Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 829 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17685/2021 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME quale titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, da ll’ avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e nei confronti di
CONDOMINIO DI INDIRIZZO COGNOME , in persona dell’ammini -stratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ appello di Roma n. 355/2021, pubblicata in data 19 gennaio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2023 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
Fatti di causa
Il Tribunale di Velletri rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del Condominio di INDIRIZZO in Anzio e nei confronti di Unipolsai Assicurazioni s.p.a., volta ad ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso subiti a causa d ell’allagamento dell’immobile nel quale veniva esercitata l’attività di ristorazione e birreria, verificatosi in data 11 aprile 2011 e determinato dalla rottura, dal cedimento e conseguente ostruzione della colonna condominiale di scarico delle acque nere; a tale convincimento il giudice di primo grado perveniva sul rilievo che, alla data del sinistro, l’azienda era stata concessa in affitto.
Il gravame interposto dal COGNOME è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma.
In sintesi, il giudice d’appello ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che il COGNOME non fosse legittimato a far valere danni al mobilio ed alle attrezzature del locale ed ha escluso la responsabilità del Condominio quale custode ex art. 2051 cod. civ., avendo l’appellato dimostrato di avere immediatamente attivato una ditta di autospurgo ed incaricato operai per la pulizia dei locali. Ha poi negato che il COGNOME avesse dimostrato di aver dovuto chiudere l’attività commerciale per cinque mesi, a far data dall’allagamento, e di avere subito una perdita di guadagno per mancati introiti connessi all’attività; quanto, inoltre, ai danni provocati agli arredi dell’azienda, in assenza di accertamento tecnico preventivo, ha ritenuto che non potesse attribuirsi alcuna valenza probatoria al preventivo prodotto, privo di data certa, dichiarando inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione le istanze istruttorie formulate. Con riguardo al rapporto tra il Condominio e la terza chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE ha disatteso l’eccezione di inoperatività della polizza, che prevedeva la copertura del rischio da rigurgiti da fognatura ‹‹ salvo non occasionali ››, per non avere la società di assicurazioni provato che l’allagamento fosse dovuto ad un evento non occasionale, ascrivibile a colpa dell’assicurato .
NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.
Il Condominio di INDIRIZZO in Anzio ha depositato controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorrente ed il Condominio di INDIRIZZO in Anzio hanno depositato memorie illustrative.
Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce ‹‹Vizio di nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 99, 100, 116, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 2555 cod. civ.›› .
Lamenta che la sentenza impugnata è totalmente disancorata dalle risultanze degli atti processuali con riguardo alla valutazione dei fatti offerti a dimostrazione della titolarità e gestione dell’azienda alla data del sinistro.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione gravata per ‹‹Violazione e falsa applicazione di legge art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 99 e 100 c.p.c. -legittimazione ad agire e interesse -e art. 2555 c.c. e non corretta applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’istituto di cui all’art. 2051 c.c.››.
Sostiene che, a prescindere dalla esistenza di un rapporto locativo, spetta comunque al proprietario dell’azienda il danno alle stigliature e agli arredi, così come il mancato guadagno connesso alla mancata locazione.
Ribadisce che, ferma la prova offerta che l’azienda era rientrata in suo possesso alla data del 31 dicembre 2010, la sentenza sarebbe comunque viziata per avere affermato che legittimato ad esperire l’azione risarcitoria non era il proprietario dell’azienda, ma il conduttore.
Con il terzo motivo, rubricato ‹‹Vizio ex art 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2051 e 2697 c.c.: la prevedibilità e prevenibilità del danno››, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello esime da responsabilità il Condominio per avere prontamente incaricato l’autospurgo della disostruzione della fogna e della pulizia dei locali, omettendo, tuttavia, di valutare i precedenti allagamenti, intervenuti nel 2008, nel 2010 e nel gennaio 2011 e quelli successivi all’episodio per cui era causa, tutti accomunati dalla medesima causa, nonché i verbali di assemblea condominiale in cui l’ente, dando atto di conoscere il problema strutturale, aveva preso atto della necessità di provvedere al restauro integrale della rete fognaria.
Evidenzia che per la responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza di nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno causato, senza che rilevi la condotta del custode, sul quale incombe provare il caso fortuito per sottrarsi da ogni responsabilità.
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia ‹‹Vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contestazione tra le parti: i danni alla mobilia ed all’attività del ricorrente›› e sostiene che gli atti processuali, quali il DVD ed il materiale fotografico, l’elenco dei beni, il preventivo per il restauro di arredi e di stigliature del locale, redatto dai Maestri Falegnami di Orvieto, e la scheda di valutazione peritale dei danni, redatta dai periti incaricati dalla compagnia di assicurazione in esito al sopralluogo, dimostrava no l’esistenza dei danni e l’inesistenza di opere di sanificazione da parte del Condominio; quanto al danno da mancato affitto, rappresenta che la produzione dei contratti indica il periodo in cui, dopo il sinistro, l’esercizio era rimasto chiuso .
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. censura la sentenza impugnata nella parte in cui, respingendo l’eccezione di inoperatività della polizza
stipulata dalla Compagnia e dal Condominio, si afferma che non risulta provato che ‹‹ il rigurgito fognario delle acque nere fosse dovuto ad un evento non occasionale, ascrivibile a colpa dell’assicurato›› .
Osserva il Collegio che va esaminato con priorità il quarto motivo di ricorso, poiché, in applicazione del principio processuale della ‹‹ ragione più liquida ›› – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., addivenendo alla decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., sez. U, 08/05/2014, n. 9936; Cass., sez. 6-L, 28/05/2014, n. 12002).
6.1. Il quarto motivo è inammissibile.
6.2. Varrà premettere che la deduzione del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi e di dare
(salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass., sez. L, 07/03/2006, n. 4842; Cass., sez. L, 27/04/2005, n. 8718); venendo, altrimenti, il motivo di ricorso a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, quindi, in una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass., sez. 1, 30/03/2007, n. 7972; Cass., sez. 3, 09/08/2007, n. 17477; Cass., sez. 6-5, 07/01/2014, n. 91).
Inoltre, secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, né gli si chiede di dare conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (Cass., sez. 5, 09/03/2011, n. 5586).
6.3. Ebbene, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si risolvono, in realtà, nella mera doglianza dell ‘ erroneità dell’ attribuzione da parte del giudice di merito agli elementi valutati di un valore e di un significato difforme dalle sue aspettative (Cass., sez. 3, 20/10/2005, n. 20322) e nell ‘ inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di appello.
Infatti, il ricorrente, a fronte della rilevata assenza di adeguata prova a supporto della domanda risarcitoria, svolge una generica doglianza sul giudizio svolto dalla Corte territoriale in merito alla
rilevanza delle prove offerte, senza procedere ad una analitica confutazione delle ragioni di volta in volta enunciate nella motivazione della sentenza impugnata: in tal modo, in realtà, sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possono sottoporsi all’attenzione di questa Corte elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire al diverso apprezzamento dei medesimi elementi (Cass., sez. 3, 14/03/2006, n. 5443).
La Corte d ‘appello , come emerge dalla lettura della motivazione, non ha trascurato di esaminare tutti gli elementi probatori messi a disposizione dall’odierno ricorrente, anche se, all’esito della valutazione, li ha ritenuti non sufficienti a supportare la pretesa risarcitoria avanzata.
Difatti, nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni per mancati introiti, ha escluso che fosse stata dimostrata la chiusura dell’attività commerciale in conseguenza dell’allagamento dei locali, evidenziando che mancava la prova che l’azienda fosse attiva alla data del sinistro, in assenza di documentazione contabile comprovante il volume di affari realizzato dall’azienda .
Con specifico riguardo ai danni agli arredi, oltre a rilevare l’assenza di fatture di acquisto delle attrezzature e degli arredi asseritamente rovinati dall’allagamento, la Corte d’appello ha negato valenza probatoria al l’unico documento posto a fondamento di tale richiesta, ossia il preventivo dei Maestri Falegnami, perché privo di data in ordine alla sua redazione e non supportato da ulteriori elementi di riscontro.
Neppure ha mancato di tenere conto del DVD prodotto e della documentazione fotografica, ma ne ha evidentemente escluso una
diretta rilevanza ai fini di una affidabile prova dello stato dei luoghi e delle cose in tempo immediatamente riferibile a quello del sinistro, sottolineando che il mancato espletamento immediatamente dopo l’allagamento di un accertamento tecnico preventivo per verificare lo stato dei luoghi ed i danni provocati non consentiva neppure di procedere, a distanza di molto tempo, ad una consulenza tecnica che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
L’apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dalla Corte territoriale non risulta minimamente scalfito dalle censure svolte dal ricorrente con il mezzo in esame, dovendosi peraltro considerare che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di ‘ fondamento ‘ (Cass., sez. 3, 26/06/2018, n. 16812; Cass., sez. 5, 05/12/2014, n. 25756; Cass., sez. L, 04/03/2014, n. 4980; Cass., sez. 1, 07/03/2011, n. 5377; Cass., sez. 3, 17/05/2007, n. 11457).
Il COGNOME si duole del mancato esame della scheda di perizia del danno redatta dai periti incaricati dalla compagnia di assicurazione in occasione di un sopralluogo effettuato in data 6 maggio 2011, ma, a sostegno di tale doglianza, non chiarisce le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa, considerato che dal suo contenuto, di cui viene riportato uno stralcio in ricorso, si evince che i periti hanno ritenuto il sinistro ‹‹ non indennizzabile ›› , per avere riconosciuto ‹‹ le stesse tracce di danno già rilevate ›› nei precedenti allagamenti verificatisi
nel settembre 2008 e nel novembre 2010: e senza considerare che non si argomenta sulle ragioni in base alle quali ritrarre dal contenuto di quel documento elementi di univoco riconoscimento, ad opera della controparte, non solo del fatto in sé, ma pure nel nesso eziologico tra i danni esposti e le causali lamentate.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il motivo, per come formulato, non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità, dovendosi d’altro canto ribadire che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 19881).
Il rigetto del quarto motivo di ricorso, che comporta la definitiva esclusione del la prova del danno, rende irrilevante l’esame degli altri motivi del ricorso principale, relativi all’ an (riguardo all’interesse del ricorrente ad una separata od autonoma pronuncia sulla quale questione non sono idoneamente indicate in ricorso le ragioni; e così intendendosi, per quanto possa occorrere, integrata la motivazione della qui gravata sentenza), nonché del ricorso incidentale.
In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale, siccome condizionato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Condominio di INDIRIZZO in Anzio, delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione