Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28147 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28147 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
sul ricorso 28048/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difen de unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2601/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 da COGNOME NOME;
Ritenuto che
1.RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) è una società che fornisce servizi informatici a numerosi clienti finali.
A sua volta, si avvale di prestazioni da parte di RAGIONE_SOCIALE che mette a disposizione una rete privata (VPN) che consente ad RAGIONE_SOCIALE di operare in Internet e fornire i suoi servizi alla clientela.
2.-Se non che, dal 12.3.2014 al 18.3.2014, RAGIONE_SOCIALE ha interrotto la prestazione del servizio, privando RAGIONE_SOCIALE della possibilità di accedere alla rete e di fornire, a sua volta, le prestazioni cui era obbligata verso i suoi clienti.
3.-COGNOME ha dunque citato in giudizio RAGIONE_SOCIALE deducendo di aver subito danno per via di quella interruzione della prestazione, non avendo potuto, a sua volta, fornire assistenza ai suoi clienti, ed ha dunque chiesto il risarcimento sia del danno emergente, ossia il salario dei dipendenti, che sono stati retribuiti, anche se non hanno lavo rato durante l’interruzione , che del lucro cessante, ossia la perdita dei guadagni che derivavano dalla prestazione verso i clienti, che, infine, del danno alla immagine.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita ed ha eccepito di avere interrotto il servizio a causa della morosità di NOME, ed anzi, ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento della somma rimasta da pagare.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto l’inadempimento sul presupposto che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto avvisare, in base alle condizioni di contratto, il cliente della imminente sospensione, anziché farlo senza preavviso, ed ha riconosciuto altresì un danno risarcibile conseguente a tale inadempimento.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, che è stato parzialmente accolto: la Corte di Appello di Milano ha infatti ritenuto che, sebbene vi fosse stato inadempimento, nei termini prima detti, non vi era invero alcuna prova del danno, perché generico era l’esito delle prove testimonial i e irrilevanti i documenti prodotti.
4.-Avverso tale decisione ricorre RAGIONE_SOCIALE con tre motivi, di cui chiede il rigetto RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
Considerato che
5.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’articolo 132 n . 4 c.p.c.
La tesi è la seguente. COGNOME aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello di RAGIONE_SOCIALE, per difetto di specificità dei motivi (342 c.p.c.), ed aveva chiesto che esso venisse dichiarato, per l’appunto, ina mmissibile, in limine , ossia ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c.
Secondo la ricorrente i giudici di appello non hanno affatto motivato su tale questione, con conseguente nullità della sentenza.
Il motivo è infondato.
L ‘accoglimento che la Corte di Appel lo ha fatto dei motivi di appello, che secondo la ricorrente erano invece inammissibili, è implicito rigetto della eccezione, secondo il principio per cui quando la decisione è in contrasto con l’eccezione fatta valere come nel caso presente- non solo non si prospetta una omessa pronuncia, ma neanche occorre motivare ovviamente l’implicito rigetto (Cass. 7662/ 2020; Cass. 2151/ 2021): avendo la Corte di Appello accolto i motivi di impugnazione che la ricorrente assume fossero inammissibili per difetto di sufficienza, v’è stato rigetto implicito di quella eccezione di inammissibilità.
6.- Con il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c. in relazione al capo di decisione che ha decretato la mancanza di prova del danno. Come si è detto in parte narrativa, la Corte di Appello, pur preso atto dell’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe dovuto preavvisare la cliente della sospensione del servizio, ha tuttavia ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non ha comunque provato di aver subito un qualche danno risarcibile, generiche essendo le prove addotte, sia testimoniali che documentali.
RAGIONE_SOCIALE contesta questa ratio decidendi sotto il profilo del difetto di motivazione: secondo la ricorrente, nel motivare il rigetto, la Corte di Appello non ha dato conto, in alcun modo comprensibile, dell’esito delle prove testimoniali e degli stessi documenti a supporto della richiesta.
La ricorrente riporta il contenuto di quelle prove al fine di dimostrare che invece se ne poteva chiaramente dedurre che era scaturito danno da quell’inadempimento.
Il motivo è infondato.
E’ ammissibile in quanto non chiede una rivalutazione della prova, né censura in realtà un qualche difetto di valutazione, ossia della discrezionalità del giudice di merito, quanto piuttosto il difetto di motivazione di quella valutazione probatoria, che è vizio deducibile in questa sede.
E’ tuttavia infondato in quanto la Corte di Appello rende una motivazione adeguata di quel suo accertamento in fatto, ossia della valutazione che ha fornito circa la rilevanza delle prove portate dalla RAGIONE_SOCIALE.
E si legge chiaramente che quelle prove hanno solo dimostrato ‘esistenza ed entità’ dell’inadempimento (p. 10), elementi da cui non si può presumere che ne sia disceso un danno.
Va al riguardo sottolineato che i giudici di merito non negano che in astratto il danno sia suscettibile di prova presuntiva -come sembra assumere la ricorrentema piuttosto sostengono che ‘esistenza ed entità’ dell’inadempimento non sono ele menti sufficienti a far presumere che si è verificato un danno, anche in conformità di un principio di diritto di questa Corte (Cass. 27609/ 2019).
Dunque, la motivazione è chiara: le prove hanno dimostrato che v’è stato un inadempimento di una certa durata, ma da tale accadimento non si può ricavare quale e quanto sia stato il danno.
8.- Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 1218, 1372, 1175 e 1375 c.c., nonché 1226 e 2729 c.c.
RAGIONE_SOCIALE assume che, in base ai documenti prodotti, era agevole ricavarne il danno, che da quegli atti poteva presumersi: viene riprodotto il testo di quei documenti a dimostrazione di come, anche in via presuntiva, avrebbe dovuto ricavarsi il pregiudizio lamentato.
Il motivo è infondato.
Come quello precedente, questo motivo mira a contestare il giudizio della Corte di merito circa la prova del danno effettivamente subito.
Ma, a differenza di quello, che denuncia vizio di motivazione, questo denuncia violazione dei criteri di valutazione della prova, ed in particolare dei criteri presuntivi con cui il danno può essere accertato.
Il motivo è inammissibile.
Nel censurare i criteri di valutazione del danno, ed in particolare l’erroneo utilizzo delle presunzioni, il ricorrente non deduce come, per contro, avrebbe dovuto essere effettuato, limitandosi la ricorrente a ribadire, apoditticamente che i documenti da lei allegati contenevano i criteri di calcolo del lucro cessante (la perdita di corrispettivo proveniente dai suoi clienti, rimasti senza servizio in quel periodo).
La Corte di Appello ha evidenziato che si trattava di prospetti informali, e questa natura del documento, che indubbiamente ha avuto peso sul giudizio della Corte, non è stata smentita.
Ma soprattutto, la ratio decidendi è che da quei documenti non si ricava quale sia stato l’impiego effettivo di risorse per far fronte alla interruzione del servizio da parte di RAGIONE_SOCIALE, ratio che la ricorrente contesta apoditticamente sovrapponendo il suo al giudizio dei giudici di merito.
E lo fa, soprattutto, senza indicare quale criterio giuridico di valutazione di quei documenti è stato violato, e perché, contrariamente a quanto assunto dai giudici di merito, dal loro contenuto potesse ricavarsi in via diretta o indiretta quale era stato il danno conseguente alla sospensione del servizio.
Posto che quei documenti erano rappresentativi delle ore e delle mansioni svolte, nonché dei contratti con i clienti, essi possono provare il danno solo indirettamente: ciò che invece direttamente provano è altro, ossia quanto è l’impiego dei dipendenti e quali le condizioni con i clienti.
La ragione di tale assunto è che, a voler dare loro valore probatorio, occorre allegare come quei documenti, che se sono prova diretta di un fatto, possono esserlo anche in via presuntiva di un altro (in questo caso il danno), indicano il fatto ignoto, vale a dire il danno da provare.
E l’indicazione di tale elemento presuntivo, che la corte di merito ha ritenuto mancare, manca a sua volta nel motivo di ricorso.
Il ricorso va pertanto rigetto.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 5800,00 euro, oltre 200 euro per rimborsi, ed oltre spese generali per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma 21.4.2023
Il Presidente