Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23371 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 745 – 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa con gli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
RAGIONE_SOCIALE.
– intimata – avverso la sentenza n. 884/2021 del TRIBUNALE DI PARMA, pubblicata il 16/6/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025 dal consigliere NOME COGNOME
letta la memoria della ricorrente.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinnanzi al Giudice di pace di Parma, il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE chiedendo la condanna della sola convenuta RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo di euro 1.089,00 oltre interessi moratori dal 31/3/2012, per il servizio di autotrasporto effettuato in suo favore, in data 5/12/2011, su incarico di RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n.1984/2016, il Giudice di pace rigettò la domanda ritenendo il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE perché soggetto terzo rispetto al contratto e compensò tra le parti delle spese di lite.
Con sentenza n.884/2021, il Tribunale di Parma rigettò l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE con diversa motivazione e, in accoglimento dell’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE la condannò, in favore di quest’ultima, alle spese di primo grado.
Per quel che qui rileva, il Tribunale, dopo aver dato atto della mancata produzione da parte delle società convenute, in appello, dei fascicoli di parte, in applicazione del secondo comma de ll’art.1689 cod. civ., ritenne che, a seguito della riconsegna delle merci, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto si fossero trasferiti dal
committente dei trasporti al destinatario delle merci, ma rigettò la domanda perché l’appellante vettore non aveva provato l’ammontare del compenso, deducendo la mancanza di un accordo scritto sul corrispettivo ma non indicando né producendo i bollettini degli usi e consuetudini invocati; negò ugualmente, per difetto di prova, il diritto agli ulteriori oneri accessori concernenti i tempi di sosta per carico e scarico.
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, depositando successiva memoria; Number RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1689 comma II cod. civ., in relazione e contestuale violazione degli artt. 101 comma 2 e 112 cod. proc. civ.: il Tribunale di Parma, rilevando la mancata produzione dei bollettini contenenti usi e consuetudini, avrebbe violato l’art. 101 cod. proc. civ. per non essere mai stato il punto oggetto di discussione tra le parti.
1.2. Con un secondo profilo, la ricorrente ha pure sostenuto la violazione del principio dispositivo per avere il Tribunale rigettato interamente la domanda, sebbene RAGIONE_SOCIALE avesse indicato in euro 221,00 oltre IVA il prezzo da corrispondere, in ipotesi di riconoscimento della sua obbligazione; il Tribunale avrebbe dovuto, invece, limitarsi a prendere atto del mancato pagamento del trasporto.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ricorrente ha lamentato
la violazione e falsa applicazione degli art. 1678, 1709, 2225 e 2697 cod. civ. e dell’art. 4 comma 2 del d.lgs. 286/2005, per non avere il Tribunale , una volta riconosciuta l’obbligazione di pagamento del corrispettivo di RAGIONE_SOCIALE, provveduto a determinarlo indipendentemente dal difetto della prova sul quantum , ai sensi degli artt.1709 e 2225 cod. civ., in riferimento al comma 18 dell’art. 83 bis della legge 133/2008, applicabile d’ufficio e al precedente comma 4, secondo cui nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, ma in riferimento ai principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale: per questi principi, il contratto di trasporto non potrebbe «sussistere» (così in ricorso) senza corrispettivo.
3. Il primo profilo del primo motivo di ricorso principale è infondato.
Il Tribunale, dopo aver preso atto che l’appellante RAGIONE_SOCIALE aveva invocato la determinazione del corrispettivo del trasporto in applicazione di usi e consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ha rilevato altresì che non era stata fornita alcuna prova di tali usi e consuetudini.
F.P. Trans ha, sul punto, invocato la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., perché il punto non sarebbe mai stato oggetto di discussione con la controparte.
L’asserita violazione, tuttavia, non sussiste, atteso che, per interpretazione consolidata, l’art. 101, comma II, cod. proc. civ. si riferisce soltanto alla rilevazione d’ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti, ma non certamente alla constatazione del difetto di un onere di allegazione e prova incombente sulla parte.
Sugli usi e le consuetudini utilizzabili per la determinazione del corrispettivo di un trasporto, invero, questa Corte ha stabilito che il giudice, non essendo obbligato a conoscere gli usi normativi, è tenuto ad applicarli solo quando siano a lui noti; pertanto, l’onere di provare la loro esistenza grava sulla parte che ne richieda l’applicazione, risultando escluso un onere di indagine officiosa per sopperire all’inerzia delle parti (Cass. Sez. 2, n. 15014 del 21/11/2000; Sez. 2, n. 11127 del 06/04/2022).
In tal senso la censura non merita accoglimento.
3.1 . L’esame del secondo profilo e del secondo motivo è, invece, logicamente subordinato allo scrutinio del ricorso incidentale, sul difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, escluso dalla sentenza impugnata in riforma della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1510, 1689 e 1692 cod. civ., dell’art. 1322 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. perché il Tribunale di Parma non ha tenuto conto che l’esistenza e il contenuto del contratto erano pacifici, anche perché riportati negli atti.
4.1. Con il secondo motivo, la società controricorrente e ricorrente incidentale, ha riproposto la stessa censura, ma in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., quale vizio di motivazione.
I due motivi di ricorso incidentale, da esaminarsi prioritariamente per ragioni di logica e congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva
sollevata da RAGIONE_SOCIALE e accolta in primo grado soltanto rilevando che le convenute appellate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non avevano provveduto al deposito, nel giudizio di appello, dei rispettivi fascicoli di parte nel giudizio di primo grado con i documenti in essi contenuti, sicché non risultava agli atti il contratto quadro di (sub)trasporto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE neppure incluso nei documenti dell’appellante RAGIONE_SOCIALE.
Quel che tuttavia il Giudice di secondo grado non ha considerato è che l’esistenza del contratto e la sua avvenuta produzione risultava no non contestate e riportate nella sentenza di primo grado e che sia nella comparsa ex art. 320 cod. proc. civ. (nella formulazione precedente la modifica introdotta dall’art. 3, comma 24, lett. e), numero 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis ), dinnanzi al Giudice di pace, contenuta nel fascicolo d’ufficio di primo grado , che, soprattutto, nella comparsa conclusionale e di replica d’appello, risultavano riportati gli articoli del contratto -certamente prodotto in primo grado – rilevanti alla soluzione della causa.
Le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 4835 del 2023) hanno stabilito che, in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d’appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.
Fondamento della statuizione è il principio di «non dispersione (o di acquisizione) della prova» – che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo – sicché il fatto
storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.
In tal senso, allora, il Tribunale avrebbe dovuto provvedere all’interpretazione dell’accordo come risultante dagli atti o, ove necessario, ad ordinare alla società la copia ritirata, non limitandosi a fondare il rigetto dell’eccezione di RAGIONE_SOCIALE sull’avvenuto ritiro del fascicolo di parte contenente copia del contratto quadro.
In conseguenza, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata per avere escluso la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da RAGIONE_SOCIALE in difformità dei principi suesposti in materia di acquisizione della prova.
Dall’accoglimento del ricorso incidentale deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento del secondo profilo del primo motivo del ricorso principale, con cui la ricorrente F.P. Trans ha denunciato la violazione del principio dispositivo per avere il Tribunale rigettato interamente la domanda, sebbene RAGIONE_SOCIALE avesse indicato in euro 221,00 oltre IVA il prezzo da corrispondere, in ipotesi di riconoscimento della sua obbligazione.
6.1. Pure assorbito è il secondo motivo di ricorso principale, con cui invece è stata lamentata la violazione degli art. 1678, 1709, 2225 e 2697 cod. civ. e dell’art. 4 comma 2 del d.lgs. 286/2005 per non avere il Tribunale, una volta riconosciuta l’obbligazione di pagamento del corrispettivo di RAGIONE_SOCIALE, provveduto a determinarlo indipendentemente dal difetto della prova sul quantum , ai sensi degli artt.1709 e 2225 cod. civ.
Il ricorso incidentale è perciò accolto, con assorbimento del secondo profilo del primo motivo e del secondo motivo di ricorso principale e rigetto del primo profilo del primo motivo.
La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Parma in diversa persona fisica perché provveda al riesame dell’impugnazione di RAGIONE_SOCIALE in corretta applicazione dei principi esposti al punto 5.
Statuendo in rinvio, il Tribunale regolerà anche le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il secondo profilo del primo motivo e il secondo motivo di ricorso principale e rigettato il primo profilo del primo motivo di ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Parma in diversa persona fisica anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda