Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25375 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25375 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22923/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, omiciliatoa ex lege in ROMA, PIAZZA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
DHL
SUPPLY
CHAIN
ITALY
SPA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2088/2022 depositata il 14/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
-La società RAGIONE_SOCIALE, nel 2013, ha stipulato un contratto con RAGIONE_SOCIALEItaly) RAGIONE_SOCIALE, d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE, società di spedizioni.
Il contratto aveva ad oggetto attività di distribuzione e trasporto che la COGNOME si impegnava a svolgere per conto di RAGIONE_SOCIALE, ed in vista del quale la stessa COGNOME aveva realizzato delle strutture destinate a deposito.
Il contratto prevedeva altresì (art. 13.1.) che RAGIONE_SOCIALE poteva recedere, ma con un preavviso di almeno tre mesi.
E’ invece accaduto che RAGIONE_SOCIALE ha esercitato recesso senza preavviso, con decorrenza dal giorno successivo.
–COGNOME ha agito in giudizio sostenendo di avere subito un danno dal recesso immediato, dovuto alla perdita di quei tre mesi di corrispettivo, cioè dei tre mesi di commesse che nel periodo di preavviso avrebbe potuto lucrare, ed ha lamentato inoltre di avere sostenuto spese per la riconversione, ossia per il fatto che, se avesse avuto preavviso, avrebbe riorganizzato la propria attività, riportandola ai livelli anteriori al contratto.
-Il Tribunale di Milano, pur ammesso che il recesso era stato esercitato in violazione del periodo di preavviso, ha tuttavia rigettato la domanda per difetto di prova del danno.
Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano.
-Ricorre la COGNOME RAGIONE_SOCIALE con tre motivi. Non si è costituita l’intimata.
Ragioni della decisione
1. -La Corte di Appello ha rigettato la domanda per difetto di prova del danno, sulla base di alcuni argomenti. Intanto, sulla base del
fatto che DHL non era obbligata, nel corso dei tre mesi di preavviso – ove fosse stato concesso -a conferire un prefissato numero di incarichi; in secondo luogo, sulla base del fatto che, nel periodo precedente era emerso un calo nella gamma dei prodotti il cui trasporto era affidato a Cecchi.
2. -Con il primo motivo la società ricorrente prospetta violazione degli articoli 1175, 1218, 1226, 1375, 2727 e 2729 c.c.
Secondo la ricorrente, l’affermazione secondo cui, pur essendo stato il recesso illegittimo, non ha prodotto danni in quanto DHL non era tenuta a garantire un certo livello di commesse, costituisce criterio di interpretazione del contratto contrario a correttezza, posto che in tal modo viene del tutto svuotata di contenuto la clausola che impone il preavviso, e che ha come ratio quella di garantire un quantitativo di trasporti ‘quantomeno mediamente in linea con quanto sino ad allora avvenuto’.
Inoltre, secondo la ricorrente, è fatto cattivo uso delle presunzioni.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Sotto forma di violazione di canoni interpretativi, censura un giudizio di fatto, quale è quello circa la prova del danno subito.
Inoltre, basa la censura su un errata ratio della clausola: il preavviso è infatti imposto onde consentire alla controparte di adeguarsi al recesso; non ha come scopo quello di garantire che durante il periodo (di preavviso) venga mantenuto lo stesso livello di prestazioni precedenti.
Dunque, ad ammettere anche che il motivo censuri una errata interpretazione della finalità della clausola (che impone tre mesi di preavviso), esso ne prospetta una diversa, egualmente errata.
Né si dice in che termini è violato il ragionamento presuntivo, ossia sulla base di quali elementi indiziari avrebbe dovuto la corte di merito accertare il danno, che invece ha ritenuto non provato.
2. -Il secondo motivo prospetta omesso esame di un fatto controverso e rilevante.
Secondo la ricorrente era stato prospettato alla Corte di merito che nel periodo antecedente il recesso gli incarichi di trasporto erano stati costanti e dunque era da prevedere che lo fossero anche dopo.
Questo fatto risulterebbe, secondo la ricorrente, altresì non contestato (p. 10 del ricorso), ed il suo omesso esame avrebbe inciso sulla decisione di escludere la prova del danno.
Il motivo è inammissibile.
Intanto è prospettato omesso esame in un caso di doppia conforme: la decisione di appello è esattamente conforme nel fatto a quella di primo grado.
inoltre, non si dimostra che il fatto è stato prospettato ed è stato oggetto di discussione, e non basta dire che non era contestato, circostanza che può rilevare ad altri fini. Senza tacere che la Corte di appello ha accertato il contrario, ossia un calo delle commesse nel periodo precedente.
Infine, non si tratta di un fatto nella accezione della norma citata e ritenuta violata, quanto di un argomento a sostegno di un fatto: che il volume delle commesse fosse stato costante nel periodo precedente è argomento a supporto del danno, indiziario del pregiudizio.
3. -Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 91 e ss. c.p.c.
Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe errato nel condannarla alle spese, violando la regola sulla soccombenza: infatti, in parte, la sua domanda era stata accolta, con il riconoscimento dell’inadempimento, ossia della illegittimità del recesso.
Il che avrebbe dovuto comportare una diversa regolamentazione delle spese.
Il motivo è infondato.
La domanda in appello era solo sul danno, e tale domanda è stata rigettata.
Senza tacere del fatto che, semmai, l’accertamento che il periodo di preavviso non é stato concesso, e che dunque non è stata rispettata una clausola del contratto, è accertamento di un presupposto della domanda di risarcimento, che viene rigettata sulla base di un altro e diverso presupposto (prova che il danno si sia verificato) e dunque la soccombenza è totale e non parziale.
Il ricorso va rigettato. Non si dà pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione della intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 19/05/2025.
Il Presidente
NOME TRAVAGLINO