Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3246 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11139/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
FASTIGARI COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 266/2019 depositata il 21/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTI DELLLA CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto indimostrato che esso ricorrente avesse dato a NOME COGNOME -odierna intimata -la somma di € 87.462,60 a titolo di mutuo e non invece, come sostenuto dalla stessa COGNOME, in relazione ‘al rapporto di convivenza intercorso tra le parti’, ed ha pertanto rigettato l’originaria domanda restitutoria.
Col primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1813 c.c., non avendo la Corte di Milano riconosciuto rilevanza probatoria alle testimonianze indicate in sentenza in ordine alla dimostrazione della sussistenza di un contratto di mutuo.
Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2702, 2730 e 2735 c.c., quanto alla efficienza dimostrativa della e -mail del 14 ottobre 2013, nonché della comparsa di risposta della convenuta, che affermava proprio che la stessa aveva già “provveduto … a rimborsare al COGNOME quelle (somme) da quest’ultimo anticipate”.
Col terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata considerazione delle prove nel loro complesso.
La causa, chiamata in camera di consiglio dinanzi alla Sezione Sesta civile nelle forme di cui all’art. 380 -bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., è stata, con ordinanza n.23293
del 2020, rimessa alla pubblica udienza in relazione alla questione di diritto posta col primo motivo riguardo alla correttezza dell’affermazione della Corte d’Appello di Milano, secondo cui è “cosa diversa dal contrarre un mutuo con l’impegno di rimborsarlo” un accordo con cui sia stabilito che ‘le parti avrebbero sistemato i rapporti di dare ed avere” (sentenza impugnata, p.4).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso è infondato per quanto concerne la questione di diritto già menzionata. È inammissibile per il resto.
1.1. Riguardo alla questione di diritto de qua , va premesso che, come è scritto nella sentenza impugnata, l’avvenuta consegna del denaro da parte del ricorrente alla controparte è un dato incontroverso.
Tuttavia, ai fini della prova dell’esistenza del mutuo -titolo azionato dall’odierno ricorrente come fonte della pretesa di restituzione del tantundem- la prova della avvenuta consegna è insufficiente, occorrendo altresì la prova del fatto che la consegna sia stata elemento perfezionativo del mutuo ossia del fatto che la consegna sia stata preceduta da un accordo (art. 1325 c.c.) con cui siano state previste la consegna del denaro (o di quantità di cose fungibili) e la relativa restituzione. Si richiama sul punto Cass. Sez. 2, ordinanza n.35959 del 22/11/2021:’Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell’uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell’azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso
titolo implicante l’obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale’.
L’affermazione della Corte di Appello secondo cui è “cosa diversa dal contrarre un mutuo con l’impegno di rimborsarlo” un accordo volto ‘sistemare i rapporti di dare ed avere” è logicamente ineccepibile.
Un accordo di sistemazione di rapporti presuppone l’esistenza dei rapporti e non può esserne la fonte.
1.2. Per il resto il motivo è inammissibile in quanto, dietro lo schermo della rubrica di ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 1813 c.c.’, veicola il tentativo -peraltro dichiarato nel corpo del motivo più volte -di ottenere in questa sede di legittimità una nuova valutazione delle prove orali e documentali già valutate dalla Corte di Appello. Vale il principio per cui ‘In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità’ (così, tra molte, Cass. Sez. 1 -, ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Va ricordato che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente
apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. ordinanza n. 2700 del 27/12/2016). È stato con altre parole detto che ‘In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime’ (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n.18092 del 31/08/2020).
2.2. Con il motivo in esame il ricorrente, da un lato, cerca di ottenere da questa Corte di legittimità una rivalutazione -in sé inammissibile- della email del 14 ottobre 2013 attraverso lo stratagemma dell’asserire che detta e -mail incorpora una prova legale e precisamente una confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.) laddove invece la Corte di Appello ha accertato trattarsi di email di risposta ‘ad un sollecito di pagamento da COGNOME a COGNOME e che solo ‘alludeva, nuovamente alla necessità di riconciliare i conti’ ed ha pertanto valutato detta e -mail come inidonea a dimostrare l’avvenuta pattuizione del mutuo. Merita aggiungere che questa Corte, con ordinanza n. 3698 del 14 febbraio 2020, ha già avuto modo di specificare che ‘In tema di prova civile, l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione – e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte – si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici’.
Dall’altro lato, il ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe ulteriormente violato gli artt. 116 c.p.c. e 2702, 2730 e 2735 c.c. ‘errando nella percezione del contenuto della frase contenuta nella
comparsa di costituzione e risposta secondo cui la odierna intimata aveva già ‘provveduto a rimborsare le somma da quest’ultimo anticipate’.
La deduzione è del tutto slegata dalla sentenza impugnata.
La Corte di Appello non ha fatto alcun riferimento al contenuto della suddetta comparsa e quindi non può esserle imputato di averne percepito erroneamente il contenuto.
Peraltro quand’anche il riferimento fosse stato fatto, riguardo alla deduzione in esame sarebbe stato ancora da richiamarsi il principio di cui alla citata ordinanza n.3698/2020.
Il terzo motivo è inammissibile.
3.1. Deduce il ricorrente che ‘la valutazione delle prove da parte del giudice non è stata né prudente né completa né integrata dal momento che il procedimento logico seguito è stato piuttosto quello’ della selezione ‘di tutti gli elementi a favore della tesi di fondo sposata in secondo grado e non della valutazione complessiva delle prove’. ‘Se anche fosse vero che le prove testimoniali non erano sufficienti per comprovare i fatti posti a fondamento della domanda dell’attore … è vero che le risultanze documentali, anche qualora fossero prive del valore che invece hanno , sarebbero state largamente sufficienti ad orientare ed integrare la lettura delle prove testimoniali’, in senso favorevole ad esso ricorrente.
3.2 Si tratta di palese tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità una rivalutazione del materiale istruttorio laddove la valutazione del materiale istruttorio è riservata al merito.
Il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che NOME COGNOME è rimasta intimata.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r . 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 23 gennaio 2024