Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18141 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18141 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10127-2020 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la SENTENZA N. 3696/2019 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI MILANO, depositata il 11/9/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 16/5/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d ‘ appello di Milano, pronunciando quale giudice del rinvio, ha , con sentenza dell’11/9/2019, rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, amministratore unico e socio unico della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, avverso la sentenza
del Tribunale di Milano che, nel 2017, aveva dichiarato il fallimento della società.
La corte del merito ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto alla prova, su lui gravante, del mancato superamento da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle ‘ soglie di fallibilità ‘ nei tre esercizi antecedenti l’istanza di fallimento ; ha, in particolare, ritenuto fondata l’eccezione del curatore (non oggetto di esame nella decisione cassata) di difetto di rilevanza probatoria, a tal fine, del bilancio di verifica dell’esercizio 2016, perché mai depositato presso il registro delle imprese.
NOME COGNOME, con ricorso notificato l’ 11/3/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
Il Fallimento è rimasto intimato al pari della creditrice istante, RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l’unico motivo articolato, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente lamenta che la corte d ‘ appello abbia ritenuto non dimostrato il mancato superamento delle soglie di fallibilità, omettendo, tuttavia, di considerare che erano stati prodotti in giudizio i bilanci di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativi alle annualità 2014 e 2015, regolarmente depositati al R.I., oltre ad un prospetto, denominato ‘ bilancio di liquidazione ‘ , contenente la situazione patrimoniale della società, nonché il libro giornale relativo agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e che tali documenti confermavano i dati riportati nel ‘ bilancio di verifica relativo al l’anno 2016 ‘ , il quale, pur se non depositato presso il registro delle imprese, dimostrava l’in sussistenza delle condizioni di fallibilità previste dall’art. 1, comma 2°, l.fall. .
2.2. Il motivo è fondato. Non v’è dubbio , in effetti, che: – ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità
di cui all’art. 1, comma 2°, l.fall. (il cui onere grava pacificamente sul debitore: ex plurimis Cass. n. 33091 del 2018), i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa (cfr. Cass. n. 9045 del 2021; Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 10509 del 2019); – i bilanci degli ultimi tre esercizi, che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4°, l.fall., sono, peraltro, quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese a norma dell’art. 2435 c.c. sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può ‘ motivatamente ‘ non tenere conto dei bilanci prodotti (Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 33091 del 2018).
2.3. È altrettanto indubbio, tuttavia, che, anche in mancanza di bilanci ritualmente depositati (e ancor più in un caso, quale quello di specie, in cui non risulti depositato solo l’ultimo bilancio) il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi (Cass. n. 24138 del 2019), avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stesso, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. n. 21188 del 2021; Cas s. n. 31188 del 2020; Cass. n. 6991 del 2019; Cass. n. 30541 del 2018; Cass. n. 16067 del 2018).
2.4. La corte d’appello non si è attenuta ai principi esposti, perché ha affermato che il cd. bilancio di verifica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativo al l’esercizio 2016 era inattendibile solo perché non era mai stato depositato presso il registro delle imprese, mentre avrebbe dovuto provvedere alla valutazione dei dati patrimoniali in esso esposti, onde stabilire se potessero ritenersi veritieri alla
luce dei bilanci anteriori della società e dell’ulteriore documentazione prodotta dall’allora reclamante, e se dunque anche in base ad essi potesse ritenersi provata l’insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2°, l.fall.
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla C orte d’appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C orte d’appello di Milano in di versa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima