Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29194 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29194 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20043/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE ACCOMANDATARIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
Avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n. 528/2018 depositato il 24/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE (brevemente COGNOME) chiese di essere ammessa al passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE e del socio accomandatario sulla base, tra l’altro e per quanto qui unicamente interessa, di alcuni contratti di fornitura di farmaci.
In estrema sintesi, espose che la fallita si era resa cessionaria di altre aziende dello stesso genere (tra cui la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), a loro volta debitrici di COGNOME del corrispettivo di forniture di medicinali e che , anche all’esito di un apposito acco rdo quadro per la ristrutturazione delle varie situazioni debitorie, sulla stessa erano transitati i debiti pregressi non pagati. Aggiunse che alla fallita erano state infine effettuate forniture ulteriori, a loro volta non pagate.
A seguito delle osservazioni del curatore fallimentare, il giudice delegato ammise il credito in chirografo per l’importo di 3.876.106, 36 EUR , in forza delle risultanze dell’accordo quadro, mentre respinse la domanda di insinuazione con riferimento al corrispettivo dei contratti di fornitura, relativi sia alle cedenti che alla fallita.
L’opposizione allo stato passivo proposta dalla creditrice è stata a sua volta respinta dal tribunale di Torre Annunziata e avverso la relativa statuizione è adesso proposto ricorso per cassazione da parte di COGNOME in due motivi, illustrati da memoria.
La curatela ha replicato con controricorso.
Ragioni della decisione
– I l tribunale ha respinto l’opposizione affermando due cose: (i) che nel contratto di fornitura depositato da RAGIONE_SOCIALE era riscontrabile un patto o un uso contrario tale da rendere inidonea la firma del solo vettore a fini di prova della consegna della merce – e ciò in quanto era stato conferito mandato alla società consortile RAGIONE_SOCIALE di sottoscrivere i documenti di trasporto in nome e conto della fallita; mentre nessuna sottoscrizione era stata riportata sui documenti stessi nella parte relativa al ‘destinatario’ ; cosicché in base allo stesso contratto la prova della consegna della merce non poteva dirsi assolta mediante la sottoscrizione del solo vettore; (ii) che in ogni caso, pure a volere ritenere applicabile alla fattisp ecie concreta l’art. 1510, secondo comma, cod. civ., la firma apposta sui documenti di trasporto da parte dell’asserito vettore era illeggibile , al punto da non consentire di identificare il soggetto che in effetti l’avesse apposta ; ciò anche considerando che sui documenti era stata riportata la denominazione RAGIONE_SOCIALE a fronte del fatto che lo stipulante il contratto era soggetto diverso; né era stata documentata la circostanza dedotta da AIHD, specificamente contestata dalla curatela, in ordine all’essere il vettore a sua volta un consorziato.
– La ricorrente censura la decisione sulla base dei seguenti motivi:
-violazione o falsa applicazione dell’art. 1510 cod. civ. e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il tribunale ritenuto che vi fosse nel contratto di fornitura una previsione in deroga alla prima disposizione;
vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo, per avere il tribunale da una parte riconosciuto che nei documenti di trasporto era identificato il vettore e, da un’altra parte, affermato che non sussisteva certezza in ordine all’identificabilità del vettore stesso.
III. E’ centrale la sorte del secondo motivo di ricorso.
Il decreto del tribunale di Torre Annunziata è impugnato per omesso esame di fatti decisivi.
La tesi della ricorrente è questa: in forza del contenuto del documento di trasporto riportato nel ricorso, ‘l’evidenza documentale’ avrebbe reso ragione della doglianza a suo tempo mossa stante l’esame ‘incompleto, incoerente ed illogico dei documenti’ . Ciò in quanto la riferibilità a uno specifico vettore delle sottoscrizioni in calce si sarebbe dovuta ritenere ‘da l riscontro (..) dell’esatto nominativo, posto nella casella ‘vettore’, del soggetto esercente il trasporto (ovvero ‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE‘), seguita dall’indirizzo dello stesso ed accompagnata dalla firma posta in calce, nell’apposito riquadro, ‘ firma del conducente’ ‘. Il fatto poi che la firma fosse stata apposta nel detto riquadro, in una con le indicazioni complete del ‘vettore’ , avrebbe dovuto ‘portare a ritenere che la firma (..) identificarsi con il mandatario vettore indicato nel documento, apparendo non verosimile la tesi contenuta nel decreto (..) ‘ , secondo la quale non poteva affermarsi con certezza che la fornitura fosse stata eseguita da quel vettore.
IV. -La censura è inammissibile.
La ricorrente si duole del non congruente vaglio della prova documentale, anche se con espediente retorico semplicistico e infondato cerca di affermare l’equivalenza tra i concetti di esame ‘incompleto, incongruente ed illogico’ dei docume nti e di omesso esame del fatto storico.
Il fatto storico, che si sarebbe dovuto desumere dai documenti, era (ed è) quello della avvenuta consegna della merce.
Tale fatto il tribunale ha escluso motivando sulla base dell’esame dei documenti prodotti.
Come questa Corte va ripetendo, il vizio di motivazione denunciabile per cassazione ai fini dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. deve essere relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Di contro il non soddisfacente (o asseritamente incongruente) esame di elementi istruttori (come chiaramente sono i documenti prodotti in giudizio) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (v. Cass. Sez. U n. 805314).
Esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare in sé il “convincimento” che il giudice di merito si è formato, ai sensi dell’ art. 116 cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio e al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto da ciò evincibili, perché spetta unicamente al giudice del merito la valutazione della prova e perché è sempre esclusa in cassazione ogni nuova valutazione dei fatti (v. Cass. Sez. 3 n. 15276-21 e poi, in motivazione, Cass. Sez. 1 n. 17931-22).
V. L’inammissibilità del secondo motivo rifluisce sul primo , determinandone a sua volta l’inammissibilità per difetto di interesse.
Ove anche risultasse esatta la tesi in iure riferita dalla ricorrente all’art. 1510 cod. civ. -tesi rivolta a confutare l’esistenza di un patto o uso contrario alla piena applicazione di detta norma, stando al quale, in mancanza appunto di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa , e se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere -, resterebbe intonsa la valutazione del tribunale di inidoneità della prova liberatoria.
Sicché la ratio della decisione fondata su tale inidoneità non ne verrebbe scalfita in alcun modo (v. Cass. Sez. U n. 16602-05, Cass. Sez. U n. 10374-07).
VI. -Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione