Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15043 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37599/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; -ricorrente- contro
NOME, rappresentata e difesa dall ‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; -controricorrente- contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-controricorrente-
nonchè
CANDELIERE
FELICE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1962/2018 depositata il 23/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva in fatto e in diritto
Permesso che :
Con atto pubblico del 6 aprile 1998, NOME COGNOME e NOME vendevano alla nuora, NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, un immobile. Il 26 settembre 2002 NOME COGNOME vendeva l’immobile a NOME COGNOME e questi il 6 luglio 2005 vendeva l’immobile a NOME COGNOME.
Il 5 giugno 2009, NOME COGNOME, che nel frattempo, con sentenza del Tribunale di Lanciano RAGIONE_SOCIALEo stesso anno, si era separato dalla moglie, chiedeva a quel Tribunale di dichiarare simulato il primo contratto di vendita e nulla la dissimulata donazione ‘perché sprovvista di causa non sussistendo l’ animus donandi in capo ai cedenti’, essendo stata tale donazione posta in essere perché la donataria era moglie RAGIONE_SOCIALE‘attore e perché ‘ella, contrariamente al marito, non era titolare di attività imprenditoriale e perciò non era esposta al rischio di impresa’, e per l’effetto dichiarare nulle le ulteriori vendite ‘perché prive di causa lecita’, di condannare gli acquirenti alla ‘restituzione, anche per equivalente fino alla totale soddisfazione dei suoi diritti di erede necessario’ o, in subordine, di disporre ‘la riduzione RAGIONE_SOCIALEa donazione dissimulata fino ad integrazione per equivalente RAGIONE_SOCIALEa quota di legittima’.
Il Tribunale rigettava tutte le domande ritenendo prescritta l’azione di simulazione rispetto al primo contratto di compravendita.
In virtù di gravame interposto dal COGNOME, la Corte di Appello di L’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1962 del 2018, pur dichiarando che l’azione di simulazione non era prescritta in quanto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2941 n.1 c.c. la prescrizione doveva ritenersi sospesa tra i coniugi, ha rigettato l’appello di NOME COGNOME affermando che:
-le domande attoree dovevano essere interpretate e qualificate non come domanda di accertamento del carattere assolutamente simulato RAGIONE_SOCIALEa prima vendita e come domanda, subordinata, di accertamento del carattere relativamente simulato RAGIONE_SOCIALEa vendita dissimulante la donazione a sua volta nulla, bensì come domanda di simulazione relativa del primo contratto, preordinata all’azione di riduzione. E ciò perché, ha argomentato la Corte di Appello, l’attore aveva chiesto, non in linea gradata ma ‘contemporaneamente’, la dichiarazione di simulazione assoluta del contratto stipulato dai propri genitori e la dichiarazione di nullità RAGIONE_SOCIALEa donazione asseritamente dissimulata poiché sprovvista di causa e comunque poiché utilizzata per sottrarre il bene alla possibile aggressione dei creditori RAGIONE_SOCIALE‘attore non essendo la COGNOME titolare RAGIONE_SOCIALE‘impresa di famiglia, il tutto in funzione RAGIONE_SOCIALEa richiesta finale di ‘restituzione del bene fino a totale soddisfazione dei propri diritti di erede necessario legittimario interamente pretermesso’. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello, l’apparente contraddittorietà tra due contemporanee domande di simulazione assoluta e relativa doveva essere sciolta logicamente tenendo conto del fatto che, ‘nel momento in cui viene chiesta la dichiarazione di simulazione di una vendita in funzione RAGIONE_SOCIALE‘azione di restituzione o/e di riduzione mirante a ricostituire la quota di legittima, l’azione proposta non può che essere di accertamento e dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa simulazione relativa’ RAGIONE_SOCIALEa vendita; l’attore appellante non aveva dimostrato la gratuità RAGIONE_SOCIALEa cessione. Per di più l’appellante aveva ‘espressamente dedotto che al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula RAGIONE_SOCIALE‘atto
pubblico del 1989 nei coniugi COGNOME e COGNOME vi era carenza di animus donandi ‘; al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, non poteva essere ritenuta causa di nullità RAGIONE_SOCIALEe vendite il fatto che le stesse fossero state concluse per sottrarre l’immobile ad azioni dei creditori del medesimo appellante o dei vari acquirenti successivi.
Infine, il terzo motivo di appello con cui NOME COGNOME ‘ha chiesto l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie’ non accolte in primo grado, non era ammissibile in quanto nell’atto di appello le istanze non erano state riprodotte e in applicazione del principio posto dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza 5812 del 2016 e la prospettata finalità RAGIONE_SOCIALE originari alienanti di sottrarre il bene ad una eventuale azioni dei creditori del loro figlio non era causa di nullità del contratto;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di L’RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ricorre con otto motivi, illustrati anche con memoria. NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con separati controricorsi, difese illustrate anche con memorie. NOME COGNOME è rimasto intimato. Con provvedimento del RAGIONE_SOCIALE in data 4 marzo del 2020 NOME COGNOME è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘artt. 342, 346 e 359 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c.’.
1.1. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello ha errato nel dichiarare inammissibile il motivo di appello con cui era stata chiesta l’ammissione RAGIONE_SOCIALEe prove non disposte in primo grado.
1.2. La Corte di Appello ha fondato la dichiarazione di inammissibilità sul rilievo per cui le istanze istruttorie non erano state ‘articolate
nell’atto di appello’ e sul richiamo alla sentenza di questa Corte di legittimità n. 5812 del 2016.
1.3. Il ricorrente evidenzia di avere, nell’atto di appello, indicato sia il mezzo di prova richiesto l’interrogatorio formale RAGIONE_SOCIALEe controparti -sia l’atto -l’originaria citazione – nel quale la richiesta era stata formulata. Sottolinea la potenziale decisività del mezzo richiesto rispetto al fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda di simulazione;
2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1362, 1363, 1336 c.c. e RAGIONE_SOCIALE artt. 24 e 111 RAGIONE_SOCIALEa Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’. Viene dedotto che la domanda originaria era una domanda di simulazione assoluta di ogni contratto di vendita;
3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1418, 1421 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 RAGIONE_SOCIALEa l.89 del 16 febbraio 1913, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’.
E’ dedotto che la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità RAGIONE_SOCIALEa prima compravendita in quanto posta in essere per ‘timore di una futura ed eventuale aggressione del da parte dei creditori’ del ricorrente. Sull’assunto per cui tutte le compravendite avrebbero dissimulato donazioni il ricorrente sostiene che quest’ultime siano nulle perché i relativi atti notarili non farebbero menzione RAGIONE_SOCIALEa presenza di due testimoni richiesta dall’art. 48 RAGIONE_SOCIALEa l. notarile;
4. con il quarto motivo di ricorso viene denunciata ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.’. Deduce il ricorrente che ‘ove si dovesse ritenere che la domanda di nullità per mancanza di testimoni RAGIONE_SOCIALEe dissimulate donazioni … fosse stata proposta nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa nullità introdotta dall’attore, sarà configurabile, in via gradata, il vizio di omessa pronuncia’;
5. con il quinto motivo di ricorso viene lamentata la ‘violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. per difetto di motivazione’. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe motivato sulla ‘nullità RAGIONE_SOCIALEe vendite dissimulanti donazioni … per difetto di causa nelle donazioni per mancanza RAGIONE_SOCIALE‘animus donandi, per causa illecita e per mancato esborso RAGIONE_SOCIALEe somme’;
6. il sesto motivo di ricorso è rubricato ‘violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1417, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’.
Viene premesso che al ricorrente doveva essere consentito di ‘provare la simulazione’ dei contratti di vendita ‘anche mediante presunzioni’. Viene affermato che ‘nel caso di specie non vi è riferimento alla prova presuntiva’;
7. con il settimo motivo di ricorso è denunciata ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 133 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. per vizio di motivazione’. Viene dedotto che la Corte di Appello, nell’evidenziare che l’appellante aveva ‘espressamente dedotto che al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula RAGIONE_SOCIALE‘atto pubblico del 1989 nei coniugi COGNOME e COGNOME vi era carenza di animus donandi’, avrebbe finito con l’attribuire un valore ‘in qualche modo confessorio’ a tale deduzione per trarne la conclusione che la prima vendita era stata effettiva e non aveva dissimulato una donazione laddove invece trattavasi di deduzione finalizzata a sostanziare la domanda di simulazione RAGIONE_SOCIALEa vendita;
8. con l’ottavo motivo di ricorso è denunciata ‘violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. per omesso esame di fatti storici’. Viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe omesso di tener conto di alcuni elementi – quali: solo due mesi prima RAGIONE_SOCIALEa prima vendita l’odierno ricorrente e la moglie NOME avevano mutato il regime patrimoniale; in tutti gli atti di vendita i
venditori avevano dato atto di aver già ricevuto il pagamento del prezzo; nel secondo e nel terzo atto di vendita veniva fatta menzione di formalità gravanti sull’immobile; COGNOME NOME era all’epoca del suo acquisto ‘casalinga’; COGNOME NOME era residente nell’immobile al tempo RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del processo -che, se valutati, avrebbero condotto la Corte di Appello ad ‘accogliere sicuramente al domanda’ di simulazione RAGIONE_SOCIALEe vendite.
9. per ordine logico deve essere esaminato in via prioritaria il secondo motivo di ricorso.
9.1. Si tratta di motivo inammissibile in quanto censura unicamente la qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda originaria da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello quale domanda di simulazione relativa del primo contratto di vendita e di quelli successivi, opposta alla qualificazione data alla domanda stessa, e motivatamente, dallo stesso attore, come domanda di simulazione assoluta.
La qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda è attività rimessa al giudice del merito ed è opinabile solo nei limiti precisati da questa Corte, di recente con ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, secondo cui «La rilevazione ed interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità RAGIONE_SOCIALE‘attività del giudice dal paradigma RAGIONE_SOCIALEa norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero
la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in iudicando”, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di “error facti”, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».
La questione che si pone nel caso in esame attiene al significato da attribuire alla esposizione RAGIONE_SOCIALEe vicende, come riportate nella domanda introduttiva e incontestatamente rilevate, venendo in rilievo pertanto l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda che è operazione riservata al giudice del merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass. n. 2148 del 05/02/2004), e dunque risulti “travisato” il contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio con conseguente errato convincimento che il suo successivo sviluppo costituisca domanda nuova (cfr. Cass. n. 11755 del 24/06/2004; Cass. n. 12909 del 13/07/2004).
Invero il Giudice deve procedere, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, indipendentemente dalle espressioni adoperate dalla parte, ad accertare e valutare il contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALEa pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALE atti, ma anche dalla natura RAGIONE_SOCIALEe vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (cfr. Cass. n. 27428 del 13/12/2005), soccorrendo a tal fine esclusivamente il criterio ermeneutico volto ad indagare il contenuto che emerge dal testo RAGIONE_SOCIALE‘atto, secondo il significato fatto palese dalle parole in base alla loro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto, avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio ed allo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria (cfr. Cass., Sez. Un., n. 10840 del 10/07/2003; Cass., Sez. Un., n. 3041 del 13/02/2007), restando esclusi – evidentemente -i criteri ermeneutici
-soggettivi e oggettivi -previsti per gli atti negoziali, che implicano la ricerca RAGIONE_SOCIALEa comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti (cfr. Cass. n. 4754 del 09/03/2004; Cass. n. 24847 del 24/11/2011; Cass. n. 25853 del 09/12/2014).
Tanto premesso, nella specie il motivo di ricorso integra una mera contrapposizione alla qualificazione del giudice del merito, fondata su puntuali circostanze, dedotte dalle stesse difese del ricorrente, quali la conclusione RAGIONE_SOCIALE‘atto pubblico di vendita RAGIONE_SOCIALE‘immobile da parte dei genitori del NOME con la NOME nel timore di una futura ed eventuale aggressione del bene dai creditori del figlio e l’assenza di ‘animus donandi’ da parte dei venditori, giudizio risultante dall’esame complessivo RAGIONE_SOCIALE elementi considerati a sostegno RAGIONE_SOCIALEa simulazione, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALEa concreta situazione nella quale la vicenda è maturata, che non è sindacabile nel giudizio di legittimità. La critica che il ricorrente muove a tale motivazione -che appare logica e coerente -si mostra in effetti diretta a sostenere una diversa interpretazione rispetto alla valutazione dei fatti e all’interpretazione dei negozi effettuata dal giudice di merito, e come tale è inammissibile, essendo estraneo al controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità il riesame nel merito RAGIONE_SOCIALEe valutazioni espresse nella sentenza impugnata;
Il primo motivo di appello è fondato.
10.1 Ai fini del rispetto del principio di specificità del motivo di appello (art. 342 e 345 c.p.c.) con cui si contesti la mancata ammissione di prove orali da parte del primo giudice, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘effetto devolutivo RAGIONE_SOCIALE‘appello, occorre reiterarle nell’atto introduttivo del gravame, ma è sufficiente l’indicazione del mezzo richiesto e RAGIONE_SOCIALE‘atto in cui il mezzo è stato richiesto, non essendo necessario che nel motivo di appello sia riprodotto l’intero capitolato di prova così come articolato in primo grado (v. Cass. 10767 del 2022).
10.2. Il richiamo, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello, alla sentenza n. 5812 del 2016 è inappropriato.
Con tale stata sentenza è stato espresso il seguente principio: ‘In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado’.
In base a tale principio è stata confermata la sentenza di appello con cui era stata dichiarata inammissibile la istanza RAGIONE_SOCIALEa parte che vincitrice in primo grado e quindi impossibilitata, per carenza di interesse, a proporre appello avverso la mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti e onerata però di riproporre i mezzi di prova non ammessi dal primo giudice -aveva riprodotto ‘solo genericamente i mezzi di prova dedotti in primo grado, senza indicare di quali mezzi di prova si trattasse e dove fossero stati dedotti e, per di più, senza includere la reiterazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione nelle proprie conclusioni’.
L’odierno ricorrente, nel proprio atto di appello, aveva indicato il mezzo di prova l’interrogatorio formale RAGIONE_SOCIALEe controparti -e l’atto -la citazione – con cui il mezzo era stato dedotto.
10.3. Né, si aggiunge, sull’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa prova per interrogatorio formale articolata dal ricorrente – terzo rispetto ai contratti RAGIONE_SOCIALEa cui simulazione si tratta – possono esservi dubbi: ciò che rileva ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni probatorie, non è necessariamente l’esercizio contestuale RAGIONE_SOCIALE‘azione di riduzione, quanto invece l’allegazione a giustificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di simulazione RAGIONE_SOCIALEa qualità di legittimario e RAGIONE_SOCIALEa necessità di addivenire all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa effettiva natura RAGIONE_SOCIALE atti simulati, onde garantire il rispetto RAGIONE_SOCIALEa quota di legittima, la cui tutela è sicuramente offerta dall’azione di riduzione, anche se non costituisce
l’unico strumento che il legislatore accorda al legittimario in vista RAGIONE_SOCIALEa tutela RAGIONE_SOCIALEe sue aspettative successorie. Ne consegue che affinché l’erede che sia però anche legittimario possa provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite RAGIONE_SOCIALE‘art. 1417 c.c. (e ciò anche quando l’esito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa simulazione sia la verifica RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa donazione dissimulata in quanto l’atto simulato non è stato predisposto con i requisiti formali prescritti per le donazioni), è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta lesione RAGIONE_SOCIALEa propria quota di legittima. Infatti, in tale situazione la lesione assurge a “causa petendi” accanto al fatto RAGIONE_SOCIALEa simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo RAGIONE_SOCIALE‘effetto di reintegrazione RAGIONE_SOCIALEa summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda (così Cass. n. 10933 del 2022; Cass. n. 15510 del 2018; Cass. n. 8215 del 2013). Si è del resto affermato che il legittimario che agisca a tutela RAGIONE_SOCIALEa legittima, è ammesso a provare la simulazione anche per testi o presunzioni: ‘ Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela RAGIONE_SOCIALEa quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto RAGIONE_SOCIALEa donazione dissimulata, nella massa di calcolo RAGIONE_SOCIALEa legittima e, così, a determinare l’eventuale riduzione RAGIONE_SOCIALEe porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato”, in conformità a quanto dispone l’art. 553
c.c. (Cass. n. 12317 del 2019 ); ancora, ‘in tema di prova RAGIONE_SOCIALEa simulazione, l’erede che agisce per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa simulazione RAGIONE_SOCIALEa donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall’art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela RAGIONE_SOCIALEa quota di riserva, non essendo all’uopo necessario l’esercizio contestuale RAGIONE_SOCIALE‘azione di riduzione RAGIONE_SOCIALEa donazione dissimulata’ (Cass. n. 11659 del 04/05/2023).
Di converso, nella specie, la corte di merito ha negato al legittimario attore la veste di terzo pur riconoscendo che aveva speso la relativa qualità, ed ha quindi negato l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa prova per presunzioni con riferimento alla simulazione relativa RAGIONE_SOCIALEa vendita stipulata dai de cuius e l’ex coniuge nel 1989 e in sede di rinvio il giudice di merito dovrà riesaminare la prova articolata dall’originario attore attenendosi al principio secondo cui «Il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta del de cuius nella veste di terzo, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela RAGIONE_SOCIALEa quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto RAGIONE_SOCIALEa donazione dissimulata, nella massa di calcolo RAGIONE_SOCIALEa legittima, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c.».
I motivi dal terzo all’ottavo restano assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo essendo ad essi sotteso l’accertamento del carattere simulato RAGIONE_SOCIALEe vendite in ordine al quale l’attore ha articolato prova deferendo l’interrogatorio formale.
In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, rigettato il secondo motivo, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la
causa rinviata alla Corte di Appello di L’RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà al riesame RAGIONE_SOCIALEa vicenda previa valutazione ed eventuale ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova articolata dal ricorrente.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P . Q . M .
la Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L’RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione