallita, omettendo, tuttavia, di considerare che: – lo studio opponente aveva continuativamente ed ininterrottamente lavorato nell ‘ interesse della società poi fallita fino al mese di ottobre del 2017 sulla base di una lettera d ‘ incarico professionale risalente al 2013 e depositata in giudizio sin dalla proposizione della domanda di ammissione al passivo; – il conferimento dell ‘ incarico, del resto, non deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, potendo essere conferito in qualunque forma idonea, compresa quella verbale.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato l ‘ opposizione sul rilievo che i documenti prodotti in giudizio dall ‘ opponente erano stati inammissibilmente depositati senza che fosse stata illustrata la congruenza e l’ attinenza delle singole produzioni alle competenze di cui al preavviso, omettendo, per contro, di considerare che: – l ‘ opponente, a norma dell ‘ art. 98 l.fall., deve indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi ma non anche la congruenza delle singole produzioni; – la tabella riepilogativa contiene l ‘ elencazione analitica di tutte le attività svolte nel corso dell ‘ anno 2017 dai soci, collaboratori e dipendenti dello studio istante, così come
documentate attraverso le ‘ numerose produzioni ‘ in sede di opposizione allo stato passivo.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame di fatti decisivi per la controversia, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato l ‘ opposizione omettendo, però, di considerare i documenti prodotti in giudizio, dai quali emergono le prestazioni professionali, riassuntivamente indicate nella tabella riepilogativa, che lo studio istante aveva svolto nel corso del 2017 nell ‘ interesse della committente poi fallita.
2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, nei limiti che seguono, fondati.
2.5. Il decreto impugnato, infatti, ha ritenuto che ‘ i documenti ‘ prodotti in ‘ violazione delle specificazioni in punto di prova richieste dall’art. 98 L.F.’, non erano utilizzabili ai fini della decisione sulla domanda proposta ‘in quanto non viene illustrata la congruenza e (l’) attinenza delle singole produzioni alle competenze di cui al preavviso ‘.
2.6. L ‘art. 99, comma 2 °, n. 4, l. fall., tuttavia , ‘ non può essere inteso in senso così formale da ritenere che l’opponente debba comunque indicare ciascuno dei documenti che intende porre a base delle proprie difese anche quando sia del tutto chiaro, dal tenore dei suoi scritti, a quali atti, fra quelli già prodotti in sede di verifica, egli intenda riferirsi, anche con espressioni di tenore complessivo e riassuntivo (Cass. n. 18909 del 2023, in motiv.).
2.7. Nel giudizio d’opposizione allo stato passivo del fallimento, pertanto, i documenti prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso ex art. 98 l.fall. sono utilizzabili ai fini della decisione quand’anche non siano stati individualmente indicati nell’atto di opposizione ma fatti oggetto
di richiamo complessivo e riassuntivo (Cass. n. 29282 del 2023, la quale, nell’affermare tale principio, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inutilizzabili, in un procedimento relativo all’ammissione di un credito del legale per prestazion i giudiziali compiute in numerosi procedimenti amministrativi per conto della società poi fallita, i documenti relativi a tali procedimenti, di cui aveva esattamente indicato gli estremi producendo i relativi fascicoli, ma compiendo un rinvio onnicomprensivo ai singoli atti e documenti allegati al ricorso).
2.8. La pertinenza dei singoli documenti rispetto ai fatti che la parte intende dimostrare non dev’essere, del resto, illustrata dalla stessa nell’atto introduttivo del giudizio, tanto meno a pena d ‘ inutilizzabilità, ma costituisce il risultato ex post della doverosa valutazione di tali documenti da parte del giudice di merito (art. 116, comma 1°, c.p.c.) e della loro (ritenuta) idoneità (o meno) a dimostrare i fatti dedotti in giudizio a fondamento della domanda (o di un’eccezione).
2.9. Quanto al resto, non può che ribadirsi come: – il mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, ad substantiam ovvero ad probationem , poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti; – il giudice (anche se si tratta del tribunale in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può, dunque, ammettere l’interessato a provare, anche a mezzo di testimoni o per presunzioni, l’intervenuta stipulazione del contratto e il conferimento dell’incarico; -l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda, infatti, il contratto di prestazione d’opera professionale ma solo la scrittura che (in
ipotesi) lo contenga, sicché la stipulazione del contratto in data anteriore al fallimento può essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (cfr ., sui punti trattati, Cass. n. 1792 del 2017; Cass. n. 2319 del 2016; Cass. n. 4705 del 2011); il professionista che abbia chiesto l’ammissione al passivo del credito al compenso maturato, ove, però, intenda dimostrare in giudizio ( non l’intervenuta stipulazione del contratto di prestazione d’opera professionale con la società poi fallita in data anteriore alla dichiarazione di fallimento di quest’ultima e l’esecuzione delle prestazioni che ne sono state l’oggetto , ma) il contenuto specificamente assunto dallo stesso (come la pattuizione che abbia convenzionalmente determinato la misura del compenso spettante al prestatore d’opera) attraverso l a scrittura privata che lo contenga, ha l’onere di fornire, nelle forme inderogabilm ente stabilite dall’art. 2704 c.c., la prova della certa anteriorità della data di formazione di tale scrittura rispetto alla dichiarazione di fallimento; – in tema di data della scrittura privata, infatti, ove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704, comma 1°, c.c., l’opponibilità della data nei confronti dei terzi presuppone che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento; – tale dimostrazione può anche essere fornita a mezzo di testimoni o con presunzioni ma solo a condizione che le stesse evidenzino l’esistenza di un fatto munito dell’indicata attitudine e non anche quando, come pretende il ricorrente, tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare (in ragione, in particolare, delle annotazioni eseguite sulle scritture contabili della fallita, peraltro neppure riprodotte in ricorso) un
giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (cfr. Cass. n. 13943 del 2012; Cass. n. 21446 del 2023).
2.10. Resta, inoltre, il fatto che: -il rapporto di prestazione d ‘ opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull ‘ attore l ‘ onere di dimostrarne l ‘ avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire, in termini di indizi gravi, precisi e concordanti, una valida prova presuntiva (Cass. n. 1792 del 2017); -il conferimento di un incarico di consulenza professionale, come quello dedotto dallo studio opponente a sostegno del credito al compenso azionato in giudizio, non richiede, infatti, ai fini della validità, la forma scritta, atteso che, in mancanza di espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali (imposti, ai fini della determinazione del compenso, solo nel rapporto tra avvocato e il cliente: art. 2233, comma 3°, c.c.), trova applicazione il generale principio di libertà delle forme, sicché è sufficiente che tra il professionista e il committente si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il professionista sia stato incaricato del compito di svolgere attività di consulenza in favore dell ‘ interessato (cfr. Cass. n. 16316 del 2023).
Il ricorso, nei limiti esposti, dev’essere, pertanto, accolto : e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Venezia che, in diversa
composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso nei limiti esposti e, per l’effetto, cassa, in relazione alle censure accolte, il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 30 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME